Termine di referendum: 19 gennaio 2017

Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) Modifica del 30 settembre 2016 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20161, decreta: I La legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione è modificata come segue: Art. 7 cpv. 3 Il Consiglio federale può incaricare le istituzioni di promozione della ricerca e la CTI di realizzare, singolarmente o congiuntamente, programmi di promozione tematici.

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Art. 9 cpv. 3 Emanano le disposizioni necessarie per la promozione della ricerca nei loro statuti e regolamenti. Questi necessitano dell'approvazione del Consiglio federale per quanto disciplinino compiti per cui sono impiegati mezzi finanziari della Confederazione. Le istituzioni di promozione della ricerca possono delegare a organi subordinati l'emanazione di disposizioni di portata limitata per l'esecuzione degli statuti e dei regolamenti soggetti ad approvazione. Tali disposizioni sono esenti dall'obbligo di approvazione.

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FF 2016 2701 RS 420.1

2015-2555

6913

Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF

FF 2016

Art. 29 cpv. 1 lett. f e g Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: 1

f.

sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le seguenti attività, nella misura in cui non vengono svolte direttamente dalla Confederazione: 1. informazione delle cerchie interessate in Svizzera su attività e programmi di cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, 2. consulenza e supporto alle cerchie interessate in Svizzera nell'elaborazione e nella presentazione di domande concernenti programmi e progetti internazionali nel settore della ricerca e dell'innovazione;

g.

Abrogata

II Coordinamento con la legge del 17 giugno 2016 su Innosuisse Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge del 17 giugno 20163 su Innosuisse (allegato, n. 2) o la presente modifica, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l'articolo 7 capoverso 3 della presente legge avrà il seguente tenore: Art. 7 cpv. 3 Il Consiglio federale può incaricare le istituzioni di promozione della ricerca e Innosuisse di realizzare, singolarmente o congiuntamente, programmi di promozione tematici.

3

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2016

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016

La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 11 ottobre 20164 Termine di referendum: 19 gennaio 2017 3 4

FF 2016 4391 FF 2016 6913

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