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Termine tffapposizione : 11 luglio 1939.

Decreto federale sulle pensioni ai membri dei Consiglio federale.

(Del 6 aprile 1939.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 3, della Costituzione federale, decreta : Art. 1.

I membri del Consiglio federale che si ritirano dalla loro carica dopo almeno cinque anni, hanno diritto ad una pensione annua del quaranta per cento del loro onorario, se la somma dei loro anni d'età e del doppio degli anni della durata in carica raggiunge il numero di sessanta al minimo.

2 La pensione aumenta del due per cento per ciascun triennio con¬ tenuto nell'eccedenza di sessanta; il massimo di essa è del sessanta per cento dell'onorario.

3 Le frazioni d'anni d'età e di carica superiori a sei mesi si com¬ putano per un anno intero.

Art. 2.

Se al momento del ritiro di un membro del Consiglio federale non si verifica la condizione prevista nel primo capoverso dell'arti¬ colo 1, il Consiglio federale può assegnargli una pensione annua che non supererà un terzo dell'onorario annuo.

1

Art. 3.

Fintanto che un ex membro del Consiglio federale assume un incarico permanente o esercita un'attività continua il cui guadagno, aggiunto all'importo della pensione annua supera l'onorario d'un con¬ sigliere federale, la sua pensione è diminuita dell'eccedenza.

187 Art. 4.

Se un membro ammogliato del Consiglio federale si trovava, al momento dell'abbandono della carica, nelle condizioni previste nel pri¬ mo capoverso dell'articolo 1, in caso di morte la sua vedova ha diritto, durante la vedovanza, alla metà e ciascun figlio, fino all'età di di¬ ciotto anni compiuti, al decimo della pensione del defunto. Se si tratta di orfani di padre e di madre, questo diritto ascende al venti per cento.

1

2 Le pensioni ai superstiti non possono superare, complessiva¬ mente, i due terzi della pensione che spettava al defunto.

Art. 5.

Se alla morte di un membro ammogliato del Consiglio federale don si verificano le condizioni previste nel primo capoverso dell'arti¬ colo 1, il Consiglio federale può concedere una pensione annua alla v edova e agli orfani. In questo caso sono applicabili per analogia le dorme stabilite negli articoli 2 e 4.

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2

II Consiglio federale può assegnare, invece di una pensione dnua, un'indennità unica non eccedente il valore attuale della pen¬ sione.

Art. 6.

1 Le pensioni e gli assegni ai superstiti sono fissati secondo il pre¬ sente decreto, se l'evento su cui si fonda il diritto a queste prestazioni Sl è verificato il 31 dicembre 1938 o più tardi.

a

2

creto.

II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione del presente de¬

Art. 7.

II Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto in conformità delle disposizioni della legge federale del 17 giufdo 1874 concernente la votazione popolare su leggi e risoluzioni fe¬ derali.

1

2

Esso fissa la data in cui il presente decreto entra in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 5 aprile 1939.

Il Presidente : E. Löpfo-Benz.

Il Segretario : Leimgrnber.

Così decretato dial 'Consiglio nazionale, Berna, 6 aprile 1939.

Il Presidente : Valletto».

Il Segretario : G. Bovet

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Il Consiglio federale decreta: Il presente decreto sarà pubblicato in conformità dell'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale è dell'articolo 3 delia legge federale del 17 giugno 1874 concernente la votazione popolare su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 6 aprile 1939.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione : G. Bovet.

Data della pubblicazione : 12 aprile 1939.

Termine d'opposizione: Il luglio 1939.

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Decreto federale che completa fo Costituzione federale per la concessione e la parziale coper¬ tura di crediti destinati al rafforzamento della difesa nazionale e alla lotta contro la disoccupazione.

(Del 6 aprile 1939.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visti i messaggi del Consiglio federale del 7 giugno e 9 settem¬ bre 1938, decreta : I.

Alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 è fatta la seguente a Sgiunta : Art. 1.

E' stanziato al Consiglio federale un credito di 327.700.000 franchi Per il rafforzamento della difesa nazionale e la lotta contro la disoccu Pazione.

Art. 2.

p ^ Consiglio federale impiega questo credito conformemente al °gramma approvato dall'Assemblea federale.

e

Art. 3.

.1 Eer sopperire in parte alle spese derivanti dalla creazione di oc-

ay sta10n oro, la Confederazione ha il diritto di prelevare un'impoc *m^e l Cj0 a^ P nsativa, da calcolare annualmente, sulle aziende di commeri minuto che, nell'anno precedente alla tassazione, hanno venduto

sta^d-1111*0 *>er ***" ^ 200.000 franchi. Sono parimente sottoposti a quempasizione i ristoranti senza inservienti e i ristoranti automatici,

190 come pure le aziende industriali e artigianali ohe vendono al minuto prodotti loro propri o di altra provenienza. L'imposta compensativa sarà prelevata fino a raggiungere, senza interessi, un gettito di 140.000.000 di franchi.

2 L'imposta è progressiva e si determina secondo il volume delle vendite al minuto, tenuto conto del genere dell'azienda. La cifra d'af¬ fari di più aziende giuridicamente indipendenti dev'essere addizionata quando esse costituiscono un'unità economica.

3 Le disposizioni esecutive prevederanno alleggerimenti o l'esen¬ zione dall'imposta per certi generi di merci sottoposti a condizioni speciali. Esse prevederanno l'introduzione graduale dell'imposta com¬ pensativa per i due primi esercizi fiscali.

4

L'aliquota applicabile alla cifra d'affari imponibile è al minimo del due per mille, e, al massimo, a) del quattro per cento per i negozi a prezzo unico ; b) del due e mezzo per cento per i grandi bazar, i grandi negozi di merci affini, le aziende con spacci ambulanti e le case che ven¬ dono mediante spedizione e tengono diversi generi di merci ; c) dell'uno e mezzo per cento per le aziende con più filiali e le case che vendono mediante spedizione e tengono un solo genere di merci ;
L'aliquota massima si applica in tutti i casi a contare da una cifra d'affari annuale di dieci milioni di franchi.

5 Per la determinazione delle imposte dirette federali e cantonali, le somme pagate a titolo d'imposta compensativa devono essere rico¬ nosciute come spese generali giustificate e non possono essere colpite come parte del reddito netto del lavoro o del capitale.

o Le norme d'applicazione della presente disposizione costituzio¬ nale sono emanate in via definitiva dall'Assemblea federale.

Art. 4.

Se il fondo di conguaglio dei cambi della Banca Nazionale Sviz¬ zera diventa disponibile quale utile netto saranno prelevati 75 mi¬ lioni per estinguere una parte delle spese sostenute dalla Confedera¬ zione per la creazione di occasioni di lavoro. iSimultaneamente, una somma uguale sarà versata ai Cantoni in proporzione al numero dei loro abitanti, senza pregiudizio del riparto definitivo. Intanto, la Ban¬ ca Nazionale metterà a disposizione della Confederazione, e dei Can-

191 toni proporzionalmente al numero dei loro abitanti, una somma di 75 milioni di franchi, verso consegna di buoni di cassa scontabili a on tasso inferiore a quello di sconto ufficiale. I buoni di cassa pre¬ sentati dalla Confederazione e dai Cantoni scadranno alla data della liquidazione del fondo di conguaglio dei cambi e saranno eventual¬ mente compensati con le quote spettanti alla Confederazione ed ai Cantoni.

II.

II presente decreto sarà sottoposto alla votazione del popolo e dei Cantoni.

1

2

II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione.

II presente decreto entrerà in vigore quando la domanda d'iniwativa concernente un programma nazionale di creazione di occasioni di lavoro sarà stata ritirata ovvero respinta nella votazione popolare.

3

4

Esso cesserà d'aver effetto non appena il gettito dell'imposta comPßßsativa avrà consentito di estinguere i 140 milioni di franchi di cu i all'articolo 3.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 6 aprile 1930.

Il Presidente : Vallotton.

Il Segretario : 6. Bovet.

Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 6 aprile 1939.

Il Presidente : E. L6pfe-Benz.

Il Segretario : Leimgruber.

Foglio Federale, 1939.

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Decreto federale sulle pensioni ai membri del Consiglio federale. (Del 6 aprile 1939.)

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19.04.1939

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