Decreto federale concernente la partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea per la sicurezza aerea AESA

Disegno

(Modifica dell'allegato all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 20052, decreta: Art. 1 1 La decisione del Comitato misto per il trasporto aereo3 concernente la partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) è approvata.

Il Consiglio federale è autorizzato a dare incarico al capo della delegazione svizzera di approvare la presente decisione.

2

Art. 2 La presente decisione sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

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RS 101 FF 2005 3479 Comitato misto ai sensi dell'art. 21 par. 1 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo; RS 0.748.127.192.68.

2005-0981

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Allegato

Decisione n. c/2005 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera relativo alla modifica dell'allegato all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo Approvato il ...

Entrato in vigore per la Svizzera il ...

Il Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, visto l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo4, in seguito denominato «Accordo», e in particolare l'articolo 23 capoverso 4, decreta: Art. 1 L'allegato all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo è modificato come specificato in allegato alla presente Decisione.

Art. 2 La presente Decisione e l'allegato vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Essi entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'approvazione.

Fatto a Bruxelles, ...

...

Per il Comitato: Il capo della Delegazione della Comunità, ...

Il capo della Delegazione svizzera, ...

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RS 0.748.127.192.68; RU 2002 1705

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Allegato alla Decisione n. c/2005 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera 1. Il numero 4 (sicurezza aerea) dell'allegato all'Accordo è completato come segue: «n. 1592/2002 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in seguito denominato «Regolamento»).

L'Agenzia esercita la propria autorità anche in Svizzera in conformità alle disposizioni del Regolamento.

La Commissione esercita la propria autorità anche in Svizzera in conformità alle disposizioni degli articoli 10 paragrafi 2, 4 e 6, 16 paragrafo 4, 29 paragrafo 3 lettera i, 31 paragrafo 3, 32 paragrafo 5 e 53 paragrafo 4.

In nessun caso il Regolamento consente di delegare all'AESA la competenza di agire in nome della Svizzera nel quadro di accordi internazionali per scopi estranei all'assistenza necessaria all'adempimento degli obblighi previsti da tali accordi.

Nel quadro del presente Accordo, il testo del Regolamento è adeguato come segue: a) L'articolo 9 è modificato come segue: (i)

nel paragrafo 1 è inserita, dopo «la Comunità», l'espressione «o la Svizzera»;

(ii) nel paragrafo 2 lettera a è inserita, dopo «la Comunità», l'espressione «o la Svizzera»; (iii) il paragrafo 2 lettere b e c è abrogato; (iv) è inserito un nuovo paragrafo 3: «Quando negozia con uno Stato terzo un accordo che prevede per uno Stato membro o per l'Agenzia la possibilità di rilasciare certificati in base ai certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche di questo Stato terzo, la Comunità si impegna a ottenere per la Svizzera una proposta di accordo analoga con detto Stato.

Da parte sua la Svizzera si impegna a concludere con Stati terzi accordi corrispondenti a quelli della Comunità.» b) L'articolo 20 è completato con il seguente paragrafo: <(4) Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 3, i cittadini svizzeri possono candidarsi, a parità di diritti con i cittadini dei Paesi membri dell'UE, a tutti i posti disponibili presso l'Agenzia in qualità di impiegati o di collaboratori distaccati (inclusi i posti menzionati negli articoli 30 e 32 del presente Regolamento).> c) L'articolo 21 è completato come segue: 3507

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d) L'articolo 28 paragrafo 2 è completato come segue: e) L'articolo 48 è completato con il seguente paragrafo: <8. Il contributo della Svizzera previsto dal paragrafo 1 lettera a si fonda sulle seguenti modalità di calcolo: S (0.2/100) + S [1 ­ (a+b) 0.2/100] c/C dove: S = quota del bilancio dell'Agenzia non coperta dalle tasse e dagli oneri previsti dal paragrafo 1 lettere b e c a = numero di Stati associati b = numero di Stati membri dell'UE c = contributo della Svizzera al bilancio dell'OACI C = somma delle partecipazioni corrisposte all'OACI dagli Stati membri dell'UE e dagli Stati associati.> f) L'articolo 50 è completato come segue: g) L'articolo 54 è abrogato5.»

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Annotazione: per garantire una proficua integrazione della Svizzera nel Comitato costituito in virtù dell'articolo 54, il Consiglio prenderà una decisione unilaterale al momento di adottare la posizione della comunità in merito alla presente Decisione del Comitato misto.

La dichiarazione sarà formalmente integrata nel processo verbale delle decisioni del Comitato per il trasporto aereo che inseriscono formalmente il Regolamento 1592/2002 nell'Accordo tra la Svizzera e l'UE sul trasporto aereo. Essa sarà pubblicata assieme alla Decisione del Comitato.

La dichiarazione avrà il tenore seguente: «Il Consiglio delle comunità europee ritiene opportuno completare la dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati in conformità all'atto finale dell'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, firmato il 21 giugno 1999 e approvato dal Consiglio il 4 aprile 2002, con il testo seguente: <­ Il Comitato ai sensi del regolamento 1592/2002>».

La dichiarazione formulata dal Consiglio nel 2002 stabilisce che i rappresentanti della Svizzera possono partecipare in qualità di osservatori alle riunioni dei comitati e ai gruppi di esperti menzionati in un apposito elenco, quando vengono toccati aspetti che riguardano la Svizzera. La nuova dichiarazione inserisce il Comitato 1592/2002 nel suddetto elenco e viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea contemporaneamente alla Decisione presa dal Comitato.

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2. In virtù del complemento di cui al numero 1 del presente allegato, il numero 4 (sicurezza aerea) dell'allegato all'Accordo è completato come segue: «n. 1643/2003 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003 che modifica il Regolamento (CE) n.1592/2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea » 3. In virtù del complemento di cui al numero 2 del presente allegato, il numero 4 (sicurezza aerea) dell'allegato all'Accordo è completato come segue: «n. 1701/2003 Regolamento della Commissione del 24 settembre 2003 che adegua l'articolo 6 del Regolamento (CE) n.1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea» 4. In virtù del complemento di cui al numero 3 del presente allegato, il numero 4 (sicurezza aerea) dell'allegato all'Accordo è completato come segue: «n. 104/2004 Regolamento della Commissione del 22 gennaio 2004 recante norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea»

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Allegato A all'allegato alla Decisione n. c/2005 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera

Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee Le Alte Parti Contraenti, considerando che, ai termini dell'articolo 28 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dette Comunità e la Banca europea per gli investimenti godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione, hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate a detto trattato.

Capo I Beni, fondi, averi e operazioni delle Comunità europee Art. 1 I locali e gli edifici delle Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione.

I beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Art. 2 Gli archivi delle Comunità sono inviolabili.

Art. 3 Le Comunità, i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando le Comunità effettuino, per loro uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno delle Comunità.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

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Art. 4 Le Comunità sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al loro uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Esse sono del pari esenti da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle loro pubblicazioni.

Art. 5 La Comunità europea del carbone e dell'acciaio può tenere divise qualsiasi e avere conti in qualunque valuta.

Capo II Comunicazioni e lasciapassare Art. 6 Le istituzioni delle Comunità beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni delle Comunità non possono essere censurate.

Art. 7 1. I presidenti delle istituzioni delle Comunità possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

2. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio rimangono in vigore e si applicano ai membri ed agli agenti delle istituzioni che, all'entrata in vigore del presente trattato, sono in possesso del lasciapassare previsto da detto articolo sino all'applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo.

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Capo III Membri del Parlamento europeo Art. 8 Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi: a)

dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea;

b)

dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Art. 9 I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 10 Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano: a)

sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;

b)

sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione di ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

Capo IV Rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità europee Art. 11 I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

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Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi delle Comunità.

Capo V Funzionari e agenti delle Comunità europee Art. 12 Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti delle Comunità: a)

godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti delle Comunità e, dall'altro, alla competenza della Corte per deliberare in merito ai litigi tra le Comunità ed i loro funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

b)

né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

c)

godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

d)

godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;

e)

godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Art. 13 Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità.

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Art. 14 Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri delle Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti delle Comunità, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso le Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt'ora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro delle Comunità. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Art. 15 Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità.

Art. 16 Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

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Capo VI Privilegi e immunità delle missioni di Stati terzi accreditate presso le Comunità europee Art. 17 Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede delle Comunità, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso le Comunità le immunità e i privilegi diplomatici d'uso.

Capo VII Disposizioni generali Art. 18 I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità esclusivamente nell'interesse di queste ultime.

Ciascuna istituzione delle Comunità ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi delle Comunità.

Art. 19 Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni delle Comunità agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Art. 20 Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l'articolo 18 sono applicabili ai membri della Commissione.

Art. 21 Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l'articolo 18 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Art. 22 Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria 3515

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sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Art. 23 Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.

Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì all'Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì otto aprile millenovecentosessantacinque.

(Seguono le firme)

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Appendice all'allegato A

Modalità di applicazione in Svizzera del protocollo sui privilegi e sulle immunità 1. Estensione dell'applicazione alla Svizzera Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (in seguito denominato «protocollo») deve intendersi esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.

2. Esenzione dell'Agenzia dalle imposte indirette (compresa l'IVA) I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA) svizzera. In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all'Agenzia per il suo uso ufficiale, l'esenzione dall'IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell'articolo 3, secondo comma del protocollo. L'esenzione dall'IVA è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o in un documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).

Il rimborso dell'IVA è concesso su presentazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall'amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.

3. Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell'Agenzia Con riferimento all'articolo 13, secondo comma del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969 (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1), dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dalla Comunità e soggetti ad un'imposta interna a profitto di quest'ultima.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del numero 1.

I funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti della Comunità, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.
La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l'Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l'applicazione del Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968 (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1), e le altre disposizioni di diritto comunitario che stabiliscono le condizioni di lavoro.

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Allegato B alla Decisione n. c/2005 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera

Controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri ad attività dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea Art. 1

Comunicazione diretta

L'Agenzia e la Commissione comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell'Agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell'Agenzia, destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell'Agenzia o della Comunità, o subfornitori. Questi soggetti possono comunicare direttamente alla Commissione e all'Agenzia qualsiasi informazione e documento pertinente per i quali hanno l'obbligo di comunicazione a norma degli strumenti indicati dal presente Accordo, dei contratti o delle convenzioni conclusi e delle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.

Art. 2

Audit

1. Conformemente al Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, e al Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, nonché agli altri atti giuridici indicati nel presente Accordo, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese con questi ultimi possono prevedere che audit scientifici, finanziari, tecnici, o di altra natura possano essere effettuati in qualsiasi momento presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell'Agenzia e della Commissione o di altre persone da esse debitamente autorizzate.

2. Gli agenti dell'Agenzia e della Commissione e le altre persone autorizzate dall'Agenzia e dalla Commissione devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto d'accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in applicazione degli strumenti indicati dal presente Accordo.

3. La Corte dei conti delle Comunità europee dispone degli stessi diritti della Commissione.

4. Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dopo la scadenza del presente Accordo o nell'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dai contratti o dalle convenzioni o dalle decisioni in questione.

5. Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

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Art. 3

Controlli in loco

1. Ai sensi del presente Accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare, sul territorio svizzero, controlli e verifiche sul posto secondo le condizioni e le modalità stabilite dal Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996.

2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; esse sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter apportare tutto l'aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3. Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4. Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità con la normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.

5. La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nell'eseguire i controlli o le verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l'autorità sopra citata dei risultati di questi controlli e verifiche.

Art. 4

Informazione e consultazione

1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, procedono a consultazioni.

2. Le autorità competenti svizzere informano senza indugio la Commissione e l'Agenzia di qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l'esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l'esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti ai quali si riferisce il presente Accordo.

Art. 5

Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.

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Art. 6

Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione del diritto penale svizzero, misure e sanzioni amministrative possono essere imposte dall'Agenzia o dalla Commissione in conformità con il Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, e il Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, nonché il Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

Art. 7

Riscossione ed esecuzione

Le decisioni dell'Agenzia o della Commissione prese nell'ambito di applicazione del presente Accordo, le quali comportino, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l'Agenzia o la Commissione.

L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

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