16.006 Rapporto del Consiglio federale Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2015 Estratto: Capitolo I del 4 marzo 2016

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, il capitolo I del Rapporto Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2015.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

4 marzo 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Rapporto Capitolo I All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati Dipartimento federale degli affari esteri 2011 M 11.3005

Attuazione della risoluzione adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (N 17.3.11, Commissione della politica estera CN; S 15.9.11)

Nel 2011 è stata istituita la «Task Force investigativa speciale» (SITF), al fine di condurre un'indagine penale indipendente sulle gravi accuse, formulate nel rapporto del Consiglio d'Europa, di presunti trattamenti disumani nei confronti delle persone e di traffici illeciti di organi in Kosovo. La competenza giuridica e giurisdizionale della SITF emana dalla competenza esecutiva della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX), in particolare per il perseguimento dei crimini di guerra e dei crimini organizzati e motivati da discriminazione etnica in Kosovo. La Svizzera, che ha sostenuto con convinzione la SITF sin dall'inizio, ha proposto di metterle a disposizione del personale qualificato.

Nell'agosto del 2015, al fine di lottare contro l'impunità e rafforzare lo Stato di diritto, il Parlamento del Kosovo ha approvato una modifica della Costituzione che consente l'istituzione di un tribunale speciale guidato dalla missione EULEX cui sottoporre le imputazioni formulate dalla SITF. La Svizzera è convinta dell'importanza che riveste qualsiasi iniziativa volta a chiarire definitivamente questi fatti. A seguito delle misure di risparmio decise nel quadro del Preventivo 2016 e del Piano finanziario di legislatura 2017­2019, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non è tuttavia in grado di aumentare il proprio contributo a favore della missione EULEX. Di conseguenza ha dovuto rinunciare a sostenere finanziariamente il tribunale speciale.

Il DFAE continuerà cionondimeno ad appoggiare considerevolmente, attraverso il suo «Programma per la sicurezza umana», gli sforzi nell'ambito dell'analisi del passato nei Balcani occidentali e, in particolare, in Kosovo. Il programma prevede tra l'altro il sostegno a processi nazionali per l'analisi del passato e la riconciliazione, un impegno nel quadro della lotta contro l'impunità (sostegno alle autorità giudiziarie nazionali per incrementare l'efficienza nelle azioni penali contro i crimini di guerra, campagne di sensibilizzazione sull'importanza di perseguire i crimini di guerra) e attività legate alla questione delle persone scomparse (sostegno agli sforzi nazionali di ricerca, riesumazione e identificazione delle vittime sulla base del loro DNA nonché sensibilizzazione attraverso i media regionali).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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2011 P 11.3572

Assistenza agli Svizzeri nel mondo (N 30.9.11, Abate)

In adempimento del postulato, il 24 giugno 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Strutture di assistenza consolare agli Svizzeri all'estero (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 M 11.3260

Expo 2015. Una vetrina per l'agricoltura svizzera (N 17.6.11, Schibli; S 8.3.12, N 18.9.12)

La mozione invita il Consiglio federale a garantire che l'agricoltura svizzera possa ottenere il giusto rilievo durante l'esposizione universale 2015 di Milano.

Il Padiglione svizzero ha costituito la piattaforma ideale per presentare i servizi e i prodotti dell'agricoltura svizzera. Grazie al consistente impegno di Agro-Marketing Suisse (AMS), un'associazione che riunisce più di 40 organizzazioni di categoria, e dell'Ufficio federale dell'agricoltura, è stato possibile allestire un ricco menu composto principalmente da prodotti svizzeri e proporlo al pubblico a un prezzo adeguato al mercato italiano. Sotto la guida di AMS, l'agricoltura svizzera ha ricoperto un ruolo di rilievo anche in altri modi: una delle quattro torri del padiglione era provvista di tondelli di mela provenienti da piccole produzioni della Svizzera orientale, che rappresentavano la qualità, la biodiversità e la diversificazione del settore agricolo.

L'agricoltura svizzera ha investito 2 milioni di franchi in misure promozionali, di cui 1,7 milioni destinati al ristorante e allo stand informativo e 0,3 milioni alla torre contenente i tondelli di mela. Il settore è inoltre stato presente per tutta la durata dell'Expo, ha partecipato a numerosi dibattiti e ha organizzato delegazioni per le varie associazioni.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2012 M 12.3287

L'Expo 2015 deve rappresentare un'opportunità per i trasporti pubblici e il turismo svizzeri (N 15.6.12, de Buman; S 26.11.12)

La mozione incarica il Consiglio federale di integrare i trasporti pubblici e il turismo nel progetto globale dell'Expo 2015 di Milano, e di far sì che siano un biglietto da visita per la Svizzera.

La Svizzera si è fatta conoscere attraverso le sue specialità culinarie e un ricco programma di attività culturali, scientifiche ed economiche nell'ambito del «Giro del gusto», che un anno prima dall'inaugurazione dell'Expo 2015 ha fatto tappa successivamente in tre città italiane. Nella prima tappa di Milano, le Ferrovie federali svizzere (FFS) e l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) hanno allestito un container che consentiva un viaggio virtuale nella nuova galleria di base del Gottardo.

Nel corso dell'Expo 2015 l'UFT è stato presente nel Padiglione svizzero con un'installazione sulla galleria di base del Gottardo. Ed è proprio dalla piattaforma del Padiglione svizzero che l'8 giugno 2015, in occasione della giornata speciale dedicata ai trasporti, la consigliera federale Doris Leuthard ha dato il via al conto

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alla rovescia per l'apertura del tunnel, prevista per il 1° giugno 2016. Presenza Svizzera e le FFS ha inoltre concluso un accordo.

Nel Padiglione svizzero, Svizzera Turismo ha presentato un'enorme scultura elettromeccanica ­ un invito al «Grand Tour de Suisse» ­ e ha organizzato manifestazioni promozionali in collaborazione con i Cantoni e le Città partner. All'insegna del motto «La Svizzera a un passo da Expo», Svizzera Turismo ha lanciato una campagna pubblicitaria volta ad avvicinare i visitatori e le visitatrici dell'Expo a dieci importanti destinazioni turistiche svizzere facilmente raggiungibili da Milano.

Come richiesto dalla mozione de Buman, il tema dei trasporti pubblici e del turismo in Svizzera ha rivestito un ruolo importante in occasione dell'Expo 2015 di Milano.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2013 P 13.3005

Rapporto del Consiglio federale sull'adesione al Consiglio di sicurezza dell'ONU (N 3.6.13, Commissione della politica estera CN 12.479)

In adempimento del postulato, il 5 giugno 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Candidatura della Svizzera a un seggio non permanente nel Consiglio di sicurezza dell'ONU per il biennio 2023­2024 (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2013 P 13.3258

Educazione sanitaria e sessuale nei Paesi in via di sviluppo per lottare contro l'HIV/Aids e l'esplosione demografica (N 21.6.13, Fiala)

In adempimento del postulato, il 28 maggio 2014 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sull'educazione sanitaria e sessuale nei Paesi in via di sviluppo per lottare contro l'HIV/Aids e l'esplosione demografica («Gesundheits- und Sexualaufklärung in Entwicklungsländern. Kampf gegen HIV/Aids und gegen die Bevölkerungsexplosion»; www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > 30.5.2014).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2013 M 13.3006

Collaborazione con l'Organizzazione degli Svizzeri all'estero (N 3.6.13, Commissione della politica estera CN; S 18.9.13)

La mozione è stata approvata durante la seduta del Consiglio degli Stati del 18 settembre 2013, tuttavia con una nuova interpretazione: in collaborazione con l'Organizzazione degli Svizzeri all'estero il Consiglio federale è invitato a introdurre un sistema che consenta di contattare direttamente gli Svizzeri e le Svizzere all'estero tramite e-mail, garantendo al contempo la dovuta protezione dei dati. Il nuovo Registro elettronico degli Svizzeri all'estero «eVERA» soddisfa tutti i requisiti tecnici per inviare e-mail informative agli Svizzeri e alle Svizzere all'estero iscritti, ammesso che questi non abbiano espressamente negato il proprio consenso.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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2014 P 13.4022

Un accordo di libero scambio con l'UE al posto degli accordi bilaterali (S 17.3.14, Keller-Sutter)

In adempimento del postulato, il 5 giugno 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Un accordo di libero scambio con l'UE al posto degli accordi bilaterali (www.dfae.admin > Attualità > News del DFAE).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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Dipartimento federale dell'interno

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo 2014 P 14.3388

Rilevazione della parità salariale. Migliorare l'attendibilità (N 26.9.14, Noser)

In adempimento del postulato, il 18 novembre 2015 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulle analisi statistiche della Confederazione riguardanti la parità salariale fra donna e uomo (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale della sanità pubblica 2006 P 06.3438

Cure del cancro troppo care (S 5.12.06, David)

Negli ultimi anni il Consiglio federale ha deciso di attuare numerosi adeguamenti delle basi giuridiche concernenti la determinazione dei prezzi dei medicamenti dell'elenco delle specialità (ES), che riguardano anche i medicamenti contro il cancro. Nella determinazione dei prezzi si tiene conto sia dei prezzi degli stessi medicamenti praticati in nove Stati di riferimento europei (Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Francia, Austria, Belgio, Finlandia, Svezia), sia dei prezzi di altri medicamenti venduti in Svizzera con uguale indicazione.

Dal 2009, ogni tre anni tutti i medicamenti dell'ES sono oggetto di riesame per verificare che soddisfino le condizioni di ammissione. In particolare si effettua un esame dell'economicità in base al confronto con i prezzi praticati all'estero, grazie a cui negli scorsi anni è stato possibile conseguire considerevoli risparmi. Inoltre, come in precedenza, allo scadere del brevetto sul principio attivo di un preparato originale, si riesamina il preparato effettuando un confronto con l'estero.

Dal 1° luglio 2013, per l'estensione dell'indicazione si applica il cosiddetto modello della prevalenza. Se Swissmedic omologa una nuova indicazione per un preparato originale già iscritto nell'ES, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) riesamina questo preparato. Applicando il modello della prevalenza, il prezzo del preparato originale è ridotto in funzione dell'aumento della cifra d'affari previsto in base alla nuova indicazione.

L'ultima modifica è entrata in vigore il 1° giugno 2015, con l'obiettivo di aumentare l'efficienza semplificando i processi, di migliorare la qualità nella valutazione costibenefici, di aumentare la trasparenza nella decisione e di stabilizzare l'evoluzione dei costi dei preparati originali. Pertanto, quando verifica le condizioni di ammissione di un preparato originale, l'UFSP esegue una valutazione dei benefici e, dal 1° giugno 2015, pubblica le proprie basi decisionali (valutazione dell'efficacia, compreso il risultato della valutazione dei benefici, appropriatezza e, relativamente 2550

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all'economicità, il confronto con altri medicamenti e il premio all'innovazione).

Dalla stessa data, l'UFSP rende inoltre noto se un medicamento è ammesso nell'ES soltanto per un periodo limitato perché alcuni criteri sono ancora in fase di valutazione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2007 M 05.3235

Mutilazioni genitali femminili. Misure di sensibilizzazione e di prevenzione (N 19.3.07, Roth-Bernasconi; S 2.10.07)

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) sostengono dal 2003 diverse misure di prevenzione e sensibilizzazione contro le mutilazioni genitali femminili. Tra queste rientrano in particolare la creazione e la gestione di un servizio di mediazione per la prevenzione dell'escissione praticata sulle ragazze (mandato di Caritas Svizzera). Le richieste principali della mozione (sensibilizzazione degli specialisti e dei servizi specializzati cantonali del settore della sanità, della migrazione e dell'ambito sociale, formazione dei mediatori per il lavoro di prevenzione diretto nelle comunità di migranti interessate, realizzazione di manifestazioni sulla prevenzione, allestimento e diffusione di materiale informativo, interconnessione) sono state attuate da Caritas Svizzera nell'ambito del proprio mandato. All'inizio del 2012, in collaborazione con la SEM e i principali attori del settore, è stato istituito un gruppo di lavoro contro le mutilazioni genitali femminili, che ha elaborato le basi per stabilire la necessità d'intervento futura.

In adempimento della mozione, il 28 ottobre 2015 il Consiglio federale ha adottato un rapporto che illustra i risultati di questi lavori e incaricato l'UFSP e la SEM di cofinanziare dal 2016 al 2019 le attività di informazione e di prevenzione di una rete contro le mutilazioni genitali femminili istituita e sostenuta da diverse organizzazioni (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2010 M 08.3972

Protezione contro i perturbatori endocrini. Applicare le conoscenze acquisite (N 20.3.09, Graf Maya; S 15.12.10)

La revisione dell'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (RS 814.201) e la modifica della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (RS 814.20), entrate in vigore il 1° gennaio 2016, hanno permesso di adottare misure finalizzate a ridurre l'inquinamento delle acque superficiali causato da sostanze in tracce. In base alle nuove disposizioni, in circa 100 impianti di depurazione delle acque di scarico (IDA) che si trovano in prossimità di corsi d'acqua utilizzati per l'approvvigionamento di acqua potabile o che trasportano grandi quantità di acque di scarico dovrà essere realizzato un livello di depurazione supplementare per l'eliminazione delle sostanze in tracce. I lavori saranno finanziati in gran parte attraverso una tassa annuale per abitante sulle acque di scarico riscossa su tutti gli IDA. Pertanto il Consiglio federale tiene conto della richiesta principale della mozione, secondo cui gli impianti di depurazione vanno controllati per verificarne la capacità di smaltimento e il potenziale tecnico di ottimizzazione, per quanto concer-

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ne l'eliminazione di perturbatori endocrini e di altre sostanze (diverse dai perturbatori endocrini) rilevanti per le acque.

Con le revisioni dell'ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici (RS 813.11) e dell'ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (RS 814.81) effettuate negli ultimi anni, il Consiglio federale ha creato i presupposti giuridici per sottoporre i perturbatori endocrini a un processo di autorizzazione per sostanze estremamente problematiche, così come avviene nell'Unione europea (UE), in vista di una loro sostituzione. Inoltre, con la revisione dell'ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi (RS 813.12), sono stati inaspriti i requisiti di omologazione affinché in futuro non possano più essere omologati, in linea di principio, biocidi contenenti principi attivi con proprietà di perturbazione endocrina.

Mediante l'istituzione di un gruppo di esperti interdipartimentale per la valutazione dei rischi derivanti da perturbatori endocrini si è tenuto conto dell'importanza intersettoriale della tematica. L'obiettivo è di approfondire ulteriormente le conoscenze scientifiche nel settore dei perturbatori endocrini, nonché di informare e consigliare in modo adeguato la popolazione svizzera. Se opportuno, il gruppo di esperti potrà esaminare altre misure finalizzate alla riduzione dei rischi per l'uomo e l'ambiente.

Le autorità svizzere partecipano inoltre attivamente in seno a gruppi internazionali di esperti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e dell'UE alla definizione di criteri di valutazione per l'identificazione dei perturbatori endocrini.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2011 M 11.3001

Sperimentazioni terapeutiche (N 10.3.11, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 09.079; S 15.6.11; N 27.9.11)

In adempimento della mozione, l'11 dicembre 2015 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulle sperimentazioni terapeutiche (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Nel rapporto, il Consiglio federale giunge alla conclusione che la procedura prevista per le cure mediche sperimentali è disciplinata in modo adeguato sul piano giuridico e che i diritti dei pazienti e gli obblighi di diligenza dei medici non sono fondamentalmente messi in discussione. Tuttavia ritiene che debba essere migliorata l'attuazione delle diverse disposizioni, soprattutto per quanto concerne l'informazione dei pazienti, la trasparenza, lo scambio di esperienze tra specialisti e l'accesso a nuove cure. A tale riguardo riveste grande importanza l'attività di vigilanza dei Cantoni.

Gli ambienti dei medici specializzati invece devono migliorare lo scambio di conoscenze, in particolare anche quelle che riguardano le esperienze negative. A livello federale, la revisione in corso della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (RS 812.21; 12.080) permetterà inoltre di disciplinare in modo più preciso l'impiego dei medicamenti non ancora omologati in Svizzera. Questo garantirà un accesso più rapido e meno burocratico a sostanze di promettente efficacia, senza che sia trascurata la protezione dei pazienti.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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2012 P 12.3100

Rafforzare i diritti dei pazienti (N 15.6.12, Kessler)

2012 P 12.3124

Rafforzare i diritti dei pazienti (N 15.6.12, Gilli)

2012 P 12.3207

Rafforzamento dei diritti dei pazienti (N 15.6.12, Steiert)

In adempimento dei tre postulati, il 24 giugno 2015 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sui diritti e sulla partecipazione dei pazienti in Svizzera (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il rapporto, da un lato, illustra la posizione dei pazienti nell'ordinamento giuridico svizzero e la funzione e le possibilità di partecipazione delle organizzazioni dei pazienti; dall'altro contiene una panoramica sui disciplinamenti esteri e i pareri dal punto di vista pratico degli attori interessati. Il rapporto termina con una valutazione dello stato attuale e giunge alla conclusione che nella situazione giuridica materiale della Svizzera non si evidenziano lacune. Tuttavia intravede alcune possibilità d'intervento per quanto concerne la trasparenza, l'attuazione pratica dei diritti dei pazienti, la prevenzione dei danni derivanti da cure mediche e il modo di affrontarli e la presa in considerazione degli interessi dei pazienti nei processi di politica sanitaria. Nella misura in cui rientrano nella competenza federale, le possibilità d'intervento saranno ora esaminate in modo approfondito o considerate nell'ambito dei lavori in corso.

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2012 P 12.3396

Adeguamento del sistema di formazione dei prezzi dei medicamenti (N 28.9.12, Bortoluzzi; punto 3)

2012 P 12.3614

Nuovo metodo di fissazione dei prezzi dei medicamenti (N 28.9.12, Schenker Silvia)

2014 P 14.3295

Ammissione e riesame dei medicamenti nell'elenco delle specialità (1) (S 13.6.14, Commissione della gestione CS)

2014 P 14.3296

Ammissione e riesame dei medicamenti nell'elenco delle specialità (2) (S 13.6.14, Commissione della gestione CS)

Con le revisioni dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (RS 832.102) e dell'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (RS 832.112.31), entrate in vigore il 1° giugno 2015, il Consiglio federale ha adeguato le basi giuridiche su cui si fonda la fissazione dei prezzi dei medicamenti dell'elenco delle specialità (ES), attuando così le richieste dei quattro postulati. Gli obiettivi delle modifiche erano: aumentare l'efficienza semplificando i processi, migliorare la qualità della valutazione costi-benefici, aumentare la trasparenza della decisione di fissazione dei prezzi e stabilizzare l'evoluzione dei costi dei preparati originali.

Nella determinazione dei prezzi dei medicamenti si tiene conto dei prezzi praticati in nove ­ e non più sei, come finora ­ Stati di riferimento europei (Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Francia, Austria, Belgio, Finlandia, Svezia).

L'adeguamento del gruppo dei Paesi di riferimento permette un confronto più equilibrato. I Paesi aggiunti (Belgio, Finlandia e Svezia) rappresentano per lo più piazze 2553

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farmaceutiche e alcuni di essi presentano un potere d'acquisto superiore alla media europea. Inoltre, la considerazione di diverse valute permette di ammortizzare le fluttuazioni dei tassi di cambio dell'euro. Va anche tenuto presente che questi Paesi adottano sistemi diversi per la formazione dei prezzi (confronto con i prezzi praticati all'estero, confronto terapeutico trasversale o altri metodi di fissazione dei prezzi).

Recentemente il Consiglio federale ha altresì creato una base che permette di considerare gli sconti noti concessi negli Stati di riferimento. In particolare, nell'ambito del confronto con i prezzi praticati all'estero, dal prezzo di fabbrica per la consegna viene attualmente dedotto lo sconto del fabbricante applicato in Germania. Soprattutto nel quadro del riesame delle condizioni di ammissione svolto ogni tre anni è utilizzato sempre più spesso il confronto con altri medicamenti commercializzati in Svizzera (confronto terapeutico trasversale). Inoltre, per la determinazione di un eventuale tasso di riduzione viene considerato anche il prezzo vigente del medicamento, allo scopo di ammortizzare le fluttuazioni dei tassi di cambio. Un'altra novità è costituita dal fatto che i medicamenti aventi la stessa indicazione sono riesaminati lo stesso anno.

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è stato incaricato, nell'ambito dell'esame delle condizioni di ammissione di un preparato originale, di eseguire una valutazione dell'utilità farmacologica e di classificare i preparati esaminati in categorie di utilità. Sulla base dell'assegnazione a una determinata categoria d'utilità farmacologica, in caso di comprovato beneficio terapeutico può essere concesso un premio all'innovazione. I criteri per la valutazione dell'utilità farmacologica e per la concessione di un premio all'innovazione sono definiti nelle istruzioni concernenti l'elenco delle specialità (istruzioni amministrative pubblicate dall'UFSP).

In questo modo la procedura di ammissione di preparati originali nell'ES è diventata più trasparente. L'UFSP pubblica in forma elettronica le basi su cui fonda le proprie decisioni sull'ammissione di un preparato originale secondo i criteri dell'efficacia (incl. la valutazione dell'utilità farmacologica) e dell'appropriatezza. In materia di economicità, sono pubblicate le basi
decisionali relative alla valutazione del confronto con i prezzi di altri medicamenti e all'eventuale concessione di un premio all'innovazione. Dato che i ricorsi interposti dai titolari delle omologazioni hanno effetto sospensivo, le riduzioni di prezzo decise dall'UFSP non possono essere applicate immediatamente. Visto il fondamentale interesse pubblico a conoscere i medicamenti in questione, in caso di ricorso contro le sue decisioni, soprattutto contro quelle relative all'abbassamento dei prezzi emanate nel quadro di un riesame triennale delle condizioni di ammissione, l'UFSP ne pubblica i nomi.

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2012 P 12.3966

Salute materna e infantile delle popolazioni migranti (S 3.12.12, Maury Pasquier)

In adempimento del postulato, il 24 giugno 2015 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulla salute delle madri e dei bambini con retroterra migratorio (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

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Il rapporto rileva che i problemi di salute colpiscono più frequentemente le madri e i lattanti con retroterra migratorio che le madri e i neonati svizzeri. Per migliorare la salute di questo gruppo della popolazione, la Conferenza tripartita sugli agglomerati della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni ha creato nel 2013 il dialogo sull'integrazione «Prima infanzia ­ Chi inizia sano va lontano». Interlocutori di questo dialogo sono le associazioni professionali degli specialisti che offrono assistenza e consulenza durante la gravidanza, il parto e nei primi anni di vita del neonato. I partecipanti al dialogo hanno avviato e attuato diverse misure atte a promuovere la salute della popolazione migrante. Nel rapporto il Consiglio federale ribadisce il suo impegno per il dialogo sull'integrazione. A livello federale proseguono le iniziative già avviate.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2013 M 12.3643

Rafforzare la medicina di famiglia (S 26.9.12, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 6.3.13)

La mozione incarica il Consiglio federale di rafforzare la medicina di famiglia in quanto elemento essenziale della medicina di base e di coordinare le attività con il piano direttore «Medicina di famiglia e medicina di base». Le sette misure richieste hanno potuto essere interamente realizzate nel quadro delle competenze federali. 1) Il coinvolgimento sistematico dei medici di famiglia nell'attività legislativa e negli altri nuovi progetti concernenti la medicina di base è garantito dal forum per la medicina di base, nell'ambito del quale i medici di famiglia e altri attori della medicina di base possono avere uno scambio diretto con la Confederazione e i Cantoni.

2) Nella rivista legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche (RS 811.11) gli obiettivi della formazione e del perfezionamento sono stati integrati tenendo in considerazione la medicina di famiglia. L'articolo 117a della Costituzione federale (RS 101) sulle cure mediche di base definisce inoltre esplicitamente la medicina di famiglia una componente fondamentale di tali cure. 3) Per l'integrazione di obiettivi didattici specifici alla medicina di famiglia e all'assistenza in uno studio medico nei relativi cicli di perfezionamento medico e la garanzia del finanziamento di un numero sufficiente di posti di perfezionamento, la piattaforma «Futuro della formazione medica» ha elaborato il modello PEP (pragmatico, semplice, forfettario, dal tedesco «pragmatisch, einfach, pauschal») in base al quale gli ospedali e le cliniche si impegnano a offrire un perfezionamento ai medici assistenti in cambio di un forfait annuo pro capite versato dai Cantoni. Per i posti di perfezionamento in medicina di famiglia è inoltre previsto un contributo supplementare. L'attuazione del modello PEP incombe ai Cantoni. 4) Per il rafforzamento e il consolidamento dell'insegnamento e della ricerca sulla medicina di famiglia nelle università sono stati stanziati tre milioni di franchi nel quadro di un programma della Conferenza universitaria svizzera e un milione di franchi dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione. Lavori più approfonditi ricadono sotto la responsabilità degli istituti.

5) Per l'istituzione e l'ampliamento della ricerca sull'assistenza sanitaria, in particolare con temi specifici alla medicina di famiglia, il
Consiglio federale ha lanciato nel 2015 il Programma nazionale di ricerca «Assistenza sanitaria», dotato di un budget di 20 milioni di franchi, nell'ambito del quale può essere promossa in modo specifico, in presenza di domande pertinenti, la ricerca sull'assistenza sanitaria prestata dai 2555

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medici di famiglia. 6) Modelli di assistenza innovativi beneficiano del sostegno della Confederazione nel quadro dell'Iniziativa sul personale qualificato. Attualmente è in fase di esame un programma di promozione volto al rafforzamento dell'interprofessionalità, considerata una forma innovativa di assistenza. Le misure riguardanti i servizi medici domenicali, notturni e d'urgenza sono invece di competenza cantonale. 7) Il tariffario medico (TARMED) e l'elenco delle analisi sono stati adeguati tenendo conto della medicina di famiglia. Il 1° ottobre 2014 è entrata in vigore l'ordinanza del 20 giugno 2014 sull'adeguamento delle strutture tariffali nell'assicurazione malattie (RS 832.102.5) e il 1° gennaio 2015 la modifica dell'elenco delle analisi. Entrambe le misure contribuiscono a migliorare la posizione della medicina di famiglia. I lavori ancora in corso rientrano nell'ambito di responsabilità dei partner tariffali.

Conclusione: il piano direttore Medicina di famiglia e medicina di base si è concluso il 4 settembre 2014. I lavori ancora in corso sono di competenza dei Cantoni (attuazione del modello PEP, misure concernenti i servizi medici domenicali, notturni e d'urgenza) o dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori (adeguamenti del TARMED e dell'elenco delle analisi). La ripartizione dei compiti e dei finanziamenti in vigore tra Confederazione e Cantoni nell'ambito dell'assistenza medica di base è stata rispettata.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2013 M 12.3609

Non sollecitiamo eccessivamente il principio di solidarietà dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (N 28.9.12, Darbellay; S 18.3.13)

La mozione incarica il Consiglio federale di abrogare l'articolo 2 capoverso 4 bis dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (RS 832.102), affinché i docenti e i ricercatori che soggiornano in Svizzera per esercitare attività retribuite nell'insegnamento o nella ricerca siano assoggettati senza eccezioni all'obbligo di assicurazione secondo la legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10). Il 29 novembre 2013 il Consiglio federale ha adottato questa modifica d'ordinanza entrata in vigore il 1° gennaio 2014 (RU 2013 4523).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2013 P 12.4051

Finanziamento residuo delle degenze in case di cura extracantonali (N 22.3.13, Heim)

2013 P 12.4099

Chiarire nella LAMal la competenza della copertura dei costi residui delle degenze in case di cura extracantonali analogamente alla LPC (S 18.3.13, Bruderer Wyss)

In adempimento dei due postulati, il 21 ottobre 2015 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulla competenza in materia di copertura dei costi residui nel quadro del finanziamento delle cure (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses). Il rapporto rileva la mancanza di un disciplinamento dettagliato dei costi delle cure prestate fuori dal Cantone di residenza. Il Consiglio federale propone varie soluzioni e giunge alla conclusione che il disciplinamento delle prestazioni complementari 2556

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creerebbe maggiore chiarezza nell'attuazione. Rinuncia tuttavia a formulare una proposta di legge concreta, poiché il Parlamento sta già lavorando a una normativa in tal senso.

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2013 M 12.4052

Approccio «one health» per un impiego coerente degli antibiotici nella medicina umana e veterinaria (N 22.3.13, Heim; S 9.9.13)

2014 P 14.3065

Antibiotici inefficaci. Sviluppo di resistenze (N 20.6.14, Heim)

Il 18 novembre 2015 il Consiglio federale ha approvato la Strategia nazionale contro le resistenze agli antibiotici (StAR) (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses), adempiendo in tal modo anche le richieste di entrambi gli interventi parlamentari.

Come richiesto dalla mozione 12.4052 Heim, la strategia StAR si concentra su un approccio olistico (approccio «one health»). Le misure della strategia sono definite in modo interdisciplinare e gli obiettivi interessano, in egual misura, i settori della medicina umana, della veterinaria, dell'agricoltura e dell'ambiente. La richiesta del postulato 14.3065 Heim è stata ripresa nell'area d'intervento Ricerca e sviluppo.

Pertanto, nell'attuazione della StAR è analizzato se e in che misura prodotti contenenti antibiotici liberamente disponibili senza prescrizione medica (p. es. alcuni medicamenti contro il mal di gola) e sostanze con effetto antibiotico (p. es. per il trattamento delle superfici) siano rilevanti per lo sviluppo di resistenze.

Il Consiglio federale ritiene adempiuti la mozione e il postulato e propone di toglierli dal ruolo.

2014 P 13.4125

Maggiore trasparenza sulla qualità nel settore ospedaliero per pazienti (S 4.3.14 Eder)

Dal 2009 l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) divulga i dati sul numero di casi e sui tassi di mortalità degli ospedali per cure acute in Svizzera. Inoltre, dal 2015 pubblica una panoramica sul numero di casi, ognuno dei quali è riferito a una diagnosi o a un intervento. L'elenco degli ospedali è ordinato per diagnosi e intervento. Questa rappresentazione permette di ottenere un'immediata visione d'insieme e un'informazione chiara sull'esperienza degli ospedali in ciascun ambito di trattamento e pertanto anche un'indicazione indiretta sulla qualità. È previsto un ulteriore adeguamento delle informazioni da mettere a disposizione. I dati statistici sono disponibili in Internet all'indirizzo www.ufsp.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Garanzia della qualità> Indicatori di qualità > Indagine.

Nel novembre del 2015 Santésuisse e il Forum dei consumatori hanno annunciato di aver creato la piattaforma www.spitalfinder.ch. I dati dell'UFSP e quelli dell'Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche sono elaborati e pubblicati su questa piattaforma. Le informazioni pubbliche sulla qualità dei risultati, finora disponibili in modo decentralizzato nei vari reparti ospedalieri, sono pertanto raggruppate in una piattaforma più vasta e presentate in modo facilmente

2557

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leggibile e comprensibile. Entrambe queste novità adempiono la richiesta del postulato.

Il Consiglio federale lo ritiene pertanto adempiuto e propone di toglierlo dal ruolo.

2014 P 13.4007

Assunzione dei costi per la permanenza in una cella anti-sbornia.

Valutazione (N 10.3.14, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)

In adempimento del postulato, il 1° aprile 2015 il Consiglio federale ha approvato un rapporto sull'assunzione dei costi per la permanenza in una cella anti-sbornia (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses). Il rapporto presenta i risultati dell'inchiesta condotta tra i Cantoni in merito all'eventuale attuazione della seconda parte dell'iniziativa parlamentare 10.431 «Chi abusa di alcol o droghe deve pagare di tasca propria la permanenza in una cella o il ricovero in ospedale», e illustra con quali mezzi e su quali basi legali si potrebbe esigere, nel modo più opportuno ed efficiente, che i responsabili o i loro rappresentanti legali assumano i costi per la permanenza nella cella anti-sbornia. Sulla base dei risultati dell'inchiesta condotta tra i Cantoni, il Consiglio federale non ritiene necessari un coordinamento o altri interventi.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2014 P 13.4264

La sicurezza dei pazienti dopo l'introduzione dei forfait per caso DRG (N 21.3.14, Kessler)

Gli effetti della revisione della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10) relativa al finanziamento ospedaliero sulla qualità delle cure di transizione all'interno del settore ospedaliero stazionario e nei settori a valle della medicina somatica acuta sono stati analizzati in due studi, i cui risultati sono stati esposti in modo esaustivo nel rapporto di valutazione intermedio (cfr. in particolare cap. 2.4, pag. 36­40), di cui il Consiglio federale ha preso atto il 13 maggio 2015 (www.bag.admin.ch Themen Gesundheitspolitik > Evaluation im BAG > Berichte, Studien > Krankenversicherung > Evaluation KVG-Revision Spitalfinanzierung).

Nel dettaglio, gli studi giungono alle seguenti conclusioni: a)

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L'Osservatorio svizzero della salute (Obsan) ha constatato nel quadro del suo studio sugli effetti della revisione sulla qualità delle prestazioni ospedaliere stazionarie (rapporto Obsan 62) che nel 2012 le degenze negli ospedali somatici acuti si sono mediamente accorciate di due giorni rispetto al 2008, mentre la durata di quelle negli istituti di riabilitazione è rimasta invariata.

Nel complesso, è stato registrato un lieve aumento dei trasferimenti dalle cure somatiche acute alla riabilitazione e in altri settori a valle (case di cura, Spitex). Questi cambiamenti sono tuttavia già incominciati negli anni precedenti il 2012, per cui si può presumere che si tratti di un'evoluzione a lungo termine e non di un effetto specifico dell'introduzione del sistema SwissDRG.

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b)

Il secondo studio ha analizzato la qualità delle cure di transizione tra l'assistenza acuta stazionaria e quella post-degenza, identificando diversi modelli di soddisfazione, le cui quote sono rimaste molto stabili per l'intero periodo di osservazione (2006­2013), senza cambiamenti sostanziali nemmeno dopo l'introduzione del sistema SwissDRG. Nel complesso, in quasi 9 casi su 10 si può presumere che praticamente non ci siano stati problemi durante il passaggio alle cure di transizione. La maggioranza (61 %) delle istituzioni a valle e una buona metà dei pazienti hanno espresso soddisfazione nei confronti della gestione delle cure di transizione, che si sono rivelate problematiche sia dal punto di vista delle istituzioni sia da quello dei pazienti in circa il 13 per cento dei casi. Riassumendo, si può dire che non sono stati constatati segnali di importanti cambiamenti della qualità nella transizione tra le cure stazionarie e quelle successive legati alla revisione.

Gli studi hanno analizzato i dati disponibili sulle cure di transizione tra il settore somatico acuto e le istituzioni a valle. In linea di principio non sono dunque da attendersi altri risultati in proposito nel rapporto conclusivo previsto per il 2019.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2014 P 14.3094

L'articolo 118a della Costituzione della Confederazione svizzera sulla medicina complementare a cinque anni dalla sua adozione da parte di popolo e cantoni. Stato dell'attuazione e prospettive (S 11.6.14, Eder)

2014 P 14.3089

L'articolo 118a della Costituzione della Confederazione svizzera sulla medicina complementare a cinque anni dalla sua adozione.

Stato dell'attuazione e prospettive (N 20.6.14, Graf-Litscher)

In adempimento dei due postulati, il 13 maggio 2015 il Consiglio federale ha approvato un rapporto sull'articolo costituzionale 118a sulla medicina complementare a cinque anni dalla sua adozione (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Nel rapporto il Consiglio federale sottolinea che nel quadro della revisione in corso della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (RS 812.21; 12.080) è attuato uno dei punti centrali della disposizione costituzionale, ossia la garanzia di poter disporre di un'ampia gamma di medicamenti di medicina complementare.

La revisione parziale della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche (RS 811.11), approvata dal Parlamento il 20 marzo 2015, prevede che siano impartite conoscenze di medicina complementare nella formazione delle professioni mediche universitarie. Il mandato costituzionale è pertanto in via di attuazione. Per quanto concerne i terapeuti non medici, attualmente si mira all'istituzione di esami professionali superiori con diploma federale, come ad esempio l'esame professionale superiore di naturopata, approvato il 28 aprile 2015 dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione. Per quanto riguarda le cattedre e gli istituti per i medici che praticano la medicina complementare, la loro istituzione rientra nelle competenze delle scuole universitarie e dei Cantoni. Infine, è in elaborazione una proposta per un nuovo disciplinamento dell'obbligo di rimborsare le prestazioni 2559

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di medicina complementare nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. In sintesi, il Consiglio federale rileva che i punti centrali della disposizione costituzionale sono in corso di attuazione e che si sta tenendo conto del mandato costituzionale.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la richiesta dei postulati e propone di stralciarli.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali 2011 M 10.3466

Protezione dei giovani dai rischi dei media e lotta alla cibercriminalità. Maggiore efficacia ed efficienza (S 16.9.10, Bischofberger; N 3.3.11)

In adempimento della mozione, il 13 maggio 2015 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulla futura impostazione della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media in Svizzera (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses). Il rapporto sottolinea la necessità di proseguire le misure di promozione delle competenze mediali, di coordinamento informale e di monitoraggio della Confederazione e propone di valutare l'opportunità di emanare una regolamentazione di diritto federale nei settori dei film e dei videogiochi.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2012 P 12.3672

Autismo e altri disturbi pervasivi dello sviluppo. Quadro generale, bilancio e prospettive (S 3.12.12, Hêche)

In adempimento del postulato, il 24 giugno 2015 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulla situazione dei bambini e dei giovani affetti da autismo e da altri disturbi dello sviluppo in Svizzera (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses). È inoltre disponibile (in tedesco e francese) il rapporto di ricerca «Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene: Frühkindliche Entwicklungsstörungen und Invalidität» (www.ufas.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Rapporti di ricerca > Invalidità/Handicap).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 P 12.3960

Penalizzazione dei lavoratori a tempo parziale nell'assicurazione invalidità (N 14.12.12, Jans)

Il 1° luglio 2015 il Consiglio federale ha adottato un rapporto che passa al vaglio i diversi metodi di valutazione dell'invalidità di chi lavora a tempo parziale (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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2013 P 12.3982

IPG. Disparità di trattamento tra chi presta servizio civile e chi presta servizio militare (N 20.3.13, Commissione della politica di sicurezza CN)

In adempimento del postulato, il 5 giugno 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «IPG. Disparità di trattamento tra chi presta servizio civile e chi presta servizio militare» (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2013 P 13.3135

Politica familiare (N 27.9.13, Tornare)

In adempimento del postulato, il 20 maggio 2015 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulla politica familiare e sulle possibilità d'intervento della Confederazione (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses). Sulla base del rapporto, nel quadro di una discussione sulla politica familiare il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno di elaborare l'avamprogetto di una base legale della validità di cinque anni. Con l'introduzione di due nuovi aiuti finanziari la Confederazione intende da un lato incentivare i Cantoni, i Comuni ed eventualmente i datori di lavoro a investire maggiormente nella custodia di bambini complementare alla famiglia per ridurre i costi a carico dei genitori e dall'altro sostenere progetti volti ad adeguare meglio l'offerta di custodia ai bisogni dei genitori professionalmente attivi.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2013 P 13.3259

Moderare le tariffe degli asili nido e rendere più dinamico il settore (N 27.9.13, Bulliard)

In adempimento del postulato, il 1° luglio 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Costi totali e finanziamento dei posti di custodia negli asili nido: confronto internazionale» (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare). Il rapporto di ricerca completo «Analyse des coûts complets et du financement des places de crèche en Allemagne, en France et en Autriche, en comparaison avec la Suisse» è consultabile nel sito www.bsv.admin.ch > Temi > Famiglie/assegni familiari > Politica familiare: altri temi > Conciliazione tra famiglia e professione.

Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2561

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2014 P 13.4010

Legge quadro sull'aiuto sociale (N 10.3.14, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)

In adempimento del postulato, il 25 febbraio 2015 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sull'impostazione dell'aiuto sociale e delle prestazioni cantonali versate in funzione del bisogno (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 2012 P 11.4045

Pericolosità del bisfenolo A (N 30.5.12, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)

In adempimento del postulato, il 18 dicembre 2015 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulla pericolosità del bisfenolo A (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2013 P 12.3660

Futuro della Fondazione 3R e metodi alternativi alla sperimentazione su animali (N 20.3.13, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)

In adempimento del postulato, il 1° luglio 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Futuro della Fondazione 3R e metodi alternativi alla sperimentazione su animali (www.parlamento.ch Oggetti (Numero dell'oggetto) Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2014 P 14.3669

Estendere la dichiarazione positiva volontaria alle derrate alimentari estere (N 24.11.14, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)

In adempimento del postulato, l'11 dicembre 2015 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sull'estensione della dichiarazione positiva volontaria alle derrate alimentari estere (www.parlamento.ch Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2562

FF 2016

Swissmedic 2010 P 09.4009

Omologazione di medicamenti e vaccini (N 19.3.10, Heim)

2011 M 09.4175

Agenti terapeutici. Migliorare la collaborazione fra le autorità europee e quella svizzera (N 19.3.10, Gruppo dell'Unione democratica di Centro; S 9.3.11)

I due interventi incaricano il Consiglio federale di perseguire la conclusione di un accordo sullo scambio di dati confidenziali con l'Agenzia europea per i medicinali (EMA). Nel luglio del 2015 l'EMA e la Direzione generale per la salute e la sicurezza alimentare della Commissione europea hanno concordato con l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic e il Dipartimento federale dell'interno lo scambio di dati non pubblici sulla sicurezza, sulla qualità e sull'efficacia di agenti terapeutici già omologati o in fase di omologazione in Svizzera o nell'Unione europea, ai fini di una migliore protezione della salute pubblica. L'accordo sostiene gli sforzi delle autorità di regolazione svizzere ed europee tesi a migliorare la vigilanza sui medicinali per uso umano e veterinario. L'accordo si basa su una precedente collaborazione tra l'EMA e Swissmedic durante la pandemia di H1N1 del 2009/ 2010 e sulla convenzione firmata nel 2002 sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. L'accordo, entrato in vigore il 10 luglio 2015, è valido per cinque anni e può essere prorogato.

Il Consiglio federale ritiene adempiuti il postulato e la mozione e propone di toglierli dal ruolo.

2011 M 10.3786

Inasprimento delle sanzioni per il traffico e la contraffazione di medicamenti (N 17.12.10, Parmelin; S 30.5.11)

La mozione incarica il Consiglio federale di rafforzare con provvedimenti penali, amministrativi e finanziari la lotta contro il traffico e la contraffazione di medicamenti e di altri agenti terapeutici.

Gli elementi richiesti sono stati integrati nella revisione della legge federale del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (RS 812.21), che prevede un inasprimento delle disposizioni penali con l'introduzione, da una parte, di pene più severe e, dall'altra, della fattispecie di messa in pericolo astratta, ovvero della messa in pericolo potenziale, punibile con una pena detentiva fino a tre anni. I criteri più severi per la comminazione di pene detentive fino a dieci anni si rifanno alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti (RS 812.121). Sul piano dei provvedimenti amministrativi è conferita a Swissmedic la facoltà di effettuare ordinazioni sotto un nome fittizio per stabilire la provenienza dei prodotti illegali. Questi punti sono già stati approvati dal Parlamento. La revisione nel suo insieme lo sarà probabilmente nel primo semestre del 2016.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2563

FF 2016

2013 M 12.3789

Modifiche di medicamenti soggette all'obbligo di autorizzazione o notificazione. Snellimento della burocrazia (S 3.12.12, Eder; N 13.6.13)

Il Consiglio federale condivide quanto chiesto nella mozione, ossia che gli emolumenti per domande di modifica presentate contemporaneamente per lo stesso medicamento non superino, cumulativamente, i costi di una nuova omologazione e ha quindi incaricato Swissmedic di attuare una regolamentazione appropriata. La situazione cui fa riferimento la mozione può verificarsi soprattutto per i medicamenti complementari e fitoterapeutici (MCF) e per i medicamenti veterinari (MV), in quanto gli emolumenti per la prima omologazione sono, per volontà politica, molto bassi. Da un'analisi condotta dall'autorità per gli agenti terapeutici è emerso che nel 2013 gli emolumenti per domande di modifica presentate contemporaneamente per lo stesso medicamento sono risultati superiori ai costi della prima omologazione soltanto nel caso di otto MCF e di tre MV. Il Consiglio d'Istituto di Swissmedic ha deciso di attuare la richiesta della mozione modificando la prassi e definendo per gli emolumenti per domande di modifica presentate contemporaneamente per lo stesso medicamento un tetto massimo pari all'emolumento per la prima omologazione corrispondente. La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2015 ed è stata pubblicata sullo Swissmedic Journal 1/2015. Il corrispondente adeguamento dell'ordinanza del 2 dicembre 2011 sugli emolumenti per gli agenti terapeutici (RS 812.214.5) sarà effettuato dopo la conclusione della revisione della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (RS 812.21).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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Dipartimento federale di giustizia e polizia

Ufficio federale di giustizia 2002 M 00.3169

Basta con i concorsi truccati (N 20.3.01, Sommaruga Simonetta; S 4.6.02)

Nel 2002­2003 le richieste formulate nella mozione sono state esaminate nell'ambito dei lavori di revisione totale della legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (RS 935.51). Sono state formulate proposte di attuazione che prevedevano modifiche, oltre che nel diritto in materia di lotterie, anche in quello in materia di concorrenza sleale. Tuttavia, una volta conclusa la consultazione, il 18 maggio 2004 il Consiglio federale ha deciso di sospendere temporaneamente i lavori di revisione. Alla luce della mutata situazione, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca ha deciso di attuare varie richieste della mozione ­ insieme ad altre tese a rafforzare la protezione materiale dalla concorrenza sleale ­ nell'ambito di una revisione parziale della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241). Il 17 giugno 2011 il Parlamento ha adottato la modifica della LCSl (RU 2011 4909).

La legge modificata è entrata in vigore il 1° aprile 2012. Le modifiche mirano ad aumentare la protezione contro le promesse di vincita ingannevoli e in particolare offrono maggiori possibilità di procedere contro i sistemi piramidali (art. 3 cpv. 1 lett. r e art. 10 cpv. 3­5 LCSl). Nel frattempo le modifiche si sono affermate.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2009 M 07.3697

Casi di violenza. Obbligo di notifica (N 19.12.07, Allemann; S 29.9.08; N 11.3.09)

Il 28 gennaio 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto in adempimento della mozione (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2009 P 09.3424

Il braccialetto elettronico quale mezzo d'esecuzione delle pene (N 3.6.09, Sommaruga Carlo)

2010 M 07.3847

Soglia massima d'età per misure protettive educative e terapeutiche nel diritto penale minorile (N 3.6.09, Galladé; S 23.9.10)

Le modifiche della disciplina delle sanzioni (modifica del 19 giugno 2015; testo sottoposto a referendum FF 2015 3985) consentono l'impiego del braccialetto elettronico quale mezzo d'esecuzione delle pene e aumentano il limite massimo di età per la cessazione delle misure ordinate nell'ambito del diritto penale minorile. Il termine referendario è scaduto inutilizzato l'8 ottobre 2015.

Il Consiglio federale ritiene adempiuti il postulato e la mozione e propone di toglierli dal ruolo.

2565

FF 2016

2010 M 09.3059

Arginare la violenza domestica (N 3.6.09, Heim; S 10.12.09; N 3.3.10)

Il 28 gennaio 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto in adempimento della mozione (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2010 P 09.4040

Limitazione dell'obbligo di conservazione? (N 19.3.10, Fässler; proposta di stralcio FF 2010 6645)

Il 29 aprile 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto in adempimento del postulato (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 M 11.3120

Protezione della sovranità della Svizzera (N 17.6.11, Gruppo liberale radicale; S 29.2.12)

Con decisione dell'11 maggio 2011, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), più precisamente l'Ufficio federale di giustizia (UFG), di creare le basi legali per disciplinare i principi della cooperazione con le autorità straniere e la protezione della sovranità svizzera. La realizzazione di un avamprogetto corrispondente è stata complessa e i risultati della consultazione sono stati eterogenei. Il DFGP ha adempiuto il mandato del Consiglio federale e ha rielaborato l'avamprogetto tenendo conto delle critiche espresse in sede di consultazione.

Nel febbraio 2015, il Consiglio federale ha preso atto della decisione del DFGP di rinunciare a dar seguito al progetto per le seguenti ragioni: dal 2011 la cooperazione internazionale si è intensificata. Nei settori con i problemi più evidenti sono state adottate soluzioni che hanno consentito di agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni. I lavori legati all'avamprogetto hanno inoltre permesso di chiarire numerose questioni pratiche, ad esempio quelle riguardanti l'autorizzazione di cui all'articolo 271 CP. Tenuto conto delle soluzioni sviluppate nel frattempo, il progetto ha perso parte della sua importanza. La decisione di rinunciare a elaborare l'avamprogetto avviene anche alla luce delle numerose voci che rimproverano allo Stato la tendenza ad adottare una legislazione eccessiva. I problemi che nel 2011 apparivano particolarmente seri sono stati risolti anche senza ricorrere all'emanazione di una nuova legge. Una soluzione legislativa appare quanto più ingiustificata tanto più debole è il consenso politico attorno alle tematiche in questione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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FF 2016

2012 P 12.3607

Un diritto civile e in particolare un diritto di famiglia coerente e moderno (N 14.12.12, Fehr Jacqueline)

Il 25 marzo 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto in adempimento del postulato (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 P 12.3608

Servizi di contatto e di consulenza per le vittime di misure coercitive disposte in ambito assistenziale (N 14.12.12, Fehr Jacqueline)

Su iniziativa e con il sostegno della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali, i Cantoni hanno creato una rete capillare di servizi di contatto che offrono consulenza e sostegno alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari nella valutazione della loro situazione personale. L'elenco di questi consultori è reperibile sul sito: www.misurecoercitiveascopoassistenziale.ch > Consultori cantonali > Elenco. Il lavoro dei consultori cantonali, realizzato in stretta collaborazione con gli archivi cantonali, ha dato buoni risultati ed è apprezzato anche dalle altre autorità e istituzioni.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2013 M 12.4139

Introduzione dello scambio di atti giuridici per via elettronica (S 23.9.13, Bischof; N 23.9.13; S 2.12.13)

Il 4 dicembre 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Introduzione dello scambio di atti giuridici per via elettronica, in adempimento della mozione parzialmente trasformata in mandato di esame (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2013 P 13.3820

Attuazione dell'articolo 50 della Costituzione. Esperienze maturate (N 13.12.13, Fluri)

2013 P 13.3835

Attuazione dell'articolo 50 della Costituzione. Esperienze maturate (S 11.12.13, Germann)

Il 13 maggio 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Attuazione dell'articolo 50 della Costituzione federale, in adempimento dei postulati (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2567

FF 2016

2013 P 13.3978

Rapporto sulla prassi in materia d'internamento in Svizzera (N 13.12.13, Rickli Natalie)

Il 1° luglio 2015 il Consiglio federale ha adottato il Rapporto sulla prassi in materia d'internamento in Svizzera in adempimento del postulato (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2014 P 13.3805

Rapporto chiaro tra diritto internazionale e nazionale (N 21.3.14, Gruppo liberale radicale)

Il 12 giugno 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto in adempimento del postulato (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2015 P 15.3202

Ritrovare i libretti di risparmio delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale (N 29.9.15, Schneider Schüttel)

Il 4 dicembre 2015 il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo alla cosiddetta iniziativa per la riparazione e al disegno di legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (FF 2016 73).

L'articolo 13 capoverso 1 del disegno prevede in particolare che gli archivi cantonali accertino, su richiesta, se nei loro archivi vi sono informazioni su depositi a risparmio delle vittime o persone oggetto di misure. Gli archivi cantonali sostengono inoltre queste persone nella ricerca degli atti. Se dagli atti risultano indizi che durante le misure coercitive a scopo assistenziale o i collocamenti extrafamiliari esistevano depositi a risparmio presso una banca, quest'ultima o il suo successore procede gratuitamente agli accertamenti necessari su richiesta della persona oggetto di misure e, dopo il decesso di quest'ultima, dei suoi congiunti (art. 13 cpv. 2 del disegno).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale di polizia 2013 P 12.4162

Fermare la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale (N 22.3.13, Streiff)

2013 P 13.3332

Rafforzare lo statuto giuridico degli operatori del sesso (N 27.9.13, Caroni)

2014 P 13.4033

Rapporto sulla situazione delle persone dedite alla prostituzione in Svizzera (N 21.3.14, Feri Yvonne)

2014 P 13.4045

Studio comparato sulla prostituzione e l'industria del sesso (N 21.3.14, Fehr Jacqueline)

2568

FF 2016

Il 5 giugno 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Prostituzione e tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale in adempimento dei postulati (www.parlamento.ch Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2014 P 14.3324

Criminalità transfrontaliera. Piano sicurezza transfrontaliera per Expo 2015 di Milano (N 26.9.14, Romano)

Il 22 aprile 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Criminalità transfrontaliera. Piano sicurezza transfrontaliera per Expo 2015 di Milano» in adempimento del postulato (www.parlamento.ch Oggetti (Numero dell'oggetto) > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2014 P 14.3672

Dimostrazioni e grandi eventi. Comunicazione di indirizzi Internet (S 10.12.14, Commissione della politica di sicurezza CS 14.305)

L'11 settembre 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Dimostrazioni e grandi eventi. Comunicazione di indirizzi Internet» in adempimento del postulato (www.parlamento.ch Oggetti (Numero dell'oggetto) > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Segreteria di Stato della migrazione 2012 P 12.3858

Monitoraggio e valutazione degli accordi di partenariato migratorio (N 14.12.12, Amarelle)

Il 1° luglio 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto in adempimento del postulato (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2013 P 13.3597

Libera circolazione delle persone. Monitoraggio e valutazione delle misure relative all'applicazione dell'ALC in materia di prestazioni sociali e diritto di soggiorno (N 27.9.13, Amarelle)

Il 16 settembre 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto in adempimento del postulato (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2569

FF 2016

2014 P 13.4127

Valutare l'efficacia delle misure per l'integrazione degli immigrati (S 19.3.2014, Engler)

Il 2 giugno 2015 il Consiglio federale ha deciso, su richiesta del Dipartimento federale dell'interno, di introdurre lo strumento di monitoraggio sistematico «Convivenza in Svizzera». Questo strumento consiste in una breve inchiesta biennale che consente, in quanto barometro del clima sociale, di seguire da vicino importanti sviluppi della società, di riconoscere tempestivamente le tendenze negative e di valutare l'efficacia delle misure adottate nei settori della sensibilizzazione, della prevenzione e dell'integrazione. Lo strumento comprende inoltre inchieste approfondite e mirate, effettuate negli anni intermedi, in merito a fenomeni problematici in specifici ambiti della vita. L'inchiesta è condotta dall'Ufficio federale di statistica (UST) in collaborazione con il Servizio per la lotta al razzismo e la Segreteria di Stato della migrazione nel quadro delle «rilevazioni omnibus». I risultati dell'inchiesta confluiranno negli indicatori di integrazione dell'UST.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2014 P 14.3523

Integrazione degli immigrati nel mercato svizzero del lavoro (N 26.9.14, Tornare)

Il 18 dicembre 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Misure d'accompagnamento dell'art.121a Cost.: potenziamento delle misure integrative a favore dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente» in adempimento del postulato (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2570

FF 2016

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

armasuisse 2013 M 12.3667

Registrazione dei marchi «Swiss Army», «Swiss Military» e «Swiss Air Force» (S 6.12.12, Commissione della politica di sicurezza CS; N 20.6.13)

La mozione incarica il Consiglio federale di far registrare come marchi verbali e figurativi presso l'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) i marchi «Swiss Army», «Swiss Military» e «Swiss Air Force» nonché altre designazioni dell'Esercito svizzero, in lingua inglese come nei casi menzionati o in altre lingue, riguardanti l'Arma in questione o altre Armi dell'Esercito svizzero.

In adempimento della mozione, il Dipartimento federale della difesa, della popolazione e dello sport ha posto in vigore con effetto dal 1° febbraio 2014 le istruzioni concernenti la strategia dei marchi («Weisungen vom 22. Januar 2014 über die Markenpolitik»). Sulla base di tali istruzioni, armasuisse ha avviato ed eseguito i seguenti provvedimenti di attuazione: domanda di registrazione dei marchi in Svizzera e all'estero, protezione e difesa dei marchi registrati, trattative con diverse aziende per la concessione di licenze, avvio di azioni legali in caso di violazione dei diritti di marchio oppure blocco della registrazione di marchi nel quadro di procedure di opposizione. Il marchio «Swiss Army» è protetto, commercializzato e difeso sulla base di un contratto di licenza di armasuisse con Victorinox. Per il marchio «Swiss Military» sono stati stipulati nel 2015 corrispondenti contratti con due aziende orologiere svizzere. Negli anni a venire, relativamente ai marchi menzionati e al marchio «Swiss Air Force», è prevista la conclusione di contratti di licenza analoghi con altre ditte per prodotti che soddisfano i requisiti di «swissness». La difesa dei marchi avviene parallelamente non appena ha avuto luogo la registrazione nei rispettivi Paesi.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2571

FF 2016

Ufficio federale dello sport 2015 M 15.3383

Gioventù e Sport. Garantire una continuità finanziaria per gli organizzatori e i Cantoni (N 18.6.15, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)

2015 M 15.3384

Gioventù e Sport. Garantire una continuità finanziaria per gli organizzatori e i Cantoni (S 1.6.15, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS)

2015 P 15.3151

Contributi a favore di «Gioventù e Sport» (N 17.3.2015, Graber)

Il postulato Graber invita il Consiglio federale ad accertare che l'Ufficio federale dello sport (UFSPO) annulli le riduzioni dei contributi annunciate in data 10 marzo 2015 per il 1° agosto 2015 ed estenda sull'arco di almeno due anni eventuali riduzioni risultate necessarie. L'autore del postulato auspica inoltre che l'UFSPO illustri in un rapporto le ripercussioni sul programma Gioventù e Sport della riduzione delle risorse qualora dovessero aver luogo conformemente a quanto annunciato.

Le mozioni incaricano il Consiglio federale di prevedere un aumento delle risorse annue per le attività di Gioventù e Sport al fine di garantire, sulla base delle tariffe G+S vigenti, una continuità finanziaria per gli organizzatori e i Cantoni.

Nel quadro del messaggio del 25 marzo 2015 concernente la prima aggiunta al preventivo per il 2015 (FF 2015 2639), il Consiglio federale ha proposto di aumentare di 12 milioni di franchi il credito di sussidio a favore di Gioventù e Sport, al fine di colmare sino alla fine dell'anno sportivo e scolastico 2014/15 la lacuna in materia di finanziamenti. Nel quadro della prima aggiunta al preventivo per il 2015, le Camere federali hanno per contro deciso di aumentare nella misura di 17 milioni di franchi il credito di sussidio a favore di Gioventù e Sport. Grazie alla decisione delle Camere, le riduzioni annunciate per il 1° agosto 2015 dall'UFSPO hanno potuto essere annullate. In data 24 giugno 2015, il Consiglio federale ha inoltre deciso di aumentare il credito per Gioventù e Sport di 20 milioni di franchi, da 75,5 a 95,5 milioni di franchi, per l'anno di preventivo 2016 e per i successivi anni del piano finanziario.

Infine, in adempimento del postulato Graber, il Consiglio federale ha adottato e pubblicato, con decisione del 18 settembre 2015, un rapporto concernente i contributi a Gioventù e Sport (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuti il postulato e le mozioni e propone di toglierli dal ruolo.

2572

FF 2016

Dipartimento federale delle finanze

Segreteria generale 2010 P 09.4011

Trasparenza per i mandati di esperti nell'Amministrazione federale (N 19.3.10, Häberli)

Il 30 ottobre 2013 il Consiglio federale ha adottato un rapporto volto a fare chiarezza sui mandati attribuiti a esperti dall'Amministrazione federale, elaborato in adempimento del postulato («Transparenz bei den Expertenmandaten der Bundesverwaltung»; www.dff.admin.ch/i > Documentazione > Rapporti > Rapporti). Su proposta della Commissione della gestione del Consiglio nazionale e con decisione del Consiglio nazionale del 2 giugno 2014, lo stralcio dipende da un secondo controllo a posteriori relativo al rapporto Ricorso alle perizie esterne da parte dell'Amministrazione federale. Questo controllo a posteriori è stato presentato al Consiglio federale mediante lettera del 6 ottobre 2015 della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati. Il Consiglio federale prenderà posizione in merito entro fine febbraio 2016. In questo controllo a posteriori sono confluiti i risultati del rapporto richiesto dal postulato.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2013 P 13.3658

Infrazioni al diritto dell'economia e al diritto tributario di Stati esteri commesse da collaboratori e quadri di banche e altri intermediari finanziari svizzeri. Verifica delle disposizioni penali (S 23.9.13, Zanetti)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto che illustri ed esamini la possibilità di introdurre basi legali per il perseguimento penale delle infrazioni al diritto dell'economia e al diritto tributario di Stati esteri commesse da collaboratori di banche e altri intermediari finanziari svizzeri.

L'11 dicembre 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto concernente la violazione del diritto economico e tributario estero («Verletzung ausländischen Wirtschafts- und Steuerrechts»; www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses). Nel suo rapporto il Consiglio federale giunge alla conclusione che il diritto vigente tiene già sufficientemente conto del diritto estero. In particolare le disposizioni svizzere concernenti l'assistenza amministrativa e giudiziaria sono state ampliate in modo tale che la Svizzera possa sostenere in modo efficace le autorità estere nell'esecuzione del loro diritto e nella repressione delle violazioni. Secondo il vigente diritto in materia di mercati finanziari, le banche e gli altri intermediari finanziari possono inoltre essere chiamati a rispondere sotto il profilo del diritto in materia di vigilanza nel caso in cui loro collaboratori violino il diritto estero nel quadro della loro attività. Una disposizione penale così come richiesta dal postulato non è possibile da realizzare senza violare il principio costituzionale della legalità e dell'obbligo della certezza che ne risulta. Infine, con una tale disposizione penale si salvaguarderebbero per la prima volta gli interessi esteri senza che la Svizzera vi sia 2573

FF 2016

tenuta in base ad un impegno internazionale (ad es. con un trattato internazionale bilaterale o multilaterale che varrebbe anche per le controparti). Per il Consiglio federale una disposizione penale come richiesta dal postulato non è dunque né necessaria né giustificata.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Organo direzione informatica della Confederazione 2012 M 12.3986

Gruppo di capi di progetti di informatica (N 29.11.12, Commissione delle finanze CN, S 5.12.12)

2012 M 12.3987

Gruppo di capi di progetti di informatica (N 29.11.12, Commissione delle finanze CS, S 5.12.12)

Il 30 aprile 2014 il Consiglio federale ha adottato il rapporto concernente il piano di attuazione per la creazione di un gruppo di capi di progetti di informatica («Pool von Informatikprojektleiterinnen und -leitern, Umsetzungskonzept»; www.isb.admin.ch > Dokumentation > Berichte) in adempimento delle mozioni.

Attualmente tutti e tre i capi di progetto interni facenti parte del gruppo sono impiegati in seno all'Amministrazione federale. A metà 2016 saranno inoltre a disposizione capi di progetto esterni reclutati sulla base di un bando di concorso conforme alle regole dell'OMC.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle di ruolo.

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali 2010 M 09.3361

Convenzioni di doppia imposizione. Consultazione delle Commissioni della politica estera (N 23.9.09, Commissione della politica estera CN; S 17.3.10)

La mozione incarica il Consiglio federale di consultare le Commissioni della politica estera, secondo l'articolo 152 della legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (LParl; RS 171.10), prima di avviare negoziati sulla modifica di convenzioni per evitare la doppia imposizione in ambito di scambio di informazioni.

La mozione non chiede al Consiglio federale di sottoporre all'Assemblea federale un disegno di atto legislativo (art. 120 cpv. 2 LParl), bensì invita il Consiglio federale ad attuare la prevista consultazione delle Commissioni della politica estera (CPE-N e CPE-S) ai sensi dell'articolo 152 capoverso 3 LParl. Secondo questa disposizione il Consiglio federale deve consultare le Commissioni della politica estera in caso di progetti essenziali, nonché riguardo a direttive e linee direttrici concernenti il mandato per negoziati internazionali importanti.

Le linee direttrici della politica svizzera in ambito di convenzioni per evitare la doppia imposizione esistono da tempo e si basano principalmente sul modello di convenzione dell'OCSE. Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di adegua2574

FF 2016

re la politica svizzera in materia di assistenza amministrativa allo standard internazionale (art. 26 del modello di convenzione dell'OCSE). Esso ha quindi modificato in modo importante la politica svizzera in materia di convenzioni. Al riguardo la CPE-N è stata consultata il 18 maggio 2009 e la CPE-S il 18 giugno 2009. Vi sono state ulteriori consultazioni con la CPE-N il 24 agosto 2009 e, in occasione del trattamento delle prime dieci convenzioni contenenti la nuova disposizione sull'assistenza amministrativa, con la CPE-S nel mese di febbraio del 2010.

Il Consiglio federale ha informato con regolarità oralmente e per scritto le Commissioni della politica estera sullo stato dei lavori in corso in seno all'OCSE volti a sviluppare uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni e sui passi da compiere. In occasione delle sedute tenutesi nei mesi di luglio e agosto 2014 le Commissioni della politica estera sono state consultate in merito alle bozze del mandato per le negoziazioni sullo scambio automatico di informazioni.

Il Consiglio federale ritiene di aver ottemperato all'obbligo di consultazione secondo l'articolo 152 capoverso 3 LParl sullo scambio di informazioni a fini fiscali. Anche in futuro il Consiglio federale informerà in maniera dettagliata e per tempo le commissioni della politica estera e le consulterà nel quadro dell'obbligo di consultazione secondo l'articolo 152 capoverso 3 LParl.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2013 P 13.3008

Implicazioni di politica dello sviluppo di CDI e TIEA (N 5.3.13, Commissione dell'economia e dei tributi CN)

Il 4 aprile 2012 il Consiglio federale ha adottato il rapporto concernente i vantaggi e gli svantaggi di un accordo sullo scambio d'informazioni con i Paesi in via di sviluppo («Vor- und Nachteile von Informationsabkommen mit Entwicklungsländern») in adempimento del postulato Müller Philipp 10.3880. Il rapporto è stato passato al vaglio durante la seduta della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) del 21-22 gennaio 2013. Nel quadro di questo dibattito la CET-N ha invitato il Consiglio federale, mediante il presente postulato, a completare il capitolo 4.2 del rapporto. Nella sua seduta del 24 gennaio 2014 il Consiglio federale ha trattato e adottato il rapporto così completato (www.dff.admin.ch > Documentazione > Rapporti > Altri rapporti).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2013 P 12.4204

Statuti fiscali privilegiati e aiuti statali concessi alle persone giuridiche dai Paesi che conducono negoziati con la Svizzera.

Il principio di reciprocità deve essere rispettato (S 11.3.13, Fournier)

2013 M 13.3065

Confronto tra l'attrattiva fiscale della Svizzera e quella di altri Paesi (N 19.6.13, Feller; S 27.11.2013)

2013 P 13.3701

Presa in considerazione degli aiuti statali praticati da Paesi terzi durante i negoziati internazionali condotti dalla Svizzera (N 13.12.13, Feller)

2575

FF 2016

Il 12 novembre 2014 il Consiglio federale ha adottato il rapporto concernente il confronto tra l'attrattiva fiscale della Svizzera e quella di altri Paesi tenuto conto dei privilegi fiscali e degli aiuti statali («Steuerattraktivität der Schweiz im Vergleich mit anderen Staten unter Einbezug steuerlicher Privilegien und staatlicher Beihilfen») in adempimento dei postulati e della mozione (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i due postulati e la mozione e propone di toglierli dal ruolo.

2013 P 12.4016

Quali sono i vantaggi dei contributi svizzeri al FMI?

(N 22.3.13, Gruppo dei Verdi)

Il 25 giugno 2014 il Consiglio federale ha adottato il rapporto concernente gli obiettivi e le attività del Fondo monetario internazionale («Ziele und Aktivitäten des internationalen Währungsfonds») in adempimento del postulato (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2013 P 11.4185

Meno rischi con un sistema bancario separato? Rapporto (N 9.9.13, Gruppo socialista)

2014 P 14.3002

Valutazione del progetto «too big to fail» (S 12.3.14, Commissione dell'economia e dei tributi CS)

Il 18 febbraio 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Too big to fail (TBTF). Valutazione secondo l'articolo 52 della legge sulle banche» in adempimento dei postulati (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare).

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i due postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2013 P 12.3099

Strategia per i progetti di regolamentazione dell'UE MIFID II/MIFIR, EMIR e AIFMD (N 9.9.13, Aeschi Thomas)

Il rapporto finale del dicembre 2014 del gruppo di esperti sull'ulteriore sviluppo della strategia in materia di mercati finanziari così come il suo allegato 2 illustrano le opzioni di intervento della Svizzera in ambito di accesso al mercato per i servizi finanziari tenendo anche conto, in maniera esaustiva, dei progetti di regolamentazione dell'UEW MIFID II/MIFIR, EMIR e AIFMD. Inoltre, il rapporto annuale sulle questioni finanziarie e fiscali internazionali del Dipartimento federale delle finanze informa sulle attività della Svizzera per salvaguardare e migliorare l'accesso al mercato. Il Consiglio federale ha preso atto e pubblicato questi rapporti che adempiono le richieste del postulato. Un rapporto più esteso del Consiglio federale renderebbe più difficile salvaguardare efficacemente gli interessi in questo ambito.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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FF 2016

2013 P 13.3651

Limitare la dipendenza della Svizzera dal sistema finanziario statunitense (S 23.9.13, Recordon)

Il 12 agosto 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sull'importanza del dollaro statunitense e del sistema di pagamento e di gestione delle operazioni statunitense per il settore finanziario svizzero («Bericht des Bundesrates über die Bedeutung des US-Dollars und des US-Zahlungs- und Abwicklungssystems für den Schweizer-Finanzsektor in Erfüllung des Postulats 13.3651») in adempimento del postulato (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2013 P 13.3687

Valutare i rischi della moneta virtuale Bitcoin (N 13.12.13, Schwaab)

2014 P 13.4070

Creare la certezza del diritto per la moneta virtuale bitcoin (N 21.3.14, Weibel)

Il 25 giugno 2014 il Consiglio federale ha adottato il rapporto concernente le monete virtuali («Bericht des Bundesrates zu virtuellen Währungen») in adempimento dei postulati (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i due postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2014 M 14.3003

Intensificazione delle relazioni economico-monetarie con la Cina (S 17.1.14, Commissione dell'economia e dei tributi CS)

Nel quadro dei rapporti sulle questioni finanziarie e fiscali internazionali per gli anni 2015 e 2016 della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (www.sif.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni), il Consiglio federale ha informato approfonditamente l'Assemblea federale sulle misure prese con successo per intensificare le relazioni economico-monetarie con la Cina nell'ottica dell'insediamento di un hub per il renminbi in Svizzera.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2014 P 14.3923

Trasformare il gruppo di esperti Brunetti in un consiglio strategico per l'avvenire della piazza finanziaria anziché scioglierlo (S 25.9.14, Bischof)

Il 5 dicembre 2014 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di istituire un consiglio per il futuro della piazza finanziaria composto da rappresentanti della scienza, dell'economia e delle autorità. I membri del consiglio sono stati nominati ad personam dal DFF nel mese di marzo del 2015, sulla base delle nomine delle associazioni economiche e delle autorità federali. Il consiglio ha iniziato i suoi lavori nel giugno 2015.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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FF 2016

Amministrazione federale delle finanze 2003 P 03.3071

SAirGroup. Domanda di risarcimento (N 20.6.03, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

2003 P 03.3155

Rapporto di Swissair di Ernst & Young. Conseguenze giuridiche (N 20.6.03, Leutenegger Oberholzer)

Il postulato del Gruppo dell'Unione democratica di centro invita il Consiglio federale a esercitare la propria influenza affinché vengano intentate azioni di responsabilità di diritto civile contro gli organi colpevoli di SAirGroup. In caso di rinuncia del liquidatore di SAirGroup (avv. Karl Wüthrich), la Confederazione dovrebbe agire autonomamente sfruttando le possibilità di esercitare azioni legali che le sono conferite dal diritto societario. In base ai suoi accertamenti, il liquidatore è giunto alla conclusione che esistono delle responsabilità degli ex organi di SAirGroup per una serie di azioni e ha adottato le misure necessarie dal suo punto di vista. Secondo la valutazione del Consiglio federale, in collaborazione con il comitato dei creditori, il liquidatore ha fatto il necessario per far valere eventuali diritti di responsabilità civile secondo gli articoli 754 seg. del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). Non è dunque possibile né opportuno che la Confederazione intervenga. Il Consiglio federale ha inoltre sempre saputo che la Confederazione avrebbe potuto essere chiamata a rispondere per l'attività dei propri rappresentanti in seno al consiglio d'amministrazione di SAirGroup secondo l'articolo 762 capoverso 4 CO. Difatti il 9 luglio 2012 il liquidatore di SAirGroup ha intentato un'azione di responsabilità di diritto societario contro 20 parti giuridiche dinnanzi al tribunale commerciale del Cantone di Zurigo. Tra queste parti figuravano in particolare la Confederazione e i Cantoni di Basilea Città, Ginevra e Zurigo. Oggetto principale della procedura era la decisione di acquisizione di Air Littoral ma il tribunale ha tuttavia colto l'occasione per considerare approfonditamente l'insieme dei vecchi affari di SAirGroup. Con la sentenza del 26 gennaio 2015, il tribunale commerciale ha respinto integralmente l'azione. Di conseguenza alla massa fallimentare è stata inflitta una tassa di giustizia di 1,33 milioni di franchi. L'attore si è inoltre impegnato a versare al convenuto ripetibili per un ammontare di 4,29 milioni di franchi. Riassumendo, il tribunale ha giudicato che gli organi di SAirGroup non hanno violato l'obbligo di diligenza e di fedeltà. Fondandosi su queste considerazioni l'attore ha rinunciato a fare ricorso al Tribunale federale e la sentenza del tribunale commerciale
è passata in giudicato.

Visto l'esito di questo importante processo pilota, non sono opportune ulteriori procedure civili nei confronti degli ex-organi di SAirGroup.

Il postulato Leutenegger-Oberholzer corrisponde in larga misura al postulato del Gruppo dell'Unione democratica di centro. In aggiunta, chiede però al Consiglio federale di provvedere all'avvio di procedure penali e all'impugnazione di dichiarazioni di non luogo a procedere. Per quanto riguarda l'ultimo punto è necessario aggiungere che con sentenza del giugno del 2007 il Tribunale distrettuale di Bülach ha assolto una «prima serie» di 16 consiglieri di amministrazione di SAirGroup e tre persone esterne dall'accusa di danno dei creditori, amministrazione infedele, cattiva gestione, favori concessi a un creditore e falsità in documenti. Le assoluzioni sono state determinate soprattutto da motivi di carattere giuridico. Nel frattempo le procedure ancora aperte della «seconda serie» sono state archiviate. Il Cantone di Zurigo 2578

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ha eseguito la procedura di sua competenza nell'ambito delle disposizioni legali e delle risorse disponibili. Stando al rapporto del 30 marzo 2009, il Ministero pubblico zurighese ha tuttavia tratto insegnamenti a livello organizzativo. Attualmente non esiste alcuna competenza giuridica per una procedura penale della Confederazione contro gli ex-organi di SAirGroup.

Il Consiglio federale giunge alla conclusione che considerate le circostanze non sia necessario mantenere i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2014 P 13.4214

Maggiore trasparenza in ambito di fondi e finanziamenti speciali (N 12.12.13, Commissione delle finanze CN)

L'11 settembre 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto per una maggiore trasparenza in ambito di fondi e finanziamenti speciali («Mehr Transparenz bei Spezialfonds und Spezialfinanzierungen») in adempimento del postulato (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2014 M 14.3207

Panoramica annuale sulla ripartizione cantonale dei contributi federali (S 17.6.14, Fetz; N 11.12.14)

La mozione incarica il Consiglio federale di completare la sua statistica finanziaria con una panoramica, corredata di spiegazioni, sui flussi finanziari della Confederazione a destinazione dei Cantoni. Dal mese di ottobre del 2014, l'Amministrazione federale delle finanze ha aggiunto un capitolo concernente la ripartizione cantonale dei contributi federali nella sua pubblicazione annuale sulla statistica finanziaria della Svizzera («Finanzstatistik der Schweiz»; www.efv.admin.ch > Documentazione > Statistica finanziaria). Questo capitolo che attua la mozione, contiene due tabelle commentate sulle entrate dei Cantoni provenienti dalla Confederazione (in cifre assolute e per abitante).

Queste nuove tabelle sono più dettagliate rispetto alla tabella citata dall'autrice della mozione sulle entrate dei Cantoni provenienti dalla Confederazione pubblicata fino all'esercizio 2007. Così ad esempio le partecipazioni vincolate dei Cantoni alle entrate della Confederazione sono assegnate a settori di compiti concreti e le entrate provenienti dalla Confederazione sono nel complesso ripartite in maniera più completa nei previsti settori di compiti.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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Ufficio federale del personale 2013 P 13.3358

Creazione di incentivi per il promovimento dell'ufficio a domicilio e del telelavoro nell'Amministrazione federale (N 27.9.13, Grossen Jürg)

Il 19 settembre 2014 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Creazione di incentivi per il promovimento dell'ufficio a domicilio e del telelavoro nell'Amministrazione federale, in adempimento del postulato (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2014 P 13.4081

Continuazione del rapporto di lavoro dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento (N 21.3.14, Lehmann)

Il 26 agosto 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Continuazione del rapporto di lavoro dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento, in adempimento del postulato (www.parlamento.ch Oggetti (Numero dell'oggetto) > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Amministrazione federale delle contribuzioni 2011 P 10.4023

Il ceto medio si sta erodendo? (N 18.3.11, Leutenegger Oberholzer)

Il postulato incarica il Consiglio federale di analizzare la situazione del ceto medio in Svizzera. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha a tal proposito redatto un rapporto che risponde a molteplici domande concrete. Alcune di queste domande hanno ottenuto risposta nel rapporto in adempimento del postulato Fehr 10.4046 Distribuzione del benessere in Svizzera. Il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno preso atto nella sessione estiva del 2015 di tale rapporto e hanno accolto (tacitamente) la proposta di stralcio del Consiglio federale.

Il rapporto in adempimento al presente postulato allestito sotto la direzione dell'AFC e in collaborazione con vari Uffici federali (UFS, UFSP, UFAB e SECO) è stato ultimato nella primavera 2015 e il Consiglio federale lo ha adottato il 13 maggio 2015 (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 P 12.3821

Migliorare la statistica fiscale dell'imposizione delle imprese (N 14.12.12, Fässler Hildegard)

Il Consiglio federale è incaricato, nel quadro dei lavori sulla legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese), di pubblicare un 2580

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rapporto con le relative statistiche fiscali. Il rapporto esplicativo redatto nel quadro della consultazione sul progetto concernente la riforma III dell'imposizione delle imprese presenta per la prima volta statistiche fiscali e finanziarie riguardanti l'imposizione delle imprese. Tali statistiche sono state riprese nel messaggio a sostegno della legge sulla Riforma III dell'imposizione delle imprese adottato dal Consiglio federale il 5 giugno 2015 (FF 2015 4133). Il 12 agosto 2015 il Consiglio federale ha adottato e pubblicato il rapporto completo in materia di statistica dell'imposizione delle imprese («Steuerstatistische Grundlagen der Unternehmensbesteuerung für Bund, Kantone und ausgewählte Gemeinden»; www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2014 P 14.3292

Sgravi finanziari per le famiglie con figli (N 4.6.14, Commissione dell'economia e dei tributi CN)

Il 20 maggio 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto concernente la transizione dal principio della tassazione secondo la capacità economica soggettiva a quello secondo la capacità economica oggettiva («Übergang vom Prinzip der Besteuerung nach der subjektiven Leistungsfähigkeit zum Prinzip der Besteuerung nach der objektiven Leistungsfähigkeit bei den Kinderkosten») in adempimento del postulato (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2014 P 14.3087

Deducibilità fiscale di sanzioni finanziarie come per es. multe (N 18.6.14, Leutenegger Oberholzer)

Il 12 settembre 2014 il Consiglio federale ha adottato il rapporto concernente la deducibilità fiscale di multe e sanzioni amministrative («Steuerliche Abziehbarkeit von Bussen und finanziellen Verwaltungssanktionen») in adempimento del postulato (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Amministrazione federale delle dogane 2013 M 12.3337

Controlli al confine in caso di mancato rispetto dell'accordo di Dublino (N 14.6.12, Commissione delle istituzioni politiche CN; S 4.6.13)

La mozione incarica il Consiglio federale di intensificare i controlli ai confini con quegli Stati che non applicano in modo soddisfacente l'accordo di Dublino. Nella mozione viene menzionata l'Italia.

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Per adempiere la mozione, il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) ha lanciato l'operazione di rinforzo «Méditerranée». Dal 2013, nel quadro di questa operazione in Ticino sono stati effettuati impieghi di rinforzo della durata di 103 settimane. 691 membri del Cgcf provenienti da altre regioni sono stati trasferiti temporaneamente in Ticino, dove hanno prestato complessivamente 4384 giorni lavorativi. Queste misure proseguiranno fino a nuovo avviso.

Per sorvegliare il confine meridionale, l'esercito svizzero ha messo a disposizione del Cgcf i suoi elicotteri, realizzando 51 impieghi nel 2015 (2013: 58; 2014: 59). Nel 2015 in Ticino i ricognitori telecomandati dell'esercito svizzero hanno compiuto 17 voli (2013: 9; 2014: 14).

Infine, per mitigare gli effetti della migrazione illegale in Svizzera il Cgcf sfrutta il suo margine di manovra. Per la Svizzera, i trasferimenti formali mediante il sistema Dublino non sono l'unico mezzo per rinviare migranti irregolari verso l'Italia. Nel 2015, grazie ai buoni rapporti con le autorità italiane di controllo alle frontiere, il Cgcf ha riconsegnato all'Italia, direttamente e praticamente senza formalità tramite la procedura semplificata, 4049 migranti irregolari ai valichi di confine ticinesi e sulla linea del Sempione (2013: 1283; 2014: 1747).

Il Consiglio federale aveva proposto di togliere dal ruolo la mozione l'anno scorso, dopo aver illustrato gli sforzi intrapresi dal 2013 dal Cgcf per adempiere il mandato della mozione. In occasione dei dibattiti il Parlamento ha riconosciuto che il Cgcf non può rinforzare ancor di più i suoi impieghi con i mezzi esistenti, ma ha anche richiamato l'attenzione sulla persistenza del problema al confine meridionale e sull'insufficiente adempimento da parte dell'Italia dei suoi obblighi in quanto primo Stato in cui viene richiesto l'asilo secondo l'accordo di Dublino. Il Consiglio federale non considera la presente mozione un mezzo adeguato per ottenere dall'Italia un'applicazione più severa dei principi di questo accordo. Esso fa notare inoltre che con l'attuazione della mozione il Cgcf, quale autorità incaricata, non può esercitare alcun influsso sulla misura in cui l'Italia attua l'accordo di Dublino. Il Cgcf manterrà però la portata delle misure di cui sopra fintanto che la situazione lo richiederà.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2013 M 12.3071

Aumentare l'effettivo del Corpo delle guardie di confine 2013 (N 17.4.13, Romano; S 23.9.13)

La presente mozione incarica il Consiglio federale di concedere un aumento dell'effettivo autorizzato del Corpo delle guardie di confine (Cgcf). Contrariamente a mozioni analoghe, chiede al Consiglio federale di aumentare l'effettivo del Cgcf senza specificare il numero di posti supplementari auspicati. La presente mozione è stata trasmessa alle Camere federali nella sessione autunnale 2013. La mozione 12.3180 Aumento degli effettivi per il corpo delle guardie di confine, depositata il 15 marzo 2012 dal consigliere nazionale Hans Fehr, che chiede di aumentare gli effettivi di 100­200 guardie di confine, è stata respinta dalla seconda Camera (Consiglio degli Stati).

La Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (CPS-S), incaricata di eseguire l'esame preliminare di entrambe le mozioni per la seconda Camera, ha condotto animate discussioni. Il 22 agosto 2013 ha trattato sia la presente mozio2582

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ne sia la mozione 12.3180. Ha dichiarato di sostenere l'aumento degli effettivi del Cgcf ma, dato che mancavano dati supplementari, non era in grado di stimarne l'entità. Pertanto la CPS-S ha provvisoriamente respinto entrambe le mozioni, presentando tuttavia un postulato (13.3666 «Corpo delle guardie di confine. Adempimento dei compiti ed effettivo», cfr. sotto) che invita il Consiglio federale a fornire informazioni sull'adempimento del mandato e sul fabbisogno di personale del Cgcf nel quadro del rapporto di gestione 2013.

Approvando la presente mozione e respingendo la mozione Hans Fehr 12.3180, le Camere federali hanno de facto accettato il potenziamento degli effettivi del Cgcf, ma hanno lasciato al Consiglio federale il compito di quantificare l'aumento, precisando che quest'ultimo non dovrebbe superare i 100 posti.

Il Consiglio federale ha adempiuto il postulato CPS-S 13.3666 attraverso la pubblicazione del rapporto di gestione 2013 e si è basato su questo rapporto per approvare la creazione di 35 posti supplementari a favore del Cgcf nel quadro della panoramica 2014 delle risorse di personale della Confederazione. L'anno scorso ha quindi proposto di togliere dal ruolo la presente mozione. Il Parlamento ha tuttavia valutato che la creazione di 35 posti supplementari non fossero sufficienti per soddisfare il mandato della mozione. Nel giugno 2015 il Consiglio federale ha concesso la creazione di ulteriori 48 posti in favore del Cgcf. Dal momento della trasmissione della mozione l'effettivo del Cgcf è aumentato dunque di 83 posti. Il Consiglio federale è del parere che, tenuto conto del respingimento della mozione 12.3180, un aumento dell'effettivo di questa portata corrisponde al mandato del Parlamento.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2015 M 14.3449

Basta con gli incentivi statali a favore del turismo degli acquisti (N 15.9.14, S 2.3.15)

La mozione incarica il Consiglio federale di assicurare una chiara distinzione quantitativa tra importazioni per uso privato e importazioni commerciali.

In seguito a tale mozione l'Amministrazione federale delle dogane ha elaborato un disciplinamento pragmatico e applicabile di concerto con la Segreteria di Stato dell'economia, l'Ufficio federale dell'agricoltura, la Sorveglianza dei prezzi nonché l'Unione Professionale Svizzera della Carne e l'Unione Svizzera dei Contadini. Ha inoltre stabilito di aumentare l'aliquota di dazio da 17 a 23 franchi al chilogrammo per le importazioni di carne a partire da dieci chilogrammi. L'importo corrisponde all'aliquota di dazio più elevata applicabile alla carne nel traffico delle merci commerciabili. Ciò toglie l'incentivo per i commercianti, criticato dall'autore della mozione, di importare nel traffico turistico carne destinata alla vendita.

Il 7 dicembre 2015 il capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha approvato la relativa modifica dell'ordinanza del DFF del 4 aprile 2007 sulle dogane (RS 631.11). Questa modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2016.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2583

FF 2016

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 2015 M 14.3096

Sottolineare l'importanza di Palazzo federale mediante l'imbandieramento (N 20.6.14, Estermann; S 18.6.15)

La mozione incarica il Consiglio federale di modificare le sue istruzioni del 21 gennaio 1987 sull'imbandieramento degli edifici della Confederazione (FF 1996 IV 439) in modo che su Palazzo federale sventoli sempre la bandiera svizzera.

Il 19 ottobre 2015, il Consiglio federale ha adottato la revisione totale delle istruzioni sull'imbandieramento degli edifici della Confederazione (FF 2015 6329) e le ha poste in vigore con effetto dal 1° gennaio 2016.

Nel quadro di questa revisione totale è stato introdotto un nuovo articolo che sancisce che le due cupole sud del Palazzo del Parlamento siano imbandierate tutto l'anno con la bandiera svizzera.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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FF 2016

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

Ufficio federale del consumo 2014 P 14.3922

Ridurre la burocrazia dell'Ufficio federale del consumo e ottimizzarne il funzionamento (S 11.12.14, Fournier)

Il 7 ottobre 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori, in adempimento del postulato (www.parlamento.ch Oggetti (Numero dell'oggetto) > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Segreteria di Stato dell'economia 2011 P 10.3971

Miglior sfruttamento degli accordi di libero scambio grazie al cumulo incrociato (N 18.3.11, Noser)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare in un rapporto se il collegamento delle regole d'origine enunciate in diversi accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera può essere attuato mediante il cumulo incrociato. Il Consiglio federale ritiene che il cumulo incrociato possa indubbiamente contribuire a promuovere gli obiettivi della politica economica svizzera, ma che occorrerà dapprima risolvere le questioni in sospeso in merito alla sua applicazione pratica. In vista di un'eventuale applicazione del concetto del cumulo incrociato ai fini di questi obiettivi, il Consiglio federale incoraggia il proseguimento del dialogo che la Svizzera ha avviato, insieme ai suoi partner dell'AELS, con i partner di libero scambio.

L'8 marzo 2013 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Accordi di liberoscambio: opportunità, possibilità e sfide del cumulo incrociato delle regole d'origine» (www.seco.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni e moduli > Studi e rapporti > Politica economica esterna).

Su proposta della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale, il 15 giugno 2015 il Consiglio nazionale ha deciso di non togliere dal ruolo il postulato. Per questioni di tempo la Commissione non ha ancora potuto prendere atto del rapporto e ha pertanto chiesto che il postulato resti pendente finché non avrà esaminato il rapporto.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 P 11.3461

Una politica industriale per la Svizzera (N 19.9.11, Bischof)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare se la Svizzera attua una politica industriale e, in caso affermativo, di indicare in che cosa essa consiste; lo invita inoltre a precisare quali alternative ritiene possibili per mantenere dinamica la piazza industriale svizzera, in particolare nell'ambito dell'industria di produzione 2585

FF 2016

(settore secondario). I lavori si sono conclusi e il 16 aprile 2014 il Consiglio federale ha adottato il rapporto su una politica industriale per la Svizzera («Eine Industriepolitik für die Schweiz»; www.seco.admin.ch > Attualità > Informazioni ai media > 2014) in adempimento del postulato.

Su proposta della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale, il 15 giugno 2015 il Consiglio nazionale ha deciso di non togliere dal ruolo il postulato. Per questioni di tempo la Commissione non ha ancora potuto prendere atto del rapporto e ha pertanto chiesto che il postulato resti pendente finché non avrà esaminato il rapporto.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 P 11.3044

Studio esplorativo sul fabbisogno di personale per rami e professioni (N 28.9.11, Aubert)

2013 P 13.3382

Sfruttare meglio il potenziale della manodopera locale (S 26.9.13, Keller-Sutter)

2014 M 14.3009

Misure per attenuare la carenza di personale qualificato in considerazione del nuovo contesto (S 12.6.14, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 13.3652; N 16.6.14)

2014 M 14.3380

Misure per attenuare la carenza di personale qualificato in considerazione del nuovo contesto (N 12.6.14, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 13.3652; S 16.6.14)

2014 P 14.3235

Opportunità e prospettive dei lavoratori anziani sul mercato del lavoro (N 20.6.14, Heim)

2014 P 14.3451

Strategia di sostegno per chi vuole reinserirsi nel mondo del lavoro (S 23.9.14, Graber Konrad)

2014 P 14.3465

Attuazione rapida e sistematica delle misure volte a rafforzare il potenziale di manodopera nazionale (N 26.9.14, Gruppo liberale radicale)

Il 19 giugno 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Iniziativa sul personale qualificato ­ Stato di attuazione e prossimi sviluppi» in adempimento delle mozioni e dei postulati summenzionati (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare).

Il Consiglio federale ritiene adempiuti le mozioni e i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2012 M 11.3927

Strategia della Confederazione per le regioni di montagna e le aree rurali (S 20.12.11, [Maissen]-Bischofberger; N 11.6.12)

Il 18 febbraio 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Politica della Confederazione per le aree rurali e le regioni montane, in adempimento della mozione (www.are.admin.ch > Attualità > Pubblicazioni > Parola/e da cercare).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2586

FF 2016

2012 P 12.3266

Condizioni quadro per le migranti pendolari impiegate nella cura degli anziani (N 15.6.12, Schmid-Federer)

Il 29 aprile 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Condizioni quadro per le migranti pendolari impiegate nella cura degli anziani, in adempimento del postulato (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 P 12.3842

Creare un'impresa in cinque giorni con una procedura one-stopshop (S 4.12.12, Schmid Martin)

Il 2 settembre 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Sgravio amministrativo ­ Migliore regolamentazione, meno oneri per le imprese. Bilancio 2012­ 2015 e prospettive 2016­2019» in adempimento del postulato (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2013 M 12.3791

Rafforzamento del turismo svizzero. Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro per adeguarla alle esigenze del turismo (S 4.12.12, Abate; N 19.3.13)

Il 18 febbraio 2015 il Consiglio federale ha approvato una revisione dell'ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2; RS 822.12). I centri commerciali rispondenti ai bisogni del turismo internazionale potranno ora impiegare lavoratori la domenica. La revisione è entrata in vigore il 1° aprile 2015 (RU 2015 669).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2013 M 12.3642

Regolamentazione dell'utilizzo delle denominazioni di provenienza geografica nei trattati internazionali (S 11.12.12, Commissione degli affari giuridici CS 09.086; N 11.3.13; S 6.6.13)

Il Consiglio federale si impegna attivamente a favore di una protezione delle indicazioni geografiche che va oltre il livello di protezione dell'Accordo dell'OMC del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS; allegato 1C all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio; RS 0.632.20). Di conseguenza la Svizzera provvede se possibile a disciplinare con i suoi partner, per tutti i negoziati in corso, anche l'utilizzo di indicazioni geografiche. Con alcuni Paesi la Svizzera mira a concludere accordi separati sulla protezione delle indicazioni geografiche. Il grado di protezione delle indicazioni geografiche negli accordi di libero scambio e in altri accordi dipenderà in definitiva dal risultato globale dei negoziati, che però non può essere anticipato.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2587

FF 2016

2013 P 13.3361

Esecuzione della LADI da parte dei Cantoni (N 10.6.13, Commissione dell'economia e dei tributi CN 13.027)

Il 4 dicembre 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Efficacia ed efficienza del servizio pubblico di collocamento, in adempimento del postulato (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2013 P 12.4058

Situazione nei settori a basso reddito riguardo ai salari d'ingresso e ai salari minimi (N 21.6.13, Meier-Schatz)

Il 12 agosto 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla situazione nei settori a basso reddito riguardo ai salari d'ingresso e ai salari minimi («Situation in Tieflohnbranchen bezüglich Einstiegs- und Mindestlöhnen») in adempimento del postulato (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2013 P 13.3907

Debole crescita economica in Svizzera?

(N 13.12.13, Leutenegger Oberholzer)

Il 21 gennaio 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto concernente l'analisi della strategia attuale e futura per quanto riguarda i principi della nuova politica di crescita («Grundlagen für die Neue Wachstumspolitik. Analyse der bisherigen und Ausblick auf die zukünftige Strategie»), in adempimento del postulato (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2014 P 14.3013

Calcolo del dazio. Vantaggi e svantaggi del passaggio al sistema ad valorem per i prodotti industriali finiti (N 19.3.14, Commissione dell'economia e dei tributi CN)

Il 7 ottobre 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Vantaggi e svantaggi del passaggio al sistema ad valorem per i prodotti industriali finiti in adempimento del postulato (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2015 M 14.4001

Furti di beni culturali in Siria e Iraq (N 1.12.14, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN; S 3.3.15)

La mozione incarica il Consiglio federale di adottare i provvedimenti necessari per impedire che beni culturali provenienti da Siria e Iraq giungano illegalmente in Svizzera nonché di vietare il commercio di questi beni. Le richieste della mozione sono già state adempiute con la modifica dell'ordinanza dell'8 giugno 2012 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria (RS 946.231.172.7) entrata in 2588

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vigore il 17 dicembre 2014 (RU 2015 45). Il Consiglio federale è inoltre incaricato di allestire un luogo adatto («safe haven») per salvaguardare i beni culturali minacciati. Il 25 agosto 2015 il Dipartimento federale degli affari esteri e l'Ufficio federale della protezione della popolazione hanno informato l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sul deposito protetto creato dalla Svizzera. Quest'ultimo è messo a disposizione in caso di necessità e d'intesa con l'UNESCO.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Ufficio federale dell'agricoltura 2012 P 11.4157

Tenere conto delle difficoltà di gestione (N 16.3.12, von Siebenthal)

Il postulato invita il Consiglio federale a rivedere i coefficienti per il calcolo di un'unità standard di manodopera (USM) per la regione collinare e quella di montagna, tenendo adeguatamente in considerazione le difficoltà di gestione. Nel quadro del rapporto del 20 giugno 2014 Valutazione del sistema delle unità standard di manodopera USM, in adempimento dei postulati von Siebenthal 12.3234, BirrerHeimo 12.3242 e Leo Müller 12.3906 (www.ufag.admin.ch > Documentazione > Rapporti > 2014), il Consiglio federale ha fatto il punto della situazione sull'argomento. Con l'adozione del Pacchetto di ordinanze agricole dell'autunno 2015 ha attuato le prime misure: il 1° gennaio 2016 i coefficienti USM sono stati adeguati al progresso tecnico e, contemporaneamente, l'orario di lavoro regolare per il calcolo dei coefficienti USM è stato ridotto da 2800 a 2600 ore annuali e il valore di lavoro minimo per il versamento dei pagamenti diretti da 0,25 a 0,2 USM. In tal modo, il numero di aziende aventi diritto ai pagamenti diretti resta, di base, invariato. Per le attività affini all'agricoltura, nei settori del diritto fondiario e dei miglioramenti strutturali sono inoltre stati introdotti supplementi USM, qualora l'azienda presenti almeno 0,8 USM di attività agricole in senso stretto. Inoltre, già dal 1° gennaio 2014, i Cantoni possono fissare un valore inferiore, pari a 0,6 USM (precedentemente: 0,75 USM), per il riconoscimento come azienda agricola. In tal modo, essi possono rispondere in maniera mirata alle esigenze di singole regioni.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 P 10.4152

Promuovere la selezione delle sementi biologiche (N 3.5.12, Graf Maya)

L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), in collaborazione con esperti dei settori ricerca, selezione, economia e di altre cerchie interessate, ha elaborato la Strategia Selezione vegetale Svizzera 2050. I rappresentanti del settore agricoltura biologica erano numerosi e appoggiano tale Strategia (www.ufag.admin.ch > Temi > Varietà vegetali, selezione, risorse genetiche > Selezione vegetale > Strategia Selezione vegetale Svizzera).

L'obiettivo della Strategia è garantire a lungo termine all'intera filiera agroalimentare varietà vegetali idonee per una produzione sostenibile di derrate alimentari. La 2589

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sua efficacia sarà ancora maggiore se tale obiettivo sarà raggiunto per i diversi sistemi di produzione agricoli, a prescindere che si basino sulle norme della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate PER, della produzione integrata (PI) o dell'agricoltura biologica (bio). La Strategia sarà concretizzata dall'UFAG in un piano d'azione. Anche in questa fase sarà coinvolta un'ampia cerchia, agricoltura biologica compresa.

Infine, nel suo rapporto del 17 dicembre 2014 in adempimento del postulato MüllerAltermatt 12.3555 Potenziamento della ricerca a favore della filiera agroalimentare ecologica (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses), il Consiglio federale ha proposto di rafforzare la promozione della ricerca per l'agricoltura biologica e un'agricoltura sostenibile e di incrementare sostanzialmente i fondi a tale scopo. Da questi fondi supplementari trae beneficio anche la produzione biologica di sementi.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 P 12.3555

Potenziamento della ricerca a favore della filiera agroalimentare ecologica (N 28.9.12, Müller-Altermatt)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un concetto per il potenziamento della ricerca a favore della filiera agroalimentare ecologica. Il postulato chiede una chiara ripartizione dei compiti tra le istituzioni di ricerca del settore, la conclusione di un partenariato pubblico-privato di almeno 10 milioni di franchi all'anno con l'Istituto di ricerca per l'agricoltura biologica (IRAB) e proposte di compensazione dei costi supplementari Il 17 dicembre 2014 il Consiglio federale ha adottato il rapporto in adempimento del postulato (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses), nel quale giunge alla conclusione che è necessario promuovere maggiormente la ricerca per l'agricoltura biologica e un'agricoltura sostenibile e aumentare l'aiuto finanziario annuo all'IRAB di 3 milioni di franchi, portandolo a 7,72 milioni. L'IRAB ha contribuito enormemente, sul piano nazionale e internazionale, allo sviluppo dell'agricoltura biologica e al potenziamento della ricerca svizzera. Sul mercato i prodotti bio sono sempre più richiesti. La ricerca in ambito biologico può fornire soluzioni anche per l'agricoltura non biologica o contribuire a un'agricoltura sostenibile. Con il finanziamento aggiuntivo possono essere ampliate le competenze acquisite.

Vengono inoltre messi a disposizione 2 milioni di franchi per la ricerca nell'ambito della sostenibilità. L'Ufficio federale dell'agricoltura assegnerà i fondi in vista dello sfruttamento ottimale delle sinergie tra gli approcci di ricerca nell'agricoltura biologica e l'agricoltura sostenibile mediante gara pubblica. Il Consiglio federale ha presentato al Parlamento, nell'ambito del Preventivo 2016, una proposta in tal senso per la compensazione delle spese supplementari nel preventivo agricolo.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 P 12.3906

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Calcolo dell'unità standard di manodopera (N 14.12.12, Müller Leo)

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Il 20 giugno 2014, il Consiglio federale ha adottato il rapporto Valutazione del sistema delle unità standard di manodopera USM, in adempimento dei postulati 12.3234, 12.3242 e 12.3906 (www.ufag.admin.ch > Documentazione > Rapporti > 2014). In tale rapporto, il Consiglio federale giunge alla conclusione che il sistema delle unità standard di manodopera, che valuta i lavori nell'agricoltura mediante coefficienti standard, annovera tra i punti forti l'obiettività e la facilità d'applicazione, mentre tra quelli deboli la complessità per gli agricoltori e il fatto di rispecchiare in maniera insufficiente l'economicità delle aziende. Il Consiglio federale intende pertanto sviluppare il sistema esistente considerando in futuro, ad esempio, anche le attività affini all'agricoltura. Adottando il rapporto all'attenzione del Parlamento ha altresì commissionato i lavori successivi.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 M 12.3665

Mercato lattiero (N 26.9.12, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 21.3.13)

Il 14 maggio 2014 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Reciproca apertura settoriale del mercato con l'UE per tutti i prodotti lattieri, in adempimento della presente mozione nonché del postulato Bourgeois 12.3344 «Abolizione del contingentamento lattiero nell'UE. Influenza sulle prospettive del settore lattiero» (www.ufag.admin.ch Documentazione Rapporti 2014 > Analisi dettagliata di una reciproca apertura del mercato lattiero con l'UE). I punti principali del rapporto sono le analisi delle conseguenze economiche e le proposte di adeguamento della politica di sostegno per la filiera del latte. Nel contesto delle sfide esistenti sul mercato lattiero questa opzione potrebbe presentare dei vantaggi. In caso di apertura, tuttavia, sarebbero necessarie misure di sostegno efficaci mediante le quali far fronte all'allineamento dei prezzi del latte al livello europeo e al conseguente calo del reddito delle aziende lattiere. A tal fine si renderebbe necessaria un'iniezione di fondi pari a 100­150 milioni di franchi all'anno.

In seguito alla pubblicazione di tale rapporto, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha depositato il postulato 15.3380 Prospettive sul mercato lattiero, accolto dal Consiglio nazionale il 17 settembre 2015. Con il postulato, il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto sulla situazione e sulle sfide del mercato lattiero svizzero.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2013 P 13.3221

Pari trattamento per maggenghi di false aziende con pascoli comunitari e maggenghi privati (N 21.6.13, von Siebenthal)

Il 19 novembre 2014, il Consiglio federale ha adottato il rapporto Pari trattamento per maggenghi di «false» aziende con pascoli comunitari e maggenghi privati, in adempimento del postulato (www.parlamento.ch Oggetti (Numero dell'oggetto) > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare), in cui tratta le basi legali della regione d'estivazione. Sulla scorta dell'esame, il Consiglio federale respinge le richieste avanzate nel postulato. Ritiene, infatti, che una nuova delimitazione della regione d'estivazione sulla base di criteri diversi presupponga un'ampia verifica e

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debba essere effettuata in maniera coordinata (p. es. nel quadro di una nuova politica agricola).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2013 M 10.3404

Ripristino e conservazione delle superfici agricole utili invase da cespugli e dal bosco (N 3.5.12, von Siebenthal; S 25.9.13)

Con il nuovo sistema dei pagamenti diretti, il Consiglio federale ha introdotto strumenti mirati a partire dal 2014. Da un lato vengono versati contributi per il paesaggio rurale per la preservazione dell'apertura di superfici; grazie al sostanziale aumento dei fondi per i rispettivi strumenti si tiene meglio conto, in particolare, delle difficoltà nelle zone declive e in forte pendenza nonché nella regione d'estivazione.

Dall'altro lato, mediante i contributi per la qualità del paesaggio possono essere sostenuti provvedimenti mirati contro l'avanzamento del bosco.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2014 M 13.3657

Contributi finanziari per l'organizzazione di fiere del bestiame (S 24.9.13, Zanetti; N 6.3.14)

La mozione è scaturita dalla revisione dell'ordinanza del 31 ottobre 2010 sull'allevamento di animali (RS 916.310), messa in vigore dal Consiglio federale il 1° gennaio 2013. La revisione è volta ad assicurare l'utilizzo efficiente dei fondi federali (la promozione dell'allevamento deve garantire un allevamento alquanto indipendente) e ad attuare le raccomandazioni del Controllo federale delle finanze (concentrazione dell'allevamento su compiti chiave). Poiché i dati riguardanti l'apprezzamento della conformazione soggettiva delle organizzazioni di allevamento competenti rilevati alle fiere del bestiame cantonali non sono più utilizzati per la stima dei valori genetici, è stato abolito il sostegno statale.

Con la mozione, il Consiglio federale è stato incaricato di creare le basi necessarie affinché, nell'ambito del credito agricolo, anche in futuro possano essere erogati contributi per la promozione e l'organizzazione di fiere del bestiame.

Il Consiglio federale non intravede una base per il sostegno finanziario di fiere del bestiame nel quadro dell'ordinanza sull'allevamento di animali, poiché gli apprezzamenti della conformazione svolti alle tradizionali fiere del bestiame non possono essere valutati dal profilo zootecnico e, di conseguenza, non possono essere sottoposti a un esame funzionale, condotto secondo criteri scientifici, riconosciuti a livello internazionale. Riconosce, invece, un certo valore delle fiere del bestiame tradizionali che avvicinano le attività agricole ai consumatori. Per tale motivo, i contributi finanziari vengono erogati sulla base dell'ordinanza del 9 giugno 2006 sulla promozione dello smercio (RS 916.010). Devono essere rispettati i relativi requisiti contenuti in detta ordinanza, in particolare quello che prescrive che il 50 per cento delle spese computabili debba essere sostenuto mediante fondi della categoria. Per la promozione delle fiere del bestiame tradizionali è disponibile un importo di 300 000 franchi all'anno al massimo.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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2014 P 12.3234

Considerazione del volume di lavoro correlato alla gestione del bosco e all'estivazione nel calcolo dei valori USM (N 19.3.14, von Siebenthal)

Nel quadro del rapporto Valutazione del sistema delle unità standard di manodopera USM del 20 giugno 2014, ( (www.ufag.admin.ch > Documentazione > Rapporti > 2014), il Consiglio federale ha fatto il punto della situazione sull'argomento, concludendo che il volume di lavoro correlato alla gestione del bosco di proprietà e all'estivazione è già sufficientemente considerato mediante l'applicazione nel settore della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.11) e dei miglioramenti strutturali. Non è invece opportuno considerare i supplementi per il bosco e l'estivazione nell'ambito dei pagamenti diretti, poiché il bosco non rientra tra le attività agricole in senso stretto. Le USM per l'estivazione vengono considerate indirettamente anche nei pagamenti diretti, poiché l'effettivo di animali determinante non viene ridotto nonostante l'assenza dei capi di bestiame dall'azienda principale. Il Consiglio federale ha adeguato il sistema esistente con effetto dal 1° gennaio 2016 e, rispettivamente, dal 1° luglio 2016 nel settore del diritto fondiario, introducendo un supplemento di 0,05 USM per 10 000 franchi di prestazione lorda per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria a livello di azienda produttrice, come la produzione di formaggio o burro dell'alpe.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2014 P 12.3242

Valutazione globale del volume di lavoro minimo per i pagamenti diretti agricoli (N 19.3.14, Birrer-Heimo)

Nel quadro del rapporto del 20 giugno 2004 Valutazione del sistema delle unità standard di manodopera USM, in adempimento dei postulati 12.3234, 12.3242 e 12.3906 (www.ufag.admin.ch > Documentazione > Rapporti > 2014), il Consiglio federale ha fatto il punto della situazione sull'argomento. Con l'adozione del Pacchetto di ordinanze agricole dell'autunno 2015 ha attuato le prime misure: il 1° gennaio 2016 i coefficienti USM sono stati adeguati al progresso tecnico e, contemporaneamente, l'orario di lavoro regolare per il calcolo dei coefficienti USM è stato ridotto da 2800 a 2600 ore annuali e il valore di lavoro minimo per il versamento dei pagamenti diretti da 0,25 a 0,2 USM. In tal modo, il numero di aziende aventi diritto ai pagamenti diretti resta, di base, invariato. Per le attività affini all'agricoltura, nei settori del diritto fondiario e dei miglioramenti strutturali sono inoltre stati introdotti supplementi USM, qualora l'azienda presenti almeno 0,8 USM di attività agricole in senso stretto. Sia i lavori correlati alla gestione dell'azienda sia le difficoltà che questa comporta erano già adeguatamente considerati anche in passato.

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2014 P 12.3454

Apicoltura. Sostegno finanziario per il rinnovo degli effettivi decimati (N 12.6.14, Grin)

Nel 2007, accettando la mozione Gadient 04.3733 Promuovere l'apicoltura in Svizzera, del 16 dicembre 2004, l'Assemblea federale ha incaricato la Confederazione di promuovere l'apicoltura in Svizzera e di sostenerla finanziariamente.

Per il problema finanziario di sostituzione delle colonie, con il presente postulato il Consiglio federale è incaricato di esaminare la possibilità di fornire un sostegno finanziario, per il tramite delle associazioni apicole, per il rinnovo e la sostituzione degli effettivi decimati.

In risposta alla mozione Gadient 04.3733 il gruppo di lavoro, diretto dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), ha raccomandato di sostenere l'apicoltura, la ricerca apicola e la salute delle api nonché di regolamentare il commercio di questi insetti. Tali raccomandazioni sono state tutte applicate. In virtù della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1), la Confederazione sostiene il settore apicolo negli ambiti della ricerca e della consulenza nonché della promozione dello smercio e dell'allevamento. Nel campo della ricerca apicola, l'UFAG ha messo a disposizione un posto supplementare e, dal 2013, l'ente pubblico investe nella prevenzione, tramite il nuovo servizio per la salute delle api, creato nel 2012, per un sostegno efficace dell'apicoltura.

I Cantoni possono indennizzare i produttori che hanno subito perdite di tali insetti, nel caso li abbiano dovuti eliminare, su istruzione delle autorità, a causa di un'epizoozia o per prevenirla. Siccome le cause delle perdite di api sono multifattoriali e non sono da ricondurre a un'eliminazione ordinata a livello amministrativo, la Confederazione non può adottare alcuna misura speciale per indennizzare le perdite subite. Continuerà, tuttavia, a partecipare finanziariamente alle varie misure volte a preservare il successo dell'apicoltura.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2014 M 12.3365

Protezione dei nomi registrati come DOP o IGP. Stop agli abusi (N 12.6.14, Barthassat-Barazzone; S 11.12.14)

L'intervento parlamentare è scaturito dall'ampliamento previsto da Emmi della propria produzione di Gruyère negli USA. Tale progetto è in contraddizione con gli interessi dei produttori svizzeri di Gruyère e con gli sforzi della Confederazione, profusi a livello internazionale, per proteggere le indicazioni geografiche (IG). Il Consiglio federale è invitato a prendere misure contro i progetti di Emmi o a emanare ulteriori disposizioni per la protezione di denominazioni d'origine protette e indicazioni geografiche protette anche all'estero. Inoltre, in caso di abuso le aziende dovrebbero essere escluse da eventuali contributi federali.

Nel suo parere del 15 agosto 2012, il Consiglio federale ha affermato che, secondo il principio di territorialità, il diritto svizzero non è applicabile all'estero. Di conseguenza, ogni Stato è libero di stabilire, sul suo territorio, se un'IG è meritevole di protezione. Inoltre, l'articolo 16b della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1) contiene una disposizione sulla difesa delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche sul piano internazionale, in virtù della quale la Confe2594

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derazione sostiene le organizzazioni di categoria e può, a tal fine, assumersi una parte delle spese procedurali delle filiere.

Il Consiglio federale giunge alla conclusione che le basi legali esistenti e nuove (Swissness) sono sufficienti. È inoltre lieto che Emmi e Interprofession du Gruyère abbiano intrapreso dei colloqui e che la prima si sia impegnata a rinunciare, a partire dal 2013, alla denominazione Gruyère per i prodotti americani.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2014 M 12.3369

Protezione delle DOP estesa anche agli Stati Uniti (N 12.6.14, Piller-Carrad, S. 11.12.14)

L'intervento parlamentare è scaturito dall'ampliamento previsto da Emmi della propria produzione di Gruyère negli USA. Tale progetto è in contraddizione con gli interessi dei produttori svizzeri di Gruyère e con gli sforzi della Confederazione, profusi a livello internazionale, per proteggere le indicazioni geografiche (IG). Il Consiglio federale è incaricato di concludere un accordo bilaterale con gli USA sulla protezione delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette, allo scopo di evitarne l'abuso.

Nel suo parere del 18 agosto 2012, il Consiglio federale ha ricordato che la Svizzera si impegna, e continuerà a farlo, sul piano internazionale a favore di una migliore protezione delle indicazioni geografiche. In seno all'OMC, la Svizzera difende la posizione in base alla quale il livello di protezione maggiore, finora conferito unicamente per vini e bevande spiritose, dovrebbe essere esteso alle indicazioni geografiche di tutti i prodotti. Inoltre, nel quadro di colloqui sul libero scambio essa rivendica sistematicamente la protezione delle sue indicazioni geografiche ed è sempre interessata a concludere con altri partner accordi riguardanti in maniera specifica le indicazioni geografiche. Con gli Stati Uniti, la Svizzera ha avviato colloqui esplorativi nel 2005 in vista di concludere un accordo di libero scambio che dovrebbe comprendere una sezione riguardante la protezione delle indicazioni geografiche.

Tali colloqui hanno confermato la posizione contraria degli USA nei confronti delle indicazioni geografiche sulla scena internazionale, sia sul piano bilaterale sia in seno all'OMC. Dal 2011 vige un Accordo sul riconoscimento reciproco delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei prodotti agricoli e alimentari. Esso rafforza la posizione della Svizzera in vista di un eventuale TTIP tra USA e UE.

Il Consiglio federale è inoltre lieto che Emmi e Interprofession du Gruyère abbiano intrapreso dei colloqui e che la prima si sia impegnata a rinunciare, a partire dal 2013, alla denominazione Gruyère per i prodotti americani.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Ufficio federale dei trasporti 2012 P 12.3402

Indennità di esercizio per il trasferimento del traffico: parità di trattamento fra le diverse tipologie di trasporto delle merci (S 14.6.12, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 12.043)

Il 4 dicembre 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sul trasferimento del traffico merci del novembre 2015, che al numero 4.6.3 presenta il rendiconto in adempimento del postulato (www.uft.admin.ch > Trasferimento del traffico > Rapporto sul trasferimento del traffico 2015).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta nel medio periodo la richiesta formulata nel postulato, soprattutto considerando le misure deliberate nell'ambito della revisione totale della legge sul trasporto di merci, e rinuncia pertanto a proporre misure specifiche. Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo il postulato.

2013 P 12.3595

Rilevamento dei costi complessivi derivanti dalla chiusura di punti di carico (N 26.9.13, von Siebenthal)

L'11 dicembre 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto concernente il rilevamento dei costi complessivi derivanti dalla chiusura di punti di carico, in adempimento del postulato (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale dell'aviazione civile 2002 P 02.3339

Vietare l'elisci nella zona Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, patrimonio mondiale dell'UNESCO (N 4.10.02, Teuscher)

Con decisione del 21 ottobre 2015, il Consiglio federale ha stabilito l'aggiornamento del «Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica» parte III B6a «Aree d'atterraggio in montagna» e, di conseguenza, della rete delle aree d'atterraggio in montagna.

Mediante una modifica dell'ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (RS 748.131.1) entrata in vigore il 1° dicembre 2015 (RU 2015 4423), il Consiglio federale ha limitato a 40 il numero massimo di tali aree ammesse, prevedendo per l'attuazione di tale limite un periodo transitorio di due anni. Di conseguenza, le due aree d'atterraggio Rosenegg-West e Gumm sono state soppresse. In futuro, nel quadro dell'utilizzazione delle aree d'atterraggio in montagna è necessario tenere conto degli interessi turistici generali. La pratica dell'elisci presuppone un comprovato interesse turistico generale, formulato ad esempio in una strategia turi-

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stica regionale o cantonale; deve inoltre essere garantito il coordinamento con il piano direttore cantonale.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale dell'energia 2011 P 11.3356

Centrali nucleari. Responsabilità civile dello Stato (N 8.6.11, Vischer)

Il 21 gennaio 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Centrali nucleari.

Responsabilità civile dello Stato» in adempimento del postulato (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 P 11.3350

Non preferire il sistema fotovoltaico ai captatori di energia solare (N 9.6.11, Pfister Theophil)

Il 25 febbraio 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Solare termico e fotovoltaico: due tecnologie a confronto» in adempimento del postulato (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2011 M 11.3417

Sistema di incentivi per l'energia solare (N 9.6.11, Gruppo BD; S 29.9.11; N 6.12.11)

Il 25 febbraio 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Solare termico e fotovoltaico: due tecnologie a confronto» in adempimento della mozione (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2012 M 12.3652

Mobilità elettrica. Masterplan per uno sviluppo intelligente (N 24.9.12, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 13.12.12)

Il 13 maggio 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Mobilità elettrica.

Masterplan per uno sviluppo intelligente» in adempimento della mozione (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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2013 M 12.3251

La costruzione di centrali idroelettriche all'interno di oggetti dell'IFP deve essere facilitata (N 28.9.12, Gruppo BD; S 19.3.13)

Il 4 settembre 2013 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 e l'iniziativa popolare «Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare (Iniziativa per l'abbandono del nucleare)» (FF 2013 6489; 13.074). In esso, il Consiglio federale attua anche la richiesta della mozione. In particolare propone di stabilire che lo sfruttamento delle energie rinnovabili e l'incremento della loro produzione costituiscono un interesse nazionale. Agli impianti nuovi e a quelli esistenti a partire da una determinata grandezza e importanza, ossia oltre una certa soglia, viene attribuito un interesse nazionale. Con questo status gli impianti di produzione di energia vengono equiparati ad altri interessi di importanza nazionale, in particolare ottenendo il medesimo livello di protezione assegnato agli oggetti compresi negli inventari federali di protezione della natura, del paesaggio, del patrimonio culturale o degli insediamenti (aree IFP).

Lo scopo non consiste nell'edificare in tutte le ubicazioni ancora libere, e tanto meno nelle aree protette, ma piuttosto nel realizzare soprattutto gli impianti che generano il maggior vantaggio in termini di produzione di elettricità a fronte di interventi il più possibile contenuti.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2013 P 13.3004

Mercato internazionale del biogas utilizzato come combustibile (N 4.3.13, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)

L'11 dicembre 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sul mercato internazionale del biogas utilizzato come combustibile, in adempimento del postulato (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2013 P 13.3286

Conseguenze di un deposito in strati geologici profondi (N 12.6.13, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)

Il 7 ottobre 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulle conseguenze di un deposito in strati geologici profondi, in adempimento del postulato (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2013 P 13.3186

Efficienza energetica dei centri di calcolo e risultati di misure di promozione specifiche (N 21.6.13, Maier Thomas)

Il 19 agosto 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Consumo di energia elettrica, efficienza energetica e misure di promozione nei centri di calcolo, in

2598

FF 2016

adempimento del postulato (www.parlamento.ch > Oggetti (Numero dell'oggetto) > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale delle strade 2011 P 11.3597

Gestione degli ingorghi sulle strade nazionali tramite le corsie di emergenza (N 23.12.11, [Hany]-Amherd)

2012 P 10.3417

Traffico scorrevole più ecologico (N 5.6.12, Wasserfallen)

Il 25 settembre 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Gestione del traffico sulle strade nazionali: misure previste e stato di realizzazione» in adempimento dei postulati (www.parlamento.ch Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2012 P 12.3591

Prolungare gli intervalli tra gli esami successivi delle automobili (N 28.9.12, von Siebenthal Erich)

Il postulato chiede di verificare la possibilità di estendere le scadenze dei controlli periodici delle automobili, in particolare del primo, previsto dopo quattro anni.

In seguito alla modifica dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41) disposta dal Consiglio federale il 21 gennaio 2015, in futuro il primo esame dovrà essere eseguito entro sei anni dalla prima messa in circolazione dell'automobile. La modifica, pubblicata nella Raccolta ufficiale del diritto federale (RU 2015 465), entrerà in vigore il 1° febbraio 2017 in modo tale da concedere ai Cantoni tempo sufficiente per effettuare gli adeguamenti necessari.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2013 M 12.3979

Requisiti agevolati per la mobilità ad assistenza elettrica (N 4.3.13, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN; S 13.6.13)

La mozione chiede di equiparare determinate motoleggere elettriche ai ciclomotori leggeri per quanto riguarda le norme della circolazione stradale e i requisiti per i conducenti nonché di esentarle dall'obbligo del controllo periodico previsto per i veicoli a motore.

Le modifiche di ordinanza deliberate dal Consiglio federale il 15 aprile 2015 adeguano disposizioni tecniche e norme della circolazione stradale per veicoli quali i monopattini elettrici e i risciò elettrici, creando condizioni più adatte alle caratteristiche delle nuove tipologie di veicoli. Le modifiche sono entrate in vigore il 1° giugno 2015 (RU 2015 1311, 2015 1315, 2015 1317, 2015 1319, 2015 1321, 2015 1333, 2015 1335).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2599

FF 2016

2014 P 13.4183

PMI e gestione degli slot (S 20.3.14, Schwaller)

Il 18 febbraio 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto PMI e gestione degli slot, in adempimento del postulato (www.parlamento.ch Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2015 M 14.3761

Consentire le gare di automobili elettriche in Svizzera (N 12.12.14, Derder; S 16.03.15)

Il 18 dicembre 2015, nel quadro della modifica dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (RS 741.11; RU 2016 403) il Consiglio federale ha deciso di autorizzare le gare su circuito nel quadro del campionato di Formula E e di concedere la necessaria deroga. La modifica entrerà in vigore il 1° aprile 2016.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Ufficio federale delle comunicazioni 2012 P 12.3580

Reti mobili di nuova generazione (N 28.9.12, Noser)

Il 25 febbraio 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Reti mobili di nuova generazione, in adempimento del postulato (www.parlamento.ch Oggetti (Numero dell'oggetto) > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2013 M 11.3352

Adeguamento delle prescrizioni tecniche relative alle chiamate d'emergenza (N 4.3.13, [von Rotz]-Frehner; S 17.9.13)

La mozione chiede al Consiglio federale di adeguare l'ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1) e le rispettive prescrizioni tecniche e amministrative (PTA) cosicché in caso d'emergenza, le organizzazioni di primo intervento possano utilizzare l'istradamento dinamico delle chiamate d'emergenza (tra l'altro anche provenienti da reti VoIP) e localizzare più precisamente apparecchi di radiocomunicazione mobile, per quanto lo consentano le soluzioni tecniche e gli standard internazionali.

Per attuare l'istradamento dinamico delle chiamate d'emergenza richiesto, sono state adeguate le PTA relative all'istradamento e alla localizzazione delle chiamate d'emergenza (RS 784.101.113/1.3). Queste sono entrate in vigore il 1o gennaio 2015 (www.ufcom.admin.ch > L'UFCOM > Basi legali > Prassi d'esecuzione > Telecomunicazione > RS 784.101.113/1.3 Istradamento e localizzazione delle chiamate d'emergenza). In questo contesto non si è rivelato necessario adeguare l'OST.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2600

FF 2016

2014 P 14.3254

Chiamate pubblicitarie da parte di call center con numeri telefonici svizzeri falsi (N 20.6.14, Birrer-Heimo)

Nel suo rapporto del 19 novembre 2014 sulle telecomunicazioni (www.ufcom.

admin.ch > Documentazione > Legislazione > Parlamento > Valutazione del mercato delle telecomunicazioni), il Consiglio federale si è espresso in merito a possibili misure tese a contrastare l'utilizzo abusivo di numeri telefonici per chiamate pubblicitarie. Questa tematica è stata trattata anche nell'avamprogetto concernente la revisione parziale della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10), la cui procedura di consultazione è stata avviata l'11 dicembre 2015.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2015 M 14.3424

Collegamenti di telefonia mobile. Meno tasse, più investimenti (S 25.9.14, Theiler; N 12.3.15)

Il 28 ottobre 2015, il Consiglio federale ha adottato la revisione dell'ordinanza del 7 dicembre 2007 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST; RS 784.106) come chiesto dalla mozione e diminuito le tasse per i collegamenti in ponte radio. La OTST riveduta entrerà in vigore il 1° gennaio 2016.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Ufficio federale dell'ambiente 2010 M 09.3723

Misure per la regolazione degli effettivi di uccelli piscivori e l'indennizzo dei danni ai pescatori professionisti (N 8.9.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 10.3.10; S 15.6.10)

La mozione chiede al Consiglio federale un adattamento dell'ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia (OCP; RS 922.01) e, successivamente, dell'ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM; RS 922.32).

Nel quadro della revisione dell'OCP, entrata in vigore il 15 luglio 2012 (RU 2012 3683), il Consiglio federale ha concretizzato le seguenti proposte della mozione: (1) riduzione del periodo di protezione del cormorano (dal 1° marzo al 31 agosto invece che dal 1° febbraio al 31 agosto); (2) creazione delle basi legali per autorizzare i cosiddetti abbattimenti dissuasivi a partire dalle barche a motore dei pescatori professionisti in caso di attacco di cormorani agli attrezzi di pesca.

Nel 2015 è stata modificata anche l'ORUAM; la modifica è entrata in vigore il 15 luglio 2015 (RU 2015 2209). In tal modo sono state create le basi per l'emanazione da parte dell'Ufficio federale dell'ambiente, in collaborazione con i Cantoni, di un aiuto all'esecuzione per la regolazione dei cormorani. Gli obiettivi dell'aiuto all'esecuzione sono la creazione di una regolamentazione armonizzata a livello intercantonale delle popolazioni di cormorani anche all'interno delle zone federali protette e una migliore prevenzione dei danni per i pescatori professionisti.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2601

FF 2016

2011 M 10.3605

Gestione dei grandi predatori. Regolazione agevolata delle popolazioni (N 30.9.10, Hassler; S 16.3.11)

La mozione chiede al Consiglio federale di avviare una gestione dei grandi predatori duratura e armonizzata a livello internazionale e di creare le basi giuridiche per ridurre al minimo sul lungo termine i danni causati dai grandi predatori rispettando al contempo gli obblighi internazionali.

Nel quadro della revisione dell'ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia (OCP; RS 922.01), entrata in vigore il 15 luglio 2012 (RU 2012 3683), il Consiglio federale ha concretizzato le seguenti proposte della mozione: (1) possibilità di regolare gli effettivi dei grandi predatori protetti in caso di danni ingenti agli animali da reddito; (2) possibilità di regolare gli effettivi dei grandi predatori protetti in caso di forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia.

Nell'estate del 2014 sono stati posti in consultazione i progetti di revisione della «Strategia Lupo» e della «Strategia Lince». In essi erano illustrate nel dettaglio le condizioni quadro per la regolazione delle popolazioni dei grandi predatori: diffusione sul territorio, riproduzione documentata, monitoraggio della popolazione e attuazione documentata delle misure di protezione delle greggi. Sulla base dei risultati della consultazione, la «Strategia Lince» è stata rivista, come previsto, nel 2015.

L'entrata in vigore è prevista nel gennaio 2016. Le nuove disposizioni in materia di regolazione delle popolazioni di lupi sono state introdotte nel luglio 2015 con la revisione dell'OCP (RU 2015 2207). La «Strategia Lupo» è stata in seguito adeguata alla nuova situazione giuridica iniziale e completata con allegati aggiornati ed entrerà anch'essa in vigore nel gennaio 2016.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2011 P 09.3488

Monitoraggio dei campi elettromagnetici (N 11.4.11, Gilli)

In adempimento del postulato, il 18 dicembre 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sul piano di monitoraggio dei campi elettromagnetici (www.parlamento.ch Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2014 P 14.3149

Meno impianti di telefonia mobile grazie al miglioramento delle condizioni quadro (N 20.6.14, Gruppo liberale radicale)

In adempimento del postulato, il 25 febbraio 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulle reti mobili di nuova generazione (www.parlamento.ch Oggetti (Numero dell'oggetto) > nella pagina in tedesco: Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2602

FF 2016

2014 M 13.4181

Adeguare il finanziamento dei parchi di importanza nazionale (S 20.3.14, Imoberdorf; N 11.9.14)

La mozione chiede al Consiglio federale di aumentare da 10 a 20 milioni di franchi l'attuale sostegno finanziario ai parchi. L'aumento dovrà essere effettivo per gli accordi programmatici dei parchi a partire dal 2016.

L'Ufficio federale dell'ambiente ha messo a preventivo i fondi finanziari chiesti dalla mozione per la promozione dei parchi nel prossimo periodo programmatico (2016­2019) e negoziato gli aiuti finanziari con i Cantoni.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2015 M 14.3157

Pubblicazione dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti (N 20.6.15, Hadorn; S 17.6.15)

La mozione chiede al Consiglio federale di rendere accessibile al pubblico una lista contenente tutti i valori di concentrazione stabiliti finora in Svizzera conformemente all'allegato 1 capoverso 1 dell'ordinanza sui siti contaminati (OSiti, RS 814.680) e approvati dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

L'UFAM ha pubblicato sul suo sito web i relativi valori di concentrazione dell'allegato 1 OSiti e aggiorna periodicamente la lista. La pubblicazione dei valori supplementari di concentrazione stabiliti faciliterà il lavoro delle autorità cantonali competenti.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Ufficio federale dello sviluppo territoriale 2005 P 05.3393

Finanziamento dei trasporti secondo il principio di causalità (N 7.10.05, Walker Felix)

Con il decreto federale del 20 giugno 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF; FF 2013 4003) e con le modifiche previste dal messaggio del 18 febbraio 2015 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato, il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico strade nazionali (Messaggio FOSTRA; FF 2015 1717; 15.023) viene rafforzato il finanziamento da parte degli utenti. Inoltre, nel suo messaggio del 25 gennaio 2012 sul programma di legislatura 2011­2015 (FF 2012 305; 12.008), il Consiglio federale ha previsto all'obiettivo 21 l'elaborazione di un rapporto sulla tariffazione della mobilità («mobility pricing»). Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni è stato incaricato di elaborare un relativo rapporto coinvolgendo gli uffici federali interessati. Il 27 maggio 2015 il Consiglio federale ha preso atto della bozza del Piano strategico Mobility princing e avviato l'indagine conoscitiva che si è conclusa l'11 settembre 2015. Nel primo trimestre del 2016 il Consiglio federale adotterà il Piano strategico e deciderà sul seguito.

2603

FF 2016

La tariffazione della mobilità è finalizzata a una gestione efficiente delle infrastrutture di trasporto, volta a incentivare la tariffazione basata sull'utilizzo secondo la logica del pagamento a consumo. Nel Piano strategico il mobility princing è definito come «tassa commisurata all'uso di infrastrutture e servizi nell'ambito del traffico privato e dei trasporti pubblici, allo scopo di influenzare la domanda di mobilità».

L'obiettivo è intervenire a livello intermodale per ridurre i problemi di traffico nelle ore di punta e consentire un migliore e più equilibrato utilizzo delle infrastrutture di trasporto. Con il mobility pricing, la mobilità non sarà tassata di più ma in maniera diversa, cioè secondo il principio della tariffazione commisurata all'uso.

Tenuto conto di questi progetti, il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2012 M 12.3008

Delimitazione dei siti per lo sfruttamento dell'energia eolica nei piani direttori cantonali (N 1.3.12, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 30.5.12; N 24.9.12)

La mozione incarica la Confederazione di impegnarsi insieme ai Cantoni affinché nei piani direttori cantonali siano delimitate aree idonee per la produzione di energia eolica e vengano quindi creati validi presupposti per accelerare le successive procedure di autorizzazione. Attualmente alle Camere federali è ancora in corso la procedura di appianamento delle divergenze per il progetto 13.074 concernente una revisione parziale della legge sull'energia (messaggio del 4 settembre 2013 concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 e l'iniziativa popolare «Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare [Iniziativa per l'abbandono del nucleare]»; FF 2013 6489). Con l'articolo 13 capoverso 1 del disegno di legge, i Cantoni sono tenuti a provvedere affinché i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego di energie rinnovabili, in particolare per quanto concerne la forza idrica e la forza eolica, siano definiti nel piano direttore. Inoltre, nel quadro della consultazione per la seconda fase di revisione parziale della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (RS 700), il Consiglio federale ha proposto che il piano direttore deve designare in particolare i comprensori e le sezioni di corsi d'acqua che si prestano all'impiego delle energie rinnovabili (art. 8d lett. b del progetto). Dalla valutazione dei risultati della procedura di consultazione è scaturito che l'adozione di ulteriori contenuti minimi per i piani direttori cantonali non è sostenibile dal punto di vista politico. Il 4 dicembre 2015, il Consiglio federale ha deciso di non portare avanti l'adozione di ulteriori contenuti minimi per i piani direttori cantonali.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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