Termine di referendum: 7 luglio 2016

Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) Modifica del 18 marzo 2016 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 20141, decreta: I La legge militare del 3 febbraio 19952 è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 40 capoverso 2, 54 capoverso 1, 58 capoverso 2 e 60 capoverso 1 della Costituzione federale3; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 19934, Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo francese Titolo prima dell'art. 1

Titolo primo: Compiti dell'esercito Art. 1 1

1 2 3 4

L'esercito: a.

serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace;

b.

difende il Paese e la sua popolazione;

FF 2014 5939 RS 510.10 RS 101 FF 1993 IV 1

2014-2016

1731

Legge militare

c.

FF 2016

salvaguarda la sovranità sullo spazio aereo svizzero.

Quando i loro mezzi non sono più sufficienti, appoggia le autorità civili in Svizzera: 2

3

a.

nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna;

b.

nel far fronte a catastrofi e ad altre situazioni straordinarie;

c.

nella protezione di persone e di oggetti degni di particolare protezione, in particolare di infrastrutture indispensabili per la società, l'economia e lo Stato (infrastrutture critiche);

d.

nell'adempimento di compiti nel quadro della Rete integrata Svizzera per la sicurezza e dei servizi coordinati;

e.

nel far fronte a situazioni di acuto sovraccarico o a compiti che le autorità non sono in grado di adempiere per mancanza di personale o mezzi adeguati;

f.

nell'adempimento di altri compiti di importanza nazionale o internazionale.

Appoggia le autorità civili all'estero: a.

nella protezione di persone e di oggetti degni di particolare protezione;

b.

nell'assistenza umanitaria.

4

Fornisce contributi per il promovimento della pace in ambito internazionale.

5

L'esercito può: a.

mettere a disposizione di autorità civili o di terzi mezzi militari a favore di attività civili in Svizzera o attività fuori del servizio in Svizzera;

b.

prestare, mediante truppe in servizio d'istruzione o formazioni di professionisti, aiuto spontaneo ad autorità civili o a terzi per la gestione di eventi imprevisti.

Art. 5 cpv. 3, secondo periodo ... Può stipulare accordi con altri Stati sul reciproco riconoscimento dell'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare da parte di persone con doppia cittadinanza.

3

Art. 6 cpv. 1 lett. c 1

Il Consiglio federale può ordinare che siano attribuiti o assegnati all'esercito: c.

1732

le persone assoggettate alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, con un grado di invalidità inferiore al 40 per cento, dichiarate inidonee al servizio militare e al servizio di protezione civile per motivi medici e che presentano la domanda di prestare servizio anziché pagare la tassa d'esenzione dall'obbligo militare.

Legge militare

FF 2016

Art. 9 cpv. 2­4 Il reclutamento è assolto al più presto dall'inizio dell'anno in cui è compiuto il 19° anno di età e al più tardi entro la fine dell'anno in cui è compiuto il 24° anno di età.

2

Il Consiglio federale può prevedere che il reclutamento possa essere assolto anche dopo suddetto termine, sempre che il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (art. 42) possa ancora essere adempiuto entro i limiti d'età dell'obbligo di prestare servizio militare (art. 13). L'assolvimento posticipato necessita del consenso degli interessati.

3

Le persone soggette all'obbligo di leva possono essere chiamate in servizio dal giorno in cui sono tenute ad assolvere la scuola reclute (art. 49 cpv. 1).

4

Art. 10 cpv. 1 Nell'ambito del reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva sono trattati mediante esami, test e colloqui i dati necessari per: 1

a.

l'accertamento del profilo attitudinale;

b.

l'apprezzamento dell'idoneità al servizio militare o al servizio di protezione civile;

c.

l'esame di motivi di impedimento per la cessione dell'arma personale;

d.

l'attribuzione a una funzione militare.

Titolo prima dell'art. 12

Sezione 2: Servizio militare Art. 13 1

Limiti d'età dell'obbligo di prestare servizio militare

L'obbligo di prestare servizio militare dura: a.

per i militari di truppa e per i sottufficiali, sino alla fine del dodicesimo anno dalla conclusione della scuola reclute;

b.

per i sottufficiali superiori: 1. non incorporati in stati maggiori di corpi di truppa o in stati maggiori di Grandi Unità, sino alla fine dell'anno in cui compiono 36 anni, 2. incorporati in stati maggiori di corpi di truppa, sino alla fine dell'anno in cui compiono 42 anni, 3. incorporati in stati maggiori di Grandi Unità, sino alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni;

c.

per gli ufficiali subalterni, sino alla fine dell'anno in cui compiono 40 anni;

d.

per i capitani, sino alla fine dell'anno in cui compiono 42 anni;

e.

per gli ufficiali superiori, sino alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni;

1733

Legge militare

2

FF 2016

f.

per gli alti ufficiali superiori, sino alla fine dell'anno in cui compiono 65 anni;

g.

per gli specialisti, sino alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni;

h.

per il personale militare, sino alla fine del rapporto di lavoro; è fatta salva una durata maggiore secondo le lettere a­g.

Il Consiglio federale può: a.

diminuire di cinque anni al massimo i limiti d'età per gestire l'effettivo dell'esercito;

b.

aumentare di cinque anni al massimo i limiti d'età per un servizio attivo o un servizio d'appoggio;

c.

prevedere che i sottufficiali superiori, gli ufficiali superiori e gli specialisti possano, se necessario per l'esercito, prolungare la durata dell'obbligo di prestare servizio militare, tuttavia al massimo sino alla fine dell'anno in cui compiono 65 anni.

Art. 18 cpv. 1 lett. c, d, f, h e j Sono esentati dall'obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro funzioni o il loro impiego: 1

c.

il personale medico necessario per garantire il funzionamento delle installazioni mediche della sanità pubblica civile nell'ambito del servizio sanitario, nella misura in cui non è strettamente indispensabile all'esercito per compiti nell'ambito del servizio sanitario;

d.

Concerne soltanto il testo francese

f.

Concerne soltanto il testo francese

h.

gli impiegati dei servizi postali, delle imprese di trasporto titolari di una concessione federale, nonché dell'amministrazione, che in situazioni straordinarie sono indispensabili alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza;

j.

il personale indispensabile per garantire il funzionamento dei servizi della sicurezza aerea civile, nella misura in cui non è strettamente indispensabile per la sicurezza aerea militare.

Art. 20 cpv. 1, 1bis e 1ter Il Servizio medico militare può ordinare d'ufficio un riesame dell'idoneità al servizio militare.

1

1bis

Possono presentare una domanda scritta e motivata di riesame:

a.

la persona interessata;

b.

i medici dell'esercito e dell'amministrazione militare;

c.

i medici civili curanti e i medici civili incaricati di una perizia;

d.

le autorità dell'amministrazione militare e l'assicurazione militare;

1734

Legge militare

1ter

FF 2016

e.

le autorità penali militari;

f.

l'organo d'esecuzione del servizio civile, che nell'ambito del reclutamento può anche presentare la domanda oralmente.

Ex cpv. 1bis

Art. 21, rubrica, nonché cpv. 1 e 2 Non reclutamento 1

Le persone soggette all'obbligo di leva non sono reclutate se: a.

risultano intollerabili per l'esercito perché: 1. sono state condannate con sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto, 2. è stata ordinata nei loro confronti, con decisione passata in giudicato, una misura privativa della libertà;

b.

non può essere loro ceduta un'arma personale (art. 113 cpv. 1).

Le persone di cui al capoverso 1 possono, su loro domanda, essere ammesse al reclutamento se sussiste una necessità per l'esercito e: 2

a.

nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, se hanno superato con successo il periodo di prova in caso di sospensione condizionale o sospensione condizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall'esecuzione della pena;

b.

nei casi di cui al capoverso 1 lettera b, se non sussistono più motivi di impedimento per la cessione dell'arma personale.

Art. 22, rubrica, nonché cpv. 1 e 2 Esclusione dall'esercito 1

I militari sono esclusi dall'esercito se: a.

risultano intollerabili per l'esercito perché: 1. sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto, 2. è stata ordinata nei loro confronti, con decisione passata in giudicato, una misura privativa della libertà;

b.

non può essere loro ceduta un'arma personale (art. 113 cpv. 1).

Le persone di cui al capoverso 1 possono, su loro domanda, essere riammesse nell'esercito se sussiste una necessità per l'esercito e: 2

a.

nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, se hanno superato con successo il periodo di prova in caso di sospensione condizionale o sospensione condizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall'esecuzione della pena;

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Legge militare

b.

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nei casi di cui al capoverso 1 lettera b, se non sussistono più motivi di impedimento per la cessione dell'arma personale.

Art. 29a

Contributo per la formazione

Ai militari di milizia che assolvono scuole per i quadri e il servizio pratico nell'ambito di una formazione di sottufficiale superiore o di ufficiale fino al livello di stato maggiore del corpo di truppa la Confederazione può accordare un contributo finanziario che essi possono utilizzare per formazioni civili.

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni concernenti il contributo per la formazione.

2

Art. 30 cpv. 1 e 1bis 1

Chi presta servizio militare ha diritto a un'indennità per perdita di guadagno.

L'intervallo tra la scuola reclute e i servizi d'istruzione per il conseguimento del grado di sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere o tenente oppure l'intervallo tra detti servizi d'istruzione danno diritto al soldo e all'indennità per perdita di guadagno, sempre che l'intervallo tra i corrispondenti servizi non sia superiore a sei settimane.

1bis

Art. 35 cpv. 2 e 3 Può esigere esami del sangue e vaccinazioni preventivi per l'esercizio di funzioni dell'esercito che presentano elevati rischi d'infezione.

2

Può offrire alle persone soggette all'obbligo di leva e ai militari la possibilità di effettuare esami del sangue e vaccinazioni.

3

Art. 35a

Esami medici di routine

Il DDPS può prevedere esami medici di routine periodici effettuati da un medico di fiducia o dal Servizio medico per gli alti ufficiali superiori, il personale militare della polizia militare e i quadri di massimo livello dell'amministrazione militare della Confederazione.

Art. 41 cpv. 2 e 4 Ufficiali, sottufficiali superiori e sottufficiali nonché appuntati e soldati con funzioni di quadro sono chiamati, prima dei servizi d'istruzione, a corsi preparatori dei quadri.

2

4

Abrogato

Art. 42

Totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione

Il numero complessivo di giorni di servizio d'istruzione da prestare si fonda sulle necessità dell'esercito.

1

2

Per la truppa esso ammonta a 280 giorni al massimo.

1736

Legge militare

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Il Consiglio federale stabilisce il numero di giorni di servizio d'istruzione per gli altri militari. Detto numero ammonta a 1700 giorni al massimo.

3

Art. 44

Servizi d'istruzione volontari

Se esigenze militari lo giustificano, i militari possono essere ammessi a prestare servizi d'istruzione su base volontaria.

1

I servizi d'istruzione prestati su base volontaria non sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

2

Art. 46 cpv. 1 1

L'istruzione è organizzata a tutti i livelli in funzione dei compiti dell'esercito.

Art. 47 cpv. 4, primo periodo Il personale militare è impiegato nei settori dell'istruzione, della condotta e in tutti i tipi di impiego dell'esercito. ...

4

Art. 49

Scuola reclute

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare assolvono la scuola reclute al più presto dall'inizio dell'anno in cui compiono 19 anni e al più tardi nell'anno in cui compiono 25 anni. Il momento è stabilito sulla base delle necessità dell'esercito. I desideri delle persone soggette all'obbligo di leva sono considerati per quanto possibile.

1

I reclutati che alla fine dell'anno in cui compiono 25 anni non hanno ancora assolto la scuola reclute sono prosciolti dall'esercito.

2

Il Consiglio federale può prevedere che la scuola reclute possa essere assolta anche dopo suddetto termine, sempre che il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (art. 42) possa ancora essere adempiuto entro i limiti d'età dell'obbligo di prestare servizio militare (art. 13).

3

La scuola reclute dura 18 settimane. Il Consiglio federale può prevedere che la durata della scuola reclute possa essere ridotta o aumentata di sei settimane al massimo nel caso di formazioni con particolari esigenze in materia di istruzione.

4

Art. 51

Corsi di ripetizione

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare assolvono corsi di ripetizione annuali. Questi vengono di regola prestati nella formazione in cui gli interessati sono incorporati.

1

2

La truppa presta sei corsi di ripetizione di tre settimane.

Il Consiglio federale stabilisce il numero e la durata dei corsi di ripetizione per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare con funzioni chiave, i sottufficiali, i sottufficiali superiori e gli ufficiali. Tiene conto in particolare delle 3

1737

Legge militare

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esigenze in materia di istruzione, della prontezza di impiego e delle risorse disponibili.

Se particolari esigenze in materia di istruzione lo impongono, il Consiglio federale può prevedere corsi di ripetizione più brevi o corsi di ripetizione a giornata.

4

Art. 52

Mezzi militari a disposizione di attività civili o di attività fuori del servizio in Svizzera

L'esercito e l'amministrazione militare della Confederazione possono mettere a disposizione di autorità civili o di terzi che ne fanno richiesta persone e materiale nell'ambito delle attività seguenti: 1

a.

attività di interesse pubblico, civili o fuori del servizio;

b.

avvenimenti o manifestazioni civili di importanza nazionale o internazionale.

2

Le autorità civili hanno la priorità rispetto ad altri richiedenti.

3

I mezzi militari possono essere messi a disposizione soltanto se:

4

a.

è dimostrato che i richiedenti non sono in grado di svolgere le attività né con mezzi propri né con l'appoggio di società o associazioni militari riconosciute oppure della protezione civile;

b.

le persone previste a tal fine dispongono di un'istruzione e di un equipaggiamento che le rendono idonee a fornire la prestazione richiesta; e

c.

è garantita la sicurezza necessaria.

Possono essere messi a disposizione: a.

truppe in servizio d'istruzione;

b.

formazioni di professionisti;

c.

gli esercizi logistici dell'amministrazione militare della Confederazione;

d.

il materiale militare disponibile presso le truppe, le formazioni e gli esercizi di cui alle lettere a­c.

Le truppe in servizio d'istruzione e le formazioni di professionisti possono essere messe a disposizione soltanto non armate e unicamente se: 5

a.

le prestazioni richieste presentano una sostanziale utilità per l'istruzione o l'esercitazione dei militari nell'ambito delle rispettive funzioni;

b.

non devono essere adempiuti compiti che presuppongono poteri di polizia secondo l'articolo 92;

c.

non sono compromesse la capacità d'impiego delle truppe e delle formazioni di professionisti nonché la prontezza dell'esercito; e

d.

il conseguimento degli obiettivi del servizio d'istruzione non è considerevolmente pregiudicato.

1738

Legge militare

6

FF 2016

Il Consiglio federale disciplina la procedura e l'assunzione dei costi. Può: a.

prevedere un condono dei costi per determinati casi eccezionali;

b.

obbligare i richiedenti che conseguono un cospicuo introito con la manifestazione a favore della quale è prestato l'aiuto a versare una parte adeguata dell'introito al fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno;

c.

autorizzare il DDPS a concludere accordi di prestazione.

Le truppe in servizio d'istruzione possono prestare, non armate, aiuto spontaneo per la gestione di eventi imprevisti.

7

Art. 54a cpv. 4 I militari in ferma continuata che hanno assolto interamente il servizio d'istruzione obbligatorio restano incorporati nell'esercito per quattro anni. In caso di necessità possono essere chiamati in servizio per impieghi dell'esercito.

4

Titolo prima dell'art. 55

Capitolo 4: Istruzione dei sottufficiali, dei sottufficiali superiori e degli ufficiali Art. 55, rubrica (concerne soltanto il testo francese) e cpv. 3 lett. b 3

Il Consiglio federale disciplina: b.

i servizi speciali che i sottufficiali, i sottufficiali superiori e gli ufficiali devono prestare;

Art. 59 cpv. 4 I servizi prestati nell'amministrazione militare della Confederazione o dei Cantoni da personale militare o da impiegati della corrispondente amministrazione militare nel quadro del rispettivo rapporto di lavoro non danno diritto al soldo e non sono computati.

4

Art. 61, rubrica, nonché cpv. 1 e 3 Impiego nel quadro della Rete integrata Svizzera per la sicurezza In caso di necessità, i militari possono essere messi a disposizione, in una funzione di condotta o di specialista, della protezione civile, degli organi di condotta civili della Rete integrata Svizzera per la sicurezza o delle basi di pompieri, per quanto le esigenze dell'esercito lo consentano.

1

Il Consiglio federale può mettere durevolmente a disposizione delle autorità civili militari incaricati del coordinamento per consentire all'esercito di adempiere rapidamente ed efficacemente compiti d'appoggio.

3

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Legge militare

FF 2016

Art. 62 cpv. 1 e 3 La Confederazione sostiene le attività delle associazioni e società militari riconosciute a favore dell'istruzione e del perfezionamento premilitari e fuori del servizio svolte a beneficio dell'esercito.

1

Il Consiglio federale disciplina le condizioni per il riconoscimento di cui ai capoversi 1 e 2. Esso designa ulteriori attività sostenute dalla Confederazione.

3

Art. 63 cpv. 1 lett. a Finché soggiacciono all'obbligo di prestare servizio militare, i seguenti militari devono assolvere annualmente gli esercizi di tiro obbligatorio fuori del servizio: 1

a.

sottufficiali superiori, sottufficiali, appuntati e soldati equipaggiati con il fucile d'assalto;

Art. 65b

Formazioni di milizia in stato di prontezza elevata

Il Consiglio federale può prevedere uno stato di prontezza elevata per le formazioni di milizia che devono essere disponibili per gli impieghi con particolare rapidità.

Art. 65c

Impiego di impiegati dell'amministrazione militare della Confederazione

Il DDPS può ordinare l'impiego militare di impiegati dell'amministrazione militare della Confederazione che forniscono prestazioni indispensabili a un impiego dell'esercito.

1

Tali impiegati effettuano l'impiego militare come servizio militare. Allo scopo sopra indicato, gli impiegati non soggetti all'obbligo di prestare servizio militare sono assegnati all'esercito a condizione che nel contratto di lavoro sia previsto un corrispondente obbligo.

2

3

Il DDPS disciplina i rapporti di subordinazione per la durata dell'impiego.

Art. 67 1

Servizio d'appoggio a favore di autorità civili

In Svizzera il servizio d'appoggio a favore di autorità civili è prestato: a.

nella gestione di situazioni straordinarie in cui la sicurezza interna non è gravemente minacciata e che non rendono necessario il ricorso al servizio d'ordine;

b.

nella protezione di persone e di oggetti degni di particolare protezione, in particolare di infrastrutture critiche;

c.

nell'adempimento di compiti nel quadro della Rete integrata Svizzera per la sicurezza e dei servizi coordinati;

1740

Legge militare

FF 2016

d.

nel far fronte a catastrofi, a situazioni di acuto sovraccarico o a compiti che le autorità non sono in grado di adempiere per mancanza di personale o mezzi adeguati;

e.

nell'adempimento di altri compiti di importanza nazionale o internazionale.

L'appoggio ha luogo su richiesta delle autorità interessate della Confederazione o dei Cantoni, tuttavia soltanto nella misura in cui: 2

a.

il compito è di interesse pubblico; e

b.

le autorità civili potrebbero adempiere tale compito senza appoggio soltanto con un impiego sproporzionato in termini di personale, materiale o di tempo.

Per l'appoggio possono essere inviate truppe oppure essere messi a disposizione materiale e beni d'approvvigionamento dell'esercito. Per quanto necessario, si può far capo a personale della Confederazione o esterno all'amministrazione federale.

3

Il Consiglio federale stabilisce in ogni singolo caso quale armamento è necessario alla truppa per la protezione delle persone e delle truppe impiegate nonché per l'adempimento del suo compito.

4

Art. 69 1

Servizio d'appoggio all'estero

All'estero, il servizio d'appoggio a favore di autorità civili è prestato: a.

nel quadro della protezione di persone e di oggetti degni di particolare protezione, nella misura in cui devono essere salvaguardati interessi svizzeri;

b.

nel quadro dell'appoggio all'assistenza umanitaria, su richiesta dello Stato interessato o di organizzazioni internazionali.

Il servizio d'appoggio all'estero è volontario. Può essere dichiarato obbligatorio per appoggiare l'assistenza umanitaria nelle aree di confine.

2

Per gli impieghi secondo il capoverso 1 lettera a, il Consiglio federale stabilisce in ogni singolo caso quale armamento è necessario per la protezione delle persone e delle truppe impiegate nonché per l'adempimento del loro compito.

3

Per disciplinare le questioni giuridiche e amministrative dell'impiego, il Consiglio federale può concludere le convenzioni internazionali necessarie allo svolgimento dello stesso.

4

Art. 70 cpv. 3 Senza chiedere l'approvazione dell'Assemblea federale il Consiglio federale può chiamare in servizio contemporaneamente dieci militari al massimo per impieghi di durata superiore a tre settimane. Esso presenta annualmente un rapporto su tali chiamate in servizio alle Commissioni della politica estera e della politica di sicurezza.

3

Art. 72 Abrogato

1741

Legge militare

FF 2016

Art. 73 cpv. 2 e 3 Per servizi d'appoggio all'estero prestati da impiegati dell'amministrazione federale nel quadro del rispettivo rapporto di lavoro, il Consiglio federale può prevedere, se motivi oggettivi lo esigono, disposizioni particolari in materia di diritto del personale nei seguenti ambiti: 2

a.

stipendio, supplementi allo stipendio e prestazioni sociali;

b.

tempo massimo di lavoro, tempo di lavoro, vacanze e congedi nonché entità e compensazione del lavoro aggiuntivo e delle ore supplementari;

c.

equipaggiamento del personale con gli apparecchi, gli indumenti da lavoro e il materiale necessari per l'adempimento dei compiti;

d.

rimborsi delle spese e indennità per gli inconvenienti connessi al lavoro.

Il ricorso a personale esterno all'amministrazione federale è disciplinato mediante contratto.

3

Art. 81 cpv. 2 Nell'esercizio militare, le autorità militari dispongono del personale e del materiale delle imprese.

2

Art. 82 Abrogato Art. 92, rubrica Principi Art. 92a

Impiego delle armi contro aeromobili

L'impiego di armi contro aeromobili è consentito soltanto se gli altri mezzi disponibili sono insufficienti.

1

In caso di navigazione aerea non limitata è in linea di principio vietato impiegare armi contro aeromobili civili.

2

In caso di navigazione aerea limitata l'impiego di armi contro aeromobili civili è consentito in casi particolari.

3

Le armi possono essere impiegate contro aeromobili di Stato, segnatamente aeromobili militari, che utilizzano lo spazio aereo svizzero senza autorizzazione o che non osservano le condizioni stabilite nell'autorizzazione, qualora tali aeromobili non si conformino agli ordini della polizia aerea.

4

L'impiego delle armi è ordinato dal capo del DDPS. Questi può delegare la competenza di ordinare l'impiego delle armi al comandante delle Forze aeree.

5

6

È fatto salvo l'impiego delle armi in stato di necessità o di legittima difesa.

1742

Legge militare

FF 2016

Il DDPS emana le prescrizioni per l'impiego delle armi previa consultazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

7

Titolo prima dell'art. 93

Titolo sesto: Organizzazione dell'esercito Capitolo 1: Principi Art. 93

Obiettivo e competenze

L'esercito è organizzato, equipaggiato e istruito in modo da poter adempiere tempestivamente i suoi compiti in modo integrale.

1

L'Assemblea federale emana i principi relativi all'organizzazione dell'esercito, definisce la struttura dell'esercito e stabilisce le Armi, le formazioni di professionisti e i servizi ausiliari. Può delegare le sue competenze al Consiglio federale e al DDPS.

2

Art. 94 1

Principio di milizia

L'organizzazione dell'esercito secondo il principio di milizia è fondata: a.

sull'obbligo pluriennale per la maggioranza dei militari di prestare servizio militare;

b.

sulla ripartizione, per la maggioranza dei militari, del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione tra un'istruzione di base e brevi servizi d'istruzione ricorrenti;

c.

sull'incorporazione stabile dei militari di milizia;

d.

sul principio secondo cui i militari di milizia costituiscono la maggioranza dei quadri e dei comandanti di tutti i livelli nonché degli ufficiali di stato maggiore generale, eccettuati gli stati maggiori a livello di esercito;

e.

sulla limitazione allo stretto necessario del numero di truppe di intervento rapido permanenti e del numero di militari di professione;

f.

su un'amministrazione civile degli affari militari della Confederazione;

g.

su un sistema per accrescere la prontezza.

È consentito derogare al principio di milizia soltanto nella misura prevista dalla legge e se assolutamente indispensabile all'adempimento dei compiti dell'esercito.

2

1743

Legge militare

FF 2016

Titolo prima dell'art. 99

Capitolo 3: Servizio informazioni e Sicurezza militare Art. 100 1

Sicurezza militare

Gli organi competenti per la sicurezza militare hanno i compiti seguenti: a.

valutano, in stretta collaborazione con altri organi, la situazione in materia di sicurezza sotto il profilo militare e scambiano con detti organi le relative informazioni;

b.

provvedono alla protezione di informazioni e opere militari nonché alla sicurezza delle persone e alla sicurezza informatica;

c.

adottano le misure necessarie in caso di attacco contro sistemi e reti informatici militari; possono introdursi nei sistemi informatici e nelle reti informatiche utilizzati per sferrare tale attacco, al fine di disturbare, impedire o rallentare l'accesso a informazioni; il Consiglio federale decide dell'esecuzione di queste ultime misure, salvo in caso di servizio attivo;

d.

adempiono nell'ambito dell'esercito compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza;

e.

adottano misure preventive per proteggere l'esercito dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti e raccolgono le informazioni necessarie al riguardo quando: 1. l'esercito è chiamato in servizio di promovimento della pace o in servizio attivo, 2. l'esercito è chiamato in servizio d'appoggio e detto compito è esplicitamente previsto nella missione per l'impiego.

Gli organi competenti per la sicurezza militare possono, su richiesta, prestare aiuto spontaneo agli organi di polizia civili e al Corpo delle guardie di confine.

2

3

5

Gli organi competenti per la sicurezza militare sono autorizzati a: a.

trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, sempreché e finché i loro compiti lo esigano;

b.

trasmettere, con il consenso delle persone interessate, dati personali all'estero in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati;

c.

trasmettere alle autorità di perseguimento penale della Confederazione informazioni risultanti dall'adempimento dei compiti e concernenti persone che si trovano in Svizzera, nella misura in cui dette informazioni possono essere determinanti per il perseguimento penale;

d.

applicare, nel quadro di un aiuto spontaneo a favore degli organi di polizia civili o del Corpo delle guardie di confine, la coercizione di polizia e misure di polizia nei confronti di civili secondo la legge del 20 marzo 20085 sulla coercizione.

RS 364

1744

Legge militare

4

FF 2016

Il Consiglio federale disciplina: a.

i compiti in dettaglio e l'organizzazione degli organi competenti per la sicurezza militare;

b.

la collaborazione di detti organi con organi di sicurezza civili, tenendo conto in particolare delle disposizioni legali concernenti le attività informative e la protezione dei dati;

c.

in caso di servizio d'appoggio o di servizio attivo: 1. la protezione dei dati e la facoltà di trattare dati personali all'insaputa delle persone interessate, 2. le eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione di collezioni di dati, quando tali prescrizioni pregiudicassero l'acquisizione di informazioni.

Titolo prima dell'art. 102

Capitolo 5: Gradi e funzioni particolari Art. 102 lett. a I gradi dell'esercito sono i seguenti: a.

truppa: recluta, soldato, appuntato;

Art. 104 cpv. 1, primo periodo Se necessario, a sottufficiali superiori, sottufficiali, appuntati e soldati con conoscenze particolari possono essere conferite funzioni d'ufficiale. ...

1

Art. 104a

Specialisti

I militari che, in virtù di conoscenze specifiche, soprattutto nel settore della sicurezza e della tecnica, o in virtù della loro attività professionale, forniscono servizi indispensabili all'esercito o alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza, possono essere nominati specialisti ed essere incorporati in modo adeguato a livello militare.

1

Il Consiglio federale determina e definisce dettagliatamente le funzioni in un'ordinanza.

2

Art. 106 cpv. 2 La Confederazione fornisce se possibile materiale di origine svizzera, prendendo in considerazione tutte le regioni del Paese.

2

Art. 109a cpv. 4 Il Consiglio federale sottopone per approvazione all'Assemblea federale un messaggio sulla messa fuori servizio o la liquidazione di grandi sistemi d'arma.

4

1745

Legge militare

FF 2016

Art. 112 cpv. 3 Gli ex militari sono tenuti a custodire al sicuro l'equipaggiamento personale e a provvedere alla relativa manutenzione fino alla sua restituzione.

3

Art. 114 cpv. 5 Il DDPS disciplina le modalità secondo cui l'uniforme può eccezionalmente essere indossata da persone che non sono militari.

5

Art. 116 cpv. 1, secondo periodo Concerne soltanto il testo tedesco Art. 119

Collaborazione dell'esercito con gli altri attori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza

L'esercito collabora con gli altri attori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza in modo da consentire a quest'ultima di reagire in modo flessibile, globale, tempestivo ed efficace alle minacce e ai pericoli in materia di politica di sicurezza in Svizzera e nelle regioni limitrofe.

Art. 121 cpv. 1 Per il trattamento dei dati di controllo e per le relazioni con le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, i Cantoni nominano comandanti di circondario.

1

Art. 123 cpv. 3 3

Non riscuotono emolumenti per: a.

l'esecuzione di lavori che servono alla difesa nazionale;

b.

la partecipazione a procedure di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari.

Art. 124 cpv. 2 Il Consiglio federale designa le piazze d'armi. Disciplina l'utilizzazione e la gestione delle piazze d'armi, di tiro e d'esercitazione.

2

Art. 128a cpv. 1 Per le costruzioni e gli impianti sottoposti alla legge federale del 23 giugno 1950 6 concernente la protezione delle opere militari non occorre un'approvazione dei piani.

1

6

RS 510.518

1746

Legge militare

FF 2016

Art. 130a cpv. 1bis 1bis

Si concerta con le autorità cantonali e comunali.

Titolo prima dell'art. 144

Capitolo 6: Chiamate in servizio, differimenti, dispense e congedi Art. 144 cpv. 3 La Confederazione e i Cantoni provvedono nel quadro delle rispettive competenze a garantire la possibilità di conciliare la formazione civile con la scuola reclute e i servizi d'istruzione per il conseguimento del grado di sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere o tenente.

3

Art. 145

Dispense e congedi

Per l'adempimento di compiti importanti nei settori civili della Rete integrata Svizzera per la sicurezza, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono essere dispensate o congedate dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo.

Art. 146, rubrica Sistemi d'informazione militari Art. 146a

Inchieste per scopi scientifici

In occasione del reclutamento e nel corso dell'istruzione, le persone soggette all'obbligo di leva e i militari possono essere sottoposti, su incarico del DDPS, a inchieste svolte per scopi scientifici. Quest'ultime devono essere eseguite garantendo la protezione della personalità e dei dati.

Titolo prima dell'art. 148j

Titolo ottavo a: Risorse finanziarie dell'esercito Art. 148j L'Assemblea federale decide il limite di spesa per le risorse finanziarie dell'esercito, mediante decreto federale semplice, ogni volta per un periodo di quattro anni.

Art. 149

Ordinanze dell'Assemblea federale

L'Assemblea federale emana le disposizioni secondo gli articoli 29 capoverso 2 e 93 capoverso 2, nonché le disposizioni completive sulla procedura amministrativa militare, in forma di ordinanza dell'Assemblea federale.

Art. 149a, secondo periodo ... Nell'ambito di tali provvedimenti può anche sostenere persone giuridiche, crearne o associarvisi.

1747

Legge militare

Art. 151

FF 2016

Disposizioni transitorie della modifica del 18 marzo 2016

Il Consiglio federale attua il nuovo ordinamento dell'esercito conformemente alla modifica del 18 marzo 2016 entro cinque anni dall'entrata in vigore di quest'ultima.

1

Nel suddetto periodo il Consiglio federale può, per motivi imperativi, derogare alle disposizioni legali concernenti: 2

a.

i limiti d'età dell'obbligo di partecipare al reclutamento (art. 9 cpv. 2);

b.

i limiti d'età dell'obbligo di prestare servizio militare (art. 13);

c.

il numero massimo di giorni di servizio d'istruzione (art. 42 cpv. 2 e 3);

d.

l'assolvimento della scuola reclute (art. 49 cpv. 1);

e.

l'effettivo regolamentare dell'esercito (art. 1 dell'organizzazione dell'esercito del 18 marzo 20167).

Per il suddetto periodo il Consiglio federale disciplina, mediante ordinanza, l'istruzione e l'organizzazione dell'esercito nonché la collaborazione e il coordinamento dell'esercito con gli altri attori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza.

3

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III La disposizione di coordinamento figura nell'allegato, numero 2 (Codice penale8).

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2016

Consiglio nazionale, 18 marzo 2016

Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol

La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 29 marzo 20169 Termine di referendum: 7 luglio 2016

7 8 9

RS ...

RS 311.0 FF 2016 1731

1748

Legge militare

FF 2016

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 199710 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Art. 19 cpv. 3 Il controllo di sicurezza è effettuato prima dell'elezione alla carica o funzione o dell'attribuzione del mandato. Il controllo può essere effettuato unicamente previo consenso della persona interessata. I militari possono essere sottoposti al controllo anche senza il loro consenso, a condizione che il controllo sia necessario per l'esercizio della funzione militare attuale o prevista. Il Consiglio federale può prevedere la ripetizione periodica del controllo.

3

Art. 20 cpv. 2 lett. d 2

I dati possono essere rilevati: d.

tramite richiesta, alle competenti autorità di perseguimento penale, ai competenti tribunali e alle competenti autorità di esecuzione delle pene, di informazioni e atti concernenti procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati nonché esecuzioni di pene;

2. Codice penale11 Sostituzione di espressioni Nell'articolo 367 capoverso 2 lettera d «Gruppo del personale dell'esercito» è sostituito con «Aggruppamento Difesa»; nell'articolo 367 capoverso 2bis lettera a «lo Stato maggiore di condotta dell'esercito» è sostituito con «l'Aggruppamento Difesa».

10 11

RS 120 RS 311.0

1749

Legge militare

FF 2016

Art. 367 cpv. 2ter, frase introduttiva L'organo della Confederazione competente per il casellario comunica regolarmente all'Aggruppamento Difesa, ai fini dell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 365 capoverso 2 lettere n­q, i seguenti dati, registrati in VOSTRA, concernenti persone soggette all'obbligo di leva, militari e persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile: 2ter

Coordinamento con la legge federale del 25 settembre 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica o la modifica del 25 settembre 201512 (legge federale del 25 settembre 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, cifra II), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche, l'articolo 367 capoverso 2ter del Codice penale diventerà l'articolo 367 capoverso 2quater e avrà il tenore seguente: Art. 367 cpv. 2quater, frase introduttiva L'organo della Confederazione competente per il casellario comunica regolarmente all'Aggruppamento Difesa, ai fini dell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 365 capoverso 2 lettere n­q, i seguenti dati, registrati in VOSTRA, concernenti persone soggette all'obbligo di leva, militari e persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile: 2quater

3. Codice di procedura penale13 Art. 75 cpv. 3bis Chi dirige il procedimento informa l'Aggruppamento Difesa riguardo ai procedimenti penali pendenti nei confronti di militari o persone soggette all'obbligo di leva, se sussistono seri segni o indizi che questi possano esporre a pericolo se stessi o terzi con un'arma da fuoco.

3bis

12 13

FF 2015 5883 RS 312.0

1750

Legge militare

FF 2016

4. Procedura penale militare del 23 marzo 197914 Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo francese Art. 2, rubrica, nonché cpv. 1­3 Incorporazione nella giustizia militare Possono essere incorporati come ufficiali della giustizia militare i militari che hanno concluso gli studi in giurisprudenza con l'ottenimento di una licenza o di un diploma di master conferiti da una scuola universitaria svizzera oppure che sono titolari di una patente cantonale di avvocato.

1

Per compiti che non richiedono conoscenze giuridiche specialistiche, possono essere incorporati nella giustizia militare anche altri militari.

2

3

Abrogato

Art. 3 Abrogato Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva, e 2 L'incorporazione nella giustizia militare in qualità di ufficiale della giustizia militare è il presupposto per svolgere le funzioni di: 1

2

Abrogato

Titolo dopo l'art. 4

Capitolo 3: Autorità penali Sezione 1: Autorità di perseguimento penale Art. 4a

Giudice istruttore

Il giudice istruttore conduce l'assunzione preliminare delle prove e l'istruzione preparatoria.

1

Conduce l'istruzione senza intromissione dei capi militari dell'imputato o indiziato.

2

Art. 4b

Uditore

L'uditore emana la decisione di desistenza o il decreto d'accusa; eventualmente emette un atto d'accusa e sostiene l'accusa dinanzi al tribunale.

14

RS 322.1

1751

Legge militare

Art. 4c

FF 2016

Numero e organizzazione

Il Consiglio federale determina il numero dei giudici istruttori e degli uditori nonché la loro organizzazione tenendo conto delle comunità linguistiche.

Titolo prima dell'art. 5

Sezione 1a: Tribunali militari Art. 6 cpv. 1 e 3 Il Consiglio federale determina il numero dei tribunali militari e se del caso delle loro sezioni, tenendo conto delle comunità linguistiche.

1

3

Abrogato

Art. 8 cpv. 2 e 3 Due giudici sono scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali o i militari di truppa.

2

3

Abrogato

Art. 10 cpv. 1 Il Consiglio federale determina il numero dei tribunali militari d'appello e se del caso delle loro sezioni, tenendo conto delle comunità linguistiche.

1

Art. 12 cpv. 2­4 Due giudici sono scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali o i militari di truppa.

2

3

Abrogato

Per i ricorsi disciplinari ai sensi dell'articolo 209 capoverso 1 del Codice penale militare del 13 giugno 192715 (CPM), il tribunale militare d'appello costituisce una sezione composta del presidente, di un ufficiale nonché di un sottufficiale o un militare di truppa.

4

Art. 15 cpv. 2 Due giudici sono scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali o i militari di truppa. Fanno inoltre parte del tribunale militare di cassazione quattro giudici supplenti, due scelti fra gli ufficiali e altrettanti fra i sottufficiali o i militari di truppa.

2

Art. 16 cpv. 3 3

Egli assegna ai tribunali i segretari.

15

RS 321.0

1752

Legge militare

FF 2016

Art. 17 cpv. 2 L'uditore in capo ha il grado di brigadiere, il suo sostituto quello di colonnello o di tenente colonnello.

2

Art. 18 cpv. 1 e 2 1

Le autorità penali militari sono tenute a prestarsi assistenza.

Un medesimo dovere di reciproca assistenza incombe alle autorità penali militari e alle autorità civili giudiziarie, penali e amministrative della Confederazione e dei Cantoni.

2

Art. 26

Principio

Nel determinare le autorità penali competenti fa stato la lingua dell'imputato o indiziato. Se la lingua di quest'ultimo non è né il tedesco, né il francese, né l'italiano, l'uditore in capo designa l'autorità penale competente.

1

Se l'autore è sconosciuto, le autorità penali competenti sono determinate in base al luogo del reato.

2

Se il luogo del reato è sconosciuto o incerto, l'uditore in capo designa l'autorità penale competente.

3

Art. 27­29 Abrogati Art. 30

Foro in caso di più reati e di correità

Quando una persona è imputata di più reati per cui sarebbero competenti diverse autorità penali, il foro è quello dell'autorità penale competente per il reato più grave.

Ove si tratti di più reati reputati egualmente gravi, è competente l'autorità penale presso cui fu primamente aperta l'istruzione preparatoria.

1

In caso di correità, è competente l'autorità penale presso cui fu primamente aperta l'istruzione preparatoria.

2

Gli istigatori e i complici sono giudicati dall'autorità penale competente per giudicare l'autore principale.

3

Art. 31

Foro speciale

Se motivi particolari lo giustificano, l'uditore in capo può in via eccezionale affidare il perseguimento e il giudizio di una causa penale a un'autorità penale che non sia quella competente.

Art. 32

Conflitto di giurisdizione

L'uditore in capo decide definitivamente sui conflitti di giurisdizione fra autorità penali militari.

1753

Legge militare

FF 2016

Art. 106 e 107 Abrogati Art. 151 cpv. 4 Le indennità ai giudici, ai membri della giustizia militare, agli interpreti e ai traduttori sono a carico della Confederazione.

4

5. Legge del 20 marzo 200816 sulla coercizione Art. 2 cpv. 2 La presente legge si applica all'esercito solo per quanto presti servizio d'appoggio o aiuto spontaneo in Svizzera a favore di organi di polizia civili della Confederazione o dei Cantoni oppure a favore del Corpo delle guardie di confine.

2

6. Legge del 17 giugno 201117 sulla promozione dello sport Art. 16 cpv. 2 lett. c 2

A tale scopo adotta in particolare le misure seguenti: c.

offre agli sportivi di punta nonché a militari o a membri della protezione civile impiegati come allenatori, assistenti o funzionari a favore di sportivi di punta la possibilità di mettere a profitto il servizio militare o di protezione civile obbligatorio o volontario per lo sviluppo del livello competitivo e per le gare degli sportivi di punta.

7. Legge federale del 4 ottobre 200218 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile Art. 5 cpv. 5 Disciplina le modalità secondo cui le autorità e la popolazione sono allertate e allarmate in caso di pericolo imminente. Può delegare competenze legislative all'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) per disciplinare: 5

16 17 18

a.

le competenze e le procedure per l'allerta e l'allarme;

b.

la diffusione di istruzioni di comportamento nel quadro della protezione della popolazione;

RS 364 RS 415.0 RS 520.1

1754

Legge militare

c.

FF 2016

gli aspetti tecnici in relazione con i sistemi per allertare le autorità e allarmare la popolazione.

Art. 28 cpv. 1 e 2, frase introduttiva I Cantoni eseguono i controlli relativi ai militi della protezione civile. Detti controlli sono eseguiti nel sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile.

1

2

L'UFPP vigila:

Art. 43 cpv. 1bis e 2 Il Consiglio federale definisce i costi assunti dalla Confederazione per garantire il funzionamento dei sistemi secondo il capoverso 1 lettera a.

1bis

Il Consiglio federale definisce il genere e l'entità del materiale unificato secondo il capoverso 1 lettera d.

2

Art. 58a

Delega di competenze legislative

Nell'ambito delle costruzioni di protezione, il Consiglio federale può delegare all'UFPP competenze legislative per disciplinare pertinenti aspetti tecnici.

Art. 66b cpv. 1 Nelle controversie di natura non pecuniaria, eccettuato l'ambito delle chiamate in servizio, le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

1

Art. 72 cpv. 1, parte introduttiva, primo periodo, nonché cpv. 1 ter, 3 e 4 Per svolgere i suoi compiti nel quadro del reclutamento (art. 16) e dei controlli (art. 28), l'UFPP tratta i dati personali riguardanti i militi della protezione civile nel Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile. ...

1

1ter

Abrogato

I dati di cui al capoverso 2 devono essere distrutti al più tardi cinque anni dopo il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

3

4

Abrogato

Art. 75a

Delega di compiti d'esecuzione

Per l'esecuzione della presente legge, la Confederazione può, nel quadro delle sue competenze, ricorrere a terzi e delegare loro compiti d'esecuzione.

1755

Legge militare

FF 2016

8. Legge del 6 ottobre 199519 sul servizio civile Art. 10

Inizio dell'obbligo di prestare servizio civile

L'obbligo di prestare servizio civile inizia quando la decisione d'ammissione al servizio civile passa in giudicato. Simultaneamente termina l'obbligo di prestare servizio militare.

1

L'obbligo di custodia in luogo sicuro e di manutenzione dell'equipaggiamento personale, il disbrigo delle formalità amministrative per il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare e la riconsegna dell'equipaggiamento personale sono retti dalla legislazione militare.

2

Art. 11 cpv. 2 Il licenziamento dal servizio civile delle persone che devono prestare servizio civile avviene: 2

a.

per le persone che non erano incorporate nell'esercito, 12 anni dopo l'inizio dell'anno successivo a quello in cui la decisione d'ammissione è passata in giudicato;

b.

per le persone che erano incorporate nell'esercito, entro la fine dell'anno in cui secondo la legislazione militare sarebbero state prosciolte dall'obbligo di prestare servizio militare.

Art. 16c lett. c Su domanda dell'organo d'esecuzione, il servizio competente del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gli fornisce le seguenti indicazioni concernenti il richiedente: c.

incorporazione nell'esercito e cessazione prevista dell'obbligo di prestare servizio militare.

Titolo prima dell'art. 83d

Sezione 2c: Disposizioni transitorie della modifica del 18 marzo 2016 Art. 83d

Adeguamento della durata del servizio civile ordinario

L'organo d'esecuzione sottrae dal numero dei giorni di servizio civile non ancora prestati alla data dell'entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2016 il numero di giorni di servizio militare ridotto secondo la legislazione militare riveduta moltiplicato per 1,5.

1

2

Se i numeri ottenuti non sono interi, vengono arrotondati per difetto.

19

RS 824.0

1756

Legge militare

Art. 83e

FF 2016

Licenziamento dal servizio civile

Il licenziamento ordinario di persone che devono prestare servizio civile ammesse al servizio civile prima dell'entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2016 è retto dal diritto anteriore.

1

L'obbligo di prestare servizio civile per le persone che non erano incorporate nell'esercito, per i militari di truppa e per i sottufficiali termina tuttavia al più tardi 12 anni dopo l'inizio dell'anno successivo a quello in cui la decisione d'ammissione è passata in giudicato. Sono fatti salvi gli accordi relativi all'età del licenziamento conclusi secondo l'articolo 11 capoverso 2bis.

2

Le persone il cui obbligo di prestare servizio civile termina in virtù del capoverso 2 con l'entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2016 sono licenziate dal servizio anche se non hanno assolto interamente il servizio civile ordinario.

3

9. Legge federale del 19 giugno 199220 sull'assicurazione militare Art. 1a cpv. 1 lett. b, d n. 1, e, f ed h 1

È assicurato presso l'assicurazione militare:

20 21 22

b.

chiunque è al servizio della Confederazione come: 1. militare di professione, 2. militare a contratto temporaneo, 3. controllore di armi, 4. capo di piazza di tiro o custode di piazza di tiro, 5. infermiere militare, 6. istruttore dell'Ufficio federale della protezione della popolazione;

d.

chiunque, in virtù di un ordine di marcia, partecipa: 1. al reclutamento,

e.

chiunque partecipa a una manifestazione informativa secondo l'articolo 8 della legge militare del 3 febbraio 199521;

f.

Abrogata

h.

chiunque presta aiuto nell'ambito di un intervento di un'organizzazione di protezione civile giusta la legge federale del 4 ottobre 200222 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile;

RS 833.1 RS 510.10 RS 520.1

1757

Legge militare

FF 2016

Art. 3 cpv. 1 L'assicurazione militare si estende alla durata complessiva delle situazioni e delle attività menzionate negli articoli 1a e 2, nonché all'intervallo tra la scuola reclute e servizi d'istruzione per il conseguimento del grado di sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere o tenente oppure all'intervallo tra detti servizi d'istruzione, sempre che l'intervallo tra i corrispondenti servizi non sia superiore a sei settimane e l'assicurato sia incapace al lavoro senza colpa propria.

1

Art. 4 cpv. 4 Il Consiglio federale può limitare, mediante ordinanza, la copertura assicurativa prevista per gli intervalli tra due servizi secondo l'articolo 3 capoverso 1 nonché in caso di congedi generali di lunga durata.

4

10. Legge del 25 settembre 195223 sulle indennità di perdita di guadagno Art. 1a cpv. 1bis In deroga al capoverso 1, i militari hanno diritto a un'indennità tra due servizi d'istruzione soltanto se sono disoccupati. Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e le persone che non esercitano un'attività lucrativa non hanno diritto a un'indennità. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

1bis

Art. 9 cpv. 2bis Alle persone ammesse al servizio militare secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera c della legge militare del 3 febbraio 199524 spetta, per il numero di giorni di servizio militare corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 25 per cento dell'indennità totale massima. Il capoverso 2 si applica per analogia.

2bis

Art. 10a

Indennità di base tra due servizi

Per i servizi di cui all'articolo 30 capoverso 1bis della legge militare del 3 febbraio 199525, il diritto all'indennità dopo la scuola reclute è retto dall'articolo 9; per tutti i rimanenti servizi esso è retto dall'articolo 10. L'articolo 16 capoverso 1 non è applicabile.

23 24 25

RS 834.1 RS 510.10 RS 510.10

1758

Legge militare

FF 2016

11. Legge del 25 giugno 198226 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 13 cpv. 2 lett. b 2

Sono parimente computati: b.

26

i servizi militari, civili e di protezione civile svizzeri e i corsi obbligatori di economia domestica di almeno due settimane consecutive a giornata intera;

RS 837.0

1759

Legge militare

1760

FF 2016