Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio

Disegno

(LPN) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20051, decreta: I La legge federale del 1° luglio 19662 sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue: Titolo precedente l'articolo 23e (nuovo)

Capo 3b: Parchi d'importanza nazionale Art. 23e (nuovo)

Definizione e categorie

I parchi d'importanza nazionale sono territori con elevati valori naturali e paesaggistici.

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2

Si suddividono nelle seguenti categorie: a.

parco nazionale;

b.

parco naturale regionale;

c.

parco naturale periurbano.

Art. 23f (nuovo)

Parco nazionale

Un parco nazionale è un vasto territorio che offre spazi vitali intatti alla fauna ed alla flora indigene e promuove lo sviluppo naturale del paesaggio.

1

2

1 2

Nell'ambito di tale funzione esso è inoltre utilizzato: a.

per scopi ricreativi;

b.

ai fini dell'educazione ambientale;

c.

ai fini della ricerca scientifica, in particolare per quanto concerne la fauna e la flora indigene nonché lo sviluppo naturale del paesaggio.

FF 2005 1945 RS 451

2004-2568

1965

Protezione della natura e del paesaggio. LF

3 Esso

è costituito da:

a.

una zona centrale, in cui la natura viene lasciata libera di svilupparsi ed alla quale il pubblico può accedere solo in maniera limitata;

b.

una zona periferica, in cui il paesaggio rurale viene gestito in modo rispettoso della natura ed è protetto da interventi pregiudizievoli.

Art. 23g (nuovo) Parco naturale regionale Un parco naturale regionale è un vasto territorio parzialmente urbanizzato, il quale si contraddistingue in particolare per le sue caratteristiche di paesaggio naturale e rurale e presenta costruzioni ed impianti che si integrano nel contesto paesaggistico ed insediativo locale.

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2

Il parco naturale regionale costituisce uno strumento per: a.

salvaguardare e valorizzare la qualità della natura e del paesaggio;

b.

rafforzare le attività economiche, orientate allo sviluppo sostenibile, esercitate nel territorio del parco stesso e promuovere la commercializzazione dei beni e servizi prodotti da dette attività.

Art. 23h (nuovo) Parco naturale periurbano Un parco naturale periurbano è un territorio situato in prossimità di un'area densamente urbanizzata, il quale offre spazi vitali intatti alla fauna ed alla flora indigene e consente al pubblico di vivere esperienze nella natura.

1

Nell'ambito di tale funzione esso è inoltre utilizzato ai fini dell'educazione ambientale.

2

3

Esso è costituito da: a.

una zona centrale, in cui la natura viene lasciata libera di svilupparsi ed alla quale il pubblico può accedere solo in maniera limitata;

b.

una zona di transizione, che offre la possibilità di vivere esperienze nella natura e funge da cuscinetto per la protezione della zona centrale da effetti pregiudizievoli.

Art. 23i (nuovo)

Sostegno delle iniziative regionali

I Cantoni sostengono le iniziative regionali volte all'istituzione ed alla conservazione di parchi d'importanza nazionale.

Art. 23j (nuovo)

Label Parco e label Prodotti

1 Su

richiesta del Cantone, la Confederazione conferisce agli enti responsabili di un parco il label Parco se il parco: a.

viene tutelato a lungo termine con misure adeguate;

b.

è conforme ai requisiti contemplati negli articoli 23f, 23g o 23h e negli articoli 23e e 23k lettere a e b.

1966

Protezione della natura e del paesaggio. LF

Gli enti responsabili di un parco al quale è stato attribuito il label Parco conferiscono, su richiesta, alle persone e alle aziende che sul territorio del parco forniscono beni e servizi conformi ai principi dello sviluppo sostenibile, un label Prodotti per contrassegnare detti beni e servizi.

2

3

Il label Parco ed il label Prodotti sono conferiti a tempo determinato.

Art. 23k (nuovo) 1

Prescrizioni del Consiglio federale

Il Consiglio federale emana prescrizioni per quanto concerne: a.

i requisiti per i parchi d'importanza nazionale, segnatamente le dimensioni del territorio, le utilizzazioni autorizzate, le misure di protezione e la tutela del parco a lungo termine;

b.

il conferimento e l'impiego del label Parco e del label Prodotti;

c.

la promozione della ricerca scientifica in materia di parchi d'importanza nazionale.

Art. 23l (nuovo)

Parco nazionale già esistente nel Cantone dei Grigioni

Per il parco nazionale già esistente nel Cantone dei Grigioni si applica la legge del 19 dicembre 19803 sul Parco nazionale.

1

La Confederazione può conferire il label Parco alla fondazione «Parco nazionale svizzero» già prima dell'ampliamento con una zona periferica secondo l'articolo 23 f capoverso 3 lettera b.

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II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

RS 454

1967

Protezione della natura e del paesaggio. LF

1968