Partecipazione alle eccedenze d'assicurazione privati (art. 36 lett. c della legge federale sulla procedura amministrativa; RS 172.021) L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato le decisioni seguenti relative a contratti d'assicurazione in corso: Decisione del 14 dicembre 2004 21 dicembre 2004 21 dicembre 2004 21 dicembre 2004 23 dicembre 2004
Tariffa sottoposta da Compagnia di assicurazioni sulla vita Rentenanstalt, Zurigo Winterthur Vita, Winterthur Pax, Compagnia di assicurazioni sulla vita, Basilea Patria, Società di assicurazioni sulla vita, Basilea Compagnia di assicurazioni sulla vita Rentenanstalt, Zurigo
per l'assicurazione collettiva vita.
Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce per gli assicurati la notifica della decisione.
Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe presso la Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, Rämistrasse 74, 8001 Zurigo. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.
18 gennaio 2005
2005-0043
Ufficio federale delle assicurazioni private
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