Termine di referendum: 19 gennaio 2017
Legge federale sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo svizzero (Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, LCSFS) del 30 settembre 2016
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 61a capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20162, decreta:
Art. 1
Convenzione sulla collaborazione
La Confederazione può concludere una convenzione con i Cantoni per l'adempimento del mandato costituzionale di collaborazione e coordinamento nel settore della formazione.
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2
La collaborazione e il coordinamento nel settore della formazione devono: a.
promuovere l'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero;
b.
consentire una politica della formazione obiettiva e coerente.
La convenzione disciplina gli obiettivi e l'organizzazione della collaborazione, nonché l'istituzione e la gestione di istituzioni comuni.
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La competenza di concludere la convenzione è delegata al Consiglio federale.
Art. 2
Esecuzione
1
Il Consiglio federale esegue la presente legge.
2
Emana le disposizioni d'esecuzione.
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RS 101 FF 2016 2701
2015-2556
6915
L sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero
Art. 3
FF 2016
Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 30 settembre 2016
Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016
La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol
Data della pubblicazione: 11 ottobre 20163 Termine di referendum: 19 gennaio 2017
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FF 2016 6915
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