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Foglio Federale Berna, 21 luglio 1966 Anno XLIX Volume I N° 29 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 12, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

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9495 Messaggio del Consiglio federale all' Assemblea federale concernente una modificazione del decreto dell'Assemblea federale sull'ordinamento dell'esercito (Organizzazione delle truppe) (Del 1° luglio 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Abbiamo l'onore di sottoporvi, con il presente messaggio, un disegno di decreto federale inteso a modificare qualche disposizione concernente principalmente la fanteria della landwehr e della landsturm, contenute nel decreto dell'Assemblea federale del 20 dicembre 1960 sull'ordinamento del¬ l'esercito (organizzazione delle truppe) (RU 1961 249).

I. Introduzione Gli studi che dovranno permettere di determinare i principi fondamen¬ tali dell'adeguamento del nostro esercito alle esigenze della difesa nazionale totale richiederanno ancora molto tempo. Dovrebbe dunque essere evitato ogni provvedimento di riorganizzazione dell'esercito, che fosse molto inci¬ sivo, fintanto non sia certo come essa sarà in avvenire. Nel caso contrario, potrebbe accadere di compromettere con provvedimenti, che' parrebbero idonei per un prossimo futuro, un'ulteriore riforma. Pur essendo consiglia¬ bile una tale cautela, è necessario colmare talune lacune circa la potenza d'azione dei nostri mezzi bellici del momento. Convinti d'operare in conforFoglio Federale, 1966, Vol, I

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990 mità di queste considerazioni, vi sottoponiamo il disegno di decreto fede¬ rale, qui allegato.

Dobbiamo sopra tutto evitare che gli effettivi di fanteria della landwehr siano insufficienti. Sapevamo che, ringiovanito l'esercito, sarebbero occorsi taluni provvedimenti di riorganizzazione, e ne avevamo debitamente prevenuto l'Assemblea federale nel nostro messaggio del 30 giugno 1960 concernente l'ordinamento dell'esercito (Organizzazione delle truppe) (RU 1960, II, ediz. ted. pag. 321, ediz. frane, pag. 321).

Si tratta dunque di condurre a compimento l'organizzazione delle trup¬ pe 1961. Le modificazioni proposte non toccano in alcun modo i principi fondamentali della stessa, nè la loro attuazione richiede crediti speciali.

In breve, la soluzione consiste nel procurare alla fanteria della landwehr, a scapito della landsturm, gli effettivi sufficienti. Siamo del parere, che una diminuzione delle compagini della landsturm sarebbe meno pregiudi¬ zievole d'una scarsezza d'effettivi nella landwehr. Con ciò, non intendiamo punto misconoscere l'importanza del servizio territoriale, che oggi è costi¬ tuito prevalentemente di truppe dèlia prima. Giudichiamo piuttosto che, qualora dovesse occorrere d'avere in prónto Una parte considerevole del¬ l'esercito a sussidio della popolazione civile, converrebbe valersi di forma¬ zioni dell'attiva e della landwehr. D'altra parte, dal 1° gennaio 1967, l'eser¬ cito cederà per la difesa nazionale civile 10 classi d'età (circa 200 000 uo¬ mini) e la landsturm verrà a comprendere soltanto 8 classi d'età, in luogo -di 12.

La revisione proposta non risolve, in sostanza, che un problema d'ef¬ fettivi. Essa, nondimeno, è collegata a un aumento considerevole delle mi¬ tragliatrici e dei lanciarazzi di fanteria della landwehr e all'assegnazione di un certo numero di autocarri per rendere relativamente mobili le forma¬ zioni delle brigate di combattimento.

Indipendentemente dai provvedimenti concernenti gli effettivi, viene a mano a mano migliorato, in virtù dei crediti concessi, lo stato materiale della landwehr, segnatamente con l'introduzione dell'uniforme di combat¬ timento e il rafforzamento del terreno (rifugi, armamento di fortezza, sbar¬ ramenti con mine), il quale è a poco a poco allargato ai settori di tutte le brigate in conformità del piano a lungo termine.
Stimiamo che l'armamento (segnatamente l'equipaggiamento con lan¬ ciamine), gli apparecchi di collegamento radio dei corpi di truppa e l'equi¬ paggiamento di montagna della fanteria della landwehr debbano essere an¬ cora maggiormente perfezionati. Lo studio di questi miglioramenti e delle possibilità d'attuarli nel quadro del piano finanziario a lungo termine è avviato. I risultati saranno oggetto d'un successivo programma d'arma¬ mento.

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991 II. Compendio dei provvedimenti proposti Una parte notévole dei provvedimenti intesi a migliorare lo stato pre¬ sente possono essere presi dal Consiglio federale in virtù delle sue compe¬ tenze. Trattasi specialmente di modificare la composizione delle forma¬ zioni di fortezza e d'opera secondo le classi dell'esercito (allargandola alla landsturm), affinchè non debbano più essere alimentate dalla fanteria del¬ l'attiva e i fanti, allorché giungono all'età di passare nella landwehr, pos¬ sano essere assegnati alla fanteria di questa.

Affinchè questi provvedimenti del Consiglio federale possano essere effettivamente efficaci, occorre nondimeno che siano completati con altri delle Camere federali. Si propone pertanto all'Assemblea federale di modi¬ ficare il numero di alcune formazioni di fanteria della landwehr e di ridurre quello delle unità della landsturm, da un canto, e, dall'altro, d'adeguare la ripartizione delle formazioni cantonali all'incremento demografico del Can¬ tone.

A queste proposte è aggiunta un'altra, che veramente non ha con esse alcuna attenenza, ma appartiene parimente alla competenza delle Camere federali e concerne il medesimo decreto: quella di designare un servizio di protezione contro le armi nucleari e chimiche (servizio di protezione AC), da attribuire al servizio sanitario.

I provvedimenti proposti richiedono la modificazione: -- dell'articolo 1, lettera d (elenco dei servizi ausiliari) del decreto dell'As¬ semblea federale del 20 dicembre 1960 sull'ordinamento dell'esercito (Organizzazione delle truppe); -- l'allegato A (elenco delle formazioni) al detto decreto (secondo l'art. 6, cpv. 1); -- l'allegato B (elenco delle formazioni cantonali) allo stesso (secondo l'art. 6, cpv. 2).

Questi testi non sono mai stati modificati dopo la loro entrata in vi¬ gore, salvo alcuni leggeri ritocchi apportati all'allegato - A in conformità della competenza conferita al Consiglio federale (art. 6, cpv. 1, DAF).

Gli allegati A e B, essendo classificati «per uso esclusivo di servizio», non sono stati pubblicati. Per ciò, anche il disegno di decreto federale è provveduto d'un allegato classificato che sarà consegnato ai membri delle Camere federali soltanto per la durata delle deliberazioni, come già nel 1960. I membri delle commissioni militari permanenti li riceveranno prima,
insieme con la documentazione concernente gli effettivi e l'ordine di com¬ battimento, i quali parimente non possono essere pubblicati.

L'attuazione dei provvedimenti proposti alle Camere federali e di quelli previsti dal Consiglio federale sarà ripartita lungo tutto il 1967, special¬ mente per non sovraccaricare le autorità militari dei Cantoni.

992 III. Completamento dell'articolo 1, lettera d, del decreto dell'Assemblea federale del 20 dicembre I960 sull'ordinamento dell'esercito (Organizzazione delle truppe) Il servizio sanitario ha una sezione che s'occupa della protezione e difesa contro le armi nucleari, batteriologiche e chimiche (S. ABC) già da molto tempo prima che entrasse in vigore l'organizzazione delle truppe 1961.

L'importanza di questo servizio è andata via via crescendo, essendo divenuto vieppiù necessario preparare la protezione contro le armi capaci di distruzione in massa. La sezione ABC dirige numerosi corsi per i cosiddetti ufficiali ABC e gli altri specialisti (ufficiali, sottufficiali e soldati) che de¬ vono occuparsi, interamente o in parte, della protezione contro i mezzi nucleari (A) e chimici (C) di combattimento. La sezione sanitaria elabora, come tale, tutte le questioni, specialmente quelle di natura medica, attenenti all'impiego di armi batteriologiche (B). La,Sezione ABC s'occupa già degli interessi del personale del servizio ABC ed esercita di fatto l'ufficio d'un servizio ausiliario.

Questo stato dev'essere legalizzato, senza che ocorra un credito speciale inserendo il « servizio di protezione AC »/nell'elenco dei servizi ausiliari, contenuto nell'articolo 1, lettera d, del decreto dell'Assemblea federale.

Il « servizio di protezione AC » viene menzionato alla fine dell'elènco per ragioni pratiche. Si vuole evitare di mutare l'ordine di menzione dei ser¬ vizi ausiliari negli altri documenti. D'altra parte, quest'ordine non ha atte¬ nenza alcuna con l'importanza degli stessi.

- IV. Modificazioni dell'allegato A al decreto dell'Assemblea federale del 20 dicembre 1960 sull'ordinamento dell'esercito (Organizzazione delle truppe) L'allegato A contiene il numero e la designazione degli stati maggiori e delle unità da formare nelle diverse armi.

Le modificazioni proposte concernono: -- talune unità di fanteria della làndwehr non incorporate in un reggi¬ mento; -- le formazioni di fanteria della landsturm.

L'ossatura. delle nostre brigate di frontiera, di fortezza e del ridotto è costituita dai battaglioni di fucilieri della làndwehr, i quali devono com¬ battere appoggiati alla rete delle opere fortificate e delle distruzioni pre parate. Questi corpi di truppa avranno un effettivo inferiore al limite pre-

993 visto. Non essendo opportuno cambiare interamente la struttura del dispo¬ sitivo di difesa, che è ben congegnato, il numero dei battaglioni deve restare invariato e il loro guarnimento essere sufficiente. Occorre, inoltre, che la struttura interna corrisponda meglio a quella introdotta a contare dal 1951 nei battaglioni dell'attiva.

Il Consiglio federale provvederà, in virtù delle sue competenze, ad as¬ segnare un maggior numero di uomini ai battaglioni di fucilieri (landwehr).

Come abbiamo detto, si tratta di non più far subire alla fanteria dell'attiva una perdita d'effettivo per le formazioni di fortezza e d'opera. Questo prov¬ vedimento, tuttavia, non basta; occorre sciogliere alcune unità di granatieri e della difesa contraerea della landwehr per poter effettivamente assicurare gli uomini necessari a tutti i battaglioni, segnatamente a quelli dei Cantoni aventi una popolazione modesta. Lo scioglimento d'alcune formazioni di difesa contraerea sarà compensato con il divisato rafforzamento della difesa contraerea di fortezza.

Talune delle unità di granatieri, che rimarranno, saranno designate « compagnie di granatieri di montagna » e destinate a quelle brigate il cui settore di combattimento trovasi prevalentemente in alta montagna. Esse saranno composte di uomini istruiti al servizio alpino.

Inoltre, per ragioni tattiche, si dovranno costituire, con i treni anticarro dei battaglioni, alcune compagnie anticarro della landwehr, per agevolare lo spostamento del peso massimo della difesa anticarro secondo la condi¬ zione di combattimento nelle unità impegnate fuori del settore alpino.

In avvenire, l'effettivo totale della fanteria della landsturm sarà note¬ volmente minore di quello del 1966. Il Consiglio federale può rinunciare a completare annualmente con la fanteria le formazioni di fortezza e d'opera, solamente a condizione che queste, in avvenire, siano, con eccezioni, com¬ poste della landwehr e della landsturm. All'uopo basterà un piccolo contin¬ gente tolto dalle truppe meccanizzate e leggere, e dall'artiglieria. Poiché gli uomini delle compagnie di fortezza e d'opera rimangono incorporati nelle stesse allorché giungono all'età di passare nella landsturm, né più sono tra¬ sferiti nella fanteria di questa, i contingenti destinati a tale fanteria sono ri¬ stretti a quelli provenienti
dalla fanteria della landwehr (con un modico complemento tolto dalle truppe d'aviazione di difesa contraerea).

Come abbiamo detto, questa diminuzione d'effettivo nella landsturm, destinata a colmare i vuoti nella landwehr, e la necessità di tenere pronta in avvenire una sufficiente quantità d'uomini per il servizio territoriale, obbli¬ gano a diminuire d'un quarto le unità di fanteria della landsturm. (Il nu¬ mero delle classi d'età della landsturm diminuisce da 12 a 8). Inoltre, queste formazioni non dovranno più essere denominate « compagnie territoriali », dato che solo in parte vengono subordinate a brigate territoriali, ma « com-.

pagnie di fucilieri (landsturm) », rispettivamente « compagnie pesanti di

994 fucilieri (landsturm) », alle quali ultime sono assegnate armi pesanti (mitra¬ gliatrici e cannoni anticarro). Le nuove unità sono reclutate per regione, ma costituite da uomini d'origine militare diversa. Esse saranno destinate a vegliare sugli impianti, a rinforzare la polizia di confine e a compiti speciali di difesa statica.

Si terrà conto della diminuzione del numero delle unità di vigilanza della landsturm con una modificazione dell'elenco degli oggetti da proteg¬ gere di prima urgenza e incaricando i comandanti dei corpi d'armata d'as¬ sumere nelle loro zone d'operazione, se occorre mediante formazioni dell'at¬ tiva e della landwehr, i provvedimenti protettivi corrispondenti allo stato generale e nella misura delle forze disponibili. Tale diminuzione non pre¬ giudica punto l'importanza del servizio territoriale; al contrario, essa può contribuire a sgravare di taluni compiti di combattimento i posti di co¬ mando del servizio territoriale e a permettere loro di dedicarsi maggior¬ mente a compiti territoriali e di sostegno, ognora più importanti.

Considerazioni tattiche e organizzative inducono a proporre la costi¬ tuzione d'uno stato maggiore di battaglioni di fucilieri (landsturm) per coordinare l'azione d'un certo numero d'unità della landsturm con compito analogo in determinati settori.

Il laboratorio ABC dell'esercito dev'essere cancellato dall'allegato A.

Esso in vero non contiene che le formazioni delle armi, laddove il labora¬ torio dovrà, in avvenire, dipendere da un servizio ausiliario.

V. Modificazioni dell'allegato B al decreto dell'Assemblea federale del 20 dicembre 1960 sull'ordinamento dell'esercito (Organizzazione delle truppe) Nell'allegato B è indicato il numero delle formazioni cantonali che ciascun Cantone deve fornire. Le modificazioni proposte toccano le forma¬ zioni di fanteria della landwehr e della landsturm. Le autorità cantonali ne sono informate già da parecchi mesi ed è stato possibile tenere conto della maggior parte dei loro desideri.

I provvedimenti che l'Assemblea federale o il Consiglio federale de¬ vono prendere, come abbiamo indicato nel capitolo IV, permetteranno d'assicurare all'insieme della fanteria di landwehr gli effettivi necessari. Ri¬ mane da provvedere a che ciascun Cantone disponga dell'effettivo neces¬ sario a ogni formazione che deve
fornire.

.È stato riscontrato che la ripartizione delle formazioni cantonali se¬ condo l'allegato B non corrisponde più con gli effettivi dei Cantoni e che a contare dal 1967 questo stato peggiorerebbe ancora. D'altra parte, il numero delle formazioni della landwehr più non corrisponde da per tutto a quello delle formazioni dell'attiva stabilito nell'organizzazione delle trup-

995 pe 1961, ond'è che le formazioni dei battaglióni della landwehr variano notevolmente da un Cantone all'altro. Il criterio seguito finora d'incorpo¬ rare gli uomini nella landwehr secondo il luogo del loro domicilio è svan¬ taggioso per certi Cantoni, specialmente se rurali, poiché l'esodo verso le regioni industriali ne diminuisce l'effettivo, sopra tutto rispetto ai quadri.

Appare dunque necessario prescindere dal tenere conto del luogo di domicilio allorché gli uomini d'un medesimo Cantone passano dai batta¬ glioni dell'attiva alle formazioni della landwehr. Questo modo di proce¬ dere è conforme alle norme dell'articolo 21, capoverso 1, della Costituzione federale, il quale reca: « In quanto non vi si oppongano ragioni militari, i corpi di truppa de¬ vono essere formati degli uomini del medesimo Cantone ».

Il Consiglio federale regolerà la procedura d'incorporazione conforme¬ mente a questo principio.

Facendo coincidere il numero delle formazioni dell'attiva di ciascun Cantone con quello che esso deve costituire nella landwehr (tenuto conto del rapporto di 13 a 10, quanto al numero delle classi d'età, e degli scarti per ragioni sanitarie) e provvedendo a che i piccoli Cantoni ricevano una aggiunta dalle unità federali in maniera che abbiano tutti almeno un batta¬ glione di landwehr, l'allegato B risulta modificato come segue: -- i Cantoni di Zurigo, Berna (di lingua tedesca),'Friburgo (di lingua fran¬ cese), Basilea Città, Turgovia e Ginevra costituiscono, ciascuno, un battaglione di meno; --- i Cantoni di Lucerna, San Gallo, Grigioni, Argovia e Vallese (di lingua francese) costituiscono, ciascuno, un battaglione di più; così pure i Cantoni di Uri/Lucerna che, insieme, costituiscono anche un batta¬ glione federale; -- il Cantone di Basilea Campagna partecipa, in luogo del Cantone di Berna, alla costituzione d'un battaglione federale.

I nuovi numeri dell'allegato B per le compagnie di fucilieri (landsturm) e le compagnie pesanti di fucilieri (landsturm), chiamate finora compagnie territoriali Tipo A e B, corrispondono alla diminuzione del numero totale delle unità, resa necessaria per le considerazioni recate nel capo IV. Nell'al¬ legato B sono indicati anche gli stati maggiori di battaglioni di fucilieri (landsturm) da costituire.

VI. Questioni finanziarie L'attuazione dei provvedimenti proposti non richiede crediti speciali.

Poiché le formazioni sciolte sono più di quelle che saranno costituite, occorrerà un minor materiale generale di corpo.

996 D'altra parte, le modificazioni nell'armamento non implicheranno nuovi acquisti; in fatti, l'assegnazione d'un maggior numero di mitragliatrici alle formazioni della landwehr richiede soltanto una diminuzione delle ri¬ serve relativamente grandi dell'attiva. Le riserve generali dell'esercito sono mantenute nello stato in cui trovansi.

I lanciarazzi e i moschetti con cannocchiale di puntamento possono es¬ sere attinti senza inconvenienti dalle riserve generali. Inoltre, il nuovo ordi¬ namento permette d'alimentare le riserve dell'esercito con altre armi e il reimpiego della maggior parte dei cannoni anticarro divenuti liberi per ef¬ fetto dell'introduzione dei missili anticarro «BANTAM».

L'aumento del numero dei veicoli a motore non richiede alcun acquisto di veicoli militari, poiché sarà operato esclusivamente con quelli soggetti a requisizione.

Le spese d'istruzione delle nuove formazioni sono compensate con i risparmi risultanti dallo scioglimento di altre unità.

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Per queste considerazioni vi proponiamo d'approvare il seguentè di¬ segno di decreto federale.

La costituzionalità dello stesso si fonda sull'articolo 20 della Costitu¬ zione federale e, la competenza dell'Assemblea federale, sull'articolo 45 dell'organizzazione militare secondo il testo della legge federale del 1° aprile 1949 (RU 1949 1525). Il decreto non è sottoposto a referendum.

Dovendo esso entrare in vigore il 1° gennaio 1967, simultaneamente al nuovo ordinamento delle classi dell'esercito, vi chiediamo di stabilire il calendario delle deliberazioni in maniera che la faccenda sia trattata dai due Consigli prima della fine dell'anno. Sebbene i lavori di pianificazione siano molto avanzati, la loro esecuzione richiede tempo e talune disposi¬ zioni devono essere messe in vigore già il 1° gennaio 1967.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espres¬ sione della nostra alta considerazione.

Berna, 1° luglio 1966.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Schaffner Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

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