7 Decreto federale sullo stanziamento di crediti alle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2017­2020

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 36 lettera a della legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI); visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20163, decreta:

Art. 1 Per gli anni 2017­2020 è stanziato un limite di spesa di 4274,7 milioni di franchi per le seguenti attività di promozione della ricerca: a.

le attività del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica secondo l'articolo 10 capoversi 2, 4 e 6 LPRI;

b.

le attività delle Accademie svizzere delle scienze secondo l'articolo 11 capoversi 2, 4, 5 e 6 LPRI;

c.

le attività secondo l'articolo 41 capoverso 5 LPRI.

Art. 2 Del limite di spesa di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati al massimo:

1 2 3

a.

284 milioni di franchi per i poli di ricerca nazionali;

b.

100 milioni di franchi per i programmi di ricerca nazionali;

c.

35 milioni di franchi per il programma di promozione «Bridge», gestito congiuntamente dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica e dalla Commissione per la tecnologia e l'innovazione;

RS 101 RS 420.1 FF 2016 2701

2015-2547

2965

Crediti alle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2017­2020. DF

d.

FF 2016

30 milioni di franchi per le infrastrutture di ricerca e il coordinamento dei dati nell'ambito dell'iniziativa di promozione nazionale «Medicina personalizzata».

Art. 3 Per indennizzare i costi indiretti della ricerca (overhead) sostenuti nell'ambito delle attività di promovimento del Fondo nazionale svizzero può essere impiegato un importo massimo di 422 milioni di franchi prelevato dal limite di spesa di cui all'articolo 1. L'indennizzo forfettario non deve superare il 15 per cento.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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