Decreto federale sul nuovo ordinamento nel settore della formazione
Disegno
(Disposizioni costituzionali sulla formazione) del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 23 giugno 20051; visto il parere del Consiglio federale del 17 agosto 20052, decreta: I La Costituzione federale3 è modificata come segue: Art. 48a cpv. 1 lett. b e c, nonché cpv. 3 Su domanda dei Cantoni interessati, la Confederazione può dichiarare di obbligatorietà generale i trattati intercantonali conclusi nei settori seguenti o obbligare determinati Cantoni a parteciparvi:
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3
b.
scuola;
c.
scuole universitarie cantonali;
Concerne soltanto il testo francese.
Art. 61a (nuovo) Spazio formativo svizzero La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell'ambito delle rispettive competenze a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero.
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La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure.
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FF 2005 4857 FF 2005 4957 RS 101
2005-1739
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Disposizioni costituzionali sulla formazione. DF
Art. 62 cpv. 2 e 46 (nuovi) I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla vigilanza dello Stato.
Nelle scuole pubbliche essa è gratuita.
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Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.
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5
La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico.
È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze.
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Proposta della minoranza (Rutschmann, Fattebert, Freysinger, Kunz, Pfister Theophil) Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione può emanare le norme necessarie.
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Proposta della minoranza (Stump, Galladé, Genner, Graf, Müller-Hemmi, Savary, Schenk Silvia, Widmer) 6
Stralciare
Art. 63
Formazione professionale
La Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione professionale. In questo settore promuove la diversità e la permeabilità dell'offerta.
Art. 63a (nuovo) Scuole universitarie La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.
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La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sovvenzionare altri istituti accademici da essa riconosciuti.
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La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali.
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Disposizioni costituzionali sulla formazione. DF
Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento.
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Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori particolarmente onerosi.
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Art. 64 cpv. 1 e 2 1
La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.
Può subordinare il suo sostegno in particolare all'assicurazione della qualità e al coordinamento.
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Art. 64a (nuovo) Perfezionamento 1
La Confederazione stabilisce principi in materia di perfezionamento.
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Può promuovere il perfezionamento.
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La legge ne determina i settori e i criteri.
Proposta della minoranza (Rutschmann, Fattebert, Kunz, Pfister Theophil) 1
La Confederazione può stabilire principi in materia di perfezionamento.
Art. 65 cpv. 1 La Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, della formazione, del territorio e dell'ambiente in Svizzera.
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Art. 66, rubrica e cpv. 1 Sussidi all'istruzione La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di sussidi all'istruzione concessi a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori.
Può promuovere l'armonizzazione intercantonale dei sussidi e stabilire principi per la loro concessione.
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Disposizioni costituzionali sulla formazione. DF
Art. 67, rubrica e cpv. 2 Promozione dell'infanzia e della gioventù A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l'attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti.
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II Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.
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