Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Disegno

(LPP) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 169 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il rapporto del 26 maggio 20052 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 23 settembre 20053, decreta: I La legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue: Art. 53e cpv. 4bis (nuovo) 4bis Se il contratto di affiliazione prevede che in caso di scioglimento del contratto i beneficiari di rendite lascino l'attuale istituto di previdenza, il datore di lavoro può disdire il contratto soltanto se un nuovo istituto di previdenza ha confermato per scritto che riprende i beneficiari di rendite.

Art. 53f (nuovo)

Diritto legale di disdetta

Le modifiche sostanziali apportate dall'istituto di previdenza o dalla compagnia di assicurazioni a un contratto di affiliazione o a un contratto di assicurazione relativo alla previdenza professionale devono essere notificate per scritto almeno quattro mesi prima che acquistino efficacia. Il contratto di affiliazione o di assicurazione può essere disdetto, con riserva dell'articolo 53e capoverso 4bis, entro il termine di quattro mesi dalla comunicazione scritta della modifica.

1

2

1 2 3 4

Per modifica sostanziale di un contratto di affiliazione s'intende in particolare: a.

un aumento del 10 per cento almeno, sull'arco di tre anni, dei contributi a cui non corrispondono accrediti sull'avere degli assicurati;

b.

una riduzione dell'aliquota di conversione che comporta per gli assicurati una riduzione della prestazione di vecchiaia del 5 per cento almeno.

RS 101 FF 2005 5283 FF 2005 5295 RS 831.40

2005-1713

5293

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

3

Per modifica sostanziale di un contratto di assicurazione s'intendono in particolare: a.

le modifiche in seguito alle quali il contratto di affiliazione dell'istituto di previdenza assicurato viene modificato ai sensi del capoverso 2;

b.

la soppressione della ricopertura integrale.

La presente disposizione si applica a tutti i contratti di affiliazione e di assicurazione, sia nell'ambito della previdenza professionale minima conformemente alle disposizioni della presente legge, sia in quello della previdenza più estesa.

4

Art. 60 cpv. 6 (nuovo) 6

L'istituto collettore non è tenuto a riprendere obblighi relativi a rendite in corso.

II Disposizione transitoria della modifica del ...

Scioglimento dei contratti L'articolo 53f è applicabile anche ai contratti di affiliazione e ai contratti di assicurazione relativi alla previdenza professionale già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica.

III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5294