Legge federale sulle ferrovie

Disegno

(Lferr) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20051, decreta: I La legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie è modificata come segue: Titoli marginali In tutta la legge i titoli marginali sono trasformati in rubriche centrali.

Sostituzione di espressioni Concerne solo il testo tedesco Titolo prima dell'art. 1

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Campo d'applicazione

La presente legge disciplina la costruzione e l'esercizio delle ferrovie da parte delle imprese ferroviarie e i rapporti di quest'ultime con le altre imprese di trasporti pubblici, le amministrazioni pubbliche e i terzi.

1

Imprese ferroviarie, secondo la presente legge, sono le imprese che costruiscono ed esercitano l'infrastruttura ferroviaria o assicurano il trasporto ferroviario e che, conformemente al loro scopo, possono essere usate da ognuno per trasportare persone e merci e i cui veicoli sono a guida vincolata. Il Consiglio federale decide dell'applicazione della presente legge agli impianti ferroviari.

2

Art. 2 Abrogato

1 2

FF 2005 2183 RS 742.101

2004-2784

2347

LF sulle ferrovie

Art. 3

Espropriazione

Le imprese ferroviarie titolari di una concessione dell'infrastruttura secondo l'articolo 5 possono esercitare il diritto di espropriazione conformemente alla legislazione federale se, al momento del rilascio della concessione, è confermato l'interesse pubblico secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a.

1

La procedura di espropriazione è applicabile soltanto se sono falliti i tentativi di acquisire i diritti necessari mediante trattative private o mediante ricomposizione particellare.

2

I diritti sui fondi appartenenti alle ferrovie non possono essere acquisiti per usucapione.

3

Titolo prima dell'art. 5

Capitolo 2: Imprese ferroviarie Sezione 1: Gestori dell'infrastruttura Art. 5, rubrica e cpv. 1 e 4 Concessione dell'infrastruttura e autorizzazione di sicurezza Chi intende costruire ed esercitare un'infrastruttura ferroviaria deve disporre di una concessione dell'infrastruttura (concessione).

1

Per l'esercizio dell'infrastruttura è inoltre necessaria un'autorizzazione di sicurezza. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per le imprese attive a livello regionale.

4

Art. 6 1

Rilascio, modifica e rinnovo della concessione

Il Consiglio federale rilascia la concessione se: a. sussiste un interesse pubblico alla costruzione e all'esercizio dell'infrastruttura; o b. ci si può attendere un esercizio finanziato con mezzi propri.

2

Per la concessione si presuppone inoltre che: a. interessi pubblici essenziali, in particolare in materia di pianificazione del territorio, protezione dell'ambiente, protezione della natura e del paesaggio o cooperazione nazionale in materia di sicurezza, non vi si oppongano; b. l'esercizio di una ferrovia senza funzione di collegamento adempia le condizioni della legge del ...3 sul trasporto di viaggiatori; e c. l'impresa sia iscritta nel registro di commercio.

3

3

Prima di rilasciare la concessione il Consiglio federale sente i Cantoni interessati.

RS ...; RU ... (FF 2005 2313)

2348

LF sulle ferrovie

Per le tranvie deve essere concessa o garantita l'autorizzazione prevista dal diritto cantonale per l'uso della strada pubblica.

4

La concessione è accordata per 50 anni al massimo. Può essere modificata e rinnovata.

5

Art. 7

Trasferimento

Su richiesta dell'impresa ferroviaria concessionaria, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può trasferire la concessione a un'altra impresa. I Cantoni devono essere previamente consultati.

1

Se sono trasferiti solo taluni diritti o obblighi legali o derivanti dalla concessione, l'impresa ferroviaria concessionaria sottopone all'Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale), per conoscenza, i contratti d'esercizio conclusi a tale scopo.

L'impresa ferroviaria concessionaria continua a rispondere, di fronte alla Confederazione, dell'adempimento degli obblighi legali o derivanti dalla concessione.

2

Art. 8 cpv. 2 lett. d 2

La concessione si estingue: d.

Art. 8a 1

se, nella liquidazione forzata, l'impresa ferroviaria non può essere aggiudicata al miglior offerente nemmeno al secondo incanto.

Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione di sicurezza (nuovo)

L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione di sicurezza.

L'autorizzazione di sicurezza comprende l'ammissione del sistema di sicurezza del gestore dell'infrastruttura e dei provvedimenti che egli ha preso per garantire la sicurezza dell'esercizio sulle sue tratte.

2

3

È rilasciata per cinque anni al massimo e non può essere rinnovata.

Art. 8b

Revoca (nuovo)

L'Ufficio federale revoca l'autorizzazione di sicurezza, completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, qualora le condizioni del suo rilascio non siano più soddisfatte o in caso di violazione grave o ripetuta delle disposizioni legali o dell'autorizzazione.

Titolo prima dell'art. 8c

Sezione 2: Imprese di trasporto ferroviarie Art. 8c

Autorizzazione di accesso alla rete e certificato di sicurezza (nuovo)

Chi intende effettuare trasporti ferroviari deve disporre di un'autorizzazione come impresa di trasporto ferroviaria (autorizzazione di accesso alla rete) e di un certifica-

1

2349

LF sulle ferrovie

to di sicurezza. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per le imprese attive a livello regionale.

Chi dispone di un'autorizzazione di accesso alla rete e di un certificato di sicurezza è abilitato a effettuare trasporti ferroviari su tutte le sue tratte e sulle tratte di terzi per le quali è valido il certificato di sicurezza.

2

3

L'impresa deve rispettare le prescrizioni legali svizzere, segnatamente: a.

le prescrizioni tecniche e d'esercizio;

b.

le prescrizioni sulle attività che hanno rilevanza sotto il profilo della sicurezza.

È fatto salvo il diritto di trasporto regolare professionale di viaggiatori secondo gli articoli 6­8 della legge del ...4 sul trasporto di viaggiatori.

4

Art. 8d 1

2

Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione di accesso alla rete (nuovo)

L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione di accesso alla rete se l'impresa: a.

dispone di un'organizzazione sufficiente e di conoscenze ed esperienze che le consentono di garantire un esercizio sicuro e affidabile;

b.

è finanziariamente efficiente e dispone di una sufficiente copertura assicurativa;

c.

soddisfa i requisiti di affidabilità dei responsabili della gestione;

d.

osserva le prescrizioni in materia di diritto del lavoro e le condizioni di lavoro del settore;

e.

ha sede in Svizzera.

L'autorizzazione è rilasciata per dieci anni al massimo. Può essere rinnovata.

Se si è convenuto il riconoscimento reciproco con altri Stati, le autorizzazioni estere sono valide anche in Svizzera.

3

Art. 8e 1

Rilascio e rinnovo del certificato di sicurezza (nuovo)

L'Ufficio federale rilascia il certificato di sicurezza.

Il certificato di sicurezza comprende l'ammissione del sistema di sicurezza dell'impresa di trasporto ferroviaria e dei provvedimenti che essa ha preso per garantire la sicurezza dell'esercizio sulle tratte utilizzate. L'impresa deve segnatamente provare che:

2

a.

il personale dispone delle qualifiche necessarie per garantire un esercizio sicuro;

b.

il materiale rotabile soddisfa i requisiti per un esercizio sicuro.

Il certificato di sicurezza è rilasciato per cinque anni al massimo. Può essere rinnovato.

3

4

RS ...; RU ... (FF 2005 2313)

2350

LF sulle ferrovie

Se si è convenuto il riconoscimento reciproco con altri Stati, i certificati esteri sono validi anche in Svizzera.

4

Art. 8f

Revoca (nuovo)

L'Ufficio federale revoca l'autorizzazione di accesso alla rete e il certificato di sicurezza, completamente o parzialmente, senza diritto di indennizzo, qualora le condizioni del rilascio non siano più soddisfatte o in caso di violazione grave o ripetuta delle disposizioni legali o dell'autorizzazione o del certificato.

Titolo prima dell'art. 9

Sezione 3: Accesso alla rete Art. 9

Concessione dell'accesso alla rete

Le imprese di trasporto che hanno ricevuto l'autorizzazione di accesso alla rete e un certificato di sicurezza per le tratte da utilizzare hanno un accesso indiscriminato all'infrastruttura della rete aperta per l'accesso alla rete.

1

Nell'accordare l'accesso alla rete, è data priorità al traffico viaggiatori cadenzato.

Le coincidenze all'interno di un sistema coordinato di trasporti pubblici non devono essere compromesse.

2

3 Il

Consiglio federale può autorizzare deroghe all'ordine di priorità previsto nel capoverso 2, tenuto conto delle esigenze dell'economia pubblica e della pianificazione del territorio.

Il Consiglio federale definisce gli ulteriori principi di accesso alla rete e disciplina le modalità.

4

Art. 9a

Servizio di assegnazione dei tracciati

Per garantire l'accesso indiscriminato alla rete, il Dipartimento istituisce un servizio indipendente di assegnazione dei tracciati sotto forma di istituto di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

1

Gli organi del servizio di assegnazione dei tracciati sono il consiglio di amministrazione, la direzione e l'ufficio di revisione.

2

3 Tra i compiti inalienabili del consiglio di amministrazione si annoverano l'attuazione del mandato strategico quadriennale del Consiglio federale, la determinazione dell'organizzazione dell'assegnazione dei tracciati, la nomina e la revoca dei membri di direzione e l'allestimento del rapporto di gestione sottoposto all'approvazione del Consiglio federale.

4 Il servizio di assegnazione dei tracciati stabilisce le regole di presentazione dei conti.

2351

LF sulle ferrovie

Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio di amministrazione per un periodo di quattro anni rinnovabile e ne designa il presidente. Per motivi importanti può destituire in ogni momento i membri del consiglio di amministrazione. Designa l'ufficio di revisione.

5

La direzione esegue tutti i compiti che non competono al consiglio di amministrazione.

6

I rapporti di servizio del personale sono retti dalla legislazione sul personale federale. Il personale è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione. Il servizio di assegnazione dei tracciati è considerato datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale e dell'articolo 3 lettera c della legge federale del 23 giugno 2000 sulla Cassa pensioni della Confederazione.

7

Il preventivo e il consuntivo del servizio sono indipendenti da quelli della Confederazione. L'utile eventualmente conseguito va adoperato per costituire adeguate riserve.

8

Il servizio di assegnazione dei tracciati è esente da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale.

9

10 Il Consiglio federale esercita la vigilanza. Può ognora esigere di prendere visione di tutti i documenti.

Art. 9b 1

Compiti del servizio di assegnazione dei tracciati

Il servizio di assegnazione dei tracciati è incaricato segnatamente di: a.

stabilire l'orario annuale della rete in base ai progetti di orario delle imprese ferroviarie;

b.

analizzare le congestioni note al momento dell'assegnazione dei tracciati e pianificare l'aumento della capacità dell'infrastruttura;

c.

attribuire i tracciati;

d.

fissare la rimunerazione di cui all'articolo 9c che deve essere versata per l'utilizzazione dell'infrastruttura;

e.

incassare e versare ai gestori dell'infrastruttura le rimunerazioni relative all'utilizzazione della medesima.

Il servizio di assegnazione dei tracciati può chiedere di consultare tutti i documenti delle imprese ferroviarie per quanto sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti.

2

Il servizio di assegnazione dei tracciati copre le sue spese con una tassa. Questa è fissata dal Consiglio federale.

3

Le decisioni del servizio di assegnazione dei tracciati possono essere impugnate con ricorso presso la commissione di arbitrato di cui all'articolo 40a. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

4

2352

LF sulle ferrovie

Il Consiglio federale stabilisce i dettagli dei compiti del servizio di assegnazione dei tracciati ed emana le disposizioni di esecuzione. Definisce le informazioni che i gestori dell'infrastruttura devono fornire regolarmente al servizio di assegnazione dei tracciati. Stabilisce i criteri in base ai quali può escludere tratte dalla competenza del servizio di assegnazione dei tracciati.

5

Art. 9c

Diritto alla rimunerazione (nuovo)

Il gestore dell'infrastruttura ha diritto a una rimunerazione per l'utilizzazione della sua infrastruttura.

1

Il servizio di assegnazione dei tracciati stabilisce la rimunerazione, senza discriminazione, in base alle prescrizioni dell'Ufficio federale. La rimunerazione deve coprire almeno i costi marginali provocati normalmente da una tratta moderna. La rimunerazione considera in particolare i diversi costi connessi alla rete e all'impatto ambientale dei veicoli, nonché la domanda.

2

Per quanto concerne il trasporto regolare di viaggiatori, l'Ufficio federale stabilisce la rimunerazione per analogia; la rimunerazione può inoltre comprendere una parte dei proventi del traffico.

3

Il Consiglio federale stabilisce i principi per il calcolo della rimunerazione e disciplina la pubblicazione dei prezzi dei tracciati.

4

Art. 9d

Convenzione (nuovo)

L'impresa di trasporto ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura disciplinano in una convenzione le modalità del diritto di accesso alla rete. Se non giungono a un accordo, decide la commissione di arbitrato (art. 40a).

Titolo prima dell'art. 10

Capitolo 3: Vigilanza Art. 10 cpv. 1 La costruzione e l'esercizio delle ferrovie sottostanno alla vigilanza del Consiglio federale. Esso può adeguatamente limitarla per le ferrovie che servono prevalentemente il traffico locale o che si trovano in condizioni particolarmente semplici e non sono tecnicamente congiunte ad altre ferrovie.

1

Art. 10a

Tassa di vigilanza (nuovo)

Per coprire i suoi costi di vigilanza non coperti da emolumenti, il Consiglio federale può prevedere che venga riscossa una tassa annuale dalle imprese sottoposte alla sua vigilanza.

1

2353

LF sulle ferrovie

La tassa è riscossa in base ai costi di vigilanza dell'anno precedente. Dipende in particolare dal genere di impresa, dal tipo e numero di costruzioni e di impianti, dai mezzi di trasporto e dalle loro capacità così come dalla loro lunghezza e dalla struttura degli impianti infrastrutturali.

2

Il Consiglio federale disciplina le modalità. Stabilisce in particolare i costi di vigilanza computabili.

3

Titolo prima dell'art. 12 Abrogato Art. 14 Abrogato Art. 16

Trattamento di dati da parte dell'Ufficio federale

L'Ufficio federale è autorizzato, nell'ambito della sua attività di vigilanza, a rilevare i dati necessari presso le imprese ferroviarie e a elaborarli.

1

Può rilevare dati che servono per allestire un certificato presso le persone interessate e elaborarli.

2

Ai fini della pianificazione dei trasporti, l'Ufficio federale può chiedere alle imprese ferroviarie di rilevare e trasmettergli dati relativi alle tratte. Esso può divulgarli nella misura necessaria per conseguire gli obiettivi prefissati e se sussiste un interesse pubblico preponderante.

3

Dopo aver valutato la proporzionalità del provvedimento, l'Ufficio federale può pubblicare dati particolarmente degni di protezione se essi consentono di trarre conclusioni sul rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza da parte dell'impresa ferroviaria. Può in particolare pubblicare informazioni concernenti:

4

a.

il ritiro o la revoca di concessioni e autorizzazioni;

b.

violazioni delle disposizioni concernenti la protezione del lavoro o le condizioni di lavoro.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la forma della pubblicazione.

5

Art. 16a

Trattamento di dati da parte delle imprese ferroviarie concessionarie (nuovo)

Per le loro attività che rientrano nella concessione, le imprese ferroviarie concessionarie sottostanno alle disposizioni relative al trattamento di dati personali da parte di organi federali della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati (art. 16­25 LPD).

1

5

RS 235.1

2354

LF sulle ferrovie

Le imprese ferroviarie concessionarie possono trattare dati personali se è necessario per la sicurezza dell'infrastruttura, in particolare per la costruzione e l'esercizio.

Questo vale anche per terzi che svolgono compiti per queste imprese. Le imprese concessionarie sono responsabili del rispetto delle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati.

2

Se un'impresa ferroviaria concessionaria opera secondo il diritto privato, si applicano le disposizioni sul trattamento di dati personali da parte di privati (art. 12­15 LPD).

3

4

La vigilanza è retta dall'articolo 27 LPD.

5 Il

Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 16b

Videosorveglianza (nuovo)

A tutela dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie concessionarie possono installare una videosorveglianza.

1

Possono affidare la videosorveglianza a terzi ai quali hanno affidato il servizio di sicurezza. Sono responsabili del rispetto delle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati.

2

I segnali video possono essere registrati. Di principio devono essere analizzati al più tardi il giorno feriale successivo alla registrazione, quindi devono essere distrutti entro 24 ore.

3

Le registrazioni possono essere comunicate solo alle autorità di perseguimento penale o alle autorità presso le quali le imprese ferroviarie concessionarie presentano una denuncia o fanno valere pretese legali.

4

5

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Titolo prima dell'art. 17

Capitolo 4: Piani, costruzione ed esercizio Sezione 1: Principi Art. 17 cpv. 3­5 3

L'Ufficio federale emana prescrizioni relative al servizio ferroviario.

Tiene un registro pubblico di tutti i veicoli immatricolati in Svizzera e ammessi conformemente alla presente legge e alle disposizioni di esecuzione.

4

Nel quadro delle prescrizioni, le imprese ferroviarie sono responsabili della sicurezza d'esercizio degli impianti ferroviari e dei veicoli. Esse sono tenute a redigere le prescrizioni necessarie per la sicurezza dell'esercizio e a presentarle all'Ufficio federale.

5

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Art. 17a

Valutazione degli aspetti inerenti alla sicurezza (nuovo)

Nelle procedure di autorizzazione, l'Ufficio federale valuta gli aspetti inerenti alla sicurezza in funzione dei rischi e sulla base delle perizie in materia di sicurezza o di sondaggi.

1

Definisce gli oggetti per i quali il richiedente deve fornire perizie in materia di sicurezza.

2

Titolo prima dell'art. 18

Sezione 2: Procedura di approvazione dei piani Art. 18 cpv. 2 lett. b 2

L'autorità competente per l'approvazione dei piani è: b.

il Dipartimento per i grandi progetti secondo l'allegato 1.

Art. 18b, rubrica Introduzione della procedura Art. 18g, rubrica Eliminazione delle divergenze Art. 18h, rubrica Durata di validità, ricorso Titolo prima dell'art. 18n

Sezione 3: Zone riservate Titolo prima dell'art. 18q

Sezione 4: Allineamenti Titolo prima dell'art. 18u

Sezione 5: Indennità per restrizioni della proprietà Art. 18u, rubrica Abrogata

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LF sulle ferrovie

Titolo prima dell'art. 18v

Sezione 6: Ricomposizione particellare Art. 18v, rubrica Abrogata Titolo prima dell'art. 18w

Sezione 7: Sicurezza Art. 18w

Autorizzazione d'esercizio

Per gli impianti ferroviari e i veicoli è necessaria un'autorizzazione d'esercizio.

L'Ufficio federale può prevedere deroghe.

1

2 L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione d'esercizio se il richiedente ha fornito la prova della sicurezza e il progetto corrisponde alle prescrizioni determinanti.

L'Ufficio federale può procedere ad altre verifiche. L'impresa ferroviaria mette gratuitamente a disposizione il personale e il materiale necessari, nonché i documenti occorrenti; fornisce anche le informazioni necessarie.

3

Art. 18x

Omologazione di tipo (nuovo)

L'Ufficio federale rilascia un'omologazione di tipo per i veicoli e per gli elementi dei veicoli e degli impianti ferroviari che devono essere utilizzati più volte allo stesso modo e nella stessa funzione se il richiedente ha fornito la prova della sicurezza e il progetto corrisponde alle prescrizioni determinanti.

Art. 23

Prescrizioni di utilizzazione

Per garantire un esercizio regolare, l'impresa ferroviaria è abilitata a emanare prescrizioni sull'utilizzazione dei fondi appartenenti alla stazione.

Titolo prima dell'art. 23a

Sezione 8: Interoperabilità con il sistema ferroviario europeo (nuova) Art. 23a

Principio

Le ferrovie a scartamento normale che servono al traffico internazionale devono, secondo le disposizioni della presente sezione, adempiere le condizioni tecniche e d'esercizio necessarie per un traffico sicuro e continuato nel sistema ferroviario europeo (interoperabilità).

2357

LF sulle ferrovie

Art. 23b

Campo di applicazione

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili alla costruzione, all'equipaggiamento e al rinnovo:

1

a.

delle tratte che si integrano nel sistema ferroviario europeo;

b.

dei veicoli utilizzati su queste tratte.

Il Consiglio federale determina le tratte che si integrano nel sistema europeo ad alta velocità o convenzionale.

2

Può integrare altre tratte a scartamento normale nel sistema ferroviario europeo convenzionale. Può dichiarare applicabili ad altre tratte a scartamento normale singole disposizioni tecniche di esecuzione.

3

Art. 23c

Sottosistemi

I sottosistemi che devono essere utilizzati nel settore dell'interoperabilità possono essere messi in servizio solo se l'Ufficio federale ha rilasciato un'autorizzazione d'esercizio secondo l'articolo 18w.

1

2

L'autorizzazione d'esercizio è accordata se: a.

i requisiti di cui all'articolo 18w sono soddisfatti;

b.

il sottosistema, comprese le sue interfacce, risponde ai requisiti essenziali e alle disposizioni tecniche di esecuzione;

c.

sono disponibili le dichiarazioni e gli attestati di conformità necessari.

Dopo un nuovo equipaggiamento o un rinnovo è necessaria una nuova autorizzazione d'esercizio.

3

In caso di nuovo equipaggiamento o di rinnovo, l'Ufficio federale decide in merito alle deroghe.

4

Art. 23d

Immissione sul mercato di componenti dell'interoperabilità

Gli elementi di costruzione destinati ad essere integrati nei sottosistemi (componenti dell'interoperabilità) possono essere immessi sul mercato solo se:

1

a.

rispondono ai requisiti essenziali e alle disposizioni tecniche di esecuzione; e

b.

sono disponibili le dichiarazioni e gli attestati di conformità necessari.

Chi immette sul mercato componenti dell'interoperabilità deve poter provare che i requisiti essenziali sono soddisfatti.

2

Art. 23e

Controllo successivo (sorveglianza del mercato) dei componenti dell'interoperabilità

L'Ufficio federale esercita una sorveglianza basata sui rischi per verificare se i componenti dell'interoperabilità immessi sul mercato rispondono ai requisiti essenziali.

1

2358

LF sulle ferrovie

2

A questo scopo può: a.

esigere le prove e le informazioni necessarie;

b.

prelevare campioni;

c.

effettuare o far effettuare controlli;

d.

visitare durante il normale orario di lavoro i locali delle persone tenute a fornire informazioni;

e.

esigere che i documenti o le informazioni siano redatti in una delle lingue ufficiali.

L'Ufficio federale può esigere che l'Amministrazione delle dogane gli fornisca, per una durata determinata, informazioni sull'importazione dei componenti dell'interoperabilità designati con precisione.

3

Se un componente dell'interoperabilità non corrisponde alle prescrizioni, l'Ufficio federale decide i provvedimenti necessari. Può in particolare sospendere l'immissione sul mercato o l'esercizio, decidere il richiamo, il sequestro o la confisca e pubblicare i provvedimenti presi.

4

Art. 23f

Competenza

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti essenziali e le disposizioni tecniche di esecuzione per i sottosistemi e i componenti dell'interoperabilità; tiene conto al riguardo del diritto internazionale.

1

D'intesa con il Segretariato di Stato dell'economia, l'Ufficio federale indica le norme tecniche che consentono di attuare i requisiti e le disposizioni tecniche di esecuzione essenziali. Per quanto possibile, indica norme armonizzate a livello internazionale.

2

Art. 23g

Conformità ai requisiti essenziali

Se sottosistemi o componenti dell'interoperabilità sono allestiti o fabbricati secondo le norme tecniche di cui all'articolo 23f capoverso 2, si presume che i requisiti e le disposizioni tecniche di esecuzione essenziali siano soddisfatti.

1

Chi intende mettere in servizio o commercializzare componenti dell'interoperabilità che non corrispondono alle norme tecniche di cui all'articolo 23f capoverso 2 deve poter provare che i requisiti e le disposizioni tecniche di esecuzione essenziali sono soddisfatti in altro modo.

2

Art. 23h

Valutazione della conformità

Spetta al servizio di valutazione della conformità attestare che un sottosistema o un componente dell'interoperabilità risponde alle esigenze e alle disposizioni tecniche di esecuzione essenziali.

1

2359

LF sulle ferrovie

2

I servizi di valutazione della conformità devono: a.

essere accreditati in Svizzera e disporre di un'assicurazione responsabilità civile; o

b.

essere nominati da uno Stato membro della Comunità europea.

Gli attestati di conformità allestiti da servizi di valutazione della conformità di uno Stato membro della Comunità europea sono riconosciuti se un accordo con la Svizzera lo prevede.

3

Art. 23i

Servizio statale di valutazione della conformità

Il Consiglio federale può istituire un servizio di valutazione della conformità, indipendente dall'Ufficio federale. Tale servizio deve essere accreditato in Svizzera.

Art. 23k

Trattamento di dati

L'Ufficio federale è abilitato a raccogliere i dati necessari per l'interoperabilità presso le imprese ferroviarie, a trattarli e a pubblicarli.

Titolo prima dell'art. 24

Sezione 9: Incroci tra strade pubbliche e ferrovie Art. 24, rubrica Approvazione Art. 25, rubrica Spese Art. 26, rubrica e cpv. 1 Modifiche di incroci esistenti Se un passaggio a livello deve essere sostituito con un sotto o soprappassaggio, oppure deve essere soppresso a causa dello spostamento della strada, le spese cagionate da tutti i cambiamenti agli impianti ferroviari o stradali sono a carico:

1

a.

dell'impresa ferroviaria se la modifica è richiesta soprattutto dalle esigenze del traffico ferroviario;

b.

dei proprietari della strada se la modifica è richiesta soprattutto dalle esigenze del traffico stradale.

Art. 28, rubrica Nuove strade private

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LF sulle ferrovie

Titolo prima dell'art. 33

Sezione 10: Collaborazione tra le ferrovie Art. 33

Stazioni nodali

Se infrastrutture con uguale scartamento e con standard tecnici uguali incrociano diverse imprese ferroviarie, queste ultime concordano chi allestisce ed esercita i nodi. Se non trovano un accordo, decide l'Ufficio federale.

1

2 Il confine di proprietà e d'esercizio tra le infrastrutture delle due imprese si situa di regola fuori del nodo vero e proprio. Le imprese interessate lo fissano in modo che sia possibile una chiara delimitazione della responsabilità.

Nella costruzione e nell'esercizio del nodo, il traffico da e verso l'infrastruttura altrui non deve essere svantaggiato rispetto al traffico da e verso la propria infrastruttura.

3

Le imprese disciplinano per scritto in una convenzione le prestazioni reciproche nell'esercizio del nodo e delle tratte collegate.

4

Art. 34

Raccordo dal profilo tecnico e dell'esercizio

Ogni impresa ferroviaria è tenuta a concedere il raccordo dal profilo tecnico e dal profilo dell'esercizio a un'altra impresa ferroviaria in modo che:

1

a.

i viaggiatori possano passare senza difficoltà dai treni di una linea ferroviaria a quelli di un'altra linea ferroviaria;

b.

il materiale rotabile di uguale scartamento possa passare senza difficoltà da una linea ferroviaria all'altra;

c.

il raccordo a impianti di trasbordo o a fosse per carrelli trasportatori sia possibile in caso di scartamento diverso.

Le imprese disciplinano per scritto in una convenzione l'utilizzazione in comune di costruzioni, impianti e installazioni e le prestazioni reciproche, per quanto esse non facciano parte dell'accesso alla rete.

2

Art. 35

Raccordo con altre imprese di trasporti pubblici

L'articolo 34 capoverso 1 lettera a e capoverso 2 si applica per analogia al raccordo tra le ferrovie e altre imprese di trasporti pubblici.

Art. 36

Assunzione di compiti prioritari

L'impresa che assume compiti prioritari di esercizio o sviluppo dell'infrastruttura disciplina per scritto con tutte le altre imprese interessate che esercitano un'infrastruttura ferroviaria i compiti, la partecipazione alle decisioni e la ripartizione dei costi. Se le imprese non giungono a un accordo, decide l'Ufficio federale.

1

2361

LF sulle ferrovie

Se per i lavori di sviluppo, compresa la determinazione di standard, è necessario coinvolgere imprese di trasporto ferroviarie, tutte le imprese interessate devono essere coinvolte senza discriminazione.

2

Titolo prima dell'art. 38

Sezione 11: Interruzione dell'esercizio Art. 38, rubrica Abrogata Titolo prima dell'art. 39

Sezione 12: Servizi accessori Art. 39 1 L'impresa ferroviaria che esercita l'infrastruttura è autorizzata a istituire servizi accessori a scopi commerciali nelle stazioni, purché gli stessi corrispondano alle esigenze degli utenti della ferrovia.

L'impresa ferroviaria che effettua il trasporto è autorizzata a istituire servizi accessori a scopi commerciali sui treni.

2

Ai servizi definiti accessori dalle imprese ferroviarie non si applicano le prescrizioni cantonali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura. Questi servizi accessori soggiacciono invece alle ulteriori prescrizioni di polizia commerciale, sanitaria ed economica e alle regolamentazioni del rapporto di lavoro, dichiarate vincolanti dalle autorità competenti.

3

Titolo prima dell'art. 40

Sezione 13: Controversie Art. 40 cpv. 1, frase introduttiva nonché lett. d e cpv. 2 1

Sentiti gli interessati, l'Ufficio federale decide sulle controversie concernenti: d.

il rifiuto di prestarsi al raccordo e le pretese eccessive per prestarvisi (art. 33­35);

L'Ufficio federale giudica anche le controversie relative all'applicazione delle disposizioni della presente sezione concernenti le spese e la loro ripartizione nonché le indennità (art. 19 cpv. 2, 21 cpv. 2 e 25­35).

2

2362

LF sulle ferrovie

Art. 40a Il Consiglio federale istituisce una commissione di arbitrato giusta gli articoli 71a­ 71c della legge federale sulla procedura amministrativa6.

1

La commissione di arbitrato giudica le controversie tra imprese ferroviarie relative alla garanzia di accesso alla rete e i ricorsi contro le decisioni del servizio di assegnazione dei tracciati.

2

La Commissione di arbitrato può avviare inchieste d'ufficio e prendere decisioni se sussiste il sospetto che l'accesso alla rete sia ostacolato o non sia garantito senza discriminazione.

3

Titolo prima dell'art. 41

Capitolo 5: Prestazioni particolari a favore di amministrazioni pubbliche Art. 42, rubrica e cpv. 2 Difesa nazionale 2

La Confederazione assume le spese cagionate dalle misure richieste a tal fine.

Art. 48 cpv. 5 Abrogato Titolo prima dell'art. 49

Capitolo 6: Finanziamento dell'infrastruttura Art. 49

Rete di base e rete complementare

Per quanto concerne il finanziamento dell'infrastruttura, le tratte ferroviarie esercitate dalle imprese ferroviarie concessionarie sono assegnate alla rete di base o alla rete complementare. L'allegato 2 disciplina i particolari. I nodi che collegano la rete di base e la rete complementare e le funzioni centrali per tutta la rete sono assegnati completamente alla rete di base.

1

2

6

Modificando l'allegato 2, il Consiglio federale può: a.

assegnare tratte della rete complementare alla rete di base se sono riaperti passaggi confinanti;

b.

assegnare tratte nuove o ampliate alla rete di base se queste tratte assumono le funzioni di tratte della rete di base.

RS 172.021

2363

LF sulle ferrovie

Art. 50

Finanziamento ordinario e finanziamento speciale

Il finanziamento ordinario comprende l'indennizzo dei costi pianificati non coperti, compresi gli ammortamenti e lo stanziamento degli ulteriori mezzi d'investimento necessari.

1

Il finanziamento ordinario serve in primo luogo a mantenere l'infrastruttura in buono stato e ad adeguarla alle esigenze del traffico e all'evoluzione tecnologica. I responsabili dei compiti secondo l'articolo 51 ne stabiliscono l'entità auspicata.

2

Sono esclusi gli investimenti per oggetti i cui utili non sono accreditati al conto dell'infrastruttura.

3

Per ulteriori investimenti entrano in considerazione finanziamenti speciali della Confederazione e dei Cantoni. Essi richiedono l'approvazione dei responsabili dei compiti di cui all'articolo 51.

4

Art. 51

Ripartizione degli oneri tra Confederazione e Cantoni

Il finanziamento ordinario della rete di base spetta alla Confederazione. Comprende l'equipaggiamento di base delle stazioni. Il Consiglio federale disciplina l'equipaggiamento di base.

1

I Cantoni provvedono al finanziamento ordinario della rete complementare, per quanto essa sia d'interesse pubblico.

2

Negli agglomerati i Cantoni delegano questo compito ai consorzi competenti del finanziamento dei trasporti.

3

Art. 52

Forme di finanziamento

Per quanto superino i fondi d'ammortamento e le riserve di liquidità disponibili, gli investimenti sono finanziati con mutui senza interessi, rimborsabili condizionalmente. Se i fondi d'ammortamento disponibili superano gli investimenti, i mutui in corso rimborsabili condizionalmente devono essere ammortati.

1

I muti federali rimborsabili condizionalmente, esistenti e nuovi, possono essere convertiti in capitale azionario con l'assenso dell'assemblea generale dell'impresa ferroviaria. La Confederazione può partecipare alle correzioni del bilancio rinunciando ai mutui.

2

Art. 53

Limite di spesa, obiettivi politici

L'Assemblea federale fissa un limite di spesa per il finanziamento ordinario della rete di base quadriennale e ne stabilisce la ripartizione. Esso viene considerato nella deliberazione annuale sul preventivo della Confederazione.

1

Unitamente al limite di spesa, l'Assemblea federale decide gli obiettivi politici per la rete ferroviaria negoziati dall'Ufficio federale con le imprese ferroviarie. Determina quali sono gli investimenti inclusi nel limite di spesa i cui obiettivi vanno oltre quelli di cui all'articolo 50 capoverso 2.

2

2364

LF sulle ferrovie

3 Per la stessa occasione, le imprese ferroviarie cui appartengono o che esercitano tratte della rete di base presentano un rendiconto sugli ultimi quattro anni.

Art. 54

Convenzioni sulle prestazioni

Sulla base degli obiettivi politici e del limite di spesa deciso, il Consiglio federale conclude con ogni impresa cui appartengono o che esercita tratte della rete di base una convenzione sulle prestazioni della stessa durata del limite di spesa. Sente dapprima i Cantoni.

1

La convenzione sulle prestazioni non può essere modificata unilateralmente. Fonda nel singolo caso prestazioni garantite con decisioni passate in giudicato ai sensi dell'articolo 24f capoverso 2 della legge del 6 ottobre 19897 sulle finanze della Confederazione.

2

Art. 55

Esame delle prestazioni fornite

Mediante un sistema unitario di indicativi si misura se le prestazioni sono state effettivamente fornite e se lo sono state in modo efficiente. Le spese supplementari di un'impresa non motivabili oggettivamente né nei confronti di altre imprese devono essere considerate nella successiva convenzione sulle prestazioni.

Titolo prima dell'art. 56 Abrogato Art. 56

Investimenti nei veicoli

Se modifiche tecniche nell'infrastruttura comportano investimenti nei veicoli che non fruttano all'impresa utili equivalenti o se gli investimenti nei veicoli consentono notevoli risparmi nell'infrastruttura, la Confederazione può finanziare questi investimenti con aiuti finanziari o con mutui senza interessi. Queste spese devono rientrare nel limite di spesa. L'Ufficio federale conclude con l'impresa interessata un contratto di sovvenzionamento.

Art. 57 Abrogato

7

RS 611.0

2365

LF sulle ferrovie

Titolo prima dell'art. 59

Capitolo 7: Aiuto in caso di gravi danni causati dalle forze della natura Art. 59 La Confederazione può concedere alle imprese ferroviarie che hanno subìto gravi danni causati dalle forze della natura aiuti finanziari per il ripristino o la sostituzione di impianti o di veicoli danneggiati o distrutti, nonché per i lavori di sgombero.

Art. 60 Abrogato Art. 61 Abrogato Art. 61a Abrogato Titolo prima dell'art. 62

Capitolo 8: Separazione dei trasporti e dell'infrastruttura Art. 62

Separazione dell'infrastruttura

L'infrastruttura comprende tutte le costruzioni, tutti gli impianti e le installazioni che devono essere utilizzati in comune nell'ambito dell'accesso alla rete, in particolare; 1

a.

il binario;

b.

gli impianti d'alimentazione elettrica, comprese le sottostazioni e le rettificatrici;

c.

gli impianti di sicurezza;

d.

le installazioni per il pubblico;

e.

gli impianti di carico pubblici;

f.

le stazioni di smistamento;

g.

gli edifici di servizio e i locali necessari per la manutenzione e l'esercizio dell'infrastruttura secondo le lettere a­f.

Possono inoltre far parte dell'infrastruttura le costruzioni, gli impianti e le installazioni che sono legati all'esercizio dell'infrastruttura, ma non sono oggetto dell'accesso alla rete. Vi rientrano in particolare:

2

2366

LF sulle ferrovie

a.

gli impianti per la manutenzione giornaliera del materiale rotabile;

b.

le centrali elettriche e gli elettrodotti;

c.

le installazioni di vendita;

d.

i locali per servizi accessori;

e.

i locali di servizio per le imprese di trasporto ferroviarie;

f.

gli alloggi di servizio;

g.

i locomotori di smistamento fuori dalle stazioni di smistamento.

Non rientra nell'infrastruttura la fornitura di prestazioni di trasporto nel traffico merci e viaggiatori.

2

Art. 63

Esercizio dell'infrastruttura

Rientrano nell'infrastruttura anche l'esercizio e la manutenzione degli impianti ed installazioni di cui all'articolo 62.

Art. 64

Organizzazione

L'impresa ferroviaria deve separare a livello organizzativo il settore dell'infrastruttura dagli altri settori aziendali, rendendolo indipendente. L'Ufficio federale può dispensare da quest'obbligo le ferrovie a scartamento ridotto e le imprese ferroviarie minori.

1

L'infrastruttura ai sensi dell'articolo 62 capoverso 2 e le relative prestazioni di servizio possono essere separate dall'infrastruttura a livello organizzativo. I loro costi devono essere fatturati integralmente ai beneficiari delle prestazioni.

2

Art. 65

Esenzione fiscale

L'infrastruttura di cui all'articolo 62 capoversi 1 e 2 è esente dalle imposte immobiliari cantonali e comunali.

Titolo prima dell'art. 66

Capitolo 9: Contabilità Art. 66

Principi

La contabilità delle imprese ferroviarie è retta dalla sezione 7 della legge del ...8 sul trasporto di viaggiatori, fatte salve le disposizioni della presente legge.

1

Il settore dell'infrastruttura deve essere separato dalle altre attività nei conti dell'impresa ferroviaria. Le imprese cui appartengono o che esercitano tratte della rete di base secondo l'articolo 49 devono presentare un bilancio separato per il settore dell'infrastruttura.

2

8

RS ...; RU ... (FF 2005 2313)

2367

LF sulle ferrovie

Il conto investimenti del settore dell'infrastruttura deve essere tenuto secondo il principio al lordo. Gli impianti e le parti di impianti sostituiti devono essere stornati.

3

Art. 67

Impiego dell'utile e rimunerazione del capitale proprio

Le ripartizioni dell'utile e la rimunerazione del capitale proprio a carico del conto dell'infrastruttura non sono ammessi. L'utile deve sempre essere accantonato completamente.

Art. 70­72 e 74 Abrogati Titolo prima dell'art. 75

Capitolo 10: Diritto di compera degli enti pubblici Art. 75

Diritto di compera nell'interesse del Paese

La Confederazione, qualora l'interesse del Paese lo esiga, può acquistare al valore contabile l'infrastruttura di qualsiasi impresa ferroviaria concessionaria. I mutui che la Confederazione ha concesso all'impresa sono computati nel prezzo d'acquisto.

1

Il diritto di compera di cui al capoverso 1 spetta anche ai Cantoni e ai Comuni cui la concessione conferisce tale facoltà. Se Cantoni o Comuni hanno acquistato una ferrovia, la Confederazione può esigere che le sia ceduta alle condizioni stabilite nella presente legge.

2

Art. 76­78 Abrogati Titolo prima dell'art. 80

Capitolo 11: Attività che hanno rilevanza sotto il profilo della sicurezza nel settore ferroviario Art. 80

Esame di capacità

Il Consiglio federale può prescrivere che: a.

le persone che svolgono un'attività che ha rilevanza sotto il profilo della sicurezza nel settore ferroviario debbano sostenere un esame di capacità teorico e pratico; può prevedere la consegna di una licenza se l'esame viene superato;

b.

le persone che intendono seguire una formazione per svolgere un'attività secondo la lettera a necessitano di una tessera d'allievo rilasciata dall'Ufficio federale;

2368

LF sulle ferrovie

c.

Art. 81

le persone che svolgono un'attività secondo la lettera a o che intendono seguire una formazione a tal fine devono soddisfare determinati requisiti personali e tecnici.

Inidoneità a prestare servizio

Chi sotto l'influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti o per altri motivi non dispone della necessaria capacità fisica e mentale è inidoneo a prestare servizio e nel periodo in questione non può svolgere attività che hanno rilevanza sotto il profilo della sicurezza nel settore ferroviario.

Art. 82

Accertamento dell'inidoneità a prestare servizio

Le persone che svolgono un'attività che ha rilevanza sotto il profilo della sicurezza nel settore ferroviario possono essere sottoposte a un'analisi alcolemica dell'alito.

1

2 Se palesa indizi di inidoneità a prestare servizio che non vanno ricondotti unicamente all'influsso dell'alcol, la persona interessata può essere sottoposta ad altri esami preliminari, in particolare all'esame dell'urina, della saliva, del sudore, dei capelli e delle unghie.

3

È ordinata una prova del sangue se: a.

vi sono indizi di inidoneità a prestare servizio; o

b.

la persona interessata si oppone o si sottrae all'esecuzione dell'analisi alcolemica dell'alito o elude lo scopo di questa misura.

Per motivi gravi la prova del sangue può essere effettuata anche senza il consenso della persona indiziata. Sono fatti salvi altri mezzi di prova per l'accertamento dell'inidoneità a prestare servizio.

4

Art. 83

Revoca della licenza

Se una persona che esercita un'attività che ha rilevanza sotto il profilo della sicurezza nel settore ferroviario si trova in uno stato che esclude l'esercizio sicuro di tale attività, gliene deve essere vietato l'esercizio fintanto che è necessario; deve inoltre esserle ritirata la licenza.

1

Le licenze ritirate devono essere trasmesse immediatamente alle autorità che le hanno rilasciate; queste decidono immediatamente sulla revoca. Fino alla loro decisione, il ritiro di una licenza ha l'effetto di revoca.

2

Art. 84

Competenze

L'ordine e l'esecuzione di misure secondo gli articoli 82 e 83 compete: a.

alle persone o unità aziendali designate dalle imprese ferroviarie;

b.

alle autorità dichiarate competenti dai Cantoni;

c

all'Ufficio federale;

2369

LF sulle ferrovie

d.

alla polizia dei trasporti, se ne è incaricata dagli organi competenti secondo le lettere a­c.

Art. 85 1

Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale: a.

fissa il tasso alcolemico a contare dal quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità dell'alcol, si ammette l'inidoneità a prestare servizio ai sensi dell'articolo 81 (stato di ebrietà) e quale tasso alcolemico è considerato qualificato;

b.

può stabilire, per altre sostanze che diminuiscono l'idoneità a prestare servizio, con quali concentrazioni nel sangue indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità si ammette l'inidoneità a prestare servizio ai sensi dell'articolo 81;

c

emana prescrizioni sugli esami preliminari (art. 82 cpv. 2), la procedura per l'analisi alcolemica dell'alito e la prova del sangue, la valutazione di queste analisi e l'ulteriore visita medica della persona sospettata di non essere idonea a prestare servizio;

d.

può prescrivere che per l'accertamento di una dipendenza che riduce l'idoneità a prestare servizio di una persona siano valutati gli esami effettuati secondo l'articolo 82, in particolare l'analisi del sangue, dell'urina, della saliva, del sudore, dei capelli e delle unghie;

e.

stabilisce le esigenze in materia di personale, tecniche e organizzative concernenti le persone e le unità aziendali designate secondo l'articolo 84 lettera a.

Il Consiglio federale stabilisce altresì le attività che hanno rilevanza sotto il profilo della sicurezza nel settore ferroviario.

2

Titolo prima dell'art. 86

Capitolo 12: Disposizioni penali e misure amministrative Art. 86

Contravvenzioni

Chiunque intenzionalmente entra o attraversa senza permesso fondi appartenenti all'esercizio ferroviario, li pregiudica in altro modo o viola le prescrizioni sull'utilizzazione dei fondi appartenenti alla stazione è punito su querela con la multa fino a 10 000 franchi.

Art. 86a

Infrazioni contro prescrizioni inerenti alla costruzione e all'esercizio

È punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria chiunque intenzionalmente o per negligenza:

1

2370

LF sulle ferrovie

a.

esegue o fa eseguire un progetto di costruzione senza l'approvazione dei piani necessaria secondo l'articolo 18 o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni risultanti dalla procedura di approvazione dei piani;

b.

mette in servizio o fa mettere in servizio un impianto senza disporre dell'autorizzazione d'esercizio secondo l'articolo 18w o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni dell'autorizzazione d'esercizio;

c.

contravviene a una concessione rilasciata in virtù della presente legge;

d.

contravviene a una decisione presa conformemente alla presente legge o a una disposizione di esecuzione e notificatagli con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo;

e.

contravviene a una disposizione di esecuzione, la cui infrazione è stata dichiarata punibile dal Consiglio federale.

Se i reati di cui al capoverso 1 sono commessi nell'azienda di una persona giuridica di diritto pubblico o privato o di una società commerciale, le disposizioni penali sono applicabili alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa; tuttavia, la persona giuridica o la società commerciale risponde solidalmente della multa e delle spese.

2

Art. 87

Esercizio di un'attività che ha rilevanza sotto il profilo della sicurezza in uno stato non idoneo a prestare servizio

1 Chiunque in stato di ebrietà esercita un'attività che ha rilevanza sotto il profilo della sicurezza nel settore ferroviario è punito con la multa. È punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria se si riscontra un tasso alcolemico qualificato (art. 85 cpv. 1 lett. a).

Chiunque a causa dell'influsso di stupefacenti o di medicamenti o per altri motivi non è idoneo a prestare servizio ai sensi dell'articolo 81 e in questo stato esercita un'attività che ha rilevanza sotto il profilo della sicurezza nel settore ferroviario è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.

2

Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi dei capoversi 1 o 2 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.

3

Art. 87a

Elusione di misure per accertare l'inidoneità a prestare servizio

Chiunque nel settore ferroviario esercita un'attività che ha rilevanza sotto il profilo della sicurezza e intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi alcolemica dell'alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che sono stati ordinati o su cui bisognava contare, si oppone o si sottrae a un altro esame medico oppure vanifica lo scopo di queste misure, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.

1

Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi del capoverso 1 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.

2

2371

LF sulle ferrovie

Art. 88

Perseguimento d'ufficio

I reati punibili secondo il Codice penale9 sono perseguiti d'ufficio se sono commessi contro le seguenti persone durante il servizio: a.

impiegati di imprese ferroviarie concessionarie;

b.

persone incaricate di svolgere determinate mansioni al posto degli impiegati di cui alla lettera a.

Art. 88a

Competenza

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolo spettano ai Cantoni.

1

Le sentenze e i decreti di abbandono devono essere trasmessi senza indugio, gratuitamente e in copia integrale al Ministero pubblico della Confederazione a destinazione dell'Ufficio federale.

2

Art. 89

Misure amministrative

In caso di violazioni della presente legge o delle sue disposizioni esecutive, l'Ufficio federale può impartire ammonimenti.

1

L'Ufficio federale può ritirare provvisoriamente o definitivamente autorizzazioni, permessi e licenze o limitarne il campo di applicazione se:

2

a.

si contravviene alla presente legge o alle sue disposizioni esecutive;

b.

non ci si attiene alle limitazioni o agli oneri connessi al rilascio.

L'Ufficio federale ritira autorizzazioni, permessi e licenze qualora le condizioni legali per il rilascio non siano più adempiute.

3

Su richiesta dell'Ufficio federale, gli impiegati, gli incaricati o i membri degli organi di un'impresa ferroviaria concessionaria devono essere destituiti dalle funzioni nell'esercizio delle quali hanno dato ripetutamente occasione a reclami fondati.

4

Le misure di cui ai capoversi 1­4 possono essere prese indipendentemente dall'avvio e dall'esito di un procedimento penale.

5

Art. 89a

Obbligo di notificazione

Le autorità di polizia e penali notificano all'autorità competente tutte le infrazioni passibili di misure secondo l'articolo 89.

9

RS 311.0

2372

LF sulle ferrovie

Titolo prima dell'art. 91

Capitolo 13: Disposizioni transitorie e finali Art. 91, rubrica e cpv. 3­4 (nuovi) Validità delle vecchie concessioni La concessione rilasciata prima del 1999, se non stabilisce altrimenti, è valida fino alla sua scadenza sia come concessione per la costruzione e l'esercizio dell'infrastruttura sia come concessione per il trasporto regolare di viaggiatori ai sensi dell'articolo 6 della legge del ...10 sul trasporto di viaggiatori.

3

Per le concessioni dell'infrastruttura che sono state rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, l'interesse pubblico, secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a è presunto se per l'infrastruttura sono stati versati contributi d'indennità.

4

Art. 94 Abrogato Art. 95

Applicazione della legislazione sulle ferrovie ad altre imprese

Se appare opportuno per ottenere basi giuridiche unitarie per diversi tipi di imprese di trasporto, il Consiglio federale è autorizzato a estendere l'applicazione delle disposizioni della presente e di altre leggi sulle ferrovie ai servizi di trasporto esercitati a complemento o in luogo della ferrovia dalla ferrovia stessa o da altre imprese.

Disposizioni transitorie della modifica del 24 marzo 199511 Abrogate

Disposizioni transitorie della modifica del 20 marzo 199812 Abrogate

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Fino al 31 dicembre 2008 la prova che un sottosistema secondo l'articolo 23c corrisponde ai requisiti fondamentali può essere fornita anche con un mezzo diverso dagli attestati di conformità rilasciati dai servizi di valutazione della conformità.

1

10 11 12

RS ...; RU ... (FF 2005 2313) RU 1995 3680; FF 1994 I 441 RU 1998 2835; FF 1997 I 809

2373

LF sulle ferrovie

All'entrata in vigore del presente articolo, l'infrastruttura ferroviaria delle FFS è considerata concessionaria sino al 31 dicembre 2020. Le modifiche e i rinnovi sono retti dalle disposizioni della presente legge.

2

Il Consiglio federale stabilisce il bilancio di appertura del servizio di assegnazione di tracciati secondo l'articolo 9a.

3

II 1

Il vecchio allegato diventa allegato 1 secondo la versione annessa.

2

Alla presente legge è aggiunto un nuovo allegato 2 secondo la versione annessa.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2374

LF sulle ferrovie

Allegato 1 (art. 18 cpv. 2 lett. b)

1. Progetti delle ferrovie federali svizzere Tratta/Linea

Tratta parziale/progetto parziale

Vauderens­Villars-sur-Glâne Mattstetten­Rothrist Olten­Muttenz Zurigo aeroporto­Winterthur Ginevra­Losanna Losanna­Yverdon

tutta la linea tutta la linea tutta la linea tutta la linea Tracciato ad anello GEAP­Mies Eclépens­galleria del Mormont Onnens­Vaumarcus Däniken­Aarau (escl.)

tutta la linea tutta la linea tutta la linea attraversamento della Thur Mühlehorn­Tiefenwinkel

Grandson­Boudry Olten­Aarau Zurigo stazione centrale­Thalwil Salgesch­Leuk Zurigo stazione centrale­Oerlikon Winterthur­Weinfelden Zurigo­Coira

2. Progetti delle altre imprese di trasporto concessionarie Impresa

Tratta

Berna­Neuchâtel Gürbetal­Berna­Schwarzenburg Sihltal­Zurigo­Uetliberg Ferrovie del Giura Ferrovie retiche

Bümpliz Nord­Rosshäusern Fischermätteli­Toffen Giesshubel­Langnau am Albis Glovelier­Delémont Entrata sotterranea della Ferrovia Coira­ Arosa alla stazione di Coira Entrata sotterranea della BD a Dietikon

Bremgarten­Dietikon

3. Progetti posti in consultazione conformemente all'articolo 12 del decreto federale del 4 ottobre 199113 sul transito alpino

13

RS 742.104

2375

2376

Genève

Lausanne

Neuchâtel

(scartamento normale e scartamento ridotto, senza funivie)

Finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria rete di base e rete complementare

LF sulle ferrovie

Sion

Martigny

Fribourg

Bern

Delémont Solothurn

Thun

Olten

Brig

Sarnen

Luzern

Aarau

Liestal

Basel

Altdorf

Locarno

Stans

Glarus

Frauenfeld

Chiasso

Lugano

Bellinzona

Schwyz

Zug

Zürich

Winterthur

Schaffhausen

Ferrovie senza contributi degli enti pubblici

rete complementare (incl. reti tramviarie) finanz. da parte dei Cantoni

rete di base (incl. staz.ni di smistamento) finanz. da parte della Conf.

Chur

Appenzell

Herisau

St. Gallen

Allegato 2 (art. 49 cpv. 1)