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9531 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla modificazione della legge sui cereali (Del 27-giugno 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Ci onoriamo di sottoporvi, con il presente messaggio, il disegno d'una legge federale che modifica quella concernente l'approvvigionamento del paese con cereali., A. Introduzione La legge federale del 20 marzo. 1959 (RU 1959, 1021 [A XVI B]) con¬ cernente l'approvvigionamento del paese con cereali prevede alcuni provve¬ dimenti intesi ad assicurare la macinazione dei cereali nei mulini commer¬ ciali e a ripartire adeguatamente quest'ultimi su tutto il territorio svizzero.

Essa stabilisce, ad esempio, che la Confederazione può unicamente impor¬ tare farina panificabile in circostanze particolari e cioè quando l'approv¬ vigionamento è seriamente compromesso o i prezzi della farina indigena sono eccessivi. La Confederazione, per favorire una ripartizione opportuna dei mulini, accorda inoltre alle Ferrovie federali un contributo inteso a ri¬ durre le spese di trasporto per i cereali esteri; l'amministrazione federale dei cereali, a sua volta, fornisce ai mulini i cereali indigeni francò stazione.

Questa generosa compensazione delle spese di trasporto è volta a impedire il trasferimento dei mulini nelle zone di confine o nei centri di produzione indigeni. Infine, è stato introdotto un conguaglio delle spese di maci¬ nazione, il quale ha contribuito a ridurre convenientemente le ragguardevoli differenze di costo tra i mulini commerciali grandi, medi e piccoli. Questo provvedimento è destinato a combattere la tendenza di concentrare la lavo¬ razione dei cereali in prossimità dei grandi centri di consumo.

Tutte queste misure rivestono precipuamente carattere d'economia di guerra. Esse devono pertanto, anche se l'apporto di singole'aziende venisse a mancare in caso d'emergenza, consentire l'approvvigionamento della popo¬ lazione con farina panificabile mediante forniture suppletive di altri mulini.

A tale scopo è parimente intesa la stretta relazione tra costituzione di scorte

1000 e mulini commerciali, in quanto quest'ultimi conservano più della metà delle scorte obbligatorie complessive di cereali panificatali.

La legge sui cereali del 1959 prevedeva inoltre, come, misura di transi¬ zione limitata a 5 anni, il contingentamento dello smercio di farina panificabile dei mulini commerciali. Questo provvedimento fu ampiamente trattato dalle Camere nelle discussioni preliminari, durante le quali furono presentate proposte per la continuazione, temporaneamente illimitata, del contingentamento dello smercio di farina panificabile, introdotto durante il periodo d'economia di guerra; altri parlamentari invece auspicavano la limi¬ tazione dello stesso a 10 anni, mentre taluni si opponevano persino a qual¬ siasi sistema di contingentamento. Alla votazione, le Camere accettarono il periodo quinquennale proposto dal Consiglio federale.

Con la legge federale del 18 dicembre 1964 (RU 1965, 455 [A XVI B]) che modificava quella concernente l'approvvigionamento del paese con ce¬ reali, la durata di validità del contingentamento dello smercio di farina pani¬ ficabile fu prorogata di un anno, ovvero fino al 30 giugno 1966.

Divenendo caduca la succitata disposizione a tale data, occorrerà per¬ tanto esaminare se.le vigenti norme legislative continueranno ad essere con¬ formi, anche dopo l'abrogazione del provvedimento surriferito, allo scopo che inizialmente abbiamo esposto, ovvero quello di assicurare la macina¬ zione dei cereali e l'approvvigionamento con farina.

B. Struttura c ripartizione dei mulini commerciali Nel nostro messaggio del 16 giugno 1958 (FF 1958, II, ediz. ted., a pag.

166) abbiamo circoscritto come segue lo scopo delle misure adottate per la struttura e la ripartizione dei mulini commerciali: « ,,.Occorrerà dunque provvedere, per i motivi cui accennammo, affin¬ chè sia mantenuta una ripartizione opportuna dei mulini, tanto dal profilo geografico, quanto in considerazione del numero e dell'importanza delle aziende. Tenuto conto della necessità di mantenere a un livello modico i prezzi della farina e del pane, occorrerà tuttavia migliorare la capacità produttiva dei mulini. Il grâdo d'impiego di tale capacità dovrebbe essere aumentato al 70%, cosicché sia sempre disponibile una riserva suffi¬ ciente in caso di guerra. La ripartizione dei mulini è ovviamente subordinata,
in ampia misura, allo stato attuale, e l'ordinamento futuro dovrebbe mante¬ nersi nel quadro esistente e solo entro tali limiti consentire i necessari ade¬ guamenti: Per questi motivi, la chiave di ripartizione dei mulini non dovrà impedire una riduzione adeguata delle aziende molitorie nelle regioni in cui la loro intensità è eccessiva e dove, quindi, non è sufficienteménte sfruttata la capacità produttiva. Resta tuttavia inteso che tale riduzione non debba, poi pregiudicare l'approvvigionamento regionale ».

1001 Da quel momento, fu pertanto attuata una nuova diminuzione nume¬ rica dei mulini commerciali. La tavola seguente presenta un compendio sulla ripartizione delle aziende molitorie secondo i Cantoni e l'importanza. Essa indica parimente il numero dei mulini eliminati durante il periodo dal 1° luglio 1956 al 1° luglio 1966, i quali, nel loro ultimo anno d'esercizio, ma¬ cinarono complessivamente 37 401 t di cereali. Tale quantità, comparata alle 456 170 t di cereali macinati durante l'esercizio aziendale 1964/65 per la fabbricazione di farina commerciale, rappresenta un'aliquota pari al 8,20%; in eguale misura quindi, i mulini rimanenti hanno potuto aumentare la loro capacità produttiva. D'altra parte, mediante ampliamenti, riparazioni e rinnovazioni sono state ottenute nuove riserve di potenzialità, che in tempi normali di consumo non sono affatto sfruttate oppure lo sono solo parzial¬ mente.

Il consumo nazionale di cereali panificabili (da 540 000 a 550 000 t) si mantiene pressoché stabile, essendo compensato il fabbisogno suppletivo do¬ vuto all'incremento demografico dalla diminuzione del consumo individuale.

Del consumo complessivo, circa 70 000 t sono destinate all'approvvigiona¬ mento diretto dei produttori e macinate, in parie, nei mulini rurali e, in parte, nei mulini commerciali. Quest'ultimi, compresa la loro quota di maci¬ nazione per l'approvvigionamento diretto, trasformano annualmente, usando in media circa il 50% della loro potenzialità teorica, da 500 000 a 510 000 t di cereali in farina panificabile (senza tener conto della trasformazione di grano duro in semola per paste alimentari).

Considerando tale aliquota di sfruttamento della potenzialità alla luce dello scopo precedentemente esposto, appare evidente che una parte consi¬ derevole della supercapacità produttiva continua a sussistere anche dopo la eliminazione di un certo numero di mulini. A tale riguardo, va tuttavia rile¬ vato che in tempi di pace, e segnatamente per quanto concerne i mulini pic¬ coli e medi, l'equipaggiamento personale e sovente la ristrettezza dei ma¬ gazzini disponibili non consentono di sfruttare completamente la potenzia¬ lità teorica delle aziende molitorie. Per conseguire il grado ottimale di sfrut¬ tamento della capacità produttiva occorrerebbe poter ricorrere, salvo nei giorni incomputabili
nel calcolo della potenzialità (giorni festivi e vacanze, periodi destinati alle riparazioni, alla pulizia e alla preparazione delle ma¬ cinazioni), all'esercizio giornaliero continuo (ovvero di 24 ore); tale sistema potrebbe però unicamente essere applicalo alle grandi aziende. Ancorché, dopo l'abrogazione del contingentamento, l'aumento dello smercio di farina panificabile rafforzerà la tendenza di utilizzare al massimo le possibilità di produzione, la potenzialità complessiva sarà sfruttata solo parzialmente.

Tale fattore, considerato dal profilo dell'economia di guerra, costituisce ov¬ viamente un notevole vantaggio. Una certa riserva di potenzialità molitoria è infatti necessaria, sia per compensare, come già accennammo, l'eventuale inefficienza di singole aziende, sia per fronteggiare l'evidente maggior con¬ sumo di pane in caso di razionamento dei beni alimentari. Tuttavia, il mag-

Mulini commerciali e rurali Ripartizione per Cantone con indicazione delle macinazioni commerciali 19 <·

Mulini commerciali, stato 1° giugno 1966

1 Zurigo Berna Lucerna Uri Svitto Soprasselva Sottoselva Glarona Zugo Friburgo Soletta Basilea Città Basilea Campagna Sciaffusa Appenzello esterno Appenzello interno San Gallo Grigioni Argovia Turgovia Vaud Ticino Vallese Neuchâtel Ginevra .

TOTALE

oltre 10000 t 751 a 10000 t Fino a 750 t Totale capacità annua capacità annua capacità annua Qua Quantità Numero di Quantità Numero di Quantità Numero mac Numero di macinata di mulini mulini macinata mulini macinata mulini t t t 8 9 7 6 5 4 2 3, 23 86 70 600 5 16 345 18 76 81 32 090 4 48 748 481 64 8.

18 19 9 026 1 10 746 17 . 34

3

2423

4

2

1

43

3 1 · 11 3

9 699 2513 6 900 4778

1 1

23 11

2 1

4 883 380

3 1 12 3 2 3 2

9 2 6 4 14 4

1

42

2

49

6 4 16 9 ' 25 7 2 2 5

7 306 9 560 19 985 10 528.

5 648 20 990 ' 5 620 6 585 14 348

27 9 27 32 56 20 13 6 27

199

207 985

456

1

15

683

'2

14 895

2

19 780

24 5

7 562 21 887 50 427

1

8 110

1

13 125

8 5 18 13 32 7 3 2 6

27

247 502

241

1003 gior consumo non può unicamente essere coperto aumentando il tasso d'ab¬ burattamento; esso esige parimente un aumento della quantità dei prodotti macinabili.

Considerando pertanto che, pur proseguendo nell'eliminazione di mu¬ lini superflui, può essere mantenuta, in generale e almeno temporanea¬ mente, una riserva di potenzialità in caso di guerra, va tuttavia os¬ servato che già attualmente i risultati d'indagini cantonali e regionali rilevano considerevoli discrepanze proporzionali. Infatti, ove si com¬ pari il fabbisogno di farina panificarle in caso di guerra alla capa¬ cità di macinazione esistente, in talune regioni la potenzialità produttiva è eccessiva, mentre in altre si riscontra già ora un'insufficienza che evidente¬ mente s'accentuerebbe, eliminando altre aziende. Ci sono inoltre regioni le quali, presentemente, dispongono d'una potenzialità molitoria sufficiente, che in futuro però potrebbe risultare insufficiente. In generale, le zone a po¬ tenzialità insufficiente sono costituite dalle regioni di collina e di montagna a bassa densità demografica, mentre le zone popolate di pianura vantano una supercapacità di produzione. La valutazione di queste condizioni non deve tuttavia tener conto soltanto dei confini cantonali, poiché segnatamente i piccoli Cantoni fruiscono, in parte, di una forte supercapacità, mentre altri dispongono soltanto di un mimerò insufficiente di mulini o non ne contano affatto. Tale valutazione dev'essere innanzitutto fondata sulla distanza tra mulino e centro di consumo della farina, come anche su l'accessibilità e la viabilità delle regioni di consumo. Di principio, ogni agglomerato medio e grande dovrebbe disporre, per il proprio approvvigionamento, di una quan¬ tità di mulini adeguata al numero degli abitanti e nelle immediate adiacenze.

Ovviamente, non può essere stabilito uno schema di ripartizione numerica; è anzi nostro parere che la situazione debba avantutto essere valutata per ogni singola zona di consumo.

Il disegno che vi presentiamo, volto a modificare la legge sui cereali, persegue lo scopo di assicurare, possibilmente, la conservazione dei mulini esistenti nelle regioni a capacità molitoria insufficiente. In casi particolari, sarà magari opportuno equipaggiare i mulini rurali esistenti affinchè, ove oc¬ corra, possano provvedere
all'approvvigionamento di una cerchia più vasta.

Conseguentemente, il disegno di legge federale prevede che la Confedera¬ zione abbia a promuovere l'equipaggiamento dei mulini con impianti idonei a produrre energia suppletiva come anche l'acquisto di impianti mobili di macinazione oppure a procurarsi direttamente, ove occorra, detti im¬ pianti.

C. Commento al disegno Articolo 25, capoverso 3 L'articolo 25 della vigente legge sui cereali costituisce il fondamento legale per l'esecuzione di un conguaglio parziale del margine di macinazione.

1004 La Base di computo per l'assegnazione dei sussidi e la riscossione della tassa è rappresentata dallo smercio di farina panificabile, definito, a sua volta, nell'articolo 64, capoverso 3, in correlazione con le misure adottate per il contingentamento dello smercio. ,, Divenendo però caduco il 30 giugno 1966 l'articolo 64, capoverso 3, è stato necessario circoscrivere altrove il concettosi smercio della farina pani¬ ficabile, ovvero nel terzo capoverso dell'articolo 25. La nuova norma è ma¬ terialmente analoga alla vecchia disposizione; la modificazione è unica¬ mente di forma redazionale.

Artìcolo 25 bis Questo articolo contempla una serie di provvedimenti dei quali la Con¬ federazione potrà disporre per assicurare il mantenimento di una sufficiente potenzialità molitoria. Ad eccezione dell'assegnazione di sussidi per l'acqui¬ sto di generatori d'energia suppletiva, menzionati al capoverso 1, lettera e, le disposizioni contenute nell'articolo suindicato possono unicamente essere applicate ai mulini, la cui efficienza è giudicata indispensabile per l'approv¬ vigionamento di determinate regioni in tempo d'economia di guerra, ov¬ vero quasi esclusivamente a quelle aziende che-appunto sono situate in tali régioni. La designazione di questi mulini deve avvenire di comune accordo tra i servizi federali, civili e militari, le autorità cantonali e le organizzazioni professionali. Tenuto conto della struttura attuale della molitoria e della ripartizione geografica dei mulini, il loro numero non dovrebbe risultare elevato, ancorché abbia tendenza ad accrescere con l'eliminazione di altri mulini commerciali, non appena sarà abolito il contingentamento dello smercio di farina panificabile.

Le indennità suppletive, previste alla lettera a nell'ambito del congua¬ glio del margine di macinazione, dovranno essere stabilite in rapporto alla differenza dei costi di macinazione che il mulino corrispondente deve sop¬ portare. Tuttavia, anche in questo caso, come per il conguaglio parziale del margine di macinazione, le differenze, rispetto alle spese riscontrate in mu¬ lini extraregionali, non devono essere interamente coperte in ogni sin¬ golo caso. Per contro, dovrebbero essere compensate integralmente, ad esempio, le spese suppletive di trasporto per i cereali e la farina; gli oneri derivanti non dovrebbero
però superare alcune decine di migliaia di franchi e poter essere coperti mediante le tasse del conguaglio del margine di maci¬ nazione. In considerazione degli altri scopi del conguaglio del margine di macinazione, le indennità, nei singoli casi, non dovrebbero eccedere l'ali¬ quota massima del conguaglio normale.

Le tasse per il conguaglio del margine di macinazione non rivestono carattere fiscale, ma rappresentano una misura direttiva d'ordine"puramente politico-economico. Le indennità da accordare, conformemente alla lettera

1005 a, implicano pertanto un adeguamento della scala delle indennità del mar¬ gine di macinazione. Proponiamo tuttavia che l'adeguamento dell'ordinanza II, reso necessario dall'assegnazione delle indennità suppletive, non sia sot¬ toposto all'approvazione dell'Assemblea federale secondo il disposto dell'ar¬ ticolo 25, capoverso 2, ultimo periodo. Riteniamo infatti che, essendo stabilito nella legge il limite massimo di contributo e trattandosi di somme relativamente modeste, un ricorso all'approvazione del Parlamento sarebbe ingiustificato.

La lettera b offre la possibilità di conchiudere convenzioni con esercenti di mulini o associazioni di mugnai per mantenere un'azienda in esercizio o in stato di funzionare, restando tuttavia inteso che la Confederazione debba, ove occorra, assumere parte delle spese oppure altri obblighi. Essa potrebbe, ad esempio, assegnare, analogamente a quanto prevede la legge sui cereali per i mulini rurali nelle zone di montagna, contributi al finanziamento degli impianti tecnici necessari, vincolando però l'esercente all'obbligo di mante¬ nere il mulino in esercizio; l'amministrazione dei cereali potrebbe inoltre ricorrere all'immagazzinamento "di cereali. Nei casi in cui l'esercizio di una azienda, ad esempio per motivi personali, debba essere sospeso, il mulino potrebbe essere semplicemente mantenuto in grado di funzionare, semprechè le attrezzature siano efficienti e in ottimo stato. Anche in questo caso, il mulino potrebbe essere utilizzato dall'amministrazione dei cereali còme locale di deposito; i lavori necessari per mantenere in esercizio gli impianti molitori potrebbero pertanto essere svolti di pari passo con i lavori d'imma¬ gazzinamento. Gli oneri federali risultanti dalla conclusione di tali conven¬ zioni potrebbero, almeno in parte, essere addossati 4 alle esistenti rubriche d'uscita dell'amministrazione dei cereali.

Nella lettera c proponiamo di promuovere la conservazione dei mulini, situati in regioni dove la loro esistenza è indispensabile per motivi d'econo¬ mia di guerra, parimente obbligando, se necessario, gli esercenti dei mulini commerciali, che vendono farina panificabile nelle zone di smercio di tali aziende, ad acquistargliene. Questo provvedimento diverrebbe applicabile nelle regioni in cui l'elevato consumo di farina panificabile è
precipuamente coperto da mulini situati in zone assai lontane. Tali condizioni già sussistono in singole regioni montane e potrebbero essere riscontrate, in futuro, anche in altre zone. Gli acquisti obbligatori dovrebbero tuttavia essere conchiusi ai prezzi usuali del commercio e la qualità della farina dovrebbe ovviamente essere irreprensibile. Evidentemente, l'applicazione di questo provvedimento presuppone bensì trattative con i mulini partecipanti, ma consente di assicu¬ rare l'impiego di aziende indispensabili dal profilo dell'economia di guerra, senza dover interferire nei rapporti tra mulini e clientela.

Nella lettera d è prevista la possibilità di costituire, in talune aziende, una prontezza d'impiego per casi d'emergenza, nelle regioni che, grazie alla coltivazione di cereali indigeni, bensì dispongono di efficienti mulini rurali* Foglio Federale, 1966, Vol. 1

70

1006 ma non di mulini commerciali e pertanto devono acquistare la farina pani¬ ficatale in zone lontane. A tale scopo, devono essere presi, secondo le condi¬ zioni dei, pertinenti mulini, taluni provvedimenti come, ad esempio un'im¬ magazzinamento precauzionale di cereali e un perfezionamento tecnico degli impianti molitori, comportanti per la Confederazione obblighi analoghi a quelli illustrati alla lettera b. Le convenzioni dovrebbero tuttavia contem¬ plare un disposto, secondo cui la fabbricazione di farina panificabile sia unicamente ammessa in caso d'emergenza e con il consenso dell'amministra¬ zione dei cereali. Tuttavia, questi mulini non potrebbero ovviamente essere riconosciuti come mulini commerciali. Un esame preliminare ha potuto sta¬ bilire che tali convenzioni sarebbero attuabili per un numero ragguardevole di mulini rurali, segnatamente nei Cantoni Grigioni e Vallese.

Nella lettera e è auspicata la promulgazione di un atto legislativo,- in virtù del quale possano essere concessi sussidi all'acquisto di impianti tecnici ausiliari d'emergenza. Trattasi avantutto dell'acquisto, per i mulini di ogni regione nazionale, di generatori d'elettricità suppletiva; appunto a tale ri¬ guardo, presso i mulini commerciali è attualmente svolta un'inchiesta su la possibilità d'impiego di tali generatori e l'interesse suscitato presso gli eser¬ centi; Mentre precedentemente la parte preponderante dei mulini commer¬ ciali disponeva di fonti energetiche autonome, indagini recenti rilevano che soltanto Yt dei mulini sono provvisti, magari anche solo in parte, di genera¬ tori aziendali indipendenti. Da quel momento, tale cifra è nuovamente di¬ minuita ed è pertanto aumentato il numero dei mulini che dipendono ormai dalla rete di distribuzione delle aziende elettriche. Conseguentemente, è ac¬ cresciuta però anche la vulnerabilità delle aziende molitorie in caso di guerra; sarebbe quindi auspicabile che un numero rilevante di mulini si de¬ cidesse per l'acquisto di generatori d'energia suppletiva, promosso appunto mediante i sussidi suindicati.

Gl'impianti di macinazione mobili sono avantutto intesi all'impiego nelle regioni in cui il numero dei mulini commerciali non è bensì notevol¬ mente elevato, ma dove i cereali vengono immagazzinati a titolo precauzio¬ nale. Tali impianti potrebbero inoltre essere
utilizzati per rafforzare la capa¬ cità molitoria dei mulini già esistenti oppure per sostituire le loro apparec¬ chiature in caso d'emergenza. Occorre tuttavia che l'impiego degli impianti di macinazione mobili e l'attività dei mulini commerciali siano ampiamente coordinati; a tale scopo, il compito dovrebbe essere possibilmente svolto, come è stabilito alla lettera b, in collaborazione con le associazioni regionali dei mugnai, con le quali vanno conchiuse le convenzioni corrispondenti; alle spese riscontrate dovrebbero inoltre essere accordati sussidi adeguati.

Tuttavia, i sussidi per l'acquisto di generatori d'elettricità suppletiva e di impianti di macinazione,mobili dovrebbero poter essere accordati, se ne-.

cessario, anche ai Cantoni e ai Comuni. Inoltre, la Confederazióne dovrebbe pure avere la possibilità di procurarsi tali impianti.

1007 Il capoverso 2 affida al Consiglio federale il compito di stabilire, in una ordinanza d'esecuzione, le condizioni generali per la concessione dei sussidi di cui al capoverso 1. Le disposizioni esecutive devono enunciare il princi¬ pio del pagamento dei sussidi e disciplinare un eventuale obbligo di rimborso come anche gli obblighi cui può essere subordinato ogni singolo caso, come manutenzione, impiego delle attrezzature, locazione dei depositi, ecc.

Secondo il capoverso 3, l'esecuzione dei provvedimenti è affidata al¬ l'amministrazione dei cereali, la quale, come già rilevammo, collaborerà segnatamente con le competenti associazioni dei mugnai, con le singole aziende e con le competenti autorità cantonali e locali.

Le spese cagionate alla Confederazione dall'applicazione dei provvedi¬ menti previsti al capoverso 1, lettere b, c, d ed e, devono essere annualmente iscritte nel bilancio di previsione e possibilmente addebitate alle rubriche già esistenti dell'Amministrazione dei,cereali. Una valutazione delle spese complessive è difficile, in quanto le aziende alle quali sono applicabili le disposizioni o che chiedono dei sussidi per acquisti effettuati secondo la lettera e non possono essere prestabilite definitivamente. Dopo l'entrata in vigore di queste disposizioni sarà possibile procedere alle necessarie indagini e discussioni. L'onere finanziario consisterà, in parte, di spese periodiche, per esempio locazione di magazzini utilizzati dall'Amministrazione dei ce¬ reali o spese di manutenzione degli impiànti. Riteniamo che questo importo non supererà il mezzo milione. I sussidi che potrebbero in particolare entrare in considerazione per l'acquisto di generatori suppletivi d'elettricità e di un ristretto numero di impianti di macinazione mobili si estenderanno a pa¬ recchi anni. Li valutiamo complessivamente a 5 milioni di franchi circa.

È nostra intenzione di coprire parzialmente tali spese, fondandoci sull'arti¬ colo 67 della legge sui cereali, mediante il saldo rimanente dopo l'abroga¬ zione del contingentamento dello smercio di farina panificabile, di circa 2,5 milioni di franchi, costituito appunto dalle tasse sullo smercio eccedente il contingente. Le spese rimanenti dovrebbero essere attinte alla cassa federale.

D. Procedura di consultazione Il disegno della legge federale che vi
presentiamo è stato sottoposto, in una.procedura di consultazione, ai Governi cantonali, alle associazioni eco¬ nomiche e professionali. Tutti i pareri espressi furono favorevoli, ancorché siano state proposte talune modificazioni, di cui, in parte preponderante, è stato tenuto conto nel disegno allegato. Taluni però hanno rilevato le dif¬ ficoltà d'esecuzione dei provvedimenti nelle singole aziende ed espresso il timore che le misure adottabili consentino di perseguire scopi di politica commerciale. Altri enti invece, subordinavano l'accettazione del progetto legislativo a un esame preliminare delle questioni di dettaglio. Con il pre¬ sente messaggio abbiamo soddisfatto tale desiderio nel limite consentitoci,

1008 ancorché ulteriori chiarimenti s'imporranno durante la trattazione pratica dei singoli casi. Quanto al finanziamento dei provvedimenti, un'associazione espresse il desiderio di affidarlo integralmente all'associazione dei mugnai.

Riteniamo d'aver soddisfatto ampiamente anche questo desiderio, siccome il disegno di legge prevede di coprire le spese, in parte, attingendo alle tasse riscosse nell'ambito del conguaglio parziale del margine di macinazione per i sussidi di cui alla lettera a, e, d'altra parte, utilizzando il fondo rima¬ nente dopo l'abrogazione del contingentamento dello smercio di farina pa¬ nificatale per le spese secondo le lettere b, d ed e; soltanto le spese rimanenti dovrebbero essere coperte con i mezzi della cassa federale. Il sistema di fi¬ nanziamento previsto dovrebbe pertanto soddisfare parimente il desiderio espresso dalla commissione dei cartelli.

Nel quadro della procedura di consultazione, l'amministrazione dei cereali sottopone parimente una proposta istituente un'azione d'eliminazione dei mulini commerciali superflui limitata a un periodo di 6 anni e tuttavia vincolata all'obbligo di chiedere la concessione per l'ampliamento della po¬ tenzialità dei mulini esistenti come anche per l'esercizio di nuove aziende.

Essa prevedeva l'assegnazione di sussidi per l'eliminazione dei mulini la cui esistenza non risulterebbe indispensabile dal profilo dell'economia di guerra.

Anche questa proposta fu favorevolmente accettata dai Cantoni e da talune associazioni, ancorché essi giudicarono necessario l'inserimento di talune restrizioni. Per contro, parecchie cerchie economiche e associazioni profes¬ sionali come anche la commissione dei cartelli espressero, a tale riguardo, un parere negativo, in parte, ritenendo, che le conseguenze dell'obbligo di chie¬ dere la concessione pregiudicherebbero inadeguatamente la libera competi¬ tività e, d'altra parte, giudicando inopportuno tale provvedimento, potendo indipendentemente essere continuata l'eliminazione dei mulini superflui.

Esaminando i pareri espressi abbiamo deciso di rinunciare ad una ulteriore elaborazione di queste proposte. Dovendo pertanto desistere parimente dalla possibilità di esercitare, mediante l'azione di eliminazione, un influsso fa¬ vorevole sulla ripartizione razionale dei mulini, riteniamo tanto più necessa¬
ria l'istituzione di un fondamento legale per l'esecuzione delle misure gene¬ rali previste nell'articolo 25 bis capoverso 1. Esso consentirà infatti di adot¬ tare i provvedimenti di sicurezza occorrenti nelle regioni in cui la potenzia¬ lità molitoria già si avvera insufficiente e dove, tenendo conto dell'evolu¬ zione futura, essa, inoltre, minaccia di diminuire ancora considerevolmente.

E. Fondamento costituzionale Gli altri provvedimenti risultano da considerazioni concernenti la difesa nazionale economica in tempo di guerra, come, ad esempio, l'assicura¬ zione di un sufficiente approvvigionamento della popolazione civile e dell'esercitò con pane, mediante una ripartizione adeguata, sù tutto il

1009 territorio nazionale, della capacità molitoria occorrente in caso di guerra.

Essi sono quindi fondati sull'articolo 31 bis, capoverso 3, lettera e, della Costituzione federale, secondo cui la Confederazione, quando l'inte¬ resse generale lo giustifichi, ha il diritto, derogando ove occorra al prin¬ cipio della libertà di commercio, di prendere misure precauzionali per i tempi di guerra. A tale riguardo, rinviamo a quanto abbiamo esauriente¬ mente esposto nel nostro messaggio del 16 giugno 1958 concernente l'approv¬ vigionamento del paese con cereali panificabili (FF 1958 II, ediz. ted., a pag. 166 e, in particolare, 188 e segg.).

I provvedimenti previsti tengono conto del principio basilare dell'op¬ portunità, limitando al minimo l'interferenza nella libertà di commercio e d'industria.

Fondandoci su quanto precede vi raccomandiamo d'approvare l'alle¬ gato disegno di legge federale che modifica quella concernente l'approvvi¬ gionamento del paese con cereali.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 27 giugno 1966.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Schaffner Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

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Messaggio del Consiglio federale all`Assemblea federale sulla modificazione della legge sui cereali (Del 27 giugno 1966)

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