380

Termine d'opposizione: 5 gennaio 1967

. Decreto federale concernente la Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi (Del 29 settembre 1966)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 1966 1, decreta: I La validità del decreto federale del 17 dicembre 1952 2 concernente la Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi è prorogata sino al 31 dicembre 1972.

II Il decreto federale surriferito è modificato come segue: Art. 1, cpv. 3 e 4 In quanto il Dipartmento federale dell'economia pubblica istituisca Un contingentamento, la Società cooperativa apre ai suoi membri contin¬ genti individuali, nei cui limiti accorda autorizzazioni di utilizzazione e procede ad assegnazioni obbligatorie. Se non è istituito il contingenta¬ mento, la Società cooperativa stabilisce la chiave di ripartizione delle asse¬ gnazioni obbligatorie.

4 1 contingenti individuali e la chiave di ripartizione delle assegnazioni obbligatorie sono riveduti periodicamente ed adeguati alle variazioni im¬ portanti della situazione.

3

HI Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1967.

1 2

FF 1966 I, 309.

RU 1953, 1307 (A XVI B).

381 Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto con¬ formemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concer¬ nente le votazioni popolari su lèggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 settembre 1966.

Il Vicepresidente: Rohner Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 settembre 1966.

Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazióni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

s Berna, 29 settembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 7 ottobre 1966.

Termine d'opposizione: 5 gennaio 1967.

Foglio Federale, 1966, Vol. II

28

382 Decreto federale concernente l'acquisto di terreni a Muttenz (Del 19 settembre 1966) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 1966, decreta: Art. 1 È accordato un credito d'opera di 3 700 000 franchi per l'acquisto di terreni in Käppeliweg, Nussbaumstrasse e Rothbergstrasse, a Muttenz, e per l'allestimento del progetto di costruzione.

2 È aperto un secondo credito d'opera di 4 100 000 franchi per l'acqui¬ sto di un immobile vicino, inteso a realizzare un progetto globale.

1

Art. 2 11 presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediata¬ mente in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 30 giugno 1966.

Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 settembre 1966.

Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser , Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 19 settembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero: Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

383 Decreto federale concernente la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Soletta (Del 4 ottobre 1966) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 1966; considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale all'articolo 7, capoverso 1, riveduto, della Costituzione del Cantone di Soletta, accettato nella votazione popolare del 26 giugno 1966.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 settembre 1966.

Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 ottobre 1966.

Il Presidente: D. Auf. der Maur Il Segretario: F. Weber Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 4 ottobre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero: Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

384 Decreto federale concernente la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Basilea Città (Del 6 ottobre 1966) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 1966; considerato che le presenti disposizioni costituzionali riveduté nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale agli articoli 26, capoversi 1 e 2, e 44, capoverso 1, riveduti, della Costituzione del Cantone di Basilea Città, ac¬ cettati nella votazione popolare del 24,25 e 26 giugno 1966.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguile il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 26 settembre 1966.

Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 ottobre 1966.

Il Presidente: P. Grabcr Il Segretario: Ch. Oser Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 6 ottobre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero: Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

385 Decreto fédérale concernente la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Appenzello Interno (Del 6 ottobre 1966) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 1966; considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: ' Art. 1 È accordata la garanzia federale agli articoli 1 (abrogazione del cpv. 3 e modificazione del cpv. 4, che diventa cpv. 3) e 7 (nuovi cpv. 3 a 6), rive¬ duti, della Costtiuzione del Cantone di Appenzello Interno, accettati nella Landsgemeinde del 24 aprile 1966.

Art. 2 11 Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 settembre 1966.

Il Presidente: P. Graber , Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 ottobre 1966.

Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 6 ottobre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero: Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

386 Decreto federale concernente la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone dei Grigioni (Del 6 ottobre 1966) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 giugno 1966; considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 . È accordata la garanzia federale all'articolo 50n riveduto, della Costitu¬ zione del Cantone dei Grigioni.

, Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 26 settembre 1966.

Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 ottobre 1966.

Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 6 ottobre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero: Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

387

Decreto federale concernente la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Turgovia (Dei 6 ottobre 1966)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera.

visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 1966; considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale all'articolo 21, capoverso 1, riveduto, della Costituzione del Cantone di Turgovia, accettato nella votazione popo¬ lare del 10 luglio 1966.

Art..2 . Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 ottobre 1966.

Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 ottobre 1966.

Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Óser

388 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 6 ottobre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero: Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Osér

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07.10.1966

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