Termine di referendum: 6 ottobre 2016

Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione Modifica del 17 giugno 2016 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 ottobre 20151, decreta: I La legge federale del 22 giugno 19512 concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 54 capoverso 1 e 172 capoverso 1 della Costituzione federale3; Art. 2 cpv. 2 Il Consiglio federale può delegare al Dipartimento federale delle finanze (DFF) la competenza di emanare disposizioni di procedura.

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Art. 2a Al DFF compete in particolare determinare, d'intesa con i Cantoni, la loro partecipazione ai pagamenti garantiti dalla Svizzera all'altro Stato contraente in virtù di una convenzione. Esso disciplina la procedura.

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FF 2015 6351 RS 672.2 RS 101

2015-2325

4379

Esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione. LF

FF 2016

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 giugno 2016

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2016

La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 giugno 20164 Termine di referendum: 6 ottobre 2016

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