Termine di referendum: 19 gennaio 2017

Legge federale sui politecnici federali (Legge sui PF) Modifica del 30 settembre 2016 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20161, decreta: I La legge del 4 ottobre 19912 sui PF è modificata come segue: Art. 3a

Collaborazione con terzi

Nell'ambito degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale per il settore dei PF e delle istruzioni del Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono costituire società, partecipare a società oppure collaborare in altro modo con terzi al fine di adempiere i propri compiti.

Art. 16a, rubrica, nonché cpv. 1 e 2 Limitazioni all'ammissione Il Consiglio dei PF può, su domanda della Direzione della scuola e se motivi di capacità lo esigono, limitare l'ammissione al ciclo di studi bachelor o master degli studenti in possesso di un attestato estero che dà accesso agli studi superiori. Le limitazioni possono riferirsi a singoli indirizzi accademici o al numero totale dei posti di studio presso i PF.

1

Su domanda della Direzione della scuola, il Consiglio dei PF può decidere di limitare l'ammissione di tutti gli studenti ai cicli di studio che preparano a un ciclo di studio master in medicina.

2

1 2

FF 2016 2701 RS 414.110

2015-2552

6901

L sui PF

FF 2016

Art. 17 cpv. 1bis Gli altri membri del Consiglio dei PF sono legati alla Confederazione da un mandato di diritto pubblico. Il Consiglio federale stabilisce le indennità e le altre condizioni contrattuali.

1bis

Titolo prima dell'articolo 20a

Sezione 3: Integrità scientifica e buona prassi scientifica Art. 20a

Regole, procedura e sanzioni

I PF e gli istituti di ricerca emanano regole vincolanti per i loro membri sull'integrità scientifica e sulla buona prassi scientifica.

1

I PF e gli istituti di ricerca definiscono la procedura per i casi di sospetta violazione di tali regole.

2

Le sanzioni per la violazione di queste regole sono rette dalle disposizioni in materia del diritto del personale e dalle disposizioni concernenti la revoca di titoli accademici.

3

Art. 20b

Fornitura e richiesta di informazioni

Caso per caso e su precisa richiesta scritta, il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono comunicare agli organi di università, di istituzioni di ricerca o di promozione della ricerca, nazionali o estere, incaricati di individuare e sanzionare comportamenti scientifici scorretti: 1

a.

se loro membri hanno violato le regole dell'integrità scientifica e della buona prassi scientifica o se sussiste il sospetto fondato di una tale violazione;

b.

quali sanzioni sono state inflitte alle rispettive persone.

Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono, dal canto loro, richiedere agli organi competenti informazioni su una violazione delle regole o sul sospetto fondato di tale violazione da parte di loro membri o di membri di altre istituzioni con cui intrattengono o intendono stringere partenariati di ricerca.

2

Il diritto di fornire o richiedere informazioni si prescrive in cinque anni dal momento in cui il Consiglio dei PF, il PF o l'istituto di ricerca è venuto a conoscenza della sospetta violazione delle regole. Il termine è interrotto da qualsiasi atto istruttorio. Il termine della prescrizione assoluta è di dieci anni.

3

Art. 20c

Informazione delle persone interessate

Il Consiglio dei PF, il PF o l'istituto di ricerca comunica per iscritto alla persona interessata dalla fornitura o dalla richiesta di informazioni, al più tardi nel momento in cui le informazioni vengono fornite o richieste: 1

a.

a chi sono state fornite o richieste;

b.

a quale scopo sono state fornite o richieste.

6902

L sui PF

FF 2016

Il Consiglio dei PF, il PF o l'istituto di ricerca può rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni alla persona interessata se tale comunicazione potrebbe compromettere un procedimento penale.

2

Appena vengono meno i motivi di rifiuto, limitazione o differimento si informa senza indugio la persona interessata, salvo che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con un onere sproporzionato.

3

Art. 24, rubrica e cpv. 4 Composizione, nomina e revoca Il Consiglio federale può revocare per motivi gravi i membri del Consiglio dei PF durante il loro mandato.

4

Art. 24a

Comitati

Il Consiglio dei PF può formare comitati.

Art. 24b

Obbligo di diligenza e di fedeltà

I membri del Consiglio dei PF adempiono i propri compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano secondo buona fede gli interessi del settore dei PF.

1

Il Consiglio dei PF adotta i provvedimenti organizzativi necessari per tutelare gli interessi del settore dei PF ed evitare conflitti d'interesse.

2

Art. 24c

Indicazione delle relazioni d'interesse

Prima di essere nominati, i membri del Consiglio dei PF rendono pubbliche le loro relazioni d'interesse.

1

Comunicano immediatamente eventuali cambiamenti delle loro relazioni d'interesse al DEFR e al Consiglio dei PF.

2

Se una relazione d'interesse non è conciliabile con la funzione di membro del Consiglio dei PF e il membro la mantiene, il DEFR chiede al Consiglio federale la revoca di tale membro.

3

Il Consiglio dei PF informa nel quadro del resoconto annuale sulle relazioni d'interesse dei suoi membri.

4

Art. 25 cpv. 1 lett. a 1

Il Consiglio dei PF: a.

definisce la strategia del settore dei PF nell'ambito degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale;

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L sui PF

FF 2016

Titolo prima dell'articolo 33

Capitolo 5: Obiettivi strategici e finanze Art. 33

Obiettivi strategici

Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni, entro i limiti stabiliti dalle basi legali, gli obiettivi strategici per il settore dei PF. Consulta previamente il Consiglio dei PF.

1

Gli obiettivi strategici determinano in particolare le priorità del settore dei PF per quanto concerne l'insegnamento, la ricerca e le prestazioni nonché i principi secondo cui i mezzi finanziari sono assegnati ai PF e agli istituti di ricerca.

2

Gli obiettivi strategici sono conformi al limite di spesa della Confederazione tanto nei tempi quanto nei contenuti.

3

Il Consiglio federale può modificare gli obiettivi strategici durante il periodo di validità se motivi gravi e non prevedibili lo richiedono.

4

Art. 33a

Attuazione

Il Consiglio dei PF provvede all'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale.

1

Il Consiglio dei PF conclude ogni quattro anni accordi sugli obiettivi con i PF e gli istituti di ricerca. In caso di dissenso sul contenuto o sull'attuazione degli accordi sugli obiettivi, decide in via definitiva.

2

Il Consiglio dei PF ripartisce i mezzi finanziari della Confederazione; a tal fine, si fonda in particolare sulle proposte budgetarie presentate dai PF e dagli istituti di ricerca.

3

Art. 34

Resoconto

Il Consiglio dei PF sottopone ogni anno al Consiglio federale i seguenti documenti: a.

il rapporto sul raggiungimento degli obiettivi strategici;

b.

la relazione sulla gestione;

c.

il rapporto di verifica dell'organo di revisione;

d.

il rapporto del Controllo federale delle finanze, qualora quest'ultimo abbia verificato il settore dei PF nell'anno corrispondente.

Art. 34bbis

Trasferimento dell'utilizzazione

Il Consiglio dei PF e, se quest'ultimo lo stabilisce, i PF e gli istituti di ricerca possono trasferire temporaneamente a terzi l'utilizzazione dei fondi di proprietà della Confederazione.

1

Il Consiglio federale può rinunciare ai ricavi derivanti dal trasferimento, purché siano di modesta entità e il trasferimento dell'utilizzazione sia nell'interesse della Confederazione.

2

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L sui PF

FF 2016

Art. 34d cpv. 2, 2bis e 3 L'importo delle tasse universitarie per gli studenti svizzeri e per gli studenti stranieri domiciliati in Svizzera deve essere socialmente sostenibile.

2

Per gli studenti stranieri che eleggono domicilio in Svizzera a scopo di studio o che non hanno domicilio in Svizzera possono essere fissate tasse universitarie più elevate; queste possono ammontare al massimo al triplo delle tasse universitarie di cui al capoverso 2.

2bis

Il Consiglio dei PF emana l'ordinanza sulle tasse nel settore dei PF. Qualora decida un aumento delle tasse, può emanare disposizioni transitorie per evitare casi di rigore nei confronti degli studenti già immatricolati.

3

Art. 35 cpv. 3, secondo periodo e 4 ... Nel contempo propone al Consiglio federale il discarico e gli sottopone una proposta sull'impiego dell'eventuale eccedenza dei ricavi.

3

4

Dopo la sua approvazione, il Consiglio dei PF pubblica la relazione sulla gestione.

Art. 35a, rubrica e cpv. 5 Finanze e contabilità 5

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulle finanze e sulla contabilità.

Art. 35abis

Sistemi di controllo interno e di gestione del rischio

Nel quadro di quanto disposto dal Consiglio federale, il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca gestiscono ognuno un sistema di controllo interno e un sistema di gestione del rischio.

Art. 35ater Ex art. 35abis Art. 35ater cpv. 1 1

Il Consiglio dei PF istituisce un servizio di audit interno.

Art. 35aquater

Tesoreria

L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) amministra nell'ambito della sua tesoreria centrale le liquidità del settore dei PF provenienti da contributi diretti o indiretti della Confederazione. Gli altri fondi possono essere depositati presso l'AFF.

1

L'AFF concede al settore dei PF prestiti a condizioni di mercato per garantirne la solvibilità necessaria allo svolgimento dei suoi compiti.

2

L'AFF e il Consiglio dei PF concordano i particolari in un contratto di diritto pubblico.

3

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L sui PF

FF 2016

Titolo prima dell'articolo 36a

Capitolo 6a: Trattamento dei dati Sezione 1: Sistemi d'informazione concernenti il personale e di gestione degli studi Titolo prima dell'articolo 36c

Sezione 2: Trattamento dei dati personali nell'ambito di progetti di ricerca Art. 36c

Trattamento dei dati

Nell'ambito di progetti di ricerca i PF e gli istituti di ricerca possono trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, se necessario per il progetto di ricerca.

1

Garantiscono l'osservanza delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati.

2

Art. 36d

Anonimizzazione, conservazione e distruzione dei dati

I PF e gli istituti di ricerca provvedono ad anonimizzare i dati personali non appena lo scopo del trattamento lo consente e a conservarli per la durata da essi stabilita.

1

Se la natura e lo scopo del progetto di ricerca non ne consentono l'anonimizzazione, i dati della ricerca riferiti a persone possono essere conservati in modo sicuro per al massimo 20 anni.

2

Trascorso il termine di conservazione devono essere distrutti; sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 26 giugno 19984 sull'archiviazione.

3

Art. 36e

Obbligo d'informazione

I PF e gli istituti di ricerca sono tenuti a informare le persone interessate della raccolta e del trattamento dei dati personali in relazione con un determinato progetto di ricerca.

1

Questo obbligo di informazione sussiste anche se i dati personali sono raccolti presso terzi. In tal caso i PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché i terzi adempiano l'obbligo di informazione. Se ciò non può essere garantito, i PF e gli istituti di ricerca informano essi stessi, senza indugio, le persone interessate.

2

3 4

RS 235.1 RS 152.1

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L sui PF

FF 2016

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2016

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016

La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 11 ottobre 20165 Termine di referendum: 19 gennaio 2017

5

FF 2016 6901

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L sui PF

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FF 2016