Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 6 ottobre 2015 concernente la garanzia dell'indipendenza delle autorità di vigilanza e di regolazione dell'Amministrazione federale decentralizzata Parere del Consiglio federale del 18 dicembre 2015

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 158 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 6 ottobre 2015 concernente la garanzia dell'indipendenza delle autorità di vigilanza e di regolazione dell'Amministrazione federale decentralizzata.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 dicembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2015-3266

1467

FF 2016

Parere 1

Situazione iniziale

Il 27 gennaio 2013 le Commissioni della gestione delle Camere hanno incaricato il Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) di svolgere un'indagine sull'indipendenza delle autorità di vigilanza e di regolazione dell'Amministrazione federale decentralizzata. Nella valutazione è stato esaminato che cosa intraprende il Consiglio federale nell'ambito delle sue competenze per garantire l'indipendenza di queste autorità.

Il 2 febbraio 2015 il CPA ha presentato il suo rapporto alla Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S). Il 6 ottobre 2015 la CdG-S ha pubblicato il suo rapporto e chiesto al Consiglio federale di rilasciare entro il 15 gennaio 2016 un suo parere in merito ai rilievi, alle raccomandazioni e alla valutazione del CPA e di illustrare con quali misure e secondo quali scadenze intende attuare le raccomandazioni della Commissione.

2

Parere del Consiglio federale

2.1

Osservazioni generali

Come la Commissione, il Consiglio federale reputa che, a lungo andare, un disciplinamento non uniforme e in parte lacunoso dell'indipendenza delle autorità di vigilanza e di regolazione o della vigilanza su queste autorità sia inaccettabile. Inoltre il Consiglio federale prende atto che, secondo la CdG-S, non si avvale a sufficienza della sua facoltà di garantire l'indipendenza mediante la nomina di persone adeguate negli organi direttivi.

Per il Consiglio federale su entrambe le questioni sollevate vi sono le premesse per realizzare gli obiettivi perseguiti dalla Commissione. Non ritiene tuttavia opportuno ­ anche in considerazione delle risorse disponibili ­ intervenire immediatamente mediante un'ampia revisione di legge. Come ha potuto rilevare la stessa Commissione, le lacune manifestamente presenti non hanno posto nella prassi alcun problema e il Consiglio federale ha già considerato in diverse revisioni di legge l'aspetto dell'indipendenza delle autorità di vigilanza e di regolazione.

Il Consiglio federale è pertanto disposto ad accogliere le raccomandazioni 1, 2 e 3.

Ritiene tuttavia che per, quanto riguarda le basi concettuali, le raccomandazioni siano già state in gran parte attuate. Conformemente al rapporto del Consiglio federale del 13 settembre 20061 sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione (Rapporto sul governo d'impresa) l'attuazione dei principi guida concernenti il governo d'impresa è prevista in revisioni parziali successive delle singole disposizioni organizzative. Nel suo rapporto del 28 novembre 2014 2 sul1 2

FF 2006 7545 FF 2015 1141

1468

FF 2016

l'approccio risolutivo ai conflitti di interessi nel diritto federale il Consiglio federale ha confermato la sua prassi. Eventuali misure per rafforzare la sensibilizzazione per quanto riguarda l'indipendenza delle autorità di vigilanza e di regolazione devono essere adottate, proprio per rispettare l'indipendenza di queste istituzioni, dagli organi interessati e non dal Consiglio federale nell'ambito della sua vigilanza. Il Consiglio federale ha adottato misure nei limiti delle sue possibilità e ritiene pertanto di aver già adempiuto la raccomandazione 4.

Il presente parere concerne esclusivamente le osservazioni e le raccomandazioni della CdG-S. Il Consiglio federale non si pronuncia sulle divergenze in materia di norme sull'indipendenza riscontrate in singole organizzazioni di cui si fa menzione nella valutazione.

2.2

Ad raccomandazioni 1 e 2

Raccomandazione 1 La CdG-S chiede al Consiglio federale di elaborare un concetto volto ad armonizzare le normative che disciplinano l'indipendenza delle autorità di vigilanza e di regolazione.

Raccomandazione 2 La CdG-S chiede al Consiglio federale di vegliare affinché nell'ambito dei futuri disegni di legge l'indipendenza delle autorità di vigilanza e di regolazione sia disciplinata a tutti i livelli da norme sufficientemente particolareggiate, secondo un concetto uniforme.

Dovrà esaminare in particolare la possibilità di sancire esplicitamente l'indipendenza delle autorità nei confronti della Confederazione e degli enti sottoposti alla vigilanza nonché l'obbligo per le autorità di dotarsi di una normativa di autoregolazione.

Inoltre, chiede al Consiglio federale di fare uso delle proprie competenze in materia di emanazione di ordinanze e di vigilanza nei confronti delle autorità di vigilanza e di regolazione allo scopo di rafforzare l'autoregolazione dell'indipendenza personale.

Il Consiglio federale è pronto ad accogliere le raccomandazioni. Come di seguito illustrato, parte dal presupposto che il concetto per un disciplinamento uniforme a tutti i livelli dell'indipendenza delle autorità di vigilanza e di regolazione o della vigilanza su queste autorità già esiste. Se le basi giuridiche di queste autorità attive già da tempo dovessero presentare ancora lacune, nel quadro dell'attuazione del rapporto sul governo d'impresa queste andranno colmate quando se ne presenterà l'occasione disciplinando tra l'altro anche la questione dell'indipendenza personale.

Nella sessione primaverile del 2008 il Consiglio nazionale ha preso conoscenza del rapporto sul governo d'impresa. Inoltre, ha chiesto con quattro postulati un rapporto 1469

FF 2016

supplementare, che il Consiglio federale ha presentato il 25 marzo 20093. Allo stesso tempo il Consiglio federale ha accolto la richiesta del Parlamento di garantire un'attuazione coerente e in un programma per l'attuazione licenziato il 25 marzo 20094 ha stabilito come mettere in atto i principi del rapporto sul governo d'impresa: ­

laddove i principi guida si possono attuare senza procedere a modifiche legislative, gli adeguamenti devono essere effettuati immediatamente;

­

altri principi guida, ad esempio quelli relativi al numero e alle dimensioni degli organi nonché alla gestione strategica e al controllo delle unità, possono essere attuati attraverso adeguamenti puntuali delle corrispondenti disposizioni organizzative;

­

se il numero di modifiche o la loro importanza (p. es. modifica della forma giuridica) richiede una revisione totale della legge sull'organizzazione o della struttura dell'organizzazione giuridica di un'unità, le modifiche vanno esaminate nell'ambito di revisioni separate.

Oltre a parecchie altre organizzazioni, sono state in particolare analizzate unità che rientrano tra quelle con compiti di vigilanza sull'economia e sulla sicurezza (p. es.

COMCO, IFSNu, Swissmedic, FINMA e ASR), rilevando se si rendono necessari adeguamenti e stabilendo per ogni unità i prossimi passi. Ad esempio, per l'IFSNu non è stato ravvisato alcun bisogno di intervenire, perché la legge è già ampiamente conforme al rapporto sul governo d'impresa. Per quanto riguarda Swissmedic si rimanda alla prossima revisione5 della legge federale del 15 dicembre 20006 sugli agenti terapeutici nella quale si prevede tra l'altro di adeguare le disposizioni sull'organizzazione di Swissmedic ai principi guida del rapporto sul governo d'impresa. Per quanto riguarda l'ASR sono state evidenziate nel disciplinamento di allora notevoli divergenze rispetto ai principi guida. Prima di adeguare la legge sui revisori del 16 dicembre 20057 si è tuttavia atteso che venisse esaminata e decisa un'eventuale integrazione dell'ASR nella FINMA. Nel caso della COMCO si prevede per il momento di rinunciare a rendere quest'unità giuridicamente autonoma.

3 4

5 6 7

Rapporto supplementare del Consiglio federale concernente il Rapporto sul governo d'impresa ­ Attuazione dei risultati del dibattito in Consiglio nazionale (FF 2009 2225).

Programma per l'attuazione dei principi guida stabiliti dal Consiglio federale nel suo Rapporto sul governo d'impresa; scaricabile dal sito dell'Amministrazione federale delle finanze: www.efv.admin.ch > Temi > Politica finanziaria, basi > Governo d'impresa > Basi (ted. e fran.).

Messaggio del 7 novembre 2012 concernente la legge sugli agenti terapeutici (FF 2013 133; affare n. 12.080).

RS 812.21 RS 221.302

1470

FF 2016

Nel frattempo sia nell'ASR sia nella COMCO sono state condotte o proposte revisioni per consentire a queste unità di conformarsi al rapporto sul governo d'impresa8. Le modifiche della legge sugli agenti terapeutici9 sono ancora al vaglio del Parlamento10.

Nei nuovi atti normativi o nelle menzionate revisioni parziali il Consiglio federale ha sviluppato ulteriormente la prassi in materia di governo d'impresa scostandosi da due dei suoi principi guida (n. 4 e 17). È emerso che, vista la sua responsabilità di garanzia, il Consiglio federale deve poter intervenire anche sugli indirizzi delle unità che svolgono compiti di vigilanza sull'economia e sulla sicurezza. Pertanto gli obiettivi strategici di tali unità dovrebbero essere approvati dal Consiglio federale11.

Questa prassi è iniziata con l'istituzione della FINMA. Inoltre nelle unità che forniscono prestazioni a carattere monopolistico e nelle unità di vigilanza sull'economia e sulla sicurezza, la costituzione e lo scioglimento del rapporto di lavoro del direttore sono ora disciplinati con una soluzione uniforme 12: le decisioni in questa materia del consiglio d'amministrazione devono essere approvate dal Consiglio federale13. La nuova prassi è stata illustrata e motivata nei messaggi.

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) e l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) hanno elaborato in stretta collaborazione un modello di atto normativo per gli istituti che forniscono prestazioni a carattere monopolistico. Questo modello è a disposizione dal 201214 e da allora funge da base per l'elaborazione e la revisione di disposizioni organizzative. Il modello presenta esempi commentati di disciplinamenti che sono conformi ai principi guida del rapporto sul governo d'impresa o che li 8

9 10

11

12

13

14

Modifica del 20 lug. 2014 della legge sui revisori (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073); messaggio del 22 feb. 2012 concernente la modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (FF 2012 3553; affare n. 12.028); il 17 set. 2014 il Consiglio nazionale non è entrato in materia.

Messaggio del 7 nov. 2012 concernente la legge sugli agenti terapeutici (FF 2013 133; affare n. 12.080).

Un altro esempio è l'avamprogetto del 26 ago. 2015 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (cfr. art. 9f cpv. 6 e 7 concernenti rispettivamente l'indipendenza e la comunicazione delle relazioni d'interesse da parte dei membri del consiglio d'amministrazione); www.admin.ch: Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione ed indagini conoscitive concluse.

Il Consiglio federale può approvare gli obiettivi strategici globalmente oppure negare l'approvazione facendo valere una sorta di diritto di veto. Nella sua decisione non può però modificare direttamente gli obiettivi strategici decisi dal consiglio d'amministrazione.

Secondo il principio guida 4, nelle unità che forniscono prestazioni a carattere monopolistico, per la nomina e la revoca dell'intera direzione occorre l'approvazione del Consiglio federale. Invece, sempre secondo il principio guida 4, l'avallo del Consiglio federale non è richiesto per le unità che svolgono compiti di vigilanza sull'economia e sulla sicurezza.

La centralità e la responsabilità di questa funzione giustificano che il Consiglio federale possa disporre di una simile facoltà anche per gli istituti con compiti di vigilanza sull'economia e sulla sicurezza. La revoca di un direttore sgradito al consiglio d'amministrazione e la nomina di un nuovo direttore non sono decisioni che il consiglio d'amministrazione può prendere in piena autonomia. Il consiglio d'amministrazione detiene invece la competenza esclusiva di modificare i contratti.

Scaricabile dal sito dell'UFG: www.bj.admin.ch > Stato & cittadino > Legistica > Strumenti di legistica (ted. e fran.) e dal sito dell'AFF: www.efv.admin.ch >Temi > Politica finanziaria, basi > Governo d'impresa > Basi (ted. e fran.).

1471

FF 2016

attuano. In particolare, contiene disciplinamenti tipo concernenti la composizione e la nomina degli organi, i loro compiti, come l'obbligo del consiglio d'amministrazione di salvaguardare gli interessi dell'istituto e di adottare i provvedimenti organizzativi necessari per tutelare gli interessi dell'istituto e per evitare i conflitti d'interesse15. Il Consiglio federale ha inoltre appoggiato la mozione Gilli del 2 dicembre 2013 (13.4040) che chiede di rendere pubbliche le relazioni di interesse dei membri degli organi di direzione degli stabilimenti della Confederazione.

In relazione con la preservazione dell'indipendenza vi sono anche la limitazione della durata in carica del consiglio d'amministrazione (prevista nel modello di atto normativo) e, quale strumento di vigilanza del Consiglio federale, il diritto di quest'ultimo di revocare in qualsiasi momento per gravi motivi i membri del consiglio d'amministrazione o di rifiutarsi di dare scarico al consiglio d'amministrazione.

Già nel dicembre del 2013 il Consiglio federale aveva inoltre introdotto un periodo di attesa per il presidente del consiglio di amministrazione della FINMA (un cosiddetto cooling-off-period)16 e adeguato di conseguenza l'ordinanza dell'11 agosto 200817 sul personale dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sul personale FINMA)18. Un tale periodo di attesa è in particolare giustificato quando un passaggio repentino nel settore vigilato o regolato comporterebbe un potenziale conflitto d'interessi in grado di minare la credibilità e la reputazione di un'autorità di vigilanza o di regolazione. Alla fine del 2014 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di valutare come disciplinare periodi d'attesa anche in altre settori. Con l'ordinanza del 25 novembre 201519 sul periodo di attesa il Consiglio federale ha creato le basi che permettono, in caso di necessità, di concordare un periodo di attesa con gli impiegati dell'Amministrazione federale centrale con funzioni direttive e con i membri di istituti della Confederazione e di commissioni extraparlamentari che svolgono compiti di vigilanza e regolamentazione. Sono stati inoltre di conseguenza integrati l'ordinanza del 28 settembre 200120 sul personale dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici e il regolamento del personale del 17 ottobre 200821 dell'Ispettorato federale della

15

16

17 18 19 20 21

Nell'ambito della quarta valutazione della GRECO concernente la prevenzione della corruzione di membri di parlamenti, tribunali e autorità del perseguimento penale, presumibilmente dal 2016 il Consiglio federale intende esaminare e, laddove necessario, adeguare le normative relative ai conflitti d'interessi e alla lotta contro la corruzione. La pubblicazione delle relazioni d'interesse e le attività accessorie potrebbero qui ridiventare tema di discussione (cfr. il rapporto del Consiglio federale sull'approccio risolutivo ai conflitti di interessi nel diritto federale (in risposta al postulato Recordon 12.3114 dell'8 mar. 2012; FF 2015 1141).

Cfr. il comunicato stampa del 9 dic. 2013 «Il Consiglio federale emana le condizioni per l'esercizio della carica di membro del consiglio di amministrazione della FINMA», www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Comunicati stampa del Consiglio federale.

RS 956.121 Modifica dell'ordinanza sul personale FINMA del 25 feb. 2015, approvata dal Consiglio federale il 13 mag. 2015 (RU 2015 2035).

RS 172.010.1; RU 2015 5019 RS 812.215.4 RS 732.221

1472

FF 2016

sicurezza nucleare (Regolamento del personale dell'IFSN)22. Nell'ASR i lavori in tal senso sono in corso.

L'UFG e l'AFF stanno inoltre elaborando un modello di atto normativo per gli istituti con compiti di vigilanza sull'economia e sulla sicurezza. In base alle esperienze acquisite, questo modello rafforza l'obbligo di pubblicare le relazioni d'interesse23 e di regolare i conflitti d'interesse, in particolare per tutelare la reputazione delle autorità di vigilanza. Inoltre l'indipendenza operativa e organizzativa sono chiaramente definite in una disposizione ad hoc, come pure l'autonomia contabile. L'indipendenza dell'istituto nell'esecuzione dei compiti, nonché gli obblighi e gli strumenti di vigilanza del Consiglio federale 24 sono in tal modo più chiaramente delimitati. Questa ripartizione delle competenze deve di massima essere già sancita nella legge. L'obbligo dell'«autoregolamentazione» nel quadro delle disposizioni di legge, in particolare dell'indipendenza personale, rientra nell'indipendenza organizzativa dell'istituto. Il modello di atto normativo ­ assieme all'aggiornamento del modello di atto normativo sugli istituti che forniscono prestazioni a carattere monopolistico ­ dovrebbe essere disponibile per il 31 luglio 2016.

Il Consiglio federale può assumersi la responsabilità di garantire l'adempimento dei compiti soltanto se vi sono strutture e strumenti di vigilanza adeguati che consentano di rilevare tempestivamente i problemi e di reagire agli sviluppi indesiderati. Nello scorporo di compiti amministrativi nel settore della sicurezza (vigilanza sulla sicurezza) non deve accadere che assieme alla vera e propria esecuzione dei compiti assegnati (attività di vigilanza) sia scorporata anche la responsabilità per il funzionamento regolare dell'autorità autonoma25. Non è ammissibile in virtù della garanzia d'indipendenza sancita dalla legge escludere l'alta vigilanza parlamentare 26 e neppure limitare l'obbligo di vigilanza conferito al Consiglio federale dalla Costituzione e dalla legge. Tuttavia queste forme di vigilanza sono limitate al buon funzionamento della gestione degli affari, soprattutto verso l'esterno. Rientrano in particolare in questo ambito la messa a disposizione delle risorse materiali necessarie, le questioni riguardanti il personale e le finanze, la gestione
(strategica), il disciplinamento dell'organizzazione interna e l'esecuzione della vigilanza interna (come il regolamento interno, la ripartizione interna degli affari e del lavoro) e, non da ultimo, il buon funzionamento in generale27. Soltanto le attività coperte dalla garanzia d'indi22 23

24 25

26 27

Il Consiglio federale ha approvato il 25 nov. 2015 la modifica del regolamento del personale decisa il 31 ago. 2015 dal Consiglio dell'IFSN (RU 2015 5079).

Anche ai sensi della mozione Gilli del 2 dic. 2013 (13.4040) accolta dal Consiglio federale il 12 feb. 2014 che chiede rendere pubbliche tutte le relazioni di interesse dei membri degli organi di direzione delle istituzioni della Confederazione.

Art. 187 cpv. 1 lett. a Cost. (RS 101) e art. 8 cpv. 4 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010).

Biaggini Giovanni, Möglichkeiten und Grenzen parlamentarischer Oberaufsicht im Bereich des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats (ENSI), perizia giuridica del 26 ago. 2013 su mandato delle CdG concernente la questione delle possibilità e dei limiti dell'alta vigilanza parlamentare nell'ambito dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), in particolare n. III/6. Scaricabile dal sito del Parlamento: www.parlamento.ch > Organi e loro membri > Commissioni > Commissioni di vigilanza > Commissioni della gestione > Pubblicazioni e documenti di riferimento (ted. e fran.).

Biaggini G., ibidem, n. IV/3, pag. 43 (versione ted.).

Biaggini G., ibidem, n. III/5, l'alta vigilanza parlamentare a confronto con le autorità giudiziarie della Confederazione.

1473

FF 2016

pendenza dell'ente sancita dalla legge non sottostanno sotto il profilo materiale né alla vigilanza del Consiglio federale né all'alta vigilanza parlamentare. Tra queste rientrano in particolare la verifica sotto il profilo materiale delle misure, degli esami e degli accertamenti in materia di vigilanza28. Questa valutazione spetta ai tribunali competenti.

Anche per le autorità di regolazione è in gran parte possibile riferirsi ai principi guida del governo d'impresa. L'adeguamento del diritto vigente avviene per analogia secondo gli stessi principi guida e gradualmente secondo lo stesso approccio pragmatico. Le commissioni si differenziano talvolta in modo importante secondo la loro grandezza e i loro compiti. Occorre considerare caso per caso le risorse disponibili e le possibili sinergie con l'Amministrazione centrale. Quale esempio recente si può menzionare il disciplinamento della Commissione della posta. In occasione del riassetto del settore postale29, sia per i membri sia per la Commissione stessa sono stati sanciti nella legge sulle poste del 17 dicembre 201030 requisiti concernenti l'indipendenza.

2.3

Ad raccomandazione 3

Raccomandazione 3 La CdG-S chiede al Consiglio federale di garantire che i membri degli organi di direzione delle autorità di vigilanza e di regolazione siano nominati sulla base di profili di requisiti precisi e trasparenti in materia di nomina e di assumere maggiormente la funzione di guida e di vigilanza di cui dispone in virtù di questa facoltà di nomina.

Il Consiglio federale è disposto ad accogliere la raccomandazione. Ritiene che sia in parte già stata attuata.

Con la revisione del 200931 dell'ordinanza del 25 novembre 199832 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) è stato introdotto un articolo 8j. Secondo tale articolo il Consiglio federale nomina gli organi di direzione di stabilimenti della Confederazione e i rappresentanti della Confederazione in organizzazioni di diritto pubblico e privato. Per ogni organizzazione elabora un profilo dei requisiti tecnici e personali che un rappresentante deve soddisfare. Esercita il suo diritto di nomina e di designazione sulla base di tale profilo. Conformemente al programma di attuazione del 2009 i dipartimenti sono obbligati a elaborare un profilo dei requisiti per tutti i consigli d'amministrazione delle organizzazioni e imprese della Confederazione che rientrano nella loro sfera di competenza, a tenerlo 28 29 30 31 32

Biaggini G., ibidem, n. IV/3, pag. 43 (versione ted.).

Cfr. art. 20 cpv. 1 e 2 della legge sulle poste nella versione del 17 dic. 2010 (RU 2012 4993).

RS 783.0 RU 2008 5949 RS 172.010.1

1474

FF 2016

aggiornato e a utilizzarlo come base per le nomine future. In alcune disposizioni organizzative l'obbligo di elaborare un profilo dei requisiti è stato perfino sancito a livello di legge oppure menzionato nel messaggio, ciò che non sarebbe stato nemmeno indispensabile perché tale obbligo è appunto già contemplato nell'OLOGA.

Dal 2010 è disponibile un modello di profilo dei requisiti per i membri dei consiglio di amministrazione e d'istituto emanato dal Consiglio federale 33.

Per quanto riguarda la nomina dei quadri superiori, la CdG-N ha raccomandato al Consiglio federale di elaborare una lista di elementi di base per le procedure di nomina di sua competenza a cui tutti i dipartimenti e la Cancelleria federale siano di norma tenuti a conformarsi (cfr. il rapporto della CdG-N del 15 novembre 201334 Nomina dei quadri superiori da parte del Consiglio federale). Il Consiglio federale ha accolto questa raccomandazione nel suo parere del 19 febbraio 201435. Il 28 novembre 201436 ha emanato le Istruzioni del Consiglio federale sulla nomina dei quadri di grado più elevato da parte del Consiglio federale (Elementi di base per la preparazione delle procedure di selezione da parte dei dipartimenti e della Cancelleria federale) in cui sono definiti gli elementi di base per preparare le procedure di nomina che rientrano nella sua sfera di competenza. Queste istruzioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015. Contestualmente è stata adeguata l'ordinanza del 3 luglio 200137 sul personale federale (OPers) secondo le raccomandazioni della CdG38. Le unità amministrative decentralizzate non rientrano tuttavia nel campo d'applicazione di queste istruzioni del Consiglio federale. Il Consiglio federale deve ancora valutare se sia opportuno emanare disciplinamenti analoghi per le procedure di nomina di organi direttivi. A tal scopo ha conferito un mandato d'esame al DFF (UFPER, AFF).

2.4

Ad raccomandazione 4

Raccomandazione 4 La CdG-S chiede al Consiglio federale di esaminare le misure atte a rafforzare la sensibilizzazione all'indipendenza in seno alle autorità di vigilanza e di regolazione.

Come spiegato nel numero 2.2, analogamente all'alta vigilanza del Parlamento, la vigilanza del Consiglio federale, in considerazione dell'indipendenza delle organizzazioni, è limitata al buon funzionamento della gestione degli affari, soprattutto verso l'esterno. Il Consiglio federale deve quindi in particolare stabilire le condizioni quadro giuridiche, finanziarie e in materia di personale per consentire un funzio33 34 35 36 37 38

Scaricabile dal sito dell'Amministrazione federale delle finanze: www.efv.admin.ch > Temi > Politica finanziaria, basi > Governo d'impresa > Basi (in ted. o fran.).

FF 2014 2523 FF 2014 2577 FF 2014 8425 RS 172.220.111.3 Modifica del 28 nov. 2014 degli articoli 2 e 22 dell'OPers (RU 2014 4567).

1475

FF 2016

namento regolare delle unità. Non è tuttavia suo compito, e non dispone dei relativi mezzi, intervenire direttamente nei confronti delle autorità per svolgervi opera di sensibilizzazione, come formazioni o simili, oppure rafforzare la loro cultura d'impresa. Queste attività competono ai relativi organi e rientrano nelle loro competenze e responsabilità. Il Consiglio federale ha tuttavia promesso nel suo Rapporto del 28 novembre 201439 sull'approccio risolutivo ai conflitti d'interesse nel diritto federale (in risposta al postulato 12.3114 depositato da Luc Recordon l'8 marzo 2012) di sollecitare i servizi competenti dell'Amministrazione federale e delle unità autonome della Confederazione a perseverare nei loro sforzi volti a informare, istruire e sensibilizzare costantemente i collaboratori sui conflitti d'interesse reali o potenziali40.

Il Consiglio federale ritiene dunque che la raccomandazione 4 sia già stata adempiuta.

39 40

FF 2015 1141 Per l'attuazione della mozione Gilli del 2 dic. 2013 (13.4040) e come menzionato nel rapporto del 2 feb. 2015 del Controllo parlamentare dell'amministrazione alla CdG-S concernente la verifica dell'indipendenza delle autorità di vigilanza e di regolazione dell'Amministrazione federale decentralizzata, n. 3.3.1 p. 21 segg., il Consiglio federale si è già attivato. Il DFI è intervenuto in occasione della modifica del regolamento interno di Swissmedic esortando quest'ultima a rendere pubbliche le relazioni di interesse per rafforzare l'indipendenza e la trasparenza.

1476