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9475 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione della convenzione tra la Svizzera e la Spagna, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (Del 31 maggio 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Il 26 aprile 1966 è stata firmata a Berna una convenzione tra la Con¬ federazione Svizzera e la Spagna, intesa ad evitare la doppia imposizione sul reddito e sulla sostanza. Ci pregiamo di sottoporvi tale convenzione alla vostra approvazione.

I. Osservazioni preliminari La Svizzera intrattiene stretti rapporti economici con la Spagna. Nu¬ merose aziende elvetiche hanno allestito succursali e filiali in Spagna o hanno altrimenti messo capitali a disposizione dell'economia di questo Stato. Gli investimenti svizzeri occupano il secondo posto fra gli investi¬ menti stranieri in Spagna e sono tutt'ora in costante aumento. Conseguente¬ mente, i redditi da capitali e licenze e gli altri proventi per prestazioni invi¬ sibili che. passano dalla Spagna in Svizzera hanno già raggiunto cifre consi¬ derevoli.

Poiché detti redditi e proventi sono imposti sia in Spagna sia in Sviz¬ zera, onde possa essere evitata la doppia imposizione, le cerchie economiche svizzere hanno per anni auspicato la conclusione d'una convenzione in ma¬ teria. Tuttavia, la Spagna ha incominciato a. concludere tali convenzioni solamente alla fine sia dei lavori sulla doppia imposizione, svolti dal comi¬ tato fiscale dell'organizzazione di cooperazione e sviluppo economico (OCSE), sia della riforma tributaria spagnuola del 1964.

Le trattative fra le delegazioni svizzera e spagnuola presso il comitato fiscale dell'OCSE hanno portato all'accordo del 27 novembre 1963 sull'im¬ posizione delle imprese di navigazione aerea (RU 1964, 973 [B XII]) e all'apertura dei negoziati per una convenzione generale sulla doppia impo-

689 sizione. Quest'ultimi hanno avuto luogo nel maggio 1965 a Berna e nell'ottobre dello stesso anno a Madrid. Nel frattempo abbiamo consultato i Cantoni e le cerchie interessate che hanno espresso pareri favorevoli.

II. Spiegazioni concernenti le nuove disposizioni della convenzione La convenzione in questione si fonda su quella modello proposta nel luglio 1963 dall'OCSE per evitare la doppia imposizione. Poiché nel messaggio del. 13 luglio 1965, concernente la analoga convenzione del 7maggio 1965 con la Svezia, abbiamo spiegato in modo particolareggiato le disposizioni del modello raccomandato dall'OCSE (FF 1965, II, 501), ci limitiamo ora al commento delle disposizioni che derogano da quelle modello e delle particolarità della convenzione contro la doppia imposizione con la Spagna. Quest'ultime sono in gran parte dettate dalla situazione eco¬ nomica della Spagna quale paese in via di sviluppo. Come e in qual misura la Svizzera possa tenere conto di detta situazione l'abbiamo già esposto nel messaggio del 18 marzo 1960 concernente la convenzione contro la doppia imposizione col Pakistan (FF 1960 I, 541).

Artìcolo 2: Imposte La convenzione si applica alle imposte sul reddito e sulla, sostanza no¬ nostante che attualmente in Spagna non sia riscossa un'imposta generale sulla sostanza. La convenzione è estesa, per la Spagna, anche alle imposte dirette riscosse nei territori e provincie africani. Mediante speciale scambio di note è stato convenuto che la convenzione concerna sia le imposte ordi¬ narie sia quelle straordinarie. Per contro, le imposte alla fonte per vincite a lotterie non cadono sotto la convenzione. .

Articolo 3: Definizioni Secondo parere concorde, le società di persone sono considerate per¬ sone giusta la convenzione (cfr. art. 4, cpv. 3) e possono per diritto preten¬ dere che siano loro concessi i privilegi convenzionali. Qualora debbano nascere difficoltà per il fatto che il fisco spagnuolo tratti le società di per¬ sone alla stessa stregua delle persone giuridiche, si provvederà mediante applicazione della procedura di amichevole composizione (art. 25).

Articolo 5: Stabile organizzazione Contrariamente alla convenzione con la Svezia, la presènte contiene una disposizione secondo cui un'istallazione per servizi di .pubblicità, d'in¬ formazione e di ricerca gestiti da uno Stato
sul territorio dell'altro non sono considerate stabili organizzazioni. Le cerchie economiche svizzere interessate hanno insistito affinchè si segua in materia la raccomandazione dell'OCSE.

Foglio Federale, 1966, Vol. I

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690 Esse hanno ricordato che la Svizzera attribuisce un interesse reale e molta importanza a questa disposizione, considerati i laboratori scientifici e i servizi di ricerche creati all'estero dall'industria farmaceutica svizzera. Tale opinione è stata confermata in seguito al riesame della situazione.

Articolo 7: Utili d'impresa Seguendo la pratica svizzera sviluppatasi nelle relazioni intercantonali, l'utile globale d'una impresa che svolga attività internazionali è ripartito fra i suoi diversi componenti giusta una chiave speciale (cpv. 4, metodo indi¬ retto). Tuttavia la Spagna non considera l'utile globale dell'impresa ma quello delle singole organizazzioni stabili, accertato per il tramite della contabilità (cpv. 2, metodo diretto) oppure fondato su coefficienti speri¬ mentali valevoli per il ramo in questione. Perciò, con la Spagna non si è po¬ tuto raggiungere, come con la Svezia, l'applicazione' estesa (rispetto al mo¬ dello dell'OCSE) del metodo indiretto, segnatamente per gli istituti d'assicu¬ razione. La Spagna, dal canto suo, ha rinunciato alle disposizioni speciali contenute in altre convenzioni spagnuole di doppia imposizione e concer¬ nenti l'imposizione degli agenti.

Articolo 8: Navigazione marittima ed aerea Questa disposizione sostituisce l'articolo 27, capoverso 3 dell'accordo del 27 novembre 1963 (RU 7964, 973, ora abrogato) ed è pure applicabile alle imprese di navigazione marittima.

Articoli 10, Ile 12: Dividendi, interessi e diritti di licenze La Spagna, quale paese in via di sviluppo, non può naturalmente con¬ tare su un considerevole afflusso estero di dividendi, interessi e diritti di licenze. È quindi comprensibile ché essa si opponga all'imposizione esclusiva nello Stato di domicilio del beneficiario (auspicata dalla Svizzera) e prefe¬ risca l'imposizione statale alla fonte.

' Tuttavia,, grazie alle raccomandazioni dell'OCSE, è stato possibile tro¬ vare una soluzione di compromesso. I dividendi versati a persone non do¬ miciliate sono imposti alla fonte in ragione del 30 per cento in Svizzera e del 15 per cento in Spagna. Secondo la convenzione, di regola, lo Stato alla fonte ha il diritto di riscuotere un'imposta sui dividendi che può raggiun¬ gere il 15 per cento (art. 10, cpv. 2, lett. Ö). Questa soluzione è conforme alle raccomandazioni dell'OCSE. 1 Se il
beneficiario è una società che disponga d'almeno il 25 per cento del capitale delle società che paga i dividendi, il saggio d'imposta è del 10 per cento (art. 10, cpv. 2, lett. a). Nelle raccomandazioni dell'OCSE è pro¬ posto un saggio del 5 per cento. Ammettiamo tuttavia che tutte le conven¬ zioni di doppia imposizione fin ora concluse dalla Spagna corrispondono

691 all'ordinamento adottato dalla Svizzera e ritenuto. accettabile dalle cerchie economiche svizzere.

Va inoltre notato che la Spagna rinuncia (art. 10, cpv. 5) all'imposi¬ zione sulla distribuzione di utili d'imprese svizzere che hanno delle organiz¬ zazioni stabili in Spagna (imposizione extraterritoriale di dividendi).

Gli interessi che un debitore domiciliato in Spagna paga a un creditore ali estero sono imposti alla fonte in ragione del 24 per cento. In Svizzera gli interessi su obbligazioni e depositi bancari sono imposti alla fonte in ragione del 30 per cento a contare dal 1° gennaio 1967. Per i creditori non domici¬ liati in Svizzera, questa deduzione è definitiva. I beneficiari d'interessi ipote¬ cari svizzeri che sono domiciliati all'estero sono limitatamente imposti in Svizzera.

La convenzione prevede, conformemente alle raccomandazioni del1 OCSE, che gli interessi possono essere di regola imposti alla fonte in ra¬ gione del 10 per cento presso lo Stato da cui provengono (art. 11, cpv. 2).

· La Spagna rinuncia a qualsiasi imposizione alla fonte se gli interessi sono pagati da un debitore spagnuolo a una banca Svizzera per un mutuo non rimborsabile prima di 5 anni (art. 11, cpv. 3).

Sui diritti di licenze di fonte spagnola versati all'estero è trattenuta una imposta del 20 per cento dopo che dalla somma imponibile è stata fatta una deduzione globale per parte delle spese generali. In Svizzera i diritti di licenze pagati all'estero sono esenti da imposta. Fin ora la Confederazione non ha fatto uso della facoltà, attribuitale in virtù dell'articolo 41 bis, capo¬ verso 1, lettera d,della Costituzione federale, che l'autorizza a riscuotere imposte speciali per rimediare a misure fiscali prese dall'estero In tutte le convenzioni di doppia imposizione sin'ora conchiuse dalla Svizzera e prevista 1 imposizione dei diritti di licenze al domicilio del bene¬ ficiano. In tal modo il fisco elvetico si procura la contropartita per le con¬ cessioni fatte col riconoscere quali spese di produzione quelle che l'industria svizzera impiega nella ricerca. Tuttavia l'OCSE ha dato alla Spagna e ad altri tre membri economicamente più deboli il diritto di riscuotere un'im¬ posta del 5 per cento sui diritti di licenze. Per tale motivo questa è la prima convenzione conchiusa dalla Svizzera che dia allo Stato
da cui provengono I diritti di licenza, il diritto di importi alla fonte in ragione del 5 per cento.

Articolo 15: Professioni dipendenti L'articolo dispone che le rimunerazioni provenienti da attività dipen¬ dente devono, di regola, essere imposte nel luogo di lavoro. Tale principio vale anche per gli operai spagnoli che lavorano in Svizzera. Tuttavia le auto¬ rità spagnuole tengono al fatto che ì proDri cittnH.v.: · o · · * * x *· ri*i h * F'upudegli cittadini SvizzeraVisto sianolatrattat, fiscalmente ^noaUa stessa^tregua operaiin italiani.

di¬ chiarazione IV (Fr 1964, II, 2186) allegata all'accordo del 10 agosto

692 1964 fra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione di lavoratori italiani in Svizzera, le autorità spagnuole desiderano delle assicurazioni analoghe. Il protocollo di parafatura tra la Svizzera e la Spagna, dell'8 ottobre 1965, precisa in merito: In quanto all'imposizione sul reddito del lavoro dei lavoratori spagnuoli in Svizzera, la Delegazione svizzera dichiara che i Cantoni hanno introdotto o intro¬ durranno delle procedure speciali per semplificare e agevolare la tassazione sul reddito dei lavoratori stranieri, segnatamente l'imposizione alla fonte. Conside¬ rato la diversità delle procedure e l'evoluzione in materia, le due Delegazioni hanno convenuto che i problemi che potessero nascere saranno esaminati secondo la procedura amichevole (art. 25 della convenzione).

Per quanto concerne l'imposizione degli stagionali, la Delegazione svizzera dichiara che le autorità federali raccomanderanno ai Cantoni di considerare, per stabilire il tasso d'imposta, il reddito del lavoro conseguito durante il periodo che serve di base per l'imposizione e la durata lavorativa di 11 mesi o 2300 ore al massimo. Restano riservate le disposizioni cantonali più favorevoli ai lavoratori.

Articolo 19: Rimunerazioni di diritto pubblico Questa disposizione corrisponde a quella contenuta nella convenzione con la Svezia (art. 20) il tenore è però più chiaro di quella analoga conte¬ nuta nelle raccomandazioni dell'OCSE.

Articolo 23: Disposizioni per evitare le doppie imposizioni In quest'articolo è precisato il modo in cui lo Stato di residenza del beneficiario del reddito o del proprietario deve collaborare per eliminare le doppie imposizioni.

Il reddito e la sostanza la cui imposizione spetta esclusivamente allo Stato da cui il reddito proviene o in cui il bene è situato non possono essere imposti nello Stato di domicilio. Quest'ultimo ha tuttavia il diritto di tener conto di queste fonti di reddito e sostanza per stabilire il saggio d'imposta (cpv. 1).

I dividendi, gli interessi e i diritti di licenze possono essere imposti alla fonte (cfr. art. 10, 11 e 12) sia nello Stato da cui provengono sia in quello di domicilio del beneficiario. Per evitare le doppie imposizioni, quando si tratta di persone tassate in modo illimitato e che ricevono dalla Svizzera questi redditi, la Spagna fa deduzione dell'imposta
pagata in Svizzera (cpv. 2). In¬ versamente, la Svizzera, per le imposte spagnuole alla fonte su dividendi, interessi e diritti di licenza accorda lo sgravio (cpv. 3) dalle imposte federali, cantonali e comunali alla stessa stregua in cui è stato accordato nella con¬ venzione con la Svezia. 11 Consiglio federale disciplina i dettagli.

La sgravio fiscale concesso dalla Svizzera non concerne unicamente le imposte alla fonte effettivamente pagate in Spagna ma anche, a condizioni ben precisate, le imposte alla fonte non pagate (cpv. 4). Eccone la ragione:

693 la Spagna, come la maggior parte dei paesi in via di sviluppo, concede al¬ cuni sgravi fiscali per attirare i capitali stranieri. Le autorità spagnuole competenti possono ridurre, fino al 95 per cento dell'ammontare d'imposta dovuto inizialmente, l'imposta sugli interessi di mutui e prestiti pagati da aziende spagnuole a banche e istituti finanziari esteri. La Spagna dà pri¬ mordiale importanza al fatto che tale agevolazione vada a beneficio delle banche svizzere interessate e non sia dunque riassorbita, nemmeno parzial¬ mente, dall'imposizione in Svizzera. In altri termini dunque lo sgravio deve essere accordato in Svizzera per l'intera imposta del 10 per cento che la Spagna può percepire giusta l'articolo 11, anche se tale imposta, per provvedimenti interni, non è riscossa o è riscossa solo parzialmente.

Simile computo d'imposte non pagate (« matching credit » o « tax spa¬ ring ») ricorre frequentemente nelle convenzioni di doppia imposizione conchiuse con i paesi in via di sviluppo. Nel diritto fiscale interna¬ zionale della Svizzera questo provvedimento costituisce un'innovazione che può essere giustificata considerandola un aiuto ai paesi in questione. L'ap¬ plicazione di tale provvedimento è molto ristretta e costituisce inoltre una semplificazione nella tecnica di tassazione poiché in tal modo basta in ogni caso tener conto, per gli interessi, d'un'imposta spagnuola alla fonte pari al 10 per cento.

La Spagna aveva pure previsto un disciplinamento corrispondente per i dividendi versati sulle partecipazioni del 25 per cento almeno, che, giusta l'articolo 10, cpv. 2, lettera b,-fruiscono d'una riduzione d'imposta. Poiché tali dividendi, in virtù del privilegio chiamato holding, non sono normal¬ mente sottoposti all'imposta per la difesa nazionale e cantonale (v. ad es.

art. 59 del decreto concernente l'imposta per la difesa nazionale) la conven¬ zione può limitarsi a rinviare all'ordinamento interno.

Articolo 24: Uguaglianza di trattamento In questo articolo è espresso in modo più chiaro, rispetto al modello dell'OCSE, che i cittadini dell'altro Stato contraente fruiscono a parità di condizioni delle esenzioni, degli abbattimenti alla base, delle deduzioni e riduzioni d'imposte o tasse di qualsiasi genere concessi per carichi di fami¬ glia (cpv. 2).

Articolo 27: Entrata in vigore La
convenzione è applicabile a contare dal 1° gennaio 1967.

La costituzionalità della presente convenzione si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che attribuisce alla Confederazione il diritto di concludere trattati con altri Stati.

Giusta l'articolo 85, numero 5, l'Assemblea federale è competente per approvare tale accordo. La convenzione è conclusa per una durata indeter¬ minata ma può essere disdetta alla fine di ogni anno civile con un preavviso

694 di 6 mesi/Perciò il decreto d'approvazione non è sottoposto a referendum conformemente all'articolo 89, capoverso 4 della Costituzione.

La presente convenzione costituisce, nel complesso, una soluzione equi¬ librata che porta notevoli agevolazioni nelle relazioni economiche svizzerospagnuole. I Cantoni e le cerchie economiche interessate l'hanno approvata.

Vi proponiamo pertanto di accettare, mediante l'approvazione del disegno di decreto allegato, la presente convenzione. ' Gradite, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 31 maggio 1966.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Schaffner Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione della convenzione tra la Svizzera e la Spagna, intesaa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (Del 31 maggio 1966)

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