Legge federale sull'assicurazione malattie

Progetto

(LAMal) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 22 gennaio 20161 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 23 marzo 20162, decreta: Minoranza (de Courten, Brand, Clottu, Stahl, Steinemann) Non entrare in materia I La legge federale del 18 marzo 19943 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 25 cpv. 2 lett. a, frase introduttiva e n. 2 bis 2

Queste prestazioni comprendono: a.

gli esami e le terapie ambulatoriali, in ospedale o in una casa di cura, nonché le cure nell'ambito di una cura ospedaliera dispensate: 2bis. dagli infermieri,

Art. 25a cpv. 1 e 2, primo periodo L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presta un contributo alle cure dispensate ambulatoriamente in base a un comprovato bisogno terapeutico, anche in istituzioni con strutture diurne o notturne o in una casa di cura: 1

1 2 3

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Assicurazione malattie. LF

a.

previa prescrizione o indicazione medica;

b.

da un infermiere senza prescrizione o indicazione medica.

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I costi delle cure acute e transitorie che si rivelano necessarie in seguito a un soggiorno ospedaliero e sono dispensate in base a una prescrizione medica previa consultazione degli infermieri competenti sono rimunerati dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dal Cantone di domicilio dell'assicurato per due settimane al massimo secondo le disposizioni sul finanziamento ospedaliero (art. 49a). ...

2

Minoranza (Schmid-Federer, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Häsler, Heim, Humbel, Ingold, Lohr, Schenker Silvia, Steiert, Weibel) I costi delle cure acute e transitorie che si rivelano necessarie in seguito a un soggiorno ospedaliero e sono prescritte congiuntamente da un medico e da un infermiere dell'ospedale sono rimunerati dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie e dal Cantone di domicilio dell'assicurato per due settimane al massimo secondo le disposizioni sul finanziamento ospedaliero (art. 49a). ...

2

Art. 33 cpv. 1bis Designa le prestazioni i cui costi sono assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o ai quali l'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie presta un contributo secondo l'articolo 25a capoverso 1, se tali prestazioni: 1bis

a.

sono dispensate da infermieri che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione di un medico;

b.

sono dispensate da infermieri che effettuano prestazioni senza prescrizione o indicazione di un medico;

Minoranza (Schmid-Federer, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Häsler, Heim, Humbel, Ingold, Lohr, Schenker Silvia, Steiert, Weibel) c.

sono prescritte congiuntamente da un medico e da un infermiere.

Art. 35 cpv. 2 lett. dbis 2

Sono fornitori di prestazioni: dbis. gli infermieri e le organizzazioni che li occupano;

Art. 40a

Infermieri

Il Consiglio federale disciplina l'autorizzazione degli infermieri, fatto salvo il capoverso 2.

1

L'autorizzazione degli infermieri dipende in particolare dalla stipula di un contratto di autorizzazione con uno o più assicuratori. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

2

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Minoranza (Schmid-Federer, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Häsler, Heim, Humbel, Ingold, Lohr, Schenker Silvia, Steiert, Weibel) Stralciare Art. 55a cpv. 1 lett. c e d nonché cpv. 2 e 4 Il Consiglio federale può far dipendere dall'esistenza di un bisogno l'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie delle persone seguenti: 1

c.

gli infermieri, indipendentemente dal fatto che esercitino un'attività dipendente o indipendente;

d.

gli infermieri che esercitano in un'organizzazione di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera dbis o nel settore ambulatoriale degli ospedali di cui all'articolo 39.

Non è subordinata all'esistenza di un bisogno l'autorizzazione dei medici che hanno esercitato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto.

2

4

Concerne soltanto il testo francese

Disposizione transitoria della modifica del ...

Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della modifica del ..., conformemente all'articolo 32 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie, il Consiglio federale presenta al Parlamento un rapporto sulle ripercussioni finanziarie della modifica di legge, con un raffronto rispetto ai sei anni precedenti l'entrata in vigore. Il Consiglio federale presenta eventuali proposte di miglioramento.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

La presente legge ha validità per sei anni; dopo questo termine tutte le aggiunte, le cancellature e le modifiche in essa contenute decadono.

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Stralciare

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