8 Decreto federale sul finanziamento delle attività della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) negli anni 2017­2020

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 36 lettera c della legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI); visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20163 concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2017­2020 e il messaggio del Consiglio federale concernente la legge su Innosuisse del 25 novembre 20154, decreta:

Art. 1 Per gli anni 2017­2020 è stanziato un limite di spesa di 946,2 milioni di franchi per la promozione dell'innovazione secondo gli articoli 18 capoversi 1­2 e 24 capoversi 2­6 LPRI, comprese le spese di funzionamento della CTI.

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1 2 3 4

Del limite di spesa di cui al capoverso 1 possono essere utilizzati al massimo: a.

139,2 milioni di franchi per la promozione della ricerca energetica (sostegno dei centri di competenza svizzeri per la ricerca energetica; promozione di progetti d'innovazione specifici nel settore energetico);

b.

35 milioni di franchi per il programma di promozione «Bridge», gestito congiuntamente dalla CTI e dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica;

c.

70,2 milioni di franchi per indennizzare i costi indiretti di ricerca (overhead); l'importo dell'indennità forfettaria non deve superare il 15 per cento.

RS 101 RS 420.1 FF 2016 2701 FF 2015 7833

2015-2548

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Finanziamento delle attività della CTI negli anni 2017­2020. DF

FF 2016

Art. 2 Nel 2017 è stanziato un credito d'impegno di 209 milioni di franchi per la promozione dell'innovazione della CTI secondo gli articoli 18 capoversi 1­2 e 24 capoversi 2­6 LPRI.

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I singoli impegni possono essere contratti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

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Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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