609

Foglio Federale Berna, 15 dicembre 1966

Anno IL

Volume II

N° 50 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

(già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona -- Telefono 092/5 18 71 -- Ccp 65-690

9521 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione della convenzione tra la Svizzera e l'Irlanda, intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (Del 2 dicembre 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, L'8 novembre 1966 è stata firmata a Berna una convenzione tra la Con¬ federazione svizzera e l'Irlanda, intesa a evitare la doppia imposizione sul reddito e sulla sostanza. Abbiamo pertanto l'onore di sottoporre tale atto alla vostra approvazione.

I. Osservazioni preliminari Il 18 giugno 1958, la Svizzera e l'Irlanda firmarono un accordo con¬ cernente l'imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea (RU I960, 355 [B XII]). Nel 1964, a conclusione delle trattative che delegati sviz¬ zeri e irlandesi condussero presso il comitato fiscale dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE), il Governo irlandese pro¬ pose ufficialmente di concludere con il nostro paese una convenzione gene¬ rale sui casi di doppia imposizione. Questo suggerimento non solo era con¬ forme alla raccomandazione, rivolta dall'OCSE ai suoi membri, di conclu¬ dere tra loro convenzioni volte a evitare la doppia imposizione, ma soddiFoglio Federale, 1966, Voi. Il

44

610 sfaceva parimente il desiderio d'incrementare le relazioni economiche sviz¬ zero-irlandesi, da noi ritenute suscettive di nuovi sviluppi. Indubbiamente, nel corso degli ultimi anni, i nostri rapporti commerciali con l'Irlanda hanno bensì fruito di un piacevole incremento, ma la circolazione dei capitali non è ancora considerevole. Queste condizioni possono tuttavia mutare, anche poiché la situazione del mercato del lavoro irlandese consente senz'altro la istituzione di nuovi centri di produzione. L'apertura di negoziati con l'Ir¬ landa era parimente giustificata poiché questo Stato, nonostante la perdita finanziaria derivante, osserva ampiamente il principio dell'imposizione del reddito al domicilio del beneficiario.

Era quindi attendibile che i negoziati dovessero approntare le basi d'una convenzione corrispondente, in ampia misura, alla prassi seguita dal nostro paese per evitare la doppia imposizione in campo internazionale.

Ben volontieri accettammo pertanto la proposta irlandese. Le trattative av¬ viate nel mese di marzo 1965 a Dublino e condotte a termine nell'ottobre del 1965 a Berna e a San Gallo realizzarono infatti ampiamente quanto si osava sperare. Nella procedura di consultazione inoltre, i Cantoni e le cerchie economiche interessate espressero la loro approvazione riguardo al tenore della convenzione.

II. Chiarimenti sui disposti convenzionali La convenzione conclusa con l'Irlanda è fondata sulla convenzionemodello intesa a evitare i casi di doppia imposizione, proposta dall'OCSE nel luglio del 1963. Nel nostro messaggio del 13 luglio . 1965 a sostegno della convenzione con la'Svezia del 7 maggio 1965 (FF 1965 II, 501), fondata sugli stessi principi, abbiamo esaurientemente trattato le disposizioni del modello raccomandato dall'OCSE. Ci restringeremo pertanto in seguito a illustrare le deroghe più importanti e i disposti particolari della conven¬ zione con l'Irlanda.. Occorre ancora rilevare, a tale riguardo, che il diritto irlandese scaturisce da quello britannico; per questo motivo, la nuova con¬ venzione presenta, in diverse disposizioni, una marcata analogia con la con¬ venzione del 30 settembre 1954 (RU 1955, 337 [B XII]) tra la Confedera¬ zione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia
d'imposte sul reddito.

Articolo 2: Imposte La convenzione si applica alle imposte sul reddito e sulla sostanza.

Ancorché l'Irlanda non riscuota presentemente alcuna imposta generale sul¬ la sostanza, la convenzione s'applichérebbe parimente a un'imposta di tale natura, ove la stessa fosse introdotta in detto paese (cpv. 4). A richiesta ir¬ landese, le definizioni generali dell'imposta sul reddito e sulla sostanza (art. 2, cpv. 1 e 2, del modello OCSE) non sono state recepite nel nuovo

611 testo, non potendo estendere il Governo Irlandese l'applicabilità della Con¬ venzione alle tasse sul valore locativo delle abitazioni (« local rates »), riscosse dalle contee (« counties ») irlandesi. La stessa situazione giuridica è riscontrata nelle relazioni con la Gran Bretagna. Il contribuente non è minimamente pregiudicato, non essendo imposti in Svizzera, anche a difetto di norme convenzionali, i profitti della sostanza situata in Irlanda, in modo da escludere qualunque caso di doppia imposizione.

La convenzione non è applicabile all'imposta anticipata riscossa in Svizzera sui guadagni à lotterie. Per contro, è' stato convenuto, in un parti¬ colare scambio di note, che la convenzione va applicata sia alle imposte straordinarie, sia a quelle ordinarie.

Articolo 3: Definizioni L'Irlanda intende assoggettare illimitatamente all'imposta qualsiasi persona considerata come « residente d'Irlanda » dal diritto irlandese; essa non ammette pertanto la definizione del domicilio, raccomandata dall'OCSE .(art. 4 del modello). I casi di doppio domicilio, non sono quindi esclusi nella presente convenzione come, anche in quelle finora concluse con l'Ir¬ landa o la Gran Bretagna. Di questi casi è però tenuto conto in uno speciale disposto dell'articolo concernente i procedimenti intesi a evitare la doppia ' imposizione (vedi osservazioni riguardanti l'art. 22), analoga¬ mente a quanto disposto nella Convenzione con la Gran Bretagna (art. XV, cpv. 4).

Il capoverso 2 disciplina una particolarità del diritto fiscale irlandese. .

In taluni casi infatti, un «residente d'Irlanda» non soggiace interamente all'imposta sui redditi provenienti dall'estero, ma unicamente per la somma , trasferita in Irlanda (imposizione sulla « remittance basis »). In questo caso, le agevolezze concesse dalla Svizzera nella convenzione s'applicano soltanto alle parti di reddito effettivamente imposte in Irlanda.

Il capoverso 3 consente all'Irlanda d'imporre proporzionatamente un «residente» di detto paese, partecipante a una società di persone svizzera, per i redditi che la società riceve dal'Irlanda. Le imposte svizzere riscosse su tali redditi devono essere computate nelle imposte irlandesi (art. 22).

Un ordinamento analogo è già stato convenuto con la Gran Bretagna (art.

II, cpv. 3).

Articolo 4: Stabile organizzazione
Questo disposto è conforme al modello OCSE, salvo che i cantieri edilizi sono considerati stabili organizzazioni solo se la loro durata supera 24 mesi (OCSE: 12 mesi). Questa norma è stata accettata a richiesta del no¬ stro paese.

612 Articolo 6: Utili, d'impresa A domanda della Svizzera, le disposizioni concernenti la ripartizione dell'utile complessivo di un'impresa (metodo indiretto; cpv. 4) sono state formulate come nella nuova convenzione sulla doppia imposizione, con¬ chiusa con la Svezia. Giusta questo ordinamento, è ammessa, di massima, un'antiparte del 10 per cento a favore della sede centrale. Inoltre, gli utili delle imprese di assicurazione devono essere ripartiti proporzionatamente ai premi lordi.

Articolo 7: Navigazione marittima e aerea Questa disposizione sostituisce l'accordo suddetto del 18 giugno 1958, abrogato conformemente, all'articolo 27, capoverso 3; il vecchio tenore è però mantenuto senza alcuna modificazione.

Articolo 9: Dividendi ' Questo articolo disciplina il diritto d'imposizione del paese alla fonte; l'imposizione dello Stato di domicilio è invece determinata giusta l'articolo 22.

< I dividendi pagabili da una società ( svizzera a un azionista « residente d'Irlanda » soggiaciono, secondo il diritto svizzero interno, a una dedu¬ zione alla fonte del 30 per cento. Secondo i disposti della presente conven¬ zione, tale saggio è limitato, in casi normali, al 10 per cento (cpv. 2) e allo sgravio fiscale va provvisto mediante rimborsi. Qualora il beneficiario fosse una società irlandese partecipante con almeno il 25 per cento al capi¬ tale della società che versa i dividendi, la Svizzera rinuncia all'imposizione alla fonte.

Contrariamente alla Svizzera, l'Irlanda non sottopone all'imposta nè gli utili d'una società, nè i dividendi dell'azionista (doppia imposizione eco¬ nomica). L'azionista non soggiace cioè all'imposta sul reddito per dividendi riscossi. L'imposta irlandese dedotta sui conteggi dei dividendi è l'imposta sul reddito della società, che, in questo modo, risulta a essere trasferita all'azionista.'Secondo il parere irlandese, tale imposta non è tuttavia con¬ siderata un'imposta alla fonte. Per questo motivo, l'Irlanda non ha con¬ cesso alla Svizzera e neppure ad altri paesi uno sgravio generale dell'im¬ posta sul reddito, gravante i dividendi .irlandesi. Il capoverso 3, autorizza l'Irlanda a riscuotere integralmente l'imposta sul reddito di una società ir¬ landese anche qualora gli azionisti siano totalmente o in parte « residenti della Svizzera ». Per contro, l'Irlanda rinuncia a
sottoporre alla soprattassa progressiva le persone fisiche considerate « residenti della Svizzera », per i dividendi irlandesi riscossi, (cpv. 4) e accorda loro le stesse deduzioni per¬ sonali concesse a cittadini-irlandesi non residenti in Irlanda (art. 23, cpv. 1)

613 . Considerata la suddetta situazione giuridica, il capoverso 2, non rive¬ ste, presentemente, alcuna importanza rispetto all'Irlanda. Tuttavia, ove questo Stato istituisse, analogamente a quanto fu recentemente attuato in Gran Bretagna, la doppia imposizione economica degli utili di società e dei dividendi, anche l'Irlanda sarebbe tenuta a limitare il saggio dell'impo¬ sta alla fonte, come è stabilito nel capoverso 2.

Articoli 10 e 11: Interessi e diritti di licenze È opportuno osservare che l'Irlanda ha ammesso, in armonia con la prassi seguita dal nostro paese, l'imposizione dei redditi surriferiti, esclusi¬ vamente nello Stato di domicilio del beneficiario.

Articolo 18: Rimunerazioni di diritto pubblico Questo disposto corrisponde all'articolo 20 della nuova convenzione con la Svezia ed è compilato più, chiaramente dell'analoga disposizione del¬ la convenzione-modello dell'OCSE.

Articolo 19: Studenti ' Gli studenti e gli apprendisti sono esonerati, conformemente alle rac¬ comandazioni dell'OCSE, nello Stato in cui curano la loro formazione, dal¬ l'imposizione delle somme che ricevono dall'estero a scopo di studio (cpv.

1). Gli studenti e gli apprendisti d'uno Stato possono inoltre esercitare, sen¬ za essere imposti, un impiego salariato come praticanti nell'altro Stato, per un periodo di 100 giorni al massimo durante un anno fiscale (cpv. 2). La stessa disposizione è stata inserita nella nuova convenzione con la Svezia.

Articolo 22: Disposizioni per evitare le doppie imposizioni Questo articolo stabilisce come deve procedere lo Stato di domicilio del beneficiario d'un reddito o del proprietario d'una sostanza per contri¬ buire a evitare la doppia imposizione.

L'Irlanda evita la doppia .imposizione computando nell'imposta irlan¬ dese quella svizzera dovuta secondo le norme della convenzione. Se una società madre irlandese dispone, direttamente o indirettamente, di almeno il 50 per cento dei voti in una società svizzera, il computo dell'imposta è concesso completivamente anche per la parte,; attenente ai dividendi, del¬ l'imposta pagata dalla società svizzera sugli, utili (cpv. 1).

La Svizzera esonera dall'imposta i redditi e le parti di sostanza la cui imposizione spetta all'Irlanda, pur tenendone conto per la determinazione del saggio d'imposta (cpv. 2). Un ordinamento speciale disciplina i dividendi irlandesi pagati a un « residente della Svizzera ». Su questi dividendi è

614 bensì prelevata presentemente un'imposta alla fonte propriamente detta (v. osservazioni concernenti l'articolo 9), ma l'Irlanda desiderava, per una parte dell'imposta irlandese sul reddito, riscossa attualmente al saggio-del 35 per cento sugli utili della società e trasferibile all'azionista, che la Sviz¬ zera accordasse uno sgravio fiscale analogo a quello previsto, nella nuova convenzione tra Svizzera e Svezia, per l'imposta alla fonte sui dividendi provenienti dalla Svezia. La Svizzera, come altri Stati contraenti dell'Irlanda, non poteva ricusare il desiderio irlandese. Il nostro paese accordò quindi uno sgravio del 15 per cento del dividendo netto (ciò che corrisponde a circa il 10 per cento del dividendo lordo innanzi la deduzione dell'intera imposta irlandese sul reddito). Al Consiglio federale spetta di disciplinare i particolari (cpv. 3 e 4). Secondo una proposta irlandese, è stato inoltre con¬ templato nella convenzione (cpv. 5) il privilegio chiamato holding, previsto nella legislazione sull'imposta per la difesa nazionale (v. art. 59 del decreto concernente l'imposta per la difesa nazionale) e in talune legislazioni can¬ tonali. In questo modo, s'intende rilevare che gli sgravi fiscali eventual¬ mente concessi alla filiale irlandese dal diritto irlandese interno non sono minimamente pregiudicati dall'imposizione della società madre in Svizzera, e continuano pertanto a sussistere interamente.

Nel caso di persone fisiche con doppio domicilio (v. osservazioni com cernenti l'art. 3), il diritto d'imposizione prevalente è quello dello Stato sul cui territorio è situata la fonte di reddito o la parte' di sostanza. I redditi che tali persone riscuotono in Stati diversi dai due contraenti sono imposti, in Svizzera, solo per la metà, mentre in Irlanda è concesso il computo del¬ l'imposta svizzera, così riscossa, in, quella irlandese (cpv.( 6). Secondo l'or¬ dinamento presentemente in vigore per evitare i casi di doppia imposizione tra l'Irlanda e la Gran Bretagna, una perdona « residente d'Irlanda » è im¬ posta unicamente in. Irlanda, anche per i redditi di fonte britannica. Per que¬ sto motivo, tali redditi sono considerati, nei rapporti con la Svizzera, come se fossero di fonte irlandese (cpv. 7).

Articolo 23: Sgravi personali a favore dei « non residenti » L'imposta irlandese sul reddito
è riscossa, di massima, a un saggio fisso («standard rate»). Le persone residenti all'estero non hanno diritto alle deduzioni personali di cui fruisce una persona fisica, « residente d'Irlanda ».

Sono eccettuati gl'Irlandesi residenti all'estero, i quali possono valersi di questi sgravi almeno per la parte corrispondente al rapporto tra il reddito imponibile in Irlanda e il reddito complessivo (« proportionate personal allowances»). Questo sgravio fiscale, come già l'accennammo nelle osser¬ vazioni concernenti l'articolo 9, è concesso in virtù della convenzione, a tutte le persone fisiche che risiedono in Svizzera e presentano una do¬ manda corrispondente (cpv. 1). Una disposizione parallela (cpv. 2) con¬ ferma quanto già è stato determinato dal diritto svizzero interno.

615 Articolo 24: Uguaglianza di trattamento Conformemente alla riserva espressa nell'articolo corrispondente del modello OCSE, l'Irlanda può ricusare alle imprese svizzere, disponenti di organizzazioni stabili in Irlanda, taluni vantaggi fiscali accordati alle so¬ cietà irlandesi per promuovere l'industria mineraria (cpv. 5). Questa riserva è stata riconosciuta da tutti i paesi che hanno conchiuso accordi con l'Ir¬ landa; praticamente però essa non riveste alcuna importanza.

Articolo 27: Entrata in vigore La Convenzione entrerà in vigore, non appena saranno scambiati gli strumenti di ratificazione, con effetto a contare dal 1? gennaio 1965, nella Svizzera, e dal 1° o 6 aprile 1965, in Irlanda.

La costituzionalità della presente convenzione, è fondata sull'articolo 8 della Costituzione federale che attribuisce alla Confederazione il diritto di concludere trattati con altri Stati. Giusta l'articolo 85, numero 5, all'As¬ semblea federale spetta la competenza di approvare la presente convenzio¬ ne, la quale, è bensì stata conchiusa per una durata indeterminata, ma può essere disdetta, dopo il 1971, per la fine di ogni anno civile, con un preav¬ viso di almeno 6 mesi. Il decreto d'approvazione non è quindi sottoposto al referendum, conformemente all'articolo 89, capoverso 4, della Costitu¬ zione.

La presente convenzione soddisfa le speranze che abbiamo inizial¬ mente esposto e consente d'incrementare vieppiù i rapporti economici tra la Svizzera' e l'Irlanda. I Cantoni e le cerchie interessatè l'hanno favorevol¬ mente accolta. Vi proponiamo pertanto, approvando il disegno di decreto allegato, di accettare la presente convenzione.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'assicura¬ zione della nostra alta considerazione.

Berna, 2 dicembre 1966.

,

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Schaffner li Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione della convenzione tra la Svizzera e l'Irlanda, intesaa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (Del 2 dicembre 1966)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1966

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

50

Cahier Numero Geschäftsnummer

9521

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

15.12.1966

Date Data Seite

609-615

Page Pagina Ref. No

10 155 629

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.