Decreto federale Disegno concernente la continuazione del finanziamento della cooperazione alla transizione negli Stati dell'Europa dell'Est nel periodo 2017­2020 del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 10 della legge federale del 24 marzo 20062 e del ...3 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20164, decreta:

Art. 1 Per assicurare la continuazione del finanziamento della cooperazione alla transizione con gli Stati dell'Europa dell'Est č stanziato un credito quadro di 1040 milioni di franchi con scadenza al 31 dicembre 2020.

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Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2017. A tale data, il saldo residuo del credito quadro corrente per la continuazione del finanziamento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI č annullato.

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Art. 2 Il presente decreto non sottostā a referendum.

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RS 101 RS 974.1 RS ...; FF ...

FF 2016 2005

2015-2421

2447

Continuazione del finanziamento della cooperazione alla transizione negli Stati dell'Europa dell'Est nel periodo 2017­2020. DF

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FF 2016