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Decreto federale concernente l'iniziativa sulla lotta contro l'alcolismo (Del 16 giugno 1966)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto la domanda d'iniziativa sulla lotta contro l'alcolismo; visto il rapporto del Consiglio federale del 26 ottobre 19651; visto gli articoli 121 e seguenti della Costituzione federale, l'articolo 26 della legge federale del 23 marzo 1962 2 concernente la procedura dell'As¬ semblea federale e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti (legge sui rapporti fra i Consigli) e l'articolo 6 della legge federale del 23 marzo 19623 concernente il modo di procedere per le domande d'ini¬ ziativa popolare di revisione della Costituzione federale (legge sulle inizia¬ tive popolari), decreta:

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Art. 1 La domanda d'iniziativa concernente la lotta contro l'alcolismo, presen¬ tata come proposta generale ai sensi dell'articolo 121, capoverso 5, della Costituzione federale, è sottoposta alla votazione popolare. La domanda ha il seguente tenore: « I cittadini svizzeri sottoscritti, aventi diritto di voto, presentano la domanda d'iniziativa sotto forma generale (art. 121, cpv. 4 e 5, della Costi¬ tuzione federale), intesa alla revisione delle basi costituzionali della legisla¬ zione federale sull'alcole (art. 32 bis della Costituzione federale) secondo i punti di vista seguenti: 1. Per infrenare l'alcolismo e, conseguentemente, per aumentare la sicu¬ rezza della circolazione stradale, l'imposizione deve essere estesa a tutte le bevande alcoliche. Essa sarà graduata secondo il contenuto in alcole e calcolata in modo da far sì che il consumo diminuisca.

1 FF 1965 III, 33.

2 RU J962, 831 (A 3

III D).

RU 1962, 848 (A III B 2).

883 2. Il commercio illegale dell'acquavite deve essere soppresso con provve¬ dimenti efficaci, che, se necessario, portino anche, dietro indennità, all'abolizione delle distillerie domestiche.

3. Il prodotto dell'imposizione sarà ripartito, secondo un modo di distri¬ buzione da stabilirsi nella Costituzione federale, tra la Confederazione e i Cantoni. Esso, sarà impiegato, almeno nella misura attuale, per l'as¬ sicurazione vecchiaia e superstiti, per la lotta contro l'alcolismo e per i bisogni generali dei Cantoni. Il di più sarà destinato alla lotta contro l'inquinamento delle acque ».

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo la reiezione dell'iniziativa.

Art. 3 ./ .

Il Consiglio federale è incaricato d'eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 giugno 1966.

Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 giugno 1966.

Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber

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Decreto federale concernente l`iniziativa sulla lotta contro l`acolismo (Del 16 giugno 1966)

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07.07.1966

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