8 Decreto federale sul finanziamento delle attività della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) negli anni 20172020
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 36 lettera c della legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI); visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20163 concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 20172020 e il messaggio del Consiglio federale concernente la legge su Innosuisse del 25 novembre 20154, decreta:
Art. 1 Per gli anni 20172020 è stanziato un limite di spesa di 946,2 milioni di franchi per la promozione dell'innovazione secondo gli articoli 18 capoversi 12 e 24 capoversi 26 LPRI, comprese le spese di funzionamento della CTI.
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Del limite di spesa di cui al capoverso 1 possono essere utilizzati al massimo: a.
139,2 milioni di franchi per la promozione della ricerca energetica (sostegno dei centri di competenza svizzeri per la ricerca energetica; promozione di progetti d'innovazione specifici nel settore energetico);
b.
35 milioni di franchi per il programma di promozione «Bridge», gestito congiuntamente dalla CTI e dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica;
c.
70,2 milioni di franchi per indennizzare i costi indiretti di ricerca (overhead); l'importo dell'indennità forfettaria non deve superare il 15 per cento.
RS 101 RS 420.1 FF 2016 2701 FF 2015 7833
2015-2548
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Finanziamento delle attività della CTI negli anni 20172020. DF
FF 2016
Art. 2 Nel 2017 è stanziato un credito d'impegno di 209 milioni di franchi per la promozione dell'innovazione della CTI secondo gli articoli 18 capoversi 12 e 24 capoversi 26 LPRI.
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I singoli impegni possono essere contratti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
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Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.
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