14.444 Iniziativa parlamentare Trasferimento delle tasse di vigilanza destinate alla CAV PP. Inserire un capoverso 4 all'articolo 64c Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 7 luglio 2016

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)1, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato.

7 luglio 2016

In nome della Commissione: Il presidente, Ignazio Cassis

1

RS 831.40

2016-2131

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Rapporto 1

Genesi del progetto

Il 25 settembre 2014 la consigliera nazionale Susanne Leutenegger Oberholzer (PS, BL) ha depositato la seguente iniziativa parlamentare: «Occorre completare l'articolo 64c LPP con un nuovo capoverso 4 del seguente tenore: Art. 64c ... Cpv. 4 Le autorità di vigilanza possono trasferire sugli istituti di previdenza soggetti alla loro vigilanza le tasse dovute secondo il capoverso 2 lettera a in base ai principi determinanti per la loro riscossione.» Con quest'iniziativa si vuole colmare una lacuna giuridica creatasi in occasione della riforma strutturale della LPP2. Con questa riforma vi è stata una decentralizzazione della vigilanza diretta sugli istituti di previdenza operanti a livello nazionale, diventata di competenza delle autorità di vigilanza cantonali e regionali; nel contempo è stata creata una Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), incaricata di vigilare sulle autorità di vigilanza cantonali e regionali. Conformemente all'articolo 64c LPP in combinato disposto con gli articoli 7 e seguenti OPP 13, la CAV PP viene finanziata tra l'altro mediante tasse di vigilanza a carico delle autorità di vigilanza diretta. Manca però una base giuridica a livello federale che permetta di trasferire sugli istituti di previdenza la tassa di vigilanza dovuta dalle autorità di vigilanza cantonali e regionali. Questa lacuna giuridica della LPP è già stata evidenziata in tre decisioni del Tribunale amministrativo federale 4 e del Tribunale federale5.

Il 1° luglio 2015, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha deciso all'unanimità di dare seguito all'iniziativa parlamentare. Il 2 novembre 2015, la sua omologa del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ha aderito all'unanimità a questa decisione.

Il 24 febbraio 2016, la CSSS-N ha incaricato la sua segreteria di redigere un progetto di legge in collaborazione con l'Amministrazione. Il 7 luglio 2016, la Commissione ha esaminato il progetto di legge e di rapporto e ha deciso che anche i criteri previsti dall'articolo 64c capoverso 2 lettera a per il calcolo della tassa di vigilanza dovevano essere precisati nella legge (cfr. n. 2).

La Commissione ha rinunciato a una procedura di consultazione dato che non ci si attendeva nessuna nuova informazione (art. 3a cpv. 1 lett. b legge sulla
consultazione6). Dal messaggio del Consiglio federale 7 e dai dibattiti parlamentari in merito alla riforma strutturale della LPP era emerso chiaramente che le autorità di vigilanza cantonali e regionali possono ripercuotere sugli istituti di previdenza le tasse dovute alla CAV PP. In base a questi elementi e alle spiegazioni fornite dal Tribunale 2 3 4 5 6 7

Riforma strutturale della previdenza professionale (07.055) Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale, RS 831.435.1 Decisioni C-941/2012 e C-942/2012 del 7 marzo 2014, C-3096/2012 del 21 marzo 2014.

Decisioni 9C_331/2014, 9C_332/2014 e 9C_349/2014 del 23 marzo 2015.

RS 172.061 FF 2007 5199

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federale, si può concludere che questo progetto mira unicamente a colmare una lacuna giuridica. Anche per quanto riguarda i criteri per il calcolo della tassa di vigilanza, la modifica si limita a enunciare nella legge la prassi in vigore.

Il 7 luglio 2016, la CSSS-N ha adottato il progetto di legge all'unanimità e, assieme al presente rapporto, lo ha trasmesso alla sua Camera e per parere al Consiglio federale.

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Punti essenziali del progetto

Con il presente progetto vengono disciplinati in modo più preciso a livello di legge due punti relativi alla tassa di vigilanza dovuta alla CAV PP. Innanzitutto tra i criteri di cui all'articolo 64c capoverso 2 lettera a per il calcolo della tassa figura ora il numero di rendite versate. Inoltre, con l'articolo 64c capoverso 4, il legislatore crea una base giuridica che disciplina il trasferimento sui singoli istituti di previdenza della tassa dovuta alla CAV PP da parte delle autorità di vigilanza.

3

Commento alle singole disposizioni

3.1

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 64c cpv. 2 lett. a Conformemente all'articolo 64c capoverso 2 lettera a LPP, la tassa di vigilanza è riscossa presso le autorità di vigilanza in funzione del numero di istituti di previdenza soggetti alla vigilanza e del numero di assicurati. In base alla nozione di assicurati impiegata, questa comprende solo gli assicurati attivi oppure anche gli assicurati passivi, ossia i pensionati.

Questa formulazione è stata inserita nella legge solo alla fine dei dibattiti parlamentari (cfr. Boll. Uff. 2008 S 581 e segg.; Büttiker Rolf). In origine, il calcolo delle tasse avrebbe dovuto essere fatto in funzione del numero di istituti e della somma dei capitali di copertura (cfr. FF 2007 5237). Il concetto di «somma dei capitali di copertura» avrebbe compreso non solo i capitali di copertura degli assicurati attivi ma anche quelli dei pensionati. Di conseguenza, il concetto di assicurato è stato riformulato per poter considerare come assicurati anche i pensionati e poterne così tener conto nel calcolo della tassa dovuta alla CAV PP. Per calcolare l'importo pro capite della tassa, all'epoca erano stati considerati anche i pensionati, un metodo che aveva trovato eco anche nelle spiegazioni concernenti l'articolo 7 OPP 1 e che è stato finora applicato.

Aggiungendo la frase «e del numero di rendite versate» viene solo precisato l'attuale tenore dell'articolo senza apportare modifiche alla prassi in uso fin dall'introduzione della CAV PP. Si stabilisce dunque che anche i pensionati devono cofinanziare la CAV PP e si chiarisce che la tassa deve essere calcolata in funzione delle rendite versate e non in base al numero dei beneficiari di rendite. Ne deriva che se un bene6151

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ficiario percepisce più rendite, la tassa deve essere versata alla CAV PP per ciascuna rendita versata.

Art. 64c cpv. 4

Spese

Conformemente all'articolo 64c capoverso 2 lettera a, le autorità di vigilanza cantonali e regionali che esercitano la vigilanza sugli istituti di previdenza e che a loro volta sottostanno alla vigilanza della CAV PP, sono tenute a versare a quest'ultima una tassa che, giusta l'articolo 7 capoverso 1 OPP 1, si compone di una tassa di base per ogni istituto di previdenza e di una tassa supplementare che ammonta al massimo a 80 centesimi per ogni assicurato attivo e per ogni rendita versata dall'istituto di previdenza. La CAV PP fissa ogni anno l'importo della tassa supplementare.

Le autorità di vigilanza cantonali e regionali sono enti di diritto pubblico indipendenti e autofinanziati, di norma mediante emolumenti. Per determinare a quale autorità di vigilanza sono sottoposti i vari istituti di previdenza si considera il luogo in cui questi ultimi hanno sede. Non sarebbe di conseguenza opportuno finanziare un'autorità di vigilanza mediante il denaro dei contribuenti di uno o più Cantoni. Per questo motivo, le autorità di vigilanza devono riscuotere le tasse che sono tenute a versare alla CAV PP dagli istituti che sottostanno alla loro vigilanza.

Quando, nell'ambito della riforma strutturale, fu creata la CAV PP e definito il relativo sistema di finanziamento, dai propositi parlamentari era emerso chiaramente che la Commissione avrebbe dovuto essere finanziata dagli istituti di previdenza 8.

Tutti erano stati concordi nel dire che la CAV PP doveva essere finanziata mediante tasse versate dagli istituti di previdenza. In questo modo si voleva garantire l'indipendenza9 della Commissione e assicurarle le risorse necessarie a prescindere dalla situazione finanziaria della Confederazione10. Inoltre, questo sistema permetteva di suddividere la tassa tra gli istituti di previdenza in base al principio di causalità.

Nonostante il sistema di finanziamento scelto fosse chiaro, l'attuale articolo 64c non lo esplicita in modo sufficiente. Infatti, non definisce chiaramente che le autorità di vigilanza cantonali e regionali possono riscuotere dagli istituti di previdenza la tassa dovuta alla CAV PP. Cosicché, in alcune leggi cantonali e accordi di concordato sono state inserite disposizioni in questo senso. Tuttavia, dato che l'introduzione di una regola simile appare complicata soprattutto per quanto riguarda
le autorità di vigilanza regionali, istituite da più Cantoni per esercitare una vigilanza comune, è imperativo che il legislatore federale colmi questa lacuna legislativa anche per rendere chiara e uniforme la regolamentazione sulla tassa.

8 9 10

Boll. Uff. 2008 N 581 FF 2007 5237 FF 2007 5218

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4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Precisando l'articolo 64c capoverso 2 LPP, viene solo chiarita una situazione già in essere. Non ne derivano pertanto ripercussioni finanziarie o sul personale.

Con l'aggiunta del capoverso 4 all'articolo 64c si pone fine all'incertezza del diritto, che avrebbe potuto creare una situazione in cui a pagare le tasse dovute alla CAV PP sarebbero state le autorità di vigilanza cantonali e regionali anziché gli istituti di previdenza. Dato che questa disposizione disciplina una prassi già esistente, non sono previste ripercussioni finanziare o sul personale.

4.2

Fattibilità delle misure proposte

Dalla creazione della CAV PP all'inizio del 2012, le autorità di vigilanza cantonali e regionali riscuotono annualmente le tasse di vigilanza dagli istituti di previdenza e le versano alla CAV PP. Questo sistema si è dunque già dimostrato valido.

4.3

Altre ripercussioni

Colmando questa lacuna giuridica si crea certezza del diritto. Questo può contribuire in futuro a far evitare alle autorità di vigilanza cantonali e regionali le controversie e gli onerosi procedimenti giudiziari che ne derivano.

5

Rapporto con il diritto europeo

La presente modifica non ha alcun rapporto con il diritto europeo.

6

Basi giuridiche

6.1

Costituzionalità e legalità

La presente modifica della LPP si fonda sull'articolo 113 della Costituzione federale11, il cui capoverso 1 conferisce al legislatore la competenza di emanare prescrizioni sulla previdenza professionale. Le autorità di vigilanza cantonali e regionali e la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale sono organi che partecipano all'attuazione della previdenza professionale.

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