Termine di referendum: 6 ottobre 2016

Codice civile svizzero (Adozione) Modifica del 17 giugno 2016 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 20141, decreta: I Il Codice civile2 è modificato come segue: Art. 264 A. Adozione di minorenni I. Condizioni generali

Il minorenne può essere adottato quando gli aspiranti all'adozione abbiano provveduto alla sua cura ed educazione durante almeno un anno e l'insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli degli aspiranti all'adozione.

1

Un'adozione è possibile soltanto se, considerata la loro età e situazione personale, gli aspiranti all'adozione sono in grado di provvedere ai bisogni del minorenne presumibilmente sino al raggiungimento della maggiore età.

2

Art. 264a II. Adozione congiunta

I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni.

1

È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga.

2

1 2

FF 2015 793 RS 210 2014-1876

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Codice civile svizzero (Adozione)

FF 2016

Art. 264b III. Adozione singola

Una persona non coniugata e non vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se ha almeno 28 anni.

1

Una persona coniugata di almeno 28 anni può adottare da sola un minorenne se il coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni.

2

Una persona di almeno 28 anni vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se il partner registrato è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora.

3

È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. L'aspirante all'adozione deve motivare la richiesta di una deroga.

4

Art. 264c IV. Adozione del 1 figliastro

2

Una persona può adottare il figlio del: 1.

coniuge;

2.

partner registrato;

3.

convivente di fatto.

La coppia deve vivere in comunione domestica da almeno tre anni.

I conviventi di fatto non possono essere né coniugati né vincolati da un'unione domestica registrata.

3

Art. 264d V. Differenza d'età

La differenza d'età tra l'adottando e gli aspiranti all'adozione non può essere né inferiore a 16 anni né superiore a 45 anni.

1

Sono possibili deroghe se è necessario per tutelare il bene dell'adottando. Gli aspiranti all'adozione devono motivare la richiesta di una deroga.

2

Art. 265 VI. Consenso dell'adottando e dell'autorità di protezione dei minori

4370

Se l'adottando è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché possa essere adottato.

1

Se è sotto tutela o curatela, è necessario il consenso dell'autorità di protezione dei minori, quand'anche l'adottando sia capace di discernimento.

2

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FF 2016

Art. 265a, titolo marginale e cpv. 3 VII. Consenso dei genitori 1. Forma

È valido anche ove non indicasse gli aspiranti all'adozione o questi non fossero ancora designati.

3

Art. 265c 3. Astrazione a. Condizioni

Si può prescindere dal consenso di un genitore se questi è sconosciuto, assente da lungo tempo con ignota dimora oppure durevolmente incapace di discernimento.

Art. 265d cpv. 1 e 3 Se il minorenne è affidato in vista dell'adozione agli aspiranti all'adozione e fa difetto il consenso di uno dei genitori, l'autorità di protezione dei minori del domicilio del minorenne decide, a richiesta del tutore o del curatore, di un ufficio per il collocamento oppure degli aspiranti all'adozione e, di regola, prima dell'affidamento, se si possa prescindere da tale consenso.

1

3

Abrogato

Art. 266 B. Adozione di maggiorenni

1

Una persona maggiorenne può essere adottata se: 1.

è durevolmente bisognosa di aiuto per infermità fisica, mentale o psichica e gli aspiranti all'adozione hanno provveduto alla sua cura per almeno un anno;

2.

durante la sua minore età, gli aspiranti all'adozione hanno provveduto, per almeno un anno, alla sua cura ed educazione; o

3.

esistono altri motivi gravi ed essa ha vissuto, per almeno un anno, in comunione domestica con gli aspiranti all'adozione.

Per altro si applicano per analogia le disposizioni sull'adozione dei minorenni; è eccettuata la disposizione sul consenso dei genitori.

2

Art. 267 C. Effetti I. In generale

1

L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante.

2

I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti.

3

Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: 1.

coniuge dell'adottante;

2.

partner registrato dell'adottante;

3.

convivente di fatto dell'adottante.

4371

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Art. 267a II. Nome

In caso di adozione congiunta o di adozione singola può essere dato all'adottato minorenne, per motivi degni di rispetto, un nuovo prenome. Prima del cambiamento del prenome, il minorenne è sentito personalmente e appropriatamente dall'autorità competente o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano.

Se il minorenne ha almeno 12 anni è necessario il suo consenso.

1

Il cognome dell'adottato minorenne è retto dalle disposizioni sugli effetti della filiazione. Tali disposizioni si applicano per analogia se il minorenne è adottato dal partner registrato della madre o del padre.

2

L'autorità competente può, per motivi degni di rispetto, autorizzare un adottando maggiorenne a conservare il cognome precedente.

3

Il cambiamento del cognome di un adottando maggiorenne non ha ripercussioni sul cognome di terzi che derivi dal cognome precedente dell'adottando, a meno che essi acconsentano espressamente a un cambiamento del cognome.

4

Art. 267b III. Cittadinanza

La cittadinanza dell'adottato minorenne è retta dalle disposizioni sugli effetti della filiazione.

Art. 268 cpv. 2­5 Le condizioni di adozione devono essere adempiute già al momento della presentazione della domanda.

2

Presentata la domanda, il sopravvenire della morte o dell'incapacità di discernimento dell'adottante non è di ostacolo all'adozione, purché siano ancora adempiute le altre condizioni.

3

Se l'adottando diventa maggiorenne dopo la presentazione della domanda, rimangono applicabili le disposizioni sull'adozione di minorenni se le pertinenti condizioni erano precedentemente adempiute.

4

La decisione di adozione contiene tutte le indicazioni necessarie per l'iscrizione del prenome, del cognome e della cittadinanza dell'adottato nel registro dello stato civile.

5

Art. 268a cpv. 2 e 3 Occorre specialmente indagare sulla personalità e la salute degli aspiranti all'adozione e dell'adottando, la compatibilità dei soggetti, l'idoneità ad educare il figlio, la situazione economica, i motivi e le condizioni familiari degli aspiranti all'adozione, come pure sul decorso dei rapporti d'assistenza.

2

3

4372

Abrogato

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FF 2016

Art. 268abis III. Audizione dell'adottando

L'adottando è personalmente e appropriatamene sentito dall'autorità cantonale cui compete la procedura d'adozione o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano.

1

2

L'audizione è messa a verbale.

L'adottando capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione.

3

Art. 268ater IV. Rappresentanza dell'adottando

Se necessario, l'autorità cantonale cui compete la procedura d'adozione ordina che l'adottando sia rappresentato da un esperto in questioni assistenziali e giuridiche.

1

La rappresentanza è ordinata in ogni caso se l'adottando capace di discernimento la chiede.

2

L'adottando capace di discernimento può interporre reclamo contro il diniego di istituire la rappresentanza.

3

Art. 268aquater V. Considerazione dell'atteggiamento dei congiunti

Va tenuto conto dell'atteggiamento dei discendenti degli aspiranti all'adozione.

1

Prima dell'adozione di un maggiorenne va considerato anche l'atteggiamento: 2

1.

del coniuge o del partner registrato dell'adottando;

2.

dei genitori biologici dell'adottando; e

3.

dei discendenti dell'adottando, eccetto che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano.

La decisione di adozione è, per quanto possibile, comunicata a tali persone.

3

Art. 268b Dbis.

Segreto dell'adozione

L'adottato e i genitori adottivi hanno diritto al rispetto del segreto dell'adozione.

1

Le informazioni atte a identificare il minorenne adottato o i suoi genitori adottivi possono essere rese note ai genitori biologici soltanto se l'adottato è capace di discernimento e se i genitori adottivi e l'adottato vi hanno acconsentito.

2

Le informazioni atte a identificare l'adottato maggiorenne possono essere rese note ai genitori biologici e ai loro discendenti diretti soltanto se l'adottato vi ha acconsentito.

3

4373

Codice civile svizzero (Adozione)

FF 2016

Art. 268c 1 I genitori adottivi informano l'adottato circa la sua adozione tenendo Dter. Informazione circa conto della sua età e del suo grado di maturità.

l'adozione, i genitori biologici 2 L'adottato minorenne ha diritto di essere informato sui suoi genitori e i loro discendenti biologici, purché le informazioni non permettano di identificarli. Gli

sono fornite informazioni atte a identificarli soltanto se dimostra un interesse degno di protezione.

L'adottato maggiorenne può in ogni tempo chiedere che gli siano rese note l'identità dei suoi genitori biologici e altre informazioni su di essi. Può inoltre chiedere che gli siano fornite informazioni sui discendenti diretti dei suoi genitori biologici, se questi sono maggiorenni e vi hanno acconsentito.

3

Art. 268d Dquater. Servizio cantonale preposto all'informazione e servizi di ricerca

Le informazioni circa i genitori biologici e i loro discendenti diretti o l'adottato sono fornite dall'autorità cantonale cui compete la procedura d'adozione.

1

L'autorità cantonale informa in merito alla domanda d'informazione le persone oggetto di tale domanda e, se necessario, richiede il loro consenso a essere contattate dal richiedente. Può affidare tali compiti a un servizio specializzato nella ricerca di persone.

2

Se le persone oggetto della domanda d'informazione rifiutano di stabilire un contatto personale, l'autorità cantonale o il servizio incaricato delle ricerche ne informa i richiedenti e li rende attenti sui diritti della personalità delle persone oggetto della domanda d'informazione.

3

I Cantoni designano un ufficio incaricato di consigliare i genitori biologici, i loro discendenti diretti o l'adottato che ne facciano richiesta.

4

Art. 268e 1 I genitori adottivi e i genitori biologici possono convenire che ai Dquinquies.

Relazioni secondi sia concesso il diritto di intrattenere adeguate relazioni persopersonali con i genitori biologici nali con l'adottato minorenne. Tale convenzione e le sue eventuali

modifiche sono sottoposte per approvazione all'autorità di protezione dei minori del domicilio dell'adottato. Prima di decidere, l'autorità di protezione dei minori o un terzo incaricato sente personalmente e appropriatamente l'adottato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Se l'adottato è capace di discernimento è necessario il suo consenso alla convenzione.

Se il bene dell'adottato è minacciato o vi è disaccordo circa l'attuazione della convenzione, decide l'autorità di protezione dei minori.

2

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Codice civile svizzero (Adozione)

FF 2016

L'adottato può rifiutare in ogni tempo il contatto con i genitori biologici. Contro la sua volontà i genitori adottivi non possono neppure fornire informazioni ai genitori biologici.

3

Art. 298e Aquinquies.

Modificazione delle circostanze dopo l'adozione del figliastro del convivente di fatto

Se una persona ha adottato il figlio del convivente di fatto e si verificano fatti nuovi importanti, si applica per analogia la disposizione sulla modificazione delle circostanze in caso di riconoscimento e sentenza di paternità.

Art. 299, titolo marginale Asexies.

Patrigno e matrigna

Art. 300, titolo marginale Asepties.

Genitori affilianti

Titolo finale: Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile Art. 12b 2. Procedure pendenti

Alle procedure di adozione pendenti all'entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2016 si applica il nuovo diritto.

Art. 12c

3. Soggezione al nuovo diritto

Le disposizioni della modifica del 17 giugno 2016 relative al segreto dell'adozione, all'informazione circa i genitori biologici e i loro discendenti nonché alla possibile convenzione sulle relazioni personali tra i genitori biologici e l'adottato si applicano anche alle adozioni pronunciate prima dell'entrata in vigore o pendenti al momento dell'entrata in vigore di dette disposizioni.

Art. 12cbis Abrogato

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

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Codice civile svizzero (Adozione)

FF 2016

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2016

Consiglio nazionale, 17 giugno 2016

Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol

La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 giugno 20163 Termine di referendum: 6 ottobre 2016

3

FF 2016 4369

4376

Codice civile svizzero (Adozione)

FF 2016

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 18 giugno 20044 sull'unione domestica registrata Art. 13 cpv. 1, secondo periodo ... Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 163­165 del Codice civile (CC)5.

1

Art. 17 cpv. 3bis Se una persona ha adottato il figlio minorenne del partner, il giudice prende le misure necessarie secondo gli articoli 270­327c CC6.

3bis

Art. 25 cpv. 1, secondo periodo ... Possono segnatamente convenire che i beni siano divisi conformemente agli articoli 196­219 CC7.

1

Art. 27a

Adozione del figliastro

Se una persona ha adottato il figlio minorenne del partner, si applicano per analogia gli articoli 270­327c CC8.

Art. 28

Adozione e medicina riproduttiva

Chi è vincolato da un'unione domestica registrata non può adottare congiuntamente né valersi di tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Art. 34 cpv. 4 Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 125 capoversi 2 e 3 nonché 126­134 CC9.

4

4 5 6 7 8 9

RS 211.231 RS 210 RS 210 RS 210 RS 210 RS 210

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FF 2016

2. Codice di procedura civile10 Titolo prima dell'art. 307a

Capitolo 3: Interessi dei figli nella procedura in materia di unione domestica registrata Art. 307a Se una persona ha adottato il figlio minorenne del partner, si applicano per analogia gli articoli 295­302.

3. Legge federale del 25 giugno 198211 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 19a

Partner registrato superstite

L'articolo 19 si applica per analogia al partner registrato superstite.

4. Legge del 24 marzo 200612 sugli assegni familiari Art. 3 cpv. 3, quarto periodo ... L'adozione del figliastro conformemente all'articolo 264c del Codice civile13 non conferisce alcun diritto.

3

10 11 12 13

RS 272 RS 831.40 RS 836.2 RS 210

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