Proposte del Consiglio federale relative al disegno dell'8 marzo 2013 di modifica della legge federale sugli stranieri (Integrazione) nella versione del Consiglio degli Stati dell'11 dicembre 2013

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visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo 20161, Art. 43 cpv. 1­1quater Il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se: 1

a.

coabitano con lui;

b.

è disponibile un'abitazione conforme ai loro bisogni;

c.

non dipendono dall'aiuto sociale;

d.

sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e

e.

lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della legge federale del 6 ottobre 20062 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) o non potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

Ai fini del rilascio del permesso di dimora, invece della condizione di cui al capoverso 1 lettera d è sufficiente l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica.

1bis

La condizione di cui al capoverso 1 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni.

1ter

Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d'integrazione, se vi è un bisogno d'integrazione particolare conformemente all'articolo 58a.

1quater

1 2

FF 2016 2471 RS 831.30

2015-3419

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FF 2016

Art. 44 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. d ed e, nonché 2­4 Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato o prorogato il permesso di dimora se: 1

d.

sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e

e.

lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC3 o non potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

Ai fini del rilascio del permesso di dimora, invece della condizione di cui al capoverso 1 lettera d è sufficiente l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica.

2

La condizione di cui al capoverso 1 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni.

3

Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d'integrazione, se vi è un bisogno d'integrazione particolare conformemente all'articolo 58a.

4

Art. 45 lett. d Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata se: d.

lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC4 o non potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

Art. 49a cpv. 1 È possibile derogare alla condizione di cui agli articoli 43 capoverso 1 lettera d e 44 capoverso 1 lettera d se sussistono motivi gravi.

1

Art. 63 cpv. 2 Abrogato

3 4

RS 831.30 RS 831.30

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FF 2016

Art. 85 cpv. 6, 7 lett. d ed e, 7bis e 7ter 6

Abrogato

Il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero ammesso provvisoriamente, rifugiati compresi, possono raggiungere queste persone ed essere inclusi nell'ammissione provvisoria il più presto dopo tre anni se: 7

d.

sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e

e.

lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC5 o non potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

7bis Ai

fini del rilascio dell'ammissione provvisoria, invece della condizione di cui al capoverso 7 lettera d è sufficiente l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica.

La condizione di cui al capoverso 7 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni. È inoltre possibile derogare a detta condizione se sussistono motivi gravi ai sensi dell'articolo 49a capoverso 2.

7ter

Art. 85a

Attività lucrativa

Lo straniero ammesso provvisoriamente può esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22).

1

Il datore di lavoro notifica previamente all'autorità competente per il luogo di lavoro designata dal Cantone l'inizio e la fine dell'attività lucrativa come pure il cambiamento d'impiego. La notifica deve indicare in particolare: 2

a.

l'identità e il salario della persona esercitante l'attività lucrativa;

b.

l'attività lucrativa esercitata;

c.

il luogo di lavoro.

Il datore di lavoro deve allegare alla notifica di cui al capoverso 2 una dichiarazione in cui conferma di conoscere le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore e si impegna a osservarle.

3

L'autorità di cui al capoverso 2 trasmette senza indugio una copia della notifica agli organi di controllo competenti per la verifica del rispetto delle condizioni di salario e di lavoro.

4

5

Il Consiglio federale designa gli organi di controllo competenti.

6

Disciplina la procedura di notifica.

5

RS 831.30

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Art. 88

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Contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali

Gli stranieri ammessi provvisoriamente sottostanno al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali secondo l'articolo 86 LAsi6. Sono applicabili le disposizioni del capitolo 5 sezione 2 e del capitolo 10 LAsi nonché l'articolo 112a LAsi.

1

L'obbligo di pagare il contributo speciale sussiste al massimo per dieci anni dall'entrata in Svizzera.

2

Art. 97 cpv. 3 lett. e­g Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti: 3

e.

la riscossione di indennità di disoccupazione;

f.

la riscossione di prestazioni complementari annue ai sensi della LPC7;

g.

altre decisioni che lasciano supporre un bisogno d'integrazione particolare conformemente all'articolo 58a.

Art. 120 cpv. 1 lett. f e g 1

È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza: f.

viola l'obbligo di notifica di cui all'articolo 85a capoverso 2 o non osserva le condizioni connesse alla notifica (art. 85a cpv. 2 e 3);

g.

si oppone ai controlli degli organi di controllo di cui all'articolo 85a capoverso 4 o li rende impossibili.

Allegato, n. 5 5. Legge del 26 giugno 19988 sull'asilo Art. 61

Attività lucrativa

Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati sono autorizzate a esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStr9).

1

Il datore di lavoro notifica previamente all'autorità competente per il luogo di lavoro designata dal Cantone l'inizio e la fine dell'attività lucrativa come pure il cambiamento d'impiego. La procedura di notifica è retta dall'articolo 85a capoversi 2­6 LStr.

2

6 7 8 9

RS 142.31 RS 831.30 RS 142.31 RS 142.20

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FF 2016

Il capoverso 2 non si applica ai rifugiati riconosciuti titolari di un permesso di domicilio.

3

Titolo prima dell'art. 85

Sezione 2: Obbligo di rimborso e contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali Art. 85

Obbligo di rimborso

In quanto ragionevolmente esigibile, le spese di aiuto sociale, di soccorso d'emergenza, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso devono essere rimborsati.

1

La Confederazione fa valere il diritto al rimborso prelevando un contributo speciale sui valori patrimoniali (art. 86).

2

Il diritto al rimborso della Confederazione si prescrive in un anno a contare dal giorno nel quale l'autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insorgenza. Tali crediti non fruttano interesse.

3

4

Il diritto al rimborso dei Cantoni è retto dal diritto cantonale.

Art. 86

Contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali

Sono soggetti al contributo speciale i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone oggetto di una decisione d'allontanamento passata in giudicato che dispongono di valori patrimoniali. Il contributo speciale serve a coprire le spese di cui all'articolo 85 capoverso 1 causate da tutte queste persone e dai congiunti da esse sostenuti.

1

2

Il contributo speciale è prelevato sui valori patrimoniali.

Le autorità competenti possono riscuotere il contributo speciale soltanto se l'interessato: 3

a.

non può dimostrare che i valori patrimoniali provengono da redditi dell'attività lucrativa o da indennità per perdita di guadagno oppure da prestazioni pubbliche di aiuto sociale;

b.

non può dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali; o

c.

può dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali, ma questi ultimi superano l'importo fissato dal Consiglio federale.

L'obbligo del contributo speciale sussiste al massimo per dieci anni dal deposito della domanda d'asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria.

4

Il Consiglio federale disciplina l'ammontare del contributo speciale e la durata dell'obbligo di versarlo.

5

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Art. 87

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Dichiarazione dei valori patrimoniali e procedura in caso di partenza

I richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato sono tenuti a dichiarare i valori patrimoniali che non provengono dal reddito della loro attività lucrativa.

1

I valori patrimoniali messi al sicuro sono restituiti integralmente, su domanda, se la persona in questione lascia, sotto controllo, la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d'asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria.

La domanda di restituzione deve essere presentata prima della partenza.

2

Art. 115 lett. c, 116a e 117 Abrogati Disposizione transitoria della modifica del ...

Le procedure pendenti e i crediti in sospeso conformemente agli articoli 86 e 87 della presente legge e all'articolo 88 LStr10 al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... sono retti dal diritto anteriore.

Allegato, n. 6 6. Legge federale del 6 ottobre 200611 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 26a

Comunicazione dei dati alle autorità competenti in materia di stranieri

Ai fini della verifica delle condizioni per il ricongiungimento familiare, gli organi competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari comunicano spontaneamente alle autorità competenti in materia di stranieri, conformemente all'articolo 97 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 200512 sugli stranieri e in deroga all'articolo 33 LPGA13, la riscossione, da parte di uno straniero, di una prestazione complementare annua secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera a.

Art. 26b Ex art. 26a

10 11 12 13

RS 142.20 RS 831.30 RS 142.20 RS 830.1

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