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FOGLIO

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FEDERALE

Anno XXXIX Berna, 5 luglio 1956. Volume I Si pubblica di regola una volt« la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.--; seme¬ stre fr. 6.50, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co S. A., a Bellinzona ^Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 690.

Termine d'opposizione: 3 ottobre 1956 LEGGE FEDERALE che modifica la legge federale sulle misure per combattere le epizoozie (Del 22 giugno 1956)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 1955, decreta : I L'articolo 23 della legge federale del 13 giugno 1917 sulle misure per combattere le epizoozie è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: Art. 23 I Cantoni stabiliscono come debbano essere realizzate le parti uti¬ lizzabili degli animali morti o macellati. Il ricavo spetta al proprietario dell'animale.

2 Le indennità del Cantone devono essere calcolate in modo che, com¬ putato il ricavo di cui al capoverso precedente, il proprietario riceva, nei casi indicati nell'articolo 21, primo capoverso, numeri 1 a 3, almeno il 70 per cento o, al più, 1' 80 per cento del valore di stima, nel caso di cui al numero 3, ove trattisi di atta epizootica, il 90 per cento e, nei casi di cui ai numeri 4 e 5, almeno 1' 80 per cento o, al più, il 90 per cento di detto valore. I Cantoni stabiliranno le indennità entro questi limiti.

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Quando le misure previste nell'articolo 1, secondo capoverso, sono pirese per combattere l'aborto epizootico dei bovini, il proprietario può ricevere, nei casi previsti nell'articolo 21, primo capoverso, numero 3, il 90 per cento, al più, del valore di stima se si tratta di regioni ove l'allevanjento costituisce l'attività principale e che, in quanto tali, sono sotto¬ poste alle misure di lotta.

4 II Consiglio federale può stabilire gli importi massimi dei quali può essere tenuto conto per la stima di un singolo animale e ordinare, in de¬ terminati casi, che l'indennità sia accordata in base ai valori medi.

II Per i casi di afta epizootica, l'articolo 23, secondo capoverso, della presente legge ha effetto dal primo maggio 1956.

Il Consiglio federale stabilisce la data in cui entrano in vigore le altre disposizioni della presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 22 giugno 1956.

Il Presidente: Burgdorfer.

Il Segretario: Ch. Omt.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 22 giugno 1956.

Il Presidente: Rod. Weber.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'ar¬ ticolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 22 giugno 1956.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione· Ch. Osar.

Data della pubblicazione: 5 luglio Î956.

Termine d'opposizione: 3 ottobre 1956.

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Termine d'opposizione: 3 ottobre 1956

LEGGE FEDERALE che modifica la legge federale sulla durata del lavoro nell'esercizio delle strade ferrate ed altre imprese di trasporto e di comunicazione (Dell' 8 giugno 1956)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 dicembre 1955, decreta : I L'articolo 9, primo capoverso, della legge federale del 6 marzo 1920/17 giugno 1948 sulla durata del lavoro nell'esercizio delle strade ferrate ed altre imprese di trasporto e di comunicazione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: Art. 9, cpu. 1 Ad ogni agente occupato secondo l'articolo 1, terzo capoverso, sono concesse, durante l'anno civile, sessanta giornate libere, convenientemente ripartite, delle quali almeno venti devono cadere in domenica o in giorno festivo riconosciuto.

II Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della pre¬ sente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 8 giugno 1956.

Il Presidente: Rod. Weber.

Il Segretario: F. Weber.

506 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 8 giugno 1956.

Il Vicepresidente: Condrau.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'ar¬ ticolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 8 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 8 giugno 1956.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 5 luglio 1956.

Termine d'opposizione: 3 ottobre 1956.

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Legge Federale che modifica la legge federale sulle misure per combattere le epizoozie (Del 22 giugno 1956)

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