Termine di referendum: 6 ottobre 2016

Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) del 17 giugno 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 20151, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 3 ottobre 20032 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri Art. 3 cpv. 3, secondo e terzo periodo ... Per la sostanza delle persone fisiche considera solo la crescita. Per gli utili delle persone giuridiche tiene conto del diverso sfruttamento del potenziale fiscale rispetto al reddito e alla sostanza delle persone fisiche; distingue in particolare tra gli utili secondo l'articolo 24a della legge federale del 14 dicembre 19903 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e gli altri utili.

3

Art. 23a

Disposizioni transitorie della modifica del 17 giugno 2016

Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2016, nel calcolare il potenziale di risorse secondo l'articolo 3 capoverso 3 il Consiglio federale continua ad applicare i fattori beta degli anni di riferimento 2016­2019 agli utili delle persone giuridiche imposte conformemente all'articolo 28 capoversi 2­4 1

1 2 3

FF 2015 4133 RS 613.2 RS 642.14

2015-1261

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FF 2016

LAID4. Tale regola si applica anche alle persone giuridiche che abbiano volontariamente rinunciato allo statuto speciale dopo il 31 dicembre 2015. A partire dal secondo anno dopo l'entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2016, l'entità di tali utili, sempre ponderata con i fattori beta, è ridotta di un quinto all'anno.

Dal quinto all'undicesimo anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica il Consiglio federale può introdurre soglie minime o massime per i fattori con i quali gli utili delle persone giuridiche vengono presi in considerazione nel calcolo del potenziale delle risorse secondo l'articolo 3 capoverso 3.

2

In deroga all'articolo 5 capoverso 1 primo periodo, l'Assemblea federale determina mediante decreto federale i contributi di base destinati alla perequazione delle risorse per il secondo e il terzo anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

3

Nel secondo anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto che serva da base decisionale per: 4

a.

determinare i contributi di base destinati alla perequazione delle risorse per il periodo dal quarto al settimo anno dopo l'entrata in vigore della modifica; e

b.

apportare alla perequazione delle risorse i correttivi eventualmente necessari a seguito di tale modifica.

Dal quinto all'undicesimo anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica, la quota minima perseguita ai sensi dell'articolo 6 capoverso 3 si basa sulle risorse determinanti nel quarto anno dopo l'entrata in vigore della modifica. A tal fine, dal quinto all'undicesimo anno dopo l'entrata in vigore della modifica la Confederazione versa ai Cantoni interessati contributi complementari annui di 180 milioni di franchi.

5

In deroga all'articolo 9 capoverso 1 primo periodo, l'Assemblea federale determina mediante decreto federale i contributi di base destinati alla perequazione dell'aggravio geotopografico e alla perequazione dell'aggravio sociodemografico per il periodo dal secondo al settimo anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

6

In deroga all'articolo 9 capoverso 2, il Consiglio federale adegua i mezzi finanziari al rincaro per il periodo dal terzo al settimo anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

7

In deroga all'articolo 18 capoverso 1, il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale nel sesto anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica un rapporto sull'efficacia che contempla il periodo dal secondo al settimo anno dopo l'entrata in vigore della modifica.

8

4

RS 642.14

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2. Legge federale del 14 dicembre 19905 sull'imposta federale diretta Ingresso visti gli articoli 128 e 129 della Costituzione federale6, Art. 58 cpv. 1 lett. c, secondo periodo Abrogato Art. 59 cpv. 1 lett. f e 1bis­1sexies 1

Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche: f.

l'interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia.

Il capitale proprio di garanzia corrisponde alla parte del capitale proprio secondo l'articolo 125 capoverso 3 che eccede quanto necessario a esercitare l'attività aziendale sul lungo termine. Esso è calcolato in base a tassi di copertura stabiliti in funzione dei rischi inerenti alla categoria di attivi interessata; l'articolo 52 si applica per analogia.

1bis

1ter

È escluso l'interesse figurativo su: a.

le partecipazioni di cui all'articolo 69;

b.

gli attivi non necessari all'azienda;

c.

le riserve occulte dichiarate secondo l'articolo 61a, compreso il valore aggiunto generato internamente, e analoghe riserve occulte dichiarate ma non assoggettate a imposta;

d.

gli attivi relativi a operazioni che portano a un risparmio fiscale ingiustificato, segnatamente i crediti di qualsiasi genere, sempre che derivino dall'alienazione di partecipazioni secondo l'articolo 69 o da distribuzioni e sussistano nei confronti di persone vicine.

L'aliquota dell'interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia si basa sul rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni. Se il capitale proprio di garanzia consiste in parte in crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine, può essere chiesta l'applicazione di un interesse conforme al mercato; è fatto salvo il capoverso 1ter lettera d.

1quater

L'interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia è calcolato alla fine del periodo fiscale, sulla base del valore medio dei singoli attivi, considerati secondo il valore determinante per l'imposta sull'utile, del capitale proprio nel corso del periodo fiscale in questione, dei tassi di copertura di cui al capoverso 1 bis e 1ter e delle disposizioni sull'aliquota dell'interesse figurativo di cui al capoverso 1 quater.

1quinquies

Il Dipartimento federale delle finanze emana le disposizioni necessarie all'esecuzione dei capoversi 1bis­1quinquies.

1sexies

5 6

RS 642.11 RS 101

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L sulla riforma III dell'imposizione delle imprese

Art. 61a

FF 2016

Dichiarazione di riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento

Se all'inizio dell'assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, esse non sottostanno all'imposta sull'utile. Le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa su partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale oppure all'utile e alle riserve di un'altra società non possono essere dichiarate.

1

Quale inizio dell'assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali o di funzioni dall'estero in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati in Svizzera, la fine dell'esenzione fiscale secondo l'articolo 56 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o dell'amministrazione effettiva.

2

Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l'aliquota applicata ai fini fiscali agli ammortamenti dei valori patrimoniali interessati.

3

Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni.

4

Art. 61b

Dichiarazione di riserve occulte alla fine dell'assoggettamento

In caso di cessazione dell'assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sottostanno all'imposizione.

1

Quale fine dell'assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali o di funzioni in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati all'estero, la chiusura della liquidazione, il passaggio a un'esenzione fiscale secondo l'articolo 56 nonché il trasferimento all'estero della sede o dell'amministrazione effettiva.

2

Art. 196 cpv. 1 I Cantoni versano alla Confederazione il 78,8 per cento delle imposte incassate, delle multe inflitte e incassate per sottrazione d'imposta o violazione di obblighi procedurali, come anche degli interessi riscossi.

1

3. Legge federale del 14 dicembre 19907 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 8a

Utile da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente

All'utile da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente si applica per analogia l'articolo 24a.

7

RS 642.14

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L sulla riforma III dell'imposizione delle imprese

Art. 10a

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Deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente

Alla deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente si applica per analogia l'articolo 25a.

Art. 14 cpv. 3, secondo periodo ... Per la sostanza imputabile ai diritti di cui all'articolo 8a i Cantoni possono prevedere una riduzione dell'imposta.

3

Art. 24 cpv. 3bis, primo periodo, e 3quater lett. b Qualora una società di capitali o una società cooperativa trasferisca una partecipazione a una società estera del medesimo gruppo, l'imposizione della differenza tra il valore determinante per l'imposta sull'utile e il valore venale della partecipazione è rinviata. ...

3bis

Partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società di capitali o società cooperativa, esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali possono essere trasferiti, al valore fino ad allora determinante per l'imposta sull'utile, tra società di capitali o cooperative svizzere che, nel contesto delle circostanze concrete, grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo sono riunite sotto la direzione unica di una società di capitali o cooperativa. Rimangono salvi: 3quater

b.

Abrogata

Art. 24a

Utile da brevetti e diritti analoghi

La quota dell'utile da brevetti e diritti analoghi imputabile a spese di ricerca e sviluppo del contribuente è presa in considerazione per il calcolo dell'utile netto imponibile con una riduzione del 90 per cento. I Cantoni possono prevedere una riduzione inferiore.

1

Se l'imposta gravante l'utile da diritti secondo il capoverso 1 è ridotta per la prima volta, le spese di ricerca e sviluppo imputabili a tali diritti già prese in considerazione in periodi fiscali passati come pure un'eventuale deduzione secondo l'articolo 25a sono addizionate all'utile netto imponibile. Deve essere costituita una riserva occulta tassata di entità pari all'importo addizionato.

2

Il computo di cui al capoverso 2 può essere tralasciato al momento della prima imposizione secondo il capoverso 1 se i Cantoni garantiscono che l'imposizione avrà luogo con altre modalità entro cinque anni dalla prima imposizione.

3

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione, in particolare riguardo alla definizione dei diritti analoghi, alla determinazione dell'utile rilevante da brevetti e diritti analoghi, nonché agli obblighi di documentazione del contribuente che chiede una riduzione. Il Consiglio federale può considerare diritti analoghi segnatamente le invenzioni non brevettate di piccole e medie imprese e i software. Nel fare ciò, assicura che l'imposizione dei redditi da brevetti e diritti analoghi risulti com4

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FF 2016

petitiva. Le disposizioni di esecuzione sono verificate periodicamente e se del caso adeguate.

Art. 24b

Dichiarazione di riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento

Se all'inizio dell'assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, esse non sottostanno all'imposta sull'utile. Le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa su partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale oppure all'utile e alle riserve di un'altra società non possono essere dichiarate.

1

Quale inizio dell'assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali o di funzioni dall'estero in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati in Svizzera, la fine dell'esenzione fiscale secondo l'articolo 23 capoverso 1 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o dell'amministrazione effettiva.

2

Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l'aliquota applicata ai fini fiscali agli ammortamenti dei valori patrimoniali interessati.

3

Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni.

4

Art. 24c

Dichiarazione di riserve occulte alla fine dell'assoggettamento

In caso di cessazione dell'assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sottostanno all'imposizione.

1

Quale fine dell'assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali o di funzioni in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati all'estero, la chiusura della liquidazione, il passaggio a un'esenzione fiscale secondo l'articolo 23 capoverso 1 nonché il trasferimento all'estero della sede o dell'amministrazione effettiva.

2

Art. 25 cpv. 1 lett. f e 1ter­1septies 1

Gli oneri consentiti dall'uso commerciale comprendono anche: f.

l'interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia, sempre che la legge cantonale lo preveda e i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere rientranti nella sostanza privata e rappresentanti almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa (partecipazioni qualificate) siano imposti almeno in ragione del 60 per cento.

Il capitale proprio di garanzia corrisponde alla parte del capitale proprio imponibile in Svizzera prima di una riduzione secondo l'articolo 29 capoverso 3 che eccede quanto necessario a esercitare l'attività aziendale sul lungo termine. Esso è calcolato in base a tassi di copertura stabiliti in funzione dei rischi inerenti alla categoria di attivi interessata.

1ter

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L sulla riforma III dell'imposizione delle imprese

1quater

FF 2016

È escluso l'interesse figurativo su:

a.

le partecipazioni di cui all'articolo 28 capoverso 1;

b.

gli attivi non necessari all'azienda;

c.

gli attivi di cui all'articolo 24a;

d.

le riserve occulte dichiarate secondo l'articolo 24b, compreso il valore aggiunto generato internamente, e analoghe riserve occulte dichiarate ma non assoggettate a imposta;

e.

gli attivi relativi a operazioni che portano a un risparmio fiscale ingiustificato, segnatamente i crediti di qualsiasi genere, sempre che derivino dall'alienazione di partecipazioni secondo l'articolo 28 capoversi 1­1ter o da distribuzioni e sussistano nei confronti di persone vicine.

L'aliquota dell'interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia si basa sul rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni.

Se il capitale proprio di garanzia consiste in parte in crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine, può essere chiesta l'applicazione di un interesse conforme al mercato; è fatto salvo il capoverso 1quater lettera e.

1quinquies

L'interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia è calcolato alla fine del periodo fiscale, sulla base del valore medio dei singoli attivi, considerati secondo il valore determinante per l'imposta sull'utile, del capitale proprio nel corso del periodo fiscale in questione, dei tassi di copertura di cui al capoverso 1ter e 1quater nonché delle disposizioni sull'aliquota dell'interesse figurativo di cui al capoverso 1 quinquies.

1sexies

Il Dipartimento federale delle finanze emana le disposizioni necessarie all'esecuzione dei capoversi 1ter­1sexies.

1septies

Art. 25a

Deduzione delle spese di ricerca e sviluppo

I Cantoni possono approvare una deduzione delle spese di ricerca e sviluppo non eccedente il 150 per cento degli oneri consentiti dall'uso commerciale.

1

Le spese di ricerca e sviluppo sono deducibili nella misura in cui siano sostenute in Svizzera direttamente dal contribuente o indirettamente da una terza persona.

2

Se la persona che ha conferito un mandato di ricerca e sviluppo ha diritto alla deduzione, il mandatario non ha diritto a nessuna deduzione.

3

Nel quadro delle disposizioni di esecuzione il Consiglio federale definisce le spese di ricerca e sviluppo.

4

Art. 25b

Riduzione fiscale massima

La riduzione fiscale complessiva secondo gli articoli 24a, 25 capoverso 1 lettera f e 25a non può eccedere l'80 per cento dell'utile imponibile prima della deduzione delle perdite, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni conformemente all'articolo 28 capoversi 1 e 1bis, e prima dell'applicazione di tali riduzioni. Le riduzioni non possono inoltre comportare il riporto delle perdite. I Cantoni possono prevedere una riduzione inferiore.

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FF 2016

Art. 28 cpv. 2­5 Abrogati Art. 29 cpv. 2 lett. b e 3 2

Il capitale proprio imponibile consiste: b.

Abrogata

I Cantoni possono prevedere una riduzione dell'imposta per il capitale proprio imputabile ai diritti di partecipazione secondo l'articolo 28 capoverso 1, a diritti secondo l'articolo 24a nonché a mutui a favore di società del gruppo.

3

Art. 72u

Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 17 giugno 2016

I Cantoni adeguano la loro legislazione agli articoli 8a, 10a, 14 capoverso 3 secondo periodo, 24 capoversi 3bis, primo periodo, e 3quater lettera b, 24a­24c, 25 capoversi 1 lettera f e 1ter­1septies, 25a, 25b, 28 capoversi 2­5 nonché 29 capoverso 2 lettera b e capoverso 3 entro la data di entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2016.

1

Scaduto questo termine, gli articoli 8a, 10a, 14 capoverso 3 secondo periodo, 24 capoversi 3bis, primo periodo, e 3quater lettera b, 24a­24c, 25 capoversi 1 lettera f e 1ter­1septies, 25a, 25b, 28 capoversi 2­5 nonché 29 capoverso 2 lettera b e capoverso 3 si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario.

2

Art. 78g

Disposizioni transitorie della modifica del 17 giugno 2016

Se le persone giuridiche sono state tassate secondo l'articolo 28 capoversi 2­4 prima dell'entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2016, in caso di realizzazione le riserve occulte esistenti al momento dell'entrata in vigore della modifica come pure il valore aggiunto generato internamente sono tassati separatamente entro cinque anni, nella misura in cui non erano imponibili sino a quel momento.

1

L'importo delle riserve occulte dichiarate dalla persona giuridica al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, compreso il valore aggiunto generato internamente, deve essere stabilito mediante decisione dall'autorità di tassazione.

2

Gli ammortamenti di riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, dichiarate al termine del regime fiscale conformemente all'articolo 28 capoversi 2­4 sono presi in considerazione nel calcolo di cui all'articolo 25b.

3

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FF 2016

4. Legge federale del 22 giugno 19518 concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione Art. 2 cpv. 1 lett. g 1

Il Consiglio federale può segnatamente: g.

stabilire le condizioni alle quali uno stabilimento d'impresa in Svizzera di un'impresa estera assoggettato all'imposta sull'utile ordinaria sia a livello di imposta federale diretta sia a livello di imposte cantonali e comunali può chiedere il computo globale d'imposta per i redditi provenienti da uno Stato terzo gravati da imposte non recuperabili.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2016

Consiglio nazionale, 17 giugno 2016

Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol

La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 giugno 20169 Termine di referendum: 6 ottobre 2016

8 9

RS 672.2 FF 2016 4381

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