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9428 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno d'un disegno di legge concernente i sussidi per la costruzione d'edifici scolastici agricoli (Del 1° marzo 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Ci pregiamo di presentarvi un messaggio e un disegno di legge con¬ cernente i sussidi per la costruzione d'edifici scolastici agricoli.

I Il 20 settembre 1963, l'Assemblea federale ha approvato la nuova legge sulla formazione professionale1. Tra le numerose modificazioni rispetto a quella del 26 giugno 1930, essa disciplina, fra l'altro, l'assegnazione di contri¬ buti per la costruzione o l'ampliamento di edifici destinati alla formazione professionale. Le disposizioni corrispondenti sono: Legge sulla formazione professionale del 26 giugno 1930: Art. 50 La Confederazione promuove la formazione professionale accordando sus¬ sidi: e. alle nuove costruzioni e agli ingrandimenti destinati unicamente alla forma¬ zione professionale; Art. 51 L'ammontare dei sussidi è fissato dal Consiglio federale entrò i limiti mas¬ simi seguenti: e. i sussidi accordati, in virtù dell'articolo 50, lettera e, alle costruzioni non de¬ vono superare, in ogni singolo caso, il quinto del costo di costruzione e la . somma di duecentomila franchi; 1 2

RU 1965, 321 (A Vili A 3).

CS 4, 35 (A Vili A 3).

339 Legge sulla formazione professionale del 20 settembre 1963: Art. 47, cpv. 1 1 La Confederazione assegna contributi .... per la costruzione di edifici destinati esclusivamente alla formazione professionale ....

Art. 48, cpv. 4 4 II contributo federale è, al massimo, del 20 per cento del costo di costru¬ zione, ma non più di 2 milioni di franchi in ogni singolo caso, per la costruzione di edifici conformemente all'articolo 47, capoverso 1. Se è giustificato da condi¬ zioni particolari e dalla capacità finanziaria del Cantone, il Consiglio federale può aumentare il contributo fino al 25 per cento.

L'aliquota del 20 per cento è considerata un massimo per i Cantoni di debole capacità finanziaria, laddove i contributi assegnati ai Cantoni di media e forte capacità finanziaria sono stabiliti a scaglioni sotto tale limite.

II Le disposizioni della legge sulla formazione professionale del 1930 fu¬ rono inserite, quasi senza modificazioni, nella legge sull'agricoltura del 3 ottobre 19511.

Art. 14 Allo scopo di promuovere la formazione professionale, la Confederazione concede sussidi annui o una volta tanto: 5. per le nuove costruzioni o l'ampliamento di costruzioni esistenti destinate esclusivamente alla formazione professionale, ritenuto che i sussidi possono ascendere al massimo a un quinto delle spese di costruzione e non devono superare 200 000 franchi in ogni singolo caso.

Con la revisione della legge sulla formazione professionale, la possibi¬ lità di sussidiare la costruzione di scuole risulta notevolmente diversa se¬ condo che attengano al settore dell'industria, dell'artigianato e del commer¬ cio oppure all'agricoltura. Perciò il Consiglio degli Stati e il Consiglio na¬ zionale, nella sessione del dicembre 1964, approvarono delle mozioni intese a togliere, con un aumento delle aliquote massime, lo svantaggio risultante alla costruzione di scuole agricole nell'assegnazione dei sussidi.

III La Confederazione dà grande importanza al problema del migliora¬ mento dei fondamenti dell'agricoltura. La ricerca, la formazione professio¬ nale e la divulgazione ne sono i tre punti fondamentali. In effetti, una for1

RU 1953, 1133 (A XVI A 1).

340 mazione adeguata al nostro tempo e allo sviluppo tecnico odierno, acquisita in edifici scolastici ben attrezzati, permetterà di trarre maggior profitto dalle scoperte della ricerca e della divulgazione.

È noto che l'evoluzione tecnica agricola e la razionalizzazione del la¬ voro imposta dalla mancanza di mano d'opera richiedono dai nostri agri¬ coltori una formazione professionale e scolastica sempre più vasta. Gli sforzi compiuti per incoraggiare i giovani agricoltori a conseguire una formazione migliore danno buoni risultati. Nonostante la costante diminuzione della po¬ polazione agricola e delle aziende, il numero degli allievi delle nostre scuole d'agricoltura non tende a diminuire. Attualmente circa il 40 per centb dei futuri contadini frequentano una scuola professionale. Ogni anno, più di 200 iscrizioni non possono essere prese in considerazione per la man¬ canza di spazio in questi edifici. Da questo si deduce che la ristrettezza dei locali scolastici costituisce spesso il principale ostacolo ai provvedimenti intesi ad incoraggiare la formazione professionale d'ogni grado. La costru¬ zione di nuove scuole risponde così ad una necessità pressante. ' In diversi Cantoni, la costruzione di nuove scuole professionali è già progettata (Berna, Lucerna, Vaud) o allo studio (Untervaldo Alto). Altri esaminano la possibilità di ampliare quelle già esistenti annettendo delle officine di lavorazione del legno o del metallo, delle rimesse per macchine e dei locali di dimostrazione per gli allievi. L'importante capitale investito attualmente nell'azienda agricola sotto forma di macchine e attrezzature costituisce un principale elemento delle spese. La tendenza a sviluppare le scuole d'agricoltura proprio in questo settore e ad adeguare la formazione alle esigenze pratiche si manifesta in tutti i paesi europei.

Il problema dei poderi annessi alle scuole d'agricoltura, riveste una importanza crescente. Le poche scuole che ancora ne sono prive, cercano d'averne uno, perchè solamente un insegnamento fondato sulla pratica può dare buoni risultati. I maestri devono poter esperimentare le nozioni inse¬ gnate nei loro corsi e procurarsi il materiale d'insegnamento necessario per le prove e ricerche sul terreno. Il rilievo che sempre più vanno prendendo i pro¬ blemi attenenti all'economia aziendale, provano
l'importanza del materiale dimostrativo, che un podere scolastico può fornire per molteplici aspetti.

Nell'articolo 14, capoverso 1, numero 5, della legge sull'agricoltura sono concessi sussidi per le spese di costruzione o d'ampliamento di edifici desti¬ nati esclusivamente alla formazione professionale. Non sono quindi concessi sussidi per la costruzione di edifici aziendali delle scuole, poiché, indipen· dentemente dal loro scopo principale (luogo di, dimostrazione e d'esperi¬ mento), possono servire alla produzione.

Considerata l'evoluzione dell'insegnamento agricolo moderno, questa restrizione ci sembra superata. Si è ora convinti che il podere costituisce un requisito indispensabile per una scuola agricola. Quello che importa non

341 è il suo rendimento economico, ma la sua possibilità d'impiego per le ricer¬ che e dimostrazioni che permettono un insegnamento intuitivo di rilievo.

In un tempo in cui, nella nostra agricoltura,, gli edifici, la loro sistemazione e l'impiego di macchine destinate a razionalizzare il lavoro acquistano così grande importanza, le scuole hanno il compito suppletivo di cooperare alla ricerca di soluzioni adeguate. Quest'esigenza si traduce in una necessità di nuove costruzioni sul podere governato dalla scuola. Non è più possibile restringersi ai soli esperimenti botanici e zootecnici, ma occorrè anche il go¬ verno di un'azienda. Ricordiamo semplicemente a questo proposito i pro¬ blemi concernenti la conservazione dei foraggi, i metodi di stabulazione e gli impianti di trasporto nell'interno dell'edificio. Fra le aziende annesse alle scuole, possono essere sussidiati tuttavia solamente gli edifici scolastici agricoli propriamente detti e gli impianti fissi; il costo del terreno necessario per le costruzioni e di quello coltivabile non sono presi in considerazione.

Questi sono, in breve, i motivi per cui ci sembra che la parola «esclusi¬ vamente» non debba più sussistere nella nuòva disposizione dell'articolo 14 capoverso 1, numero 5, della legge sull'agricoltura.

Risulta da quanto abbiamo esposto che, oltre ai provvedimenti econo¬ mici presi dalla Confederazione per dare incremento all'agricoltura, è di prima importanza il miglioramento della formazione professionale. Ciò ri¬ chiede innanzitutto l'istituzione e l'esercizio delle scuole necessarie. I sussidi massimi prévisti nella nuova legge sulla formazione professionale devono quindi essere allargati all'agricoltura, affinchè sia possibile sostenere effi¬ cacemente gli sforzi compiuti dai Cantoni per incoraggiare adeguatamente la formazione dei giovani agricoltori.

IV La proposta d'allargamento delle prestazioni si fonda sugli articoli 31 bis, capoverso 3, lettera b, 32 e 34 ter, capoverso 1, lettera g, della Co¬ stituzione federale.

I sussidi accordati fino all'entrata in vigore della nuova legge, saranno calcolati secondo le vecchie disposizioni. I particolari saranno stabiliti nelle disposizioni d'esecuzione.

È difficile farsi un'idea delle ripercussioni finànziarie fondandosi sui progetti cantonali di costruzione per i prossimi anni. Finora
la Confede¬ razione spendeva in media 110 000 franchi l'anno. Le nuove disposizioni potrebbero far aumentare a più di un milione le spese complessive. Questa ascesa, tuttavia, non si riscontrerà immediatamente, dato che i sussidi sa¬ ranno aumentati solamente dopo l'entrata in vigore della legge. L'espe-.

rienza insegna che, secondo l'ampiezza del progetto di costruzione, possono passare due a cinque anni dall'assegnazione al pagamento del sussidio.

342 V I Cantoni e i gruppi economici e professionali sono stati invitati, il 1° giugno 1965, a pronunciarsi sul disegno di legge qui allegato. Le ventotto risposte pervenuteci raccomandano unanimamente la modificazione pro¬ posta.

Tre pareri esprimono il voto che nel caso di Cantoni deboli finanziaria¬ mente e con vaste regioni di montagna, si rinunci a limitare l'aliquota del sussidio al 25 per cento, affinchè, in particolari circostanze, sia possibile ap¬ plicarne una maggiore. Ma in tale caso si uscirebbe dall'ambito stabilito dalla legge sulla formazione professionale, cosa cui le nuove disposizioni non mirano.

Due altre risposte esprimono il desiderio che il nuovo diritto sia dichia¬ rato applicabile anche ai contributi già promessi. Ma non vorremmo racco¬ mandare un tale provvedimento, poiché non permetterebbe (d'ovviare a tutti i casi in cui l'applicazione della legge avrebbe conseguenze troppo rigorose.

Le promesse d'assegnazione di sussidi per la costruzione o l'ampliamento di edifici per la formazione professionale risalgono agli anni 1959, 1961, 1962, 1963 e 1964. Tuttavia alcuni di questi casi sono già stati regolati. Sarebbe nell'insieme miglior partito di non conferire effetto retroattivo alla nuova legge.

In fine, due altri pareri propongono di comprendere nel computo del sussidio federale le spese degli impianti meccanici degli edifici. Questo problema è risolto dal regolamento del Dipartimento federale dell'economia pubblica del 15 febbraio 1957, il quale equipara tali impianti al materiale d'insegnamento. La modificazione che sarà apportata a questo regolamento, permetterà di tener conto sufficientemente delle nuove esigenze.

VI

Per questi motivi, ci onoriamo di raccomandarvi d'approvare l'allegato disegno di legge concernente i sussidi per la costruzione d'edifici scolastici agricoli e di cancellare la mozione del Consiglio degli Stati, numero 9036, del 15 dicembre 1964 (mozione Clavadetscher) e quella del Consiglio na¬ zionale, numero 9030, del 16 dicembre 1964 (mozione Leu), adempiute con / il presente disegno.

Vogliaté gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 1° marzo 1966.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Schaffner Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Sussidi assegnati dalla Confederazione per la costruzione d'edifici s Cantoni

1955

1956

Friburgo Grigioni

1957

1958

1959

I960

1961

1962

10365.40 .....

40 112.--

Appenzello Int. .

6 640.55

Argovia ......

167916.35

5316 100 000 --

Berna

40053.60 100 000.--

Basilea Campagna

80000.--

6318.35 -

Uri ....... .

Sciaffusa

84842 --

12083

Zurigo Tirino --

--

10365.40 214668.90 120053.60 200 000.-- 91160.35 17399

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1966

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13

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31.03.1966

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