285

Termine d'opposizione: 27 giugno 1956

DECRETO FEDERALE concimante l'aumento degli stipendi dei funzionari federali (Del 21 marzo 1956)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, terzo capoverso, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 gennaio 1956, decreta : Art. 1 Gli importi minimi e massimi delle classi di stipendio, previsti nel¬ l'articolo 37, primo capoverso, della legge federale del 30 giugno 1927/ 24 giugno 1949 sull'ordinamento dei funzionari federali, sono aumentati del cinque per cento. Gli stipendi massimi previsti nell'articolo 38, terzo ca¬ poverso, sono aumentati nella medesima proporzione.

1

2

Gli importi minimi sono inoltre aumentati di 300 franchi per la 25a classe di stipendio e di 10 franchi in meno ciascuna classe per le classi di stipendio dalla 24a alla 1«.

3

L'aumento ordinario di stipendio previsto nell'articolo 40, secondo capoverso, della legge federale, è stabilito a un undicesimo della differenza ira il minimo e il massimo della classe di stipendio. Esso importa almeno 180 franchi per anno intiero di servizio. Per il calcolo dell'aumento fa stato la classe di stipendio nella quale è collocato il funzionario alla fine dell'anno.

Art. 2 1 II presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1956.

2 A contare da quella data, gli stipendi dei funzionari saranno adat¬ tati agli importi minimi e massimi previsti nell'articolo 1. Gli stipendi

286 posti fra i minimi e i massimi stabiliti dal vecchio ordinamento saranno ragguagliati in conformità.

3

II presente decreto non è applicabile ai funzionari che volontaria¬ mente o per loro colpa hanno lasciato il servizio della Confederazione dopo il 1° gennaio 1956 ma prima della data della sua entrata in vigore.

Art. 3 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Art. 4 Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto cbnformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 marzo 1956.

Il Presidente: Burgdorfer.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 marzo 1956.

Il Presidente: Rod, Weber.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente all'ar¬ ticolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale, e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 21 marzo 1956.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, lì Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 29 marzo 1956.

Termine d'opposizione: 27 giugno 1956.

2 87

DECRETO FEDERALE concernente l'iniziativa popolare per un'estensione dei diritti del popolo nel caso di rilascio da parte della Confederazione di concessioni per l'utilizzazione di forze idrauliche (Del 6 marzo 1956)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, vista l'iniziativa del 23 febbraio 1953 per un'estensione dei diritti del popolo nel caso di rilascio, da parte della Confederazione, di concessioni per l'utilizzazione di forze idrauliche; visto il rapporto del Consiglio federale del 4 ottobre 1955 1); visti gli articoli 121 e seguenti della Costituzione federale, come pure gli articoli 8 e seguenti della legge federale del 27 gennaio 1892/5 ottobre 1950 concernente il modo di procedere per le domande di iniziativa po¬ polare e le votazioni relative alla revisione della Costituzione federale, decreta : Art 1 L'iniziativa per un'estensione dei diritti del popolo nel caso di rilascio, da parte della Confederazione, di concessioni per l'utilizzazione di forze idrauliche sarà sottoposta al volo del popolo e dei Cantoni. L'iniziativa è del seguente tenore: 1 sottoscritti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, chiedono -- in base al diritto d'iniziativa popolare -- che l'articolo 89 della Costituzione federale tenga completato nel modo seguente: Le concessioni per l'utilizzazione di forze idrauliche accordate dalla Confe¬ derazione (art. 24 bis, cpv. 4) devono essere approvate da ambo i Consigli le¬ gislativi. e sottoposte al popolo per l'accettazione o il rifiuto quando ciò sia domandato da 30 000 cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, oppure da otto Cantoni.

1) FF 1055, 709.

288 Disposizione transitoria: L'articolo 89, nuovo capoverso, sarà applicato a tutte le concessioni per <1 conferimento dei diritti d'utilizzazione di forze idrauliche non ancora accordate il 1° settembre 1952.

Art. 2 Se l'iniziativa è accettata dal popolo e dai Cantoni, la nuova dispo¬ si/ione diventerà l'articolo 89, terzo capoverso, della Costituzione federale.

11 testo francese e italiano della disposizione principale deve essere re¬ datto come segue: Les concessions pour l'utilisation des forces hydrauliques qu'il appartient à la Confédération d'octroyer (art. 24 bis, 4e al.) doivent être approuvées par les deux Conseils. Elles sont soumises à l'adoption ou au rejet du peuple, si la de¬ mande en est faite par 30 000 citoyens actifs ou par huit cantons.

Le concessioni per l'utilizzazione di forze idrauliche il cui rilascio spetta alla Confederazione (art. 24 bit, capoverso 4) devono essere approvate da ambo i Consigli legislativi. Devono inoltre essere sottoposte ai popolo per la accetta¬ zione o il rifiuto, quando ciò sia domandato da 30 000 cittadini svizzeri aventi diritto di voto, oppure da 8 Cantoni.

L'articolo 89, terzo capoverso, presente (trattati internazionali sotto¬ posti al referendum) diventerà, pertanto, l'articolo 89, quarto capoverso, della Costituzione federale.

Art, 3.

Si propone al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Art. 4 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 dicembre 1955.

Il Presidente: Burfldorfer.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 marzo 1956.

Il Presidente; Rad. Weber.

Il Segretario: F. Weber,

289 DECRETO FEDERALE concernente il riporlo all'esercizio 1956 dei credili dell'esercizio 1955 (Del 14 marzo 1956)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA C O N FE D ERAZIONE S V I Z ZERA, vislo l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 1956, decreta: Articolo unico È accordata al Consiglio federale la facoltà di riportare dall'esercizio 1955 all'esercizio 1956, conformemente alla sua proposta particolareggiata.

8 463 794 franchi di crediti inscritti nel preventivo finanziario della Confederazione e 1 791 000 franchi di crediti inscritti nel bilancio di previsione dell'Am¬ ministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

Così decretato dal Consiglio degli Stali.

Berna, 13 marzo 1956. 11 Presidente: Rad. Weber.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 14 marzo 1956. Il Presidente: Burgdorfer.

Il Segretario. Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 14 marzo 1956.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

290

DECRETO FEDERALE concernente la costruzione d'un edificio per l'Amministrazione federale in Eschmannstrasse a Berna (Del 13 marzo 1956)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 gennaio 1956, decreta : Art. 1 E assegnato un credito di 5 300 000 franchi per la costruzione di un edificio per l'Amministrazione federale in Eschmannstrasse a Berna.

1

2

Al Consiglio federale è accordata la facoltà di apportare al progetto di costruzione, nei limiti del credito assegnato, le modificazioni che risul¬ tassero necessarie.

Art. 2 Il decreto federale del 25 marzo 1954 J) concernente la costruzione di un annesso all'edificio dell'Ufficio federale dei pesi e delle misure ò abrogato.

Art. 3 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 marzo 1956.

Il Presidente: Burgdorfer.

Il Segretario: Ch. Oser.

1) FF 1954, 239.

29] Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 13 marzo 1956.

Il Presidente: Rud. Weber.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: 11 decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 13 marzo 1956.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione.

Ch. Oser

DECRETO FEDERALE concernente l'acquisto di una serie sperimentale di aeroplani P-16 (Del 15 marzo 1956)

L'ASSIA M BLLA I ' LDL BALL DELLA CON F ED L B AZIO NE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 dicembre 1955, decreta : Art. 1 L approvato l'acquisto di una serie sperimentale di quattro aeroplani ^-Iß, per un costo di 17,6 milioni di franchi.

292 Art. 2 (ìli importi annui necessari saranno inscritti nel bilancio. Per l'anno 1956, essi saranno inclusi nelle domande di crediti suppletivi.

Art. 3 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 8 marzo 1956.

Il Presidente: Burgdorier.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Sfati.

Berna, 15 marzo 1956.

Il Presidente: Ruid. Weber.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federai«\ Berna, 15 marzo 1956.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

293

DECRETO FEDERALE concernent« la costruzione di edifici d'esercizio delle poste, dei telegrafi e dei telefoni a Basilea, Berna, Ginevra, Gossau (San Gallo), Losanna, Lugano, Saentis, Sciaffusa e Zurigo (Del 6 marzo 1956)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale dell' 8 novembre 1955, decreta : Art. 1 Sono stanziati i crediti per lavori di costruzione e i crediti supple¬ tivi, qui sotto indicati, per gli edifici d'esercizio delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, seguenti: Fr.

1. Edificio dei telefoni a Basilea-San Giacomo .

. 860 000 2. Edificio delle poste a Berna-Viktoriaplatz ....

2 430 000 3. Rimessa postale a Ginevra-Montbrillant ....

1 260 000 4. Edificio delle poste, dei telegrafi e dei telefoni a Gossau (San Gallo) 738 000 5. Edificio a uso di magazzini, laboratori e rimessa delle poste, dei telegrafi e dei telefoni a Losanna-Sébeillon 5 950 000 6. Edificio postale a Lugano-Stazione 4 415 000 7. Rimessa e magazzino delle poste, dei telegrafi e dei te¬ lefoni a Lugano-Viganello 2 500 000 8. Edificio d'esercizio dei telegrafi e dei telefoni al Saentis 590 000 9. Annesso all'edificio delle poste, dei telegrafi e dei telefoni a Sciaffusa 1670000 Foglio Federale, 1956.

21

294

10. Edificio delle poste, dei telegrafi e dei telefoni a ZurigoHöngg 11. Rimessa postale a Zurigo-Schlieren 12. Edificio delle poste, dei telegrafi e dei telefoni a ZurigoWiedikon 13. Edificio a uso di magazzini e laboratori dei telegrafi e dei telefoni a Berna-Ostermundigen (credito suppletivo)

970 000 4 370 000 5 110 000 40Ö 000

Ai progetti di costruzione presentati possono ancora essere apportate, nei limiti dei crediti assegnati, le modificazioni che risultassero necessarie.

Art. 2 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 dicembre 1955.

II Presidente: Bergdörfer.

Il Segretario: Ch. Oser.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 marzo 1956.

Il Presidente: Red. Weber.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 6 marzo 1956.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione : Ch. Oser.

295 DECRETO FEDERALE che accorda la garanzia federale agli articoli riveduti della Costituzione del Cantone di Zurigo (Del 21 marzo 1956) L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 1956; considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute non con¬ tengono nulla di contrario alla Costituzione federale, decreta : Art. 1 È accordata la garanzia federale agli articoli 13, 18, 29, terzo capo¬ verso, e 30, riveduti, della Costituzione del Cantone di Zurigo, accettati nella votazione popolare del 4 dicembre 1955.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 9 marzo 1956.

li Presidente: Rod. Weber.

Il Segretario: P. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 marzo 1956.

Il Presidente: Burgdorfer.

Il Segretario: Ch. Osar.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 21 marzo 1956.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

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Decreto federale concernente L`aumento degli stipendi dei funzionari federali (Del 21 marzo 1956)

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29.03.1956

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