Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale Proroga e modifica del 29 marzo 2016 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 13 dicembre 2011, del 20 giugno 2013 e dell'11 dicembre 20141 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale, è prorogata.

II I decreti del Consiglio federale menzionati nella cifra I sono stati modificati come segue: Art. 2 La dichiarazione d'obbligatorietà generale è valida per tutto il territorio della Svizzera.

1

2

La dichiarazione d'obbligatorietà generale è valida per tutte le aziende a.

che sono titolari di un'autorizzazione federale o cantonale per l'attività di prestito di personale conformemente alla legge federale sul collocamento (LC) e

b.

la cui attività principale è costituita dal prestito di personale.

La dichiarazione d'obbligatorietà generale vale per i lavoratori che vengono prestati dalle aziende conformemente alla cifra 2. Sono esclusi i lavoratori con salari al di sopra del guadagno massimo assicurato in base alla SUVA. Sono anche esclusi lavoratori che vengono prestati nelle aziende agricole in caso di difficoltà (per esempio assenze dovute alle vacanze e impedimenti al lavoro del dirigente dell'azienda o a situazioni di ingente lavoro).

3

1

FF 2011 8165, 2013 5353, 2014 8421

2016-0477

3037

Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale. DCF

FF 2016

Art. 3 Per quanto riguarda l'incasso e l'impiego dei contributi (art. 7 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l'anno successivo al conteggio. Quest'ultimo va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti che la SECO richiede in singoli casi. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell'obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell'obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

III Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 7 cpv. 7 L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta all'AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale. ...

7

Art. 8 cpv. 6 Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.

6

Art. 9 cpv. 2 2

... i datori di lavoro s'impegnano a non lasciare eseguire opere in nero.

Art. 11

Disdetta

Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con preavviso di due giorni lavorativi.

1

La disdetta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato deve avvenire con un preavviso di: 2

­

due giorni lavorativi, durante i primi tre mesi

­

sette giorni, dal quarto al sesto mese di lavoro (compreso)

­

un mese, a partire dal settimo mese di lavoro, per lo stesso giorno del mese successivo.

3038

Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale. DCF

FF 2016

I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende acquisitrici sotto forma di lavoro temporaneo.

3

Art. 12 cpv. 2 e 3 Le ore di lavoro prestate in più ­ a partire dalla 9.5a ora di lavoro giornaliero, nonché a partire dalla 45a ora di lavoro settimanale­ sono considerate ore di lavoro straordinario giornaliero, rispettivamente settimanale, e sono indennizzate con un supplemento del 25% (salario di base + parte 13a mensilità) per i giorni settimanali. I supplementi per il lavoro straordinario giornaliero e quello settimanale non vengono accumulati. Per il supplemento fa stato quella categoria di lavoro straordinario con il maggior numero di ore per settimana.

2

Il lavoro domenicale è indennizzato con un supplemento del 50% (salario di base + parte 13a mensilità).

3

Art. 13 cpv. 1 Fino al compimento del 20° anno di età e a partire dal 50° anno di età il lavoratore ha diritto a 25 giorni lavorativi di vacanza (10,6%). Tutti gli altri lavoratori hanno diritto a 20 giorni lavorativi (8,33%) di vacanza (per il conteggio fa stato l'Appendice 2).

1

Art. 14 cpv. 1 Trascorse 13 settimane, il lavoratore ha diritto all'indennità per la perdita di guadagno per tutti i giorni festivi ufficiali equiparabili alla domenica che cadono su un giorno lavorativo. Il datore di lavoro è libero di indennizzare il giorno festivo con un supplemento forfettario pari al 3,2% (per le modalità di conteggio fa stato l'Appendice 2). Il lavoratore ha diritto sin dal primo giorno di lavoro all'indennità per la perdita di guadagno per il 1° agosto, ammesso che esso cada su un giorno lavorativo.

1

Art. 15 Dopo il periodo di prova i lavoratori hanno diritto a un'indennità per la perdita di guadagno dovuta alle loro assenze inevitabili nei casi seguenti: ­

Matrimonio (al matrimonio è equiparata l'unione domestica registrata) del lavoratore, decesso di un membro del nucleo famigliare o del partner convivente 3 giorni

­

Decesso di fratelli/sorelle, genitori, nonni e suoceri

­

Nascita o matrimonio (al matrimonio è equiparata l'unione domestica registrata) di un/a figlio/a 1 giorno

­

Proprio trasloco

1 giorno

­

Ispezione militare

½ giorno

­

Cura dei propri figli malati o di quelli che vivono nella stessa

3 giorni al

1 giorno

3039

Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale. DCF

­

FF 2016

economia domestica

massimo per ogni caso di malattiao

Adempimento di obblighi legali

le ore necessarie

L'indennità è calcolata in base all'orario di lavoro normale stabilito dal contratto.

Art. 18 cpv. 1 Le classi salariali, le assegnazioni alle classi e i salari inseriti ... nella banca dati elettronica CCL `tempdata' costituiscono parte integrante del presente contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale.

1

Art. 20 1

Salario minimo

Devono essere rispettati i seguenti salari minimi soggetti all'AVS (in CHF): 2016

2017

2018

Lavoratori non qualificati

41 600/anno o 3200/mese × 13 o 17.56/ora

42 900/anno o 3300/mese × 13 o 18.11/ora

44 200/anno o 3400/mese × 13 o 18.66/ora

Lavoratori non qualificati, Ticino

39 000/anno o 3000/mese × 13 o 16.46/ora

Lavoratori non 44 200/anno qualificati in zona o 3400/mese × 13 con salario elevato o 18.66/ora

45 500/anno o 3500/mese × 13 o 19.20/ora

46 800/anno o 3600/mese × 13 o 19.75/ora

Lavoratori qualifica- 53 300/anno ti o 4100/mese × 13 o 22.50/ora

53 950/anno o 4150/mese × 13 o 22.77/ora

55 250/anno o 4250/mese × 13 o 23.32/ora

Lavoratori qualifica- 52 000/anno o 4000/mese × 13 o 21.95/ora ti, Ticino Lavoratori qualifica- 57 200/anno ti in zona con salario o 4400/mese × 13 elevato o 24.14/ora 2

57 850/anno o 4450/mese × 13 o 24.42/ora

59 150/anno o 4550/mese × 13 o 24.97/ora

...

Sono considerate zone a salario elevato l'agglomerazione di Berna, l'Arco del Lemano, ed i Cantoni, BS, BL, ZH e GE. Le zone a salario elevato dell'agglomerazione di Berna e dell'Arco del Lemano sono definite all'Appendice 3.

3

4

Sono considerati lavoratori qualificati quelli in possesso di

3040

Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale. DCF

FF 2016

­

un attestato federale di capacità (AFC) del settore, oppure

­

una formazione professionale di base conclusa, della durata di almeno tre anni, idonea per l'attività in questione, oppure

­

un certificato federale di formazione pratica (CFP) nel settore in questione e con almeno tre anni di esperienza nell'attività in questione.

Sono considerati lavoratori formati, coloro che possono vantare almeno quattro anni di esperienza professionale nell'attività in questione, sempre che per l'attività esista una formazione professionale, e che hanno svolto almeno 1000 ore di lavoro per anno civile.

5

Il salario minimo per i lavoratori formati corrisponde all'88% dei salari minimi dei lavoratori qualificati.

2016

2017

2018

Lavoratori formati

46 904/anno o 3608/mese × 13 o 19.80/ora

47 476/ anno o 3652/mese × 13 o 20.04/ora

48 620/ anno o 3740/mese × 13 o 20.52/ora

Lavoratori formati in una zona con salario elevato

50 336/anno o 3872/mese × 13 o 21.25/ora

50 908/anno o 3916/mese × 13 o 21.49/ora

52 052/anno o 4004/mese × 13 o 21.97/ora

Lavoratori formati Cantone TI

45 760/anno o 3520/mese × 13 o 19.31/ora

45 760/anno o 3520/mese × 13 o 19.31/ora

45 760/anno o 3520/mese × 13 o 19.31/ora

Per l'anno 2016, il calcolo dei salari lordi per i lavoratori non qualificati, qualificati e formati è determinato in base a quanto indicato all'Appendice 2.

Nel primo anno dopo l'apprendistato il salario minimo (per lavoratori qualificati) può essere ridotto del 10%.

6

7

Base per il calcolo delle ore annuali: 52,07 settimane a 42 ore ciascuna = 2187 ore.

Art. 21

Casi particolari

Dietro richiesta, la Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP) può ­ con il consenso della commissione professionale paritetica competente ­ autorizzare salari fino al 15% inferiori alle tariffe fissate per i lavoratori d'età inferiore ai 17 anni, studenti, praticanti e persone che lavorano al massimo due mesi durante l'anno civile, nonché per persone con limitate capacità di rendimento fisico o intellettuale.

Art. 24 cpv. 2 Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a turni e per i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato (ambito sanitario, gastronomia, trasporti pubblici, enti pubblici, aziende del turismo ecc.). Per quanto riguarda i 2

3041

Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale. DCF

FF 2016

supplementi salariali, le disposizioni dei CCL o aziendali vigenti in questi ambiti si applicano anche al personale a prestito.

Art. 26 cpv. 1 I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.

1

Art. 28 cpv. 1 e 3 Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all'indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un'indennità giornaliera in caso di malattia presso un'assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d'assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all'articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all'indennità per perdita di guadagno ai sensi dell'articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all'articolo 324a CO.

1

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto: 3

­

per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull'arco di 900 giorni ,

­

per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull'arco di 900 giorni,

­

per lavoratori che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull'arco di 360 giorni.

Art. 29 cpv. 2 e cpv. 3 lett. a 2

Premi: a)

Pagamento dei premi: la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50%, al massimo al 2,5%. Le eventuali eccedenze di premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.

b)

Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80% del salario perso durante il periodo di differimento. ...

3042

Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale. DCF

FF 2016

Condizioni minime d'assicurazione: le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue: 3

a)

la copertura dell'assicurazione inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto,

Art. 31 cpv. 4 e 5 4

Salario mensile assicurato

Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio: Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS: (dall'1.1.2015: max. CHF 38.65 ­ corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)

CHF

25.75

Importo di coordinamento da dedurre

CHF

11.25

Salario orario assicurato (almeno CHF 1.60)

CHF

14.45

Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese:

150

Salario mensile assicurato

CHF 2175.00

Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di coordinamento cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nella banca dati tempdata e pubblicati tempestivamente.

5

Art. 32

Applicazione

L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). ...

Art. 33

Commissioni professionali paritetiche regionali

Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest'ambito il ruolo di organo di sorveglianza Art. 34

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria

Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrat1

3043

Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale. DCF

FF 2016

tuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare l'adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

2

Art. 35

Controlli aziendali

La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.

Art. 36

Organi di controllo

I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

Art. 37 cpv. 1 Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata. ...

1

Art. 38 cpv. 2, 3, 4, 5 e 6 Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR. ...

2

L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

3

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Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale. DCF

FF 2016

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a franchi 50 000 nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, così come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute. ...

4

Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

5

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto. ...

6

Art. 39 cpv. 2, 3 e 4 La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

2

Il ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.

3

Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l'ultimo giorno del termine.

4

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Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale. DCF

FF 2016

Appendice 1

Elenco dei CCL non dichiarati d'obbligatorietà generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 CCL vale il principio del primato Settore

CCL (versione abbreviata)

Artigianato

Falegnami Industria del legno Concessionari/autorimesse

Posatori di pavimenti

Falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino Industria del legno Svizzera Concessionari Canton AG Concessionari Canton BE e JU Concessionari Canton BS e BL Concessionari Canton LU/NW/OW Concessionari Canton SO Concessionari Canton ZG Concessionari Canton ZH Bauwerk Parkett AG St. Margrethen

Industria

Cura dei tessuti/lavanderie

Bardusch AG Basel (Textil-Leasing)

Terziario

Porti Sanità

Trasporto aereo

3046

Betriebsangestellte der ULTRA-BRAG AG Ospedali cantonali Canton Argovia Case per anziani TI (ROCA) Hôpital du Jura Istituti Ospedalieri Privati TI Ospedale cantonale di Zugo Personale ospedali di Berna Inselgruppe AG ISS Aviation Genève ISS Aviation Zürich ­ Personale fisso (grado occupazionale pari o superiore al 50%) ISS Aviation Zürich ­ Personale a tempo parziale con salario all'ora) Swissport Basilea Swissport International SA ­ Genève per il personale con salario all'ora CCT Swissport International SA ­ Genève per il personale con salario mensile Swissport International AG, Station Zürich

Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale. DCF

Settore

CCL (versione abbreviata)

Settore posta/trasporto/logistica

Posta CH SA PostLogistics SA AutoPostale PostFinance SA

FF 2016

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Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale. DCF

FF 2016

Appendice 2

Modulo per il calcolo dei salari minimi CCL per il personale non qualificato, qualificato e formato per l'anno 2016 Non qualificato, da 20 a 49 anni Salario normale Salario elevato 3200/mese 3400/mese.

TI 3000/mese

Salario di base / ora.

Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) Indennità di vacanza (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) 13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi + indennità di vacanza)

17.56 0.56 1.51

18.66 0.60 1.60

16.46 0.53 1.42

1.64

1.74

1.53

Salario lordo / ora

21.27

22.60

19.94

Non qualificato, fino a 19 anni oppure oltre 50 anni Salario normale Salario elevato 3200/mese 3400/mese

Salario di base / ora 17.56 Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) 0.56 Indennità di vacanza (10,6% della somma: salario di base + 1.92

TI 3000/mese

18.66 0.60 2.04

16.46 0.53 1.80

1.77

1.57

23.07

20.36

indennità per giorni festivi)

13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità 1.67 per giorni festivi + indennità di vacanza)

Salario lordo / ora.

21.71

Qualificato, da 20 a 49 anni Salario normale Salario elevato 4100/mese 4400/mese

TI 4000/mese

Salario di base / ora 22.50 Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) 0.72 Indennità di vacanza (8,33% della somma: salario di base + 1.93

24.14 0.77 2.08

21.95 0.70 1.89

13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità 2.09

2.25

2.04

29.25

26.58

indennità per giorni festivi)

per giorni festivi + indennità di vacanze)

Salario lordo /ora

Qualificato, fino a 19 anni oppure oltre ai 50 anni 3048

27.24

Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale. DCF

FF 2016

Salario normale Salario elevato 4100/mese.

4400/mese.

TI 4000/mese

Salario di base / ora Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) Indennità di vacanza (10,6% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi) 13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità per giorni festivi + indennità di vacanze)

22.50 0.72 2.46

24.14 0.77 2.64

21.95 0.70 2.40

2.14

2.29

2.09

Salario lordo / ora

27.82

29.84

27.14

Formato, da 20 a 49 anni Salario normale Salario elevato 3608/mese 3872/mese

Salario di base / ora.

19.80 Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) 0.63 Indennità di vacanza (8,33% della somma: salario di base + 1.70

TI 3520/mese

21.25 0.68 1.83

19.31 0.62 1.66

1.98

1.80

25.74

23.39

indennità per giorni festivi)

13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità 1.84 per giorni festivi + indennità di vacanze)

Salario lordo / ora

23.98

Formato, dai 19 anni oppure oltre ai 50 anni Salario normale Salario elevato 3608/ mese 3872/ mese

Salario di base / ora 19.80 Indennità per giorni festivi (3,2% del salario di base) 0.63 Indennità di vacanza (10,6% della somma: salario di base + 2.17

TI 3520/ mese

21.25 0.68 2.32

19.31 0.62 2.11

13a mensilità (8,33% della somma: salario di base + indennità 1.88

2.02

1.84

Salario lordo / ora

26.27

23.88

indennità per giorni festivi) per giorni festivi + indennità di vacanze)

24.48

3049

Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale. DCF

FF 2016

Appendice 3

Zone a salario elevato dell'agglomerazione di Berna e dell'Arco del Lemano (elenco secondo codice di avviamento postale) Agglomerazione di Berna 3000 3098 3074 3072 3063 3065 3052 3122 3065 3110 3113 3112 3076 3066 3047 3033 3053

Bern Köniz Muri bei Bern Ostermundingen Ittigen Bolligen Zollikofen Kehrsatz Belp Münsingen Rubigen Allmendingen Worb Stettlen Bremgarten bei Bern Wohlen bei Bern Münchenbuchsee

Arco del Lemano 1290 1295 1291 1296 1297 1279 1298 1299 1263 1262 1260 1277 3050

Versoix Mies + Tannay Commugny Coppet Founex Chavanne-de-Bogis Céligny Crans Crassier Eysins Nyon Borex

1278 1274 1275 1276 1270 1267 1271 1272 1267 1268 1273 1196

La Rippe Grens Chéserex Gingins Trélex Coinsins Givrins Genolier Vich Begnins Le Muids Gland

Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale. DCF

1184 1183 1195 1180 1185 1166 1273 1269 1170 1165 1164 1162 1163 1175 1168 1167 1132 1135 1136 1143 1113 1134 1112 1026 1110 1122 1121 1028 1025 1026 1024 1302 1030 1023 1020 1008 1000

Vinzel Bursins Bursinel + Dully Rolle Mont-sur-Rolle Perroy Arzier Bassins Aubonne Allaman Buchillon St-Prex Etoy Lavigny Villars-sous-Yens Lussy Lully Denens Bussy-Chardonney Apples St-Saphorin-sur-Morges Vufflens-le-Château Echichens Echandens Morges Romanel-sur-Morges Bremblens Préverenges St-Sulpice Denges Ecublens Vufflens-la-Ville Bussigny-près-Lausanne Crissier Renens Prilly Lausanne

1032 1052 1066 1000 1033 1073 1090 1096 1091 1096 1009 1095 1098 1071 1071 1070 1071 1802 1803 1805 1800 1806 1804 1806 1807 1814 1816 1820 1815 1823 1824 1820 1820 1844

FF 2016

Romanel-sur-Lausanne Le Mont-sur-Lausanne Epalinges Le Chalet-à-Gobet/ Lausanne 25 Cheseaux-surLausanne Savigny La Croix Villette Grandvaux Cully Pully Lutry Epesses Rivaz St-Saphorin Lavaux Puidoux Chexbres Corseaux Chardonne Jongny Vevey St-Légier Corsier-sur-Vevey La Chiésaz Blonay La Tour de Peilz Chailly-Montreux Montreux Clarens Glion Caux Veytaux Territet Villeneuve

3051

Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale. DCF

FF 2016

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2016 e ha effetto sino al 31 dicembre 2018.

Il decreto del 23 ottobre 2015 concernente la proroga delle dichiarazione di obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale viene abrogato.

29 marzo 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: La vicepresidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3052