Decreto federale che proroga la partecipazione della Svizzera alla Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR)

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 66b capoverso 4 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20162, decreta:

Art. 1 L'impiego dell'Esercito svizzero a sostegno della Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR) è approvato fino al 31 dicembre 2020.

Art. 2 Il Consiglio federale può rafforzare a breve termine il contingente svizzero come segue: a.

50 persone per un periodo massimo di otto mesi per la manutenzione;

b.

20 persone per un periodo massimo di quattro mesi per la sicurezza in caso di aggravamento della minaccia.

Art. 3 L'impiego può terminare in qualunque momento per decisione del Consiglio federale. In tal caso il Consiglio federale informa le Commissioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere secondo l'articolo 152 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento.

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RS 510.10 FF 2016 7687 RS 171.10

2016-2401

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Proroga della partecipazione della Svizzera alla KFOR. DF

RU 2016

Art. 4 Il 31 dicembre di ogni anno il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport presenta, all'attenzione delle Commissioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere, un rapporto intermedio sull'impiego.

Art. 5 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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