Termine di referendum: 19 gennaio 2017

Legge federale sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo svizzero (Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, LCSFS) del 30 settembre 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 61a capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20162, decreta:

Art. 1

Convenzione sulla collaborazione

La Confederazione può concludere una convenzione con i Cantoni per l'adempimento del mandato costituzionale di collaborazione e coordinamento nel settore della formazione.

1

2

La collaborazione e il coordinamento nel settore della formazione devono: a.

promuovere l'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero;

b.

consentire una politica della formazione obiettiva e coerente.

La convenzione disciplina gli obiettivi e l'organizzazione della collaborazione, nonché l'istituzione e la gestione di istituzioni comuni.

3

4

La competenza di concludere la convenzione è delegata al Consiglio federale.

Art. 2

Esecuzione

1

Il Consiglio federale esegue la presente legge.

2

Emana le disposizioni d'esecuzione.

1 2

RS 101 FF 2016 2701

2015-2556

6915

L sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero

Art. 3

FF 2016

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2016

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016

La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 11 ottobre 20163 Termine di referendum: 19 gennaio 2017

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FF 2016 6915

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