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Foglio Federale Berna, 25 agosto 1966

Anno XLIX

Volumé II

N° 34 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

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9471 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente , l'approvazione della convenzione internazionale delle telecomunicazioni · (Del 3 giugno 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Ci pregiamo di presentarvi un 'messaggio relativo alla convenzione approvata, ilJ2 novembre 1965, dalla Conferenza di plenipotenziari del¬ l'Unione internazionale delle telecomunicazioni di Montreux e un disegno di decreto federale.

I La convenzione internazionale delle telecomunicazioni fu elaborata, nella forma attuale, nel 1932 a Madrid. Fino ad ora è stata sottoposta a quattro revisioni: ad Atlantic-City nel 1947, Buenos-Aires nel 1952, Gine¬ vra nel 1959 e recentemente a Montreux dove ebbe luogo la suddetta con¬ ferenza di plenipotenziari dal 14 settembre al 12 novembre 1965. Le conven¬ zioni rivedute ad Atlantic-City, a Buenos-Aires e a Ginevra, furono sotto¬ poste all'Assemblea federale e approvate dalla stessa con i messaggi del 29 giugno 1948 V5 agosto 1953 2 e 10 maggio I9603.

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FF 1948, FF 1953, FF 1960, 857.

' I Foglio Federale, 1966, Vol. Il

26 La convenzione ha lo scopo: a. di mantenere e di estendere la cooperazione internazionale per il miglio¬ ramento e l'impiego razionale delle telecomunicazioni di ogni specie; b. di favorire lo sviluppo dei mezzi tecnici e il loro sfruttamento più effi¬ cace allo scopo di aumentare il rendimento dei servizi di telecomunicazione, di estenderne l'uso e di generalizzare, quanto più possibile, la loro utilizzazione da parte del pubblico; c. di armonizzare gli sforzi delle nazioni intesi al perseguimento di questi fini comuni.

La definizione degli obiettivi dell'Unione è identica a quella della con¬ venzione di Ginevra (1959); essa non ha pertanto subito modificazione al¬ cuna. Nelle linee generali l'organizzazione dell'Unione e la sua struttura non sono parimente state modificate. Per contro, la questione della coope¬ razione tecnica in favore dei paesi nuovi e in via di sviluppo ha assunto una importanza assai maggiore e la presenza dei paesi africani ha creato una nuova situazione. In effetti, al momento della conferenza di Ginevra, il numero dei paesi membri e dei membri associati all'Unione era solo di 101, laddove nel 1965 si è elevato a 129; in particolare il numero dei paesi afri¬ cani è aumentato da 16 (1959) a 38 (1965).

La conferenza ha adottato alla maggioranza talune risoluzioni intese, sia a escludere la Repubblica sudafricana dalla conferenza stessa e dalle conferenze regionali africane dell'Unione, sia a condannare la politica se¬ guita dal Portogallo nelle province d'oltremare. La legalità di tali risoluzioni fu però contestata da numerose delegazioni. Quella del nostro paese dichiarò espressamente che le suddette risoluzioni erano contrarie alla convenzione* delle telecomunicazioni e costituivano una violazione inammissibile del di¬ ritto. Firmando gli atti finali della conferenza, la nostra delegazione espresse pertanto una pertinente riserva (vedi capo III).

Per la prima volta nella storia dell'Unione, la stampa è stata autorizzata ad assistere alle sedute plenarie della conferenza.

n La convenzione comprende cinquantatrè articoli suddivisi in' sette capi¬ toli; essa è completata da quattro allegati -- due meno della precedente con¬ venzione -- che ne sono parti integranti. Su proposta della delegazione sviz¬ zera, la conferenza ha approvato un protocollo addizionale.facoltativo con¬ cernente la procedura d'arbitrato; anch'esso è sottoposto all'approvazione delle Càmere federali.

27 La convenzione Il capitolo maggiormente modificato è il I, composto di 17 articoli (53 modificazioni e 28 aggiunte); esso concerne la composizione, lo scopo e la struttura dell'Unione. In particolare è stato introdotto un nuovo arti¬ colo consacrato al comitato di coordinazione (art. 11). Detto comitato coa¬ diuva il segretario generale nelle questioni amministrative e finanziarie come anche in quelle di cooperazione tecnica e lo assiste, inoltre, nei campi delle relazioni esterne e dell'informazione pubblica.

Il comitato è composto del segretario generale, che ne assume la pre¬ sidenza, del vicesegretario generale, dei direttori dei comitati consultivi in¬ ternazionali e del presidente del comitato internazionale per la registrazione delle frequenze; esso dovrà cercare di migliorare il funzionamento della Unione ed esaminare alcune questioni che gli verranno affidate dal consiglio d'amministrazione.

La nuova convenzione mantiene il carattere federativo dell'Unione; gli organi tecnici, come il comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT), il comitato consultivo internazionale delle radioco¬ municazioni (CCIR) e il comitato internazionale per la registrazione delle frequenze (IFRB), conservano infatti la loro autonomia per tutte le que¬ stioni tecniche che sono di loro competenza. Inoltre le assemblee plenarie del, CCITT e CCIR eleggeranno, come finora, i loro direttori. Da parte sua, il segretario generale, eletto dalla conferenza di plenipotenziari, è re¬ sponsabile, davanti a quest'ultima e al consiglio d'amministrazione, per le attribuzioni che gli sono conferite (cooperazione tecnica e servizi generali) e per l'insieme delle questioni amministrative e finanziarie dell'Unione.

La nuova convenzione ha anche mantenuto invariata l'organizzazione e il funzionamento del consiglio d'amministrazione, come .erano stati defi¬ niti nella convenzione di Ginevra. Tuttavia, per meglio tener conto della ammissione di numerosi nuovi paesi nell'Unione e rendere quest'organismo più rappresentativo, la conferenza ha risolto d'elevare il numero dei seggi da 25 a 29; tre seggi supplementari sono concessi all'Africa (regione D) e uno all'Asia e Australia (regione E). I paesi membri del consiglio d'ammini¬ strazione delegano il proprio rappresentante. La Svizzera fa parte del con¬ siglio
di amministrazione; attualmente il suo rappresentante rie è presidente.

Un certo numero di proposte miravano a sostituire il comitato interna¬ zionale per la registrazione delle frequenze, composto di undici membri, con un dipartimento del segretariato generale, sottoposto a un direttore. Tut¬ tavia la nuova convenzione mantiene l'autonomia tecnica di questo comi¬ tato; essa però riduce a cinque il numero dei membri, ossia un membro per regione, eletto a titolo individuale.

Le spese dell'Unione sono state oggetto di un protocollo addizionale I che ne stabilisce il limite massimo nel bilancio di previsione annuale del con-

28 siglio d'amministrazione; esse ammontano a 17.900.000 franchi svizzeri per il 1966 e a 20.400.000 per il 1971. Le spese per conferenze e riunioni sono sta¬ bilite in un bilancio separato e sono state valutate a 4.185.000 per il 1966 e a 51310.000 per il 1971. L'aumento delle spese è principalmente causato dai costi del personale e, in particolare, dall'aumento del suo effettivo in con¬ siderazione dello sviluppo normale dei compiti dell'Unione e delle nuove mansioni nell'ambito della cooperazione tecnica.

, I paesi membri devono informare, entro il 1° luglio 1966, il segretario generale dell'Unione circa la scelta della classe d'unità di contribuzione (protocollo addizionale II). Durante l'ordinamento della convenzione di Ginevra, il nostro paese ha contribuito con 10 unità alle spese dell'Unione.

Nel 1965 l'unità contributiva era di 33.000 franchi; essa sarà probabilmente stabilita a 39.700 franchi nel bilancio generale dell'Unione del 1966 per le spese causate dalle conferenze e ammonterà successivamente, secondo il bi¬ lancio preventivo e il numero delle unità contributive accettate dai paesi membri. Se, con le dovute riserve, il totale delle unità contributive per l'in¬ sieme dei paesi membri dovesse essere valutato a 500, la parte di contribu¬ zione aumenterà, per il 4971, a 51.400 franchi. Occorre però anche tenere contò della decisione del consiglio di amministrazione dell'Unione circa l'adattamento dei salari e delle altre indennità alle condizioni ammesse dalle Nazioni Unite per il personale in funzione a Ginevra (protocollo addizio¬ nale I, cap. 5).

D'altra parte, la conferenza ha risolto d'esercitare il diritto di prelazione incluso nell'accordo precedente con la repubblica e Cantone di Ginevra.

Poiché l'accordo del 19 aprile 1946, conchiuso tra la Svizzera e l'Organizza¬ zione delle Nazioni Unite circa la sede europea del suddetto ente, è stato applicato per analogia anche all'Unione delle telecomunicazioni, la confe¬ renza ha incaricato il segretario generale dell'Unione di negoziare un nuovo accordo con le autorità svizzere, inteso a stabilire i privilegi e le immunità dell'Unione in Svizzera. La delegazione svizzera dichiarò, a sua volta, che le nostre autorità sono senz'altro disposte alla conclusione d'un nuovo accordo sulla sede dell'Unione.

Allegati ALLEGATO 1 Esso contiene
l'elenco degli Stati divenuti membri dell'Unione per aver firmato e ratificato la convenzione o per avervi aderito, giusta l'articolo 1, numero la.

ALLEGATO 2 Questo atto definisce alcuni termini usati nella convenzione e negli al¬ legati.

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29 ALLEGATO 3 La convenzione offre ai paesi membri, a titolo sussidiario, la possibilità di risolvere le loro controversie per via d'arbitrato (art. 28); l'allegato 3 sta- bilisce la procedura da seguire in tal caso.

ALLEGATO 4 Il regolamento generale, oggetto dell'allegato 4, è suddiviso in due parti: la prima concerne le conferenze; la Seconda, i comitati consultivi in¬ ternazionali; detto regolamento determina la procedura di convocazione delle conferenze, di presentazione delle proposte per la modificazione della Convenzione o di un regolamento; esso disciplina inoltre, nel proprio rego¬ lamento interno, lo svolgimento delle discussioni. Raffrontandolo con gli atti di Ginevra (1959) non si rilevano notevoli cambiamenti, eccettuato il tenore del capitolo V, relativo ai poteri delle delegazioni alle conferenze, che è stato completamente modificato. I 26 articoli del regolamento interno hanno subito soltanto quattro modificazioni minori, e restano quindi quasi invariati.

Protocollo addizionale facoltativo La procedura d'arbitrato, di cui all'allegato 3, contiene una lacuna nel senso che non è' previsto nessun ripiego nell'eventualità che la parte con¬ venuta in giudizio non designi il suo arbitro; in tal caso, la procedura è bloccata e non può essere dato alcun giudizio arbitrale. Alla conferenza di Buenos-Aires (1952) la delegazione svizzera era già intervenuta per rime¬ diare a questa lacuna e per ottenere che un terzo -- il segretario generale dell'Unione--- potesse designare un arbitro in sostituzione della parte con¬ tumace; questa proposta fu però scartata, poiché alcuni paesi non deside¬ ravano l'arbitrato obbligatorio in materia internazionale.

A Montreux la questione fu risollevata. La delegazione svizzera pro¬ pose, a titolo alternativo, la modificazione dell'allegato 3 oppure l'adozione d'un protocollo addizionale facoltativo che colmasse la lacuna constatata.

La seconda alternativa fu accettata e quarantotto paesi di tutti i continenti hanno firmato questo protocollo addizionale facoltativo. Perciò, nelle reci¬ proche relazioni dei paesi firmatari del protocollo e relativamente all'appli¬ cazione ideila convenzione e dei suoi regolamenti, l'arbitrato nelle contro¬ versie è reso obbligatorio.

m Il protocollo finale della convenzione contiene le dichiarazioni e le riserve fatte
dalle delegazioni al momento in cui hanno firmato l'atto. Le dichiarazioni sono di carattere politico e concernono gli Stati che non si riconoscono oppure che hanno fra di loro delle contestazioni territoriali.

Le riserve concernono i regolamenti tecnici di cui all'articolo 15 della con-

30 venzione, che alcuni paesi aventi uno sviluppo tecnico particolare non pos¬ sono applicare.

La delegazione svizzera espresse una riserva riguardo alla risoluzione 44 concernente l'esclusione dell'Unione Sudafricana dalle conferenze regio¬ nali africane, alla risoluzione 45 sull'esclusione del Paese suddetto dalla conferenza di plenipotenziari e alla risoluzione 46 relativa alle province portoghesi d'oltremare. La riserva ha il seguente tenore: « La delegazione svizzera, essendo il rispetto del diritto un principio permanente della politica seguita dal nostro paese, dichiara di non essere in grado d'accettare le risoluzioni N. 44, 45 e 46, poiché le stima contrarie agli articoli 2 e 4 della Convenzione.

« Esprimendo tale parere, la delegazione svizzera non intende pronun¬ ciarsi sugli aspetti fondamentali delle risoluzioni considerate, ma reputa che le vertenze di natura politica dovrebbero, di massima, essere completa¬ mente disgiunte dalle istituzioni tecniche ». 1 La Confederazione Svizzera è membro dell'Unioné già dal tempo della fondazione di questa nel .1865; essa è anche sede dell'Unione e deve quindi ratificare la nuòva convenzione ed il protocollo addizionale facoltativo.

L'articolo 8 della Costituzione federale conferisce alla Confederazione il diritto di conchiudere i trattati con l'estero. La competenza delle Camere si fonda sull'articolo 85, numero 5, della Costituzione. La convenzione, il suo regolamento generale allegato , ed il protocollo addizionale facoltativo -- quest'ultimò fa parte degli atti finali -- sono corichiusi per una durata indeterminata. Però, giusta l'articolo 23 della convenzione, questa può es¬ sere disdetta in qualsiasi momento; tale disdetta ha effetto allo scadere d'un periodo di un anno, a contare dal giorno in cui il segretario generale dell'Unione avrà ricevuto la notificazione. Il decreto federale non deve quindi essere sottoposto ad un referendum facoltativo giusta l'articolo 89, capoverso 4, della Costituzione. < La convenzione entra in vigore il 1° gennaio 1967 e vincolerà i paesi che avranno depositato, entro questa data, le loro adesioni o ratificazioni.

Fondandoci su quanto esposto, vi proponiamo d'approvare il disegno di decreto qui allegato e approfittiamo dell'occasione per rinnovarvi, ono¬ revoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta con¬ siderazione. !

Berna, 3 giugno 1966.

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In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Schaffner Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione della convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Del 3 giugno 1966)

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