Termine per la raccolta delle firme: 15 settembre 2017

Iniziativa popolare federale «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso», presentata il 25 febbraio 2016; dopo che il 24 febbraio 2016 il comitato ha dichiarato di approvare definitivamente le versioni tedesca, francese e italiana del testo dell'iniziativa; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso», presentata il 25 febbraio 2016, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione sul Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Freudiger Patrick, Waldhofstrasse 58A, 4900 Langenthal 2. Haldimann Roland, Schönenwerderstrasse 82B, 5036 Oberentfelden 3. Schlüer Ulrich, casella postale 54, 8416 Flaach 4. Wobmann Walter, Sagigass 9, 5014 Gretzenbach

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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Zingg Daniel, Dorfstrasse 11, 3366 Bollodingen Addor Jean-Luc, chemin du Grand Roé 21, 1965 Savièse Bartuma Robert, Schachenstrasse 70, 8645 Jona Canonica Iris, via cantonale, 6958 Bidogno (Capriasca) Clottu Raymond, Le Bois de l'Halle 3, 2406 La Brévine Cippà Olga, al Strecin 7, 6574 Vira (Gambarogno) Freysinger Oskar, chemin de Crettamalernaz 5, 1965 Savièse Fuchs Thomas, Niederbottigenweg 101, 3018 Bern Geissbühler Andrea, Oberer Galgen 26, 3323 Bäriswil Ghiringhelli Giorgio, casella postale 911, 6616 Losone Glarner Andreas, Eggächerstrasse 9, 8966 Oberwil-Lieli Hämmerli Ronald, am Bach 7, 8865 Bilten Lei Hermann, Mühletobelstrasse 59A, 8500 Frauenfeld Liebrand Anian, Luzernerstrasse 142, 6014 Luzern Masoni Marina, via Frasca 10, 6900 Lugano Moser Hans, Hostetgasse 9, 9470 Buchs Nidegger Yves, Délices 2, 1203 Genève Onken Julia, Bilchenstrasse 12, 8580 Amriswil Pulver Adrian, Morillonstrasse 13, 3007 Bern Quadri Lorenzo, via S. Gottardo 20A, 6900 Lugano Reimann Lukas, Ulrich-Röschstrasse 13, 9500 Wil Uebersax Judith, Lindenstrasse 90, 8738 Uetliburg Voiblet Claude-Alain, avenue de la Vallombreuse 50, 1004 Lausanne

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Egerkinger Komitee, Casella postale 54, 8416 Flaach, e pubblicata sul Foglio federale del 15 marzo 2016.

1° marzo 2016

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 10a

Divieto di dissimulare il proprio viso

Nessuno può dissimulare il proprio viso negli spazi pubblici né nei luoghi accessibili al pubblico o nei quali sono fornite prestazioni in linea di massima accessibili a ognuno; il divieto non si applica ai luoghi di culto.

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Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso a causa del suo sesso.

La legge prevede eccezioni. Queste possono essere giustificate esclusivamente da motivi inerenti alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche e alle usanze locali.

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Art. 197, n. 125 12. Disposizione transitoria dell'art. 10a (Divieto di dissimulare il proprio viso) La legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 10a è elaborata entro due anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

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RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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