Ordinanza dell'Assemblea federale sul finanziamento della misurazione ufficiale
Disegno
(OFMU) del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 39 capoverso 2 del Titolo finale del Codice civile1 (CC); visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20052, ordina: Art. 1 1
Principi
La Confederazione e i Cantoni finanziano in comune la misurazione ufficiale.
I costi della tenuta a giorno della misurazione ufficiale sono a carico della persona o dell'autorità che li ha causati, per quanto tale persona o autorità possa essere determinata.
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I Cantoni assumono i costi che non sono coperti né dai contributi globali della Confederazione né dagli emolumenti. Essi possono stabilire chi deve partecipare ai costi residui.
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I Cantoni possono riscuotere emolumenti segnatamente per estratti, valutazioni e dati.
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Art. 2
Finanziamento
L'Assemblea federale stanzia, ogni quattro anni, un credito d'impegno per le indennità della Confederazione assegnate alla misurazione ufficiale.
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2
La Confederazione e i Cantoni fissano le loro prestazioni in accordi di programma.
Art. 3
Importi forfettari per progetto
Le indennità sono fissate sotto forma di importi forfettari per ogni progetto di misurazione conformemente all'allegato. Sono vincolate alle prestazioni definite negli accordi di programma.
1
Gli importi forfettari sono determinati secondo i valori percentuali riportati nell'allegato.
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3
1 2
Il Consiglio federale determina i costi computabili.
RS 210 FF 2005 5349
2005-1696
5685
Finanziamento della misurazione ufficiale. O AF
Art. 4
Versamento
La Direzione federale delle misurazioni catastali ordina il versamento dell'indennità per quanto la misurazione ufficiale soddisfi le prestazioni concordate negli accordi di programma e le esigenze del diritto federale.
1
Può versare l'indennità sotto forma di pagamenti parziali in funzione delle prestazioni parziali concordate o del previsto avanzamento dei lavori.
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Art. 5
Esecuzione
Il Consiglio federale esegue la presente ordinanza.
Art. 6
Diritto previgente: abrogazione
Il decreto federale del 20 marzo 19923 concernente il contributo alle spese per la misurazione ufficiale è abrogato.
Art. 7
Disposizione transitoria
Gli accordi di programma, conclusi sulla base del decreto federale del 20 marzo 19924 concernente il contributo alle spese per la misurazione ufficiale rimangono in vigore e sono computati secondo le modalità del decreto federale.
Art. 8
Entrata in vigore
Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.
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RU 1992 2461, 1994 1612 RU 1992 2461, 1994 1612
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Finanziamento della misurazione ufficiale. O AF
Allegato (art. 3)
Calcolo degli importi forfettari per i progetti Per il calcolo degli importi forfettari secondo l'articolo 3 capoverso 1 sono determinanti i seguenti valori percentuali. Questi ultimi designano l'aliquota dei costi computabili secondo l'articolo 3 capoverso 3.
1. Primo rilevamento: a.
per le regioni edificate e le zone edificabili (zona I5): 15 per cento;
b.
per le regioni agricole e forestali di pianura secondo il catasto della produzione agricola (zona II6): 30 per cento;
c.
per le regioni agricole e forestali nelle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III7): 45 per cento.
2. Nuovo rilevamento: Se una misurazione allestita secondo le prescrizioni in vigore prima del 10 giugno 1919 è sostituita, si applicano i valori definiti nel numero 1.
3. Rinnovamento: a.
per le regioni edificate e le zone edificabili (zona I): 15 per cento;
b.
per le regioni agricole e forestali di pianura secondo il catasto della produzione agricola (zona II): 20 per cento;
c.
per le regioni agricole e forestali nelle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III): 35 per cento;
d.
nell'ambito dei raggruppamenti di terreni agricoli e forestali a condizione che la Confederazione non versi già indennità in virtù di altre basi legali e che tali costi non siano a carico di terzi: 25 per cento.
4. Demarcazione: Demarcazione dei confini politici e di proprietà nelle regioni agricole e forestali delle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III), per quanto il Cantone prenda a suo carico una parte adeguata dei costi: 25 per cento.
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RS 700 (art. 15) RS 912.1 (art. 1 cpv. 4) RS 912.1 (art. 1 cpv. 2 e 3)
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Finanziamento della misurazione ufficiale. O AF
5. Provvedimenti in seguito a eventi naturali: Per provvedimenti attuati in seguito a eventi naturali e paragonabili a un primo rilevamento sono applicate per analogia le aliquote per il primo rilevamento e la demarcazione.
6. Adeguamenti particolari e tenuta a giorno periodica: a.
per adeguamenti particolari di interesse nazionale straordinariamente importante, per quanto il Cantone provi che il finanziamento dei costi secondo l'articolo 1 capoverso 3 è garantito: 60 per cento;
b.
per i costi della tenuta a giorno periodica che non sono assunti da chi li ha causati e per quanto il Cantone provi che il finanziamento dei costi secondo l'articolo 1 capoverso 3 è garantito: 60 per cento.
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