Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (OSG)
Norme tecniche per la sicurezza dei giocattoli
Visto l'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI del 27 marzo 2002 concernente la sicurezza dei giocattoli (RS 817.044.1, RU 2002 1082), le norme tecniche menzionate nell'allegato sono designate come norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali di sicurezza dei giocattoli ai sensi dell'allegato 2 della presente ordinanza. Si tratta a tale proposito di norme armonizzate a livello europeo emanate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), e dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) su incarico della Commissione delle Comunità europee, nonché dell'Associazione Europea di Libero Scambio (AELS).
Rispetto alla settima pubblicazione nel Foglio federale (FF 2004 159), occorre tenere conto della seguente modifica:
la Commissione delle Comunità europee il 9 marzo 2005 ha emanato una decisione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 63 del 10 marzo 2005, pagine 27 e 28, secondo cui i punti 4.6 e 8.14 della norma europea EN 71, parte 1, adottata nel 1998, non soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato 2 dell'ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il periodo di 24 ore durante il quale un giocattolo deve essere immerso in un recipiente.
Gli elenchi dei titoli delle norme tecniche designate dall'UFSP nonché i testi di tali norme, eccettuate quelle elettrotecniche, possono essere richiesti presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; telefono 052 224 54 54, fax 052 224 54 74.
Le norme elettrotecniche possono essere richieste all'indirizzo seguente: Associazione svizzera degli elettrotecnici (ASE), Vendita norme e stampati, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf; telefono 01 956 11 65/66, fax 01 956 11 68.
3 maggio 2005
Ufficio federale della sanità pubblica Unità di direzione protezione dei consumatori: Il vicedirettore, Roland Charrière
2570
2005-1061
Sicurezza dei giocattoli Parte 4: Valigette per esperimenti chimici e attività connesse Sicurezza dei giocattoli Parte 5: Giochi chimici, esclusi i set sperimentali per chimica Sicurezza dei giocattoli Parte 6: Simbolo grafico per l'etichettatura di avvertenze sull'età Sicurezza dei giocattoli Parte 7: Pitture a dito Requisiti e metodi di prova
EN 71-4:1990 con emendamenti A1:1998 e A2:2003
EN 71-5:1993
EN 71-6:1994
EN 71-7:2002
2571
Sicurezza dei giocattoli Parte 3: Migrazione di certi elementi
EN 71-3:1994 con emendamenti A1:2000 e corrigendum AC:2000
2003/C 297/05
2003/C 297/05
2003/C 297/05
2003/C 297/05
2003/C 297/05
2003/C 297/05
Sicurezza dei giocattoli Parte 2: Infiammabilità
EN 71-2:2003
2003/C 297/05
2005/L 63/27
Sicurezza dei giocattoli Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche
EN 71-1:1998* con emendamenti A1:2001, A2:2002, A5:2000, A6:2002, A7:2002 e A8:2003
riferimenti Gazzetta Ufficiale CE
* I punti 4.6 e 8.14 della EN 71-1:1998, per quanto riguarda il periodo di 24 ore durante il quale un giocattolo deve essere immerso in un recipiente, non coprono tutti i rischi inerenti a giocattoli e parti di giocattoli fabbricati con materiali espansibili. La norma non attribuisce in merito una presunzione di conformità.
Titolo
Numero
Norme tecniche per la sicurezza dei giocattoli
Allegato
Sicurezza dei giocattoli Parte 8: Altalene, scivoli e altri giocattoli simili per uso domestico all'aperto e in casa Sicurezza dei giocattoli elettronici
EN 71-8:2003
EN 50088:1996 con emendamenti A1:1996, A2:1997 e A3:2002
2572
Titolo
Numero
2003/C 297/05
2003/C 297/05
riferimenti Gazzetta Ufficiale CE