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Foglio Federale Berna, 7 luglio 1966 Anno XLIX Volume I N° 27 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

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9485 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale per un disegno di legge federale concernente un aumento delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Del 6 giugno 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, . Ci onoriamo di presentarvi, con il presente messaggio, un disegno di legge federale concernente un aumento delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

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I. Verso una nuova revisione deH'AVS 1. In generale

Il 1° gennaio 1964 le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e i su¬ perstiti (AVS), le rendite e gli assegni per invalidi senza aiuto dell'assicura¬ zione per l'invalidità (AI) furono aumentati almeno d'un terzo. Due anni dopo, entrava in vigore la legge federale su prestazioni complementari al¬ l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, la quale stabiliva il fondamento per assicurare un massimo vitale agli assegnatari di rendite dell'AVS e dell'Ai ,nel bisogno, con prestazioni cantonali completive, or¬ dinate in forma assicurativa. Con ciò, le nostre prestazioni sociali agli asse¬ gnatari di reridite dell'AVS e dell'Ai hanno subito un miglioramento di importanza sostanziale. Tuttavia, nonostante questo rallegrante progresso, Foglio Federale, 1966, Vol. I

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798 non tardava a riaccendersi la discussione circa la revisione delle due assi¬ curazioni. Ne è cagione, sopra tutto, l'evoluzione economica degli ultimi anni. È noto che dopo il 1° gennaio 1964 i prezzi e le mercedi sono aumen¬ tati notevolmente. Per esempio, l'indice svizzero dei prezzi al consumo in¬ dica, dal gennaio 1964 all'aprile 1966, un aumento da 205,0 a 222,5 punti, ossia dell'8,54 per cento. L'aumento delle mercedi sembra anche più forte: il grado di tutti i redditi del lavoro, per persona, ha subito, tra il 1964 e il 1966, un aumento valutabile a oltre il 17 per cento.

2. Interventi parlamentari Considerata questa rapida evoluzione economica, diversi postulati hanno chiesto un adeguamento immediato delle rendite al rincaro. Nella maggior parte degli stessi si chiede anche l'esame d'una soluzione a lungo termine in forma d'indicizzazione delle rendite; taluno, nondimeno, vor¬ rebbe un nuovo miglioramento reale delle prestazioni. Il Consiglio federale ha accettato tutti questi postulati per l'esame, nella sessione primaverile del 1966, segnatamente i postulati: -- Vontobel (del 29 novembre 1965); -- Wyss (del 30 novembre 1965); -- Dafflon (del 9 dicembre 1965); -- Mossdorf (del 14 dicembre 1965).

Oltre questi postulati, è pendente in Consiglio nazionale un'iniziativa Dafflon (del 6 ottobre 1965) .per un aumento immediato dèlie rendite del 7 per cento e un adeguamento continuo delle stesse all'indice dei prezzi. D'al¬ tra parte, il 24 marzo 1966, è stato risposto oralmente a un'interrogazione Heil circa l'adattamento delle rendite.

3. Altre richieste Le autorità federali hanno ricevuto anche parecchie richieste d'orga¬ nizzazioni nazionali, regionali e locali, intese specialmente a un sollecito adeguamento delle rendite al rincaro, ma in parte anche a un'indicizzazione o un reale miglioramento delle stesse. Menzioniamo, a questo riguardo, le richieste dell'Unione sindacale svizzera del 21 febbraio 1966, del Partito socialista svizzero del 25 febbraio 1966, del Comitato apolitico « Vecchiaia assicurata» del febbraio 1966 e dell'Associazione svizzera degli invalidi del 5 marzo 1966.

4. Lavori preliminari per il presente disegno Le numerose domande ci hanno indotto a chiedere il parere della Commissione federale dell'AVS e dell'Ai e alla sua sottocommissione del-

799 l'equilibrio finanziario circa l'adeguamento delle rendite dell'AVS e dell'Ai al rincaro e i fondi disponibili a tale fine. Le esposizioni seguenti e il dise¬ gno di legge corrispondono alle deliberazioni della Commissione.

II. Revisione a lungo termine e compensazione del rincaro 1. Pratica presente in materia d'adeguamento Il problema dell'adeguamento delle rendite dell'AVS alle mutate con¬ dizioni economiche è già stato da noi discusso in occasione della quinta e sesta revisione della stessa (cfr. messaggio del 27 gennaio 1961 per la quinta revisione dell'AVS, pag. 22 e sgg., e messaggio del 16 dicembre 1963 per la sesta revisione dell'AVS, pag. 37 e segg.). L'articolo 102, capoverso 2, della LAVS, nel testo della sesta revisione, prescrive al Consiglio federale di far esaminare, di regola ogni cinque anni, 'l'equilibrio finanziario dell'assicura¬ zione e il rapporto tra rendite, prezzi e redditi del lavoro, di sottoporne il risultato alla Commissione federale dell'AVS e dell'Ai, affinchè l'esamini e dia il parere, e se è necessario, di proporre un equo adeguamento dei con¬ tributi e delle rendite.

A nostro parere, quest'adeguamento periodico e graduale delle rendite deve fondarsi sull'indice dei contributi dell'AVS. Quest'indice riflette l'ac¬ crescimento medio del reddito medio del lavoro in conformità dell'AVS.

Se esso è stabilito in 100 punti per il 1948, anno in cui fu introdotta l'AVS, nel 1964, in occasione della sesta revisione, superava i 200 punti. Nel mes¬ saggio per la sesta revisione (pag. 38), rilevavamo circa i futuri adegua¬ menti: « Tuttavia, fintanto che l'indice dei contributi dell'AVS non superi ' considerevolmente 250 punti, non ci sarebbe modo di divisare per tale ra¬ gione un nuovo aumento delle rendite. Poiché il sistema delle rendite pre¬ visto nella sesta revisione corrisponde a un indice dei contributi di 200 a 250 punti, si dovrebbe attendere che questo ascenda fra 250 e 300 punti ».

Attese le tendenze odierne, l'indice dei contributi dell'AVS dovrebbe toccare i 235 punti nel corso di quest'anno e i 250 punti nel 1967, ond'è che non si potrà parlare d'un « sorpasso considerevole di 250 punti » prima del 1968.

Se proponessimo un adeguamento delle rendite dell'AVS e dell'Ai al rincaro già al 1° gennaio 1967, si potrebbe concludere che il disegno con¬ traddice
alle nostre precedenti affermazioni. Devesi in oltre rilevare che il passo citato mira principalmente a un adeguamento delle rendite alle mer¬ cedi, non ai prezzi. Per ciò, le seguenti proposte di compensazione del rin¬ caro non derogano punto al precedente modo di vedere del Consiglio fe¬ derale. Siamo sempre del parere che non sia possibile divisare un adegua¬ mento delle rendite al movimento delle mercedi prima che l'indice dei con¬ tributi non abbia notevolmente superato il suddetto limite di 250 punti.

800 2. Studi preliminari per una revisione a lunga termine dell'AVS A parer nostro, una futura revisione a lungo termine dell'AVS do¬ vrebbe quindi fondarsi sull'indice dei contributi, non su quello dei prezzi, e, in tale occasione, si potrebbe ridiscutere la struttura della formula di rendita. D'altra parte, i postulati e istanze summenzionati e un'iniziativa popolare testé annunciata, pongono problemi strutturali tendenti a un reale ampliamento dell'AVS. In particolare, tuttavia, è chiesta una modifica¬ zione del metodo, finora seguito, dell'adeguamento periodico delle rendite, passando a un'indicizzazione secondo i prezzi, se non a una completa dina¬ mica delle rendite.

Le richieste presentate sono dùnque molto diverse ed esigono un esame diligente da parte dei gruppi specializzati e della Commissione federale dell'AVS e dell'Ai. In particolare, gli aspetti economici d'una introduzione delle rendite riferite agli indici devono essere studiati da una speciale com¬ missione di periti per le questioni economiche dell'assicurazione sociale.

Uno studio approfondito dei diversi problemi e il successivo procedimento ·legislativo richiedono almeno uno spazio di 2 a 3 anni, ond'è che una revi¬ sione dell'AVS a lungo termine non potrebbe essere attuata prima del prin¬ cipio del 1969.

/ 3. Adeguamento provvisorio delle rendite al rincaro Atteso il rincaro prodottosi, è possibile rinviare al 1969 l'adeguamento delle rendite? Assai difficilmente, poiché l'indice svizzero dei prezzi al con¬ sumo alla fine dell'aprile di quest'anno toccava i 222,5 punti, rispetto ai 205 punti all'entrata in vigore della sesta revisione. .Supponendo un nuovo rincaro di 2 per cento nel corso degli 8 mesi rimanenti, il che corrisponde¬ rebbe a una diminuzione del'rincaro rispetto allo scorso anno, alla fine del 1966 l'indice dovrebbe oltrepassare 226 punti. Per tanto, dall'entrata in/ vigore della sesta revisione dell'AVS fino al principio del 1967, le rendite dell'AVS e dell'Ai avranno probabilmente perduto il 10 per cento del potere d'acquisto.

È incontrastabile che una tale diminuzione del potere, d'acquisto tocca notevolmente gli assegnatari di rendite dell'AVS e dell'Ai, in particolare quelli che, con le stesse e le eventuali prestazioni completive, sopperiscono in gran parte al loro sostentamento. Dal profilo della
politica sociale, non si potrebbe pretendere che queste persone sopportino la perdita del potere d'acquisto delle rendite fino a una revisione a lungo termine dell'AVS, tanto più che le mercedi delle persone esercitanti un'attività lucrativa sono praticamente adeguate ogni anno al rincaro e sovente subiscono anche un . aumento reale corrispondente all'incremento della produttività. "Sarebbe quindi urgente una compensazione del rincaro del 10 per cento delle rendite dell'AVS e dell'Ai al 1° gennaio 1967. Solo premettendo una tale compen-

801 sazione sarebbe possibile esaminare con la tranquillità e ponderatezza ne¬ cessaria le questioni fondamentali di struttura e d'adeguamento dell'AVS, per una revisione a lungo termine.

Veramente,. ci si potrebbe domandare se, operando in questo modo, non si venga a modificare definitivamente la pratica dell'adeguamento del¬ le rendite, più sopra delineate, o perfino a pregiudicare l'ampiezza del¬ l'aumento delle rendite, quale risulterebbe da una futura revisione, a lungo termine. Come s'è rilevato più sopra, non sembra che tale sarebbe il caso, poiché nella prossima revisione si dovrebbe, secondo la pratica che abbiamo delineato, ristabilire almeno in una certa misura il rapporto « rendita-mer¬ cede». Poiché le mercedi crescono più intensamente dei prezzi, sarebbe facile incorporare nella futura formula di rendita il 10 per cento già con¬ cesso. Del resto, la concessione d'una compensazione di rincaro del 10 per cento non pregiudicherebbe nemmeno la questione della futura tecnica di adeguamento delle rendite. In effetti, la porta rimarrebbe pur sempre aperta tanto per la conservazione del metodo dell'adeguamento periodico, quanto per l'introduzione della clausola dell'indicizzazione.

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in. Compensazione del rincaro 1. Particolari dell'ordinamento

a. Ampiezza dell'adeguamento delle rendite. Come abbiamo detto, sti¬ miamo giustificato un aumento delle rendite del 10 per cento. Ciò permet¬ terebbe di compensare adeguatamente il rincaro e anche, come dimostre¬ remo, di tenere conto dei fondi disponibili. Anche la Commissione federale dell'AVS e dell'Ai ha unanimamente riconosciuto la necessità d'un imme¬ diato adeguamento delle rendite e approvato a grande maggioranza la compensazione del rincaro nella misura suddetta. Stimiamo che un aumento percentuale minore, come era stato considerato anche dalla Commissione, priverebbe parzialmente della compensazione gli assegnatari di rendite che non esercitano più un'attività lucrativa e, d'altra parte, poiché le aliquote delle rendite dell'AVS e dell'Ai non sono molto elevate, apporterebbe so¬ vente dei supplementi tanto modesti da far dubitare che un tale adegua¬ mento sia oggettivamente e psicologicamente giustificato. Per contro, non ci sembra opportuno il pagamento d'una tredicesima o quattordicesima rendita mensile, domandata da parecchie parti, sopra tutto per considera¬ zioni amministrative. In vero, una siffatta soluzione schematica non per¬ metterebbe di compensare assolutamente il rincaro; il vantaggio ammini¬ strativo sarebbe conseguito a detrimento dell'equità distributiva, poiché la doppia rendita del mese determinante potrebbe essere elevata o bassa a caso, secondo le modificazioni delle condizioni pèrsonali; in fine, come dimostrano le esperienze fatte all'estero, una tredicesima o quattordicesima rendita mensile potrebbe facilmente radicarsi e dovrebbe poi anch'essa es¬ sere aumentata in occasione delle revisioni ulteriori.

802 L'aumento' del 10 per cento è previsto in primo luogo per le rendite correnti e gli assegni per gli invalidi sen'aiuto. Ma dovranno essere aumen¬ tate del 10 per cento anche le rendite future, affinchè non risultino infe¬ riori. Solo ne sono eccettuate le rendite dell'AVS e dell'Ai ridotte a una prestazione alimentare secondo il diritto di famigila (p. es. rendita di ve¬ dova per donna divorziata o rendita completiva per figli illegittimi). In vero, non sarebbe logico aumentare una rendita dell'assicurazione sociale, surrogata a una prestazione alimentare che sarebbe invariabile in virtù del diritto civile. La cosa è diversa per le rendite straordinarie decurtate per ragioni economiche; nulla s'oppone al loro aumento. Per contro, diversa¬ mente che nelle precedenti revisioni dell'AVS, dobbiamo prescindere d'ele¬ vare in corrispondenza i limiti di reddito per queste rendite, poiché ne ri¬ sulterebbe, precisamente per le rendite ridotte, un miglioramento che su¬ pera la compensazione del rincaro. Vero è che talora, nel determinare una rendita straordinaria o un assegno per invalido senz'aiuto, è computata come reddito anche una rendita dell'AVS o dell'Ai (p. es. la rendita della moglie) e il risultato ottenuto è comparato al limite di reddito; in questi, casi, per evitare che l'ammontare limite non sia superato per effetto del¬ l'aumento delle rendite e, per tanto, la prestazione non decada, prevediamo che l'ammontare dell'aumento non dev'essere computato nel reddito deter¬ minante.

b. Adeguamento delle rendite e prestazioni completive. Affinchè l'au¬ mento delle rendite del 10 per cento avvantaggi gli assegnatari di presta¬ zioni completive all'AVS e AI, sono necessarie speciali misure legislative, altrimenti l'aumento sarebbe computato nel reddito e la prestazione com¬ pletiva risulterebbe diminuita d'altrettanto. Per sè, parrebbe, indicato aumentare del 10 per cento anche l'ammontare limite delle prestazioni completive, in maniera d'accordare ai 'loro assegnatari la compensazione non meno sulle rendite dell'AVS o dell'Ai, che sulla prestazione comple¬ tiva. Nel caso d'ordinamento a lungo termine, una tale soluzione dovrebbe sicuramente essere presa. Ma 'le condizioni speciali che regnano presente¬ mente nel campo delle prestazioni completive, ci determinano a preferire un altro partito. Come
abbiamo detto, la legge federale su prestazioni com¬ plementari all'AVS e AI, concepita come legge quadro, è entrata in vigore il 1° gennaio di quest'anno e la procedura 'legislativa cantonale non è ter¬ minata in tutti i Cantoni. Un aumento degli ammontari limiti di diritto federale dovrebbe dunque, affinchè abbia gli effetti voluti sulle prestazioni, essere seguito immediatamente da un adeguamento corrispondente delle leggi cantonali. Ora, non si potrebbe ragionevolmente pretendere che i Cantoni-modifichino 'le leggi sulle prestazioni completive, testé emanate oppure in preparazione. D'intesa con la Commissione federale dell'AVS e dell'Ai proponiamo quindi di non aumentare i limiti di reddito, ma d'esclu¬ dere, nel calcolo delle prestazioni completive, da-l reddito determinante l'ammontare di cui le rendite dell'AVS e dell'Ai sono aumentate. In questa

803 maniera, gli assegnatari delle stesse riceverebbero, senza limitazione, la compensazione del rincaro sulla loro rendita.

c. Forma giuridica ed entrata in vigore. Nelle precedenti revisioni dell'AVS è sempre stata modificata la LAVS. Considerata però la natura tem¬ poranea della compensazione del rincaro, prevediamo,' per eccezione, di re¬ golare l'aumento delle rendite dell'AVS e dell'Ai, e il suo rapporto con le prestazioni completive, mediante una legge federale speciale, la quale non¬ dimeno dovrà, nella prossima revisione dell'AVS, essere fusa con le dispo¬ sizioni modificate.

L'entrata in vigore del disegno è prevista per il 1° gennaio dell'anno prossimo; occorre però avvertire che l'adeguamento di circa 900 000 ren¬ dite di vecchiaia, superstiti, invalidità, compresi gli assegni agli invalidi sen¬ za aiuto, richiederanno un lavoro amministrativo considerevole. Si dovranno dunque imprendere quanto più presto i lavori preparatori per evitare pos¬ sibilmente pagamenti retroattivi che esigono un maggior lavoro ammini¬ strativo. Come in occasione della sesta revisione dell'AVS, prevediamo per il nuovo calcolo delle rendite in corso una procedura semplificata.

2. Conseguenze finanziarie a. Fondamenti di calcolo. Per determinare gli effetti finanziari della divisata compensazione del rincaro sull'AVS, l'Ufficio federale delle assi¬ curazioni sociali ha, da prima, adeguato agli elementi odierni i fondamenti di calcolo adoperati per la sesta revisione. Le modificazioni corrispondenti sono state approvate dalla sottocommissione dell'equilibrio finanziario del¬ la Commissione federale dell'AVS e dell'Ai. Poi che tutti i fondamenti de¬ mografici ed economici del calcolo dovranno ancora essere sottoposti a un esame minuzioso in vista d'una revisione a lungo termine dell'AVS, è stato possibile, per .il momento, restringersi allo studio degli elementi seguenti: -- Effettivo dei lavoratori stranieri sottoposti al controllo. In questa parte devono essere considerate le tendenze evolutive odierne, pren¬ dendo come punto di partenza l'effettivo massimo del 1964, diminuito del 15 per cento, e togliendo dal calcolo ogni nuovo eccesso d'immi¬ grazione. S'ottiene così, rispetto al calcolo fatto per la sesta revisione, una diminuzione dell'effettivo delle persone tenute al pagamento dei contributi, la quale
è di qualche centinaia di migliaia di persone, al¬ meno nei due prossimi decenni. Vero è che, a lunga scadenza, la cor¬ rispondente diminuzione dei contributi non infligge alcuna perdita all'AVS, dato che ingenera anche una diminuzione notevole degli ob¬ blighi futuri dell'assicurazione rispetto a questi lavoratori stranieri. Per contro, ne risulterà piuttosto teso il finanziamento per il primo pèriodo, che termina alla fine del 1984;

804.

-- Indice dei contributi all'AVS. Come s'è detto, quest'indice dovrebbe toccare, nel corso di quest'anno, i 235 punti. Secondo il modello statico della sesta revisione, esso sarebbe dovuto giungere a tale quota sola¬ mente 4 anni più tardi, ossia nel corso del 1970. Un estrapolazione dello sviluppo dell'indice, la quale s'allarga a 2 o 3 anni, rappresenta, anche in un modelo di calcolo statico, la conseguenza logica^ della tecnica d'adeguamento per periodi. Tuttavia, nel caso presente, 1 estra¬ polazióne può essere continuata soltanto fino al 1968, altrimenti risul¬ terebbe peggiorata la condizione iniziale d'una revisione a lungo termine dell'AVS. Due varianti sono state previste: una massimale, secondo la quale l'evoluzione dell'indice negli anni 1966-1968 corri¬ sponderebbe a quella degli anni 1964-1966, ossia le mercedi aumente¬ rebbero, in media, di circa il 17 per cento; e una variante minimale, che tiene conto soltanto d'un aumento del 10 per cento. Nel primo caso, l'indice dei contributi toccherebbe i 275 punti nel 1968 e, nel secondo, i 260 punti. L'impiego d'un modello dinamico di calcolo non migliore¬ rebbe questo stato: occorrerebbe, infatti, aumentare corrispondente¬ mente non solo l'introito dei contributi, ma anche le spese di paga¬ mento delle rendite; -- Saggio tecnico. I risultati, che abbiamo indicato, sono stati calcolati secondo un saggio del 3,25 per cento. V'ha qui una riserva tacita, poi¬ ché sarebbe giustificato in pratica passare dal saggio del 3,25 per cento - a quello del 3,5 per cento, fondandosi sul'rendimento presente. Ne a tavola allegata, è stato tenuto conto d'un saggio del 3,25 per cento, lad¬ dove per la copertura delle spese è stato tenuto conto d un maggior ricavo dagli interessi.

b. Maggior onere cagionato all'AVS dall'adeguamento delle rendite.

Sui fondamenti di calcolo riveduti, è stato possibile valutare, da prima, l'evoluzione delle spese annuali e, poi, l'aumento delle rendite del 10 per cento. Le due tavole allegate danno qualche indicazione a questo riguardo.

In oltre, possono servire a illustrare l'evoluzione delle spese gli elementi seguenti (indice dei contributi = 235): Spese annuali Spesc annuali prima dell'adeguamento aggiuntive , delle rendite (in milioni di franchi) 1967, primo anno in cui l'aumento delle rendite produrrà effetto .
. . .

1813 181 1967-1984, media della prima fase di finanziamento 2245 225 Inedia a lungo termine . . .

. . . . . · 3094 310 c. Entrate aggiuntive per l'AVS. La .Commissione federale* dell'A VS e dell'Ai, nella sua deliberazione, ha seguito il criterio che 1 ampiezza e l'adeguamento delle rendite deve dipendere tanto dall'evoluzione dei prezzi,

805 quanto dai fondi aggiuntivi disponibili. È quindi determinante accertare le entrate aggiuntive presentemente destinabili al finanziamento del maggior onere suddetto. Dato che a contare dalla sesta revisione, il giudizio sulla condizione finanziaria deve principalmente fondarsi sull'evoluzione nelle fasi ventennali di finanziamento, crediamo di poter valutare, come segue, i fondi aggiuntivi disponibili per la prima fase: -- Maggiore entrata automatica per contributi degli assicurati e dei datori di lavoro. Per il finanziamento della sesta revisione s'è calcolato su un indice di 235 punti, ossia sullo stato previsto per il 1966. È quindi di¬ sponibile per il finanziamento dell'adeguamento delle rendite del 10 per cento solamente la maggior entrata automatica per contributi, in quanto risulti da un aumento dell'indice delle quote oltre ai 235 punti.

Con l'indice di 260, rispettivamente di 275 punti, summenzionato, tale maggior entrata sarebbe del 10 per cento, rispettivamente del 17 per cento, ossia ascenderebbe annualmente e a lunga scadenza a 160 o 260 milioni di franchi (cfr. le due tavole allegate); -- Maggior entrata annuale per contributi dei poteri pubblici. L'articolo 103 della LAVS prevede che i poteri pubblici devono sopperire, sino alla fine del 1984, almeno a un quinto e, a contare dal 1985, almeno a un quarto delle spese annue medie del periodo di finanziamento, e ciò per tre quarti a carico della Confederazione e per un quarto a carico dei Cantoni. In applicazione di questa disposizione, l'Assemblea fede¬ rale stabiliva in 350 milioni di franchi i contributi dei poteri pubblici sino alla fine del 1969. Per il periodo finanziario quinquennale princi¬ piante con il 1970, e i periodi successivi, gli effetti della partecipazione dei poteri pubblici (un quinto) sono evidenti, poiché spetta all'Assem¬ blea federale determinare gli ammontari corrispondenti, fondandosi sulle maggiori spese. Aumentando questa del 10 per cento, i contributi dei poteri pubblici cresceranno in misura corrispondente. Ne consegue che per gli anni 1970-1984 la maggior entrata dell'AVS sarà di 37 mi¬ lioni di franchi l'anno, a contare dal 1967. Quanto alla somma di 350 milioni di franchi da fornire entro la fine del 1969, i pareri sono di¬ scordi nella Commissione federale dell'AVS e dell'Ai. Noi ci risolviamo per
la netta maggioranza della stessa e, per questo breve intervallo, pro¬ poniamo d'attenersi a tale somma, specialmente avuto riguardo ai piani finanziari dei Cantoni.

Come abbiamo detto, oltre che sulla maggior entrata automatica per contributi degli assicurati e dei poteri pubblici, devesi fare assegna¬ mento sull'entrata risultante dagli interessi del Fondo di -compensa¬ zione, i quali, per il periodo 1967-1984, possono essere valutati in 21 o 22 milioni di franchi. La maggior entrata media complessiva risulte¬ rebbe quindi, negli anni 1967-1984, come segue:

806 Indice dei Indice dei contributi = 260 contributi = 275 (in milioni di franchi) Contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro . .

160 260 Contributi dei poteri pubblici 35 38 Interessi 21 22 320 218 d. Equilibrio finanziario dell'AVS dopo l'adeguamento delle rendite.

La maggiore spesa media di 225 milioni di franchi determinata dall'ade¬ guamento ,delle rendite negli anni 1967-1984, devesi, secondo i calcoli di cui alle lettere bec, considerare coperta.

Le due tavole allegate indicano l'andamento probabile del bilancio finanziario dell'AVS fino al 1984. È determinante il riscontro che, anche dopo l'adeguamento delle rendite, gli avanzi annuali del Fondo saranno a un di prèsso uguali a quelli previsti dopo la sesta revisione.

Per contro, non potrà giustificarsi, dal profilo della tecnica assicura¬ tiva, la diminuzione del Fondo cagionata dalla diminuzione dell'effettivo degli straneiri tenuti al pagamento dei contributi, considerato l'invecchia¬ mento della popolazione, il quale determina un notevole aumento del nu¬ mero degli assegnatari di rendite. Anche per ragioni di politica congiunturale giudichiamo inopportuna nelle presenti condizioni una diminuzione del Fondo. In particolare, non sarebbe indicato attingere alle riserve dell'AVS proprio negli anni d'alta congiuntura. D'altra parte, non devesi dimenticare che il Fondo di compensazione costituisce in gran parte una riserva che deve permettere all'AVS d'adempiere gli obblighi futuri verso i lavoratori stranieri. Abbiamo quindi risolto di proporvi per tempo, al più tardi per la prossima revisione a lungo termine, i provvedimenti che giudichiamo idonei ' a evitare una diminuzione del Fondo.

Data questa diminuzione del Fondo, sarebbe già oggi raccomandabile, sul .fondamento della variante minimale 260 dell'indice dei contributi (ta¬ vola 1), un aumento delle entrate, elevando dal 4 per cento al 4,25 per cento l'aliquota dei contributi degli assicurati e dei datori di lavoro. Contro un aumento immediato della stessa si potrebbe allegare che, in tale caso, si aspetterebbe non solo un adeguamento, ma anche un reale aumento delle rendite. Per contro, si potrebbe sostenere, a favore d'un aumento immediato dei contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, che anche gli elementi economici considerati'per il calcolo della variante minimale
potrebbero es¬ sere troppo ottimisti in caso di recessione. Tuttavia, essendo poco proba¬ bile una récessione, rinunciamo a domandare un tale aumento.

Gli elementi forniti sul bilancio medio a lungo termine dalla Com¬ missione federale dell'AVS e dell'Ai mostrano chiaramente che all'aumen¬ to delle rendite del 10 per cento dovrebbe corrispondere almeno un altret-

807 tale delle due fonti principali d'entrata (contributi degli assicurati e dei datori di lavoro e contributi dei poteri pubblici). In tale caso, lo stato finan¬ ziario riscontrato in occasione della sesta revisione non sarebbe aggravato dall'aumento delle rendite proposte. I medesimi elementi mostrano però anche che con quest'aumento delle rendite del 10 per cento si viene a toc¬ care il limite massimo delle possibilità finanziarie dell'AVS.

Tanto le considerazioni a lunga scadenza quanto l'esame del bilancio finanziario della prima fase di finanziamento dell'AVS permettono dunque di concludere che, per sopperire a un adeguamento delle rendite del 10 per cento, non occorre momentaneamente modificare le prescrizioni sul finan¬ ziamento. Queste, nondimeno, dovranno essere esaminate a fondo nel corso degli studi per la prossima revisione a lungo termine dell'AVS; si vedrà al¬ lora in quale misura occorrerà apportare nuovi mezzi all'AVS.

e. Finanziamento dell'aumento delle rendite dell'Ai. Al presente, l'onere finanziario determinato dalle rendite dell'Ai è di 170 milioni all'incirca. Un aumento del 10 per cento cagionerebbe una maggiore spesa di 17 milioni, di cui la metà, ossia a stento 9 milioni, sarebbero a carico dei po¬ teri pubblici. Poiché si rinuncia ad aumentare i contributi di questi ultimi all'AVS per gli anni 1967-1969, la Confederazione e i Cantoni devono, per il momento, prevedere soltanto la maggior spesa per l'Ai, ossia tre quarti di 9 milioni la prima e un quarto i secondi. L'altra metà della maggiore spesa di 17 milioni, in una con quella cagionata dalla quarta revisione dell'Ai, potrà essere coperta interamente con il divisato aumento dei contributi de¬ gli assicurati e datori di lavoro (1 per mille della mercede).

Dal profilo del diritto costituzionale, il disegno, come tutta la legisla¬ zione sull'AVS, l'Ai e le prestazioni completive, fondasi sull'articolo 34 quater della Costituzione federale.

Ci onoriamo di proporvi d'approvare il disegno di legge, qui allegato.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espres¬ sione della nostra alta considerazione .

Berna, 6 giugno 1966.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Schaffner Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

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Messaggio del Consiglio federale all`Assemblea federale per un disegno di legge federale concernente un aumento delle rendite dell`assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l`invalidità (Del 6 giugno 1966)

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