702

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare contro la speculazione fondiaria (Del 9 dicembre 1966)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'iniziativa popolare del 10 luglio 1963 contro la speculazione fon¬ diaria; visto il rapporto del Consiglio federale del 31 maggio 1966 visto gli articoli 121 e seguenti della Costituzione federale e gli articoli 27 e 29 della legge federale del 23 marzo 1962 2 sui rapporti fra i Consigli, decreta: Art. 1 È sottoposta alla votazione del popolo e dei Cantoni l'iniziativa popo¬ lare del 10 luglio 1963, che reca: .

. .. , « Articolo 31 sexies 1. La Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, prende prov¬ vedimenti per impedire un aumento ingiustificato dei prezzi dei fondi, per evitare la penuria di alloggi e per promuovere una pianificazione nazionale, regionale e locale che giovi all'igiene pubblica e all'economia del Paese.

2. Per il conseguimento di questi scopi, la Confederazione e i Cantoni hanno la facoltà di esercitare un diritto di prelazione nel caso di vendita di fóndi fra privati, nonché di espropriare fondi contro indennità.

3. I particolari saranno stabiliti per legge, entro tre anni dall'accetta¬ zione del presente articolo costituzionale ».

s

Art. 2 Il popolo e i Cantoni sono invitati a respingere l'iniziativa.

1 2

FF 19661, 657.

RU 1962, 831 (A III D).

703 Art. 3 Il Consiglio federale è incaricato d'eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 dicembre 1966.

-

Il Vicepresidente: H. Conzett Il Segretario: Ch. Oser

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 9 dicembre 1966.

Il Presidente: Roliner Il Segretario: F. Weber

704

Decreto federale che accerta il risultato della votazione popolare del 16 ottobre 1966 concernente l'iniziativa sulla lotta contro l'alcolismo (Del 19 dicembre 1966)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto i processi verbali della votazione popolare del 16 ottobre 1966 circa l'iniziativa popolare del 30 ottobre 1963 sulla lotta contro l'alcolismo; visto il rapporto del Consiglio federale del 7 novembre 19661; dai quali atti risulta che su 745 509 voti validi l'iniziativa è stata re¬ spinta cpn 571 267 voti contro 174 242, decreta: Art. 1 È preso nota del risultato della votazione popolare del 16 ottobre 1966.

Art. 2 L'iniziativa popolare del 30 ottobre 1963 sulla lotta contro l'alcolismo è dichiarata respinta.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna,,12 dicembre 1966.

Il Presidente: Schaller · Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 dicembre 1966.

Il Presidente: Rohner Il Segretario :F. Weber 1

FF 1966 II, 517. ,

705

Decreto federale concernente il secondo supplemento allo stato di previsione 1966 e lo stanziamento di crediti d'opera (Del 13 dicembre 1966)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 1966, decreta: Art. 1 Sono stanziati quali secondo supplemento per l'esercizio 1966: -- nel bilancio di previsione della Confederazione: 4 921 483 franchi come crediti riportati e 153 046 842 franchi come crediti suppletivi; -- nel bilancio di previsione dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi: 5 990 000 franchi di crediti suppletivi.

Art. 2 Sono stanziati dei crediti d'opera e dei crediti addizionali di 1 664 000 franchi ai Dipartimenti e di 2 445 500 franchi all'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 dicembre 1966.

Il Presidente: Sclialler Il Segretario: Ch. Oser

706 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 dicembre 1966.

Il Presidente: Roliner Il SegretariorF. Weber

Il Consigliò federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 13 dicembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

707

Decreto federale concernente lo stanziamento di crediti d'opera per edifici e impianti dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (Del 7 dicembre 1966)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 giugno 1966, decreta: Art. 1 Per edifici ed impianti delle PTT sono stanziati i seguenti crediti Fr d'opera: 1. Acquisto d'un terreno per i telefoni in Arlesheim . . . 5 285 000 2. Edificio postale in Ginevra-Le Bouchet 1 019 000 3. Edificio postale in Laufon .

1 233 000 4. Edificio per i telefoni in Liestal - Altmarkt 2 652 000 5. Edificio per i telefoni in Pfäffikon . . . . '. . . . 1051000 6. Edificio per i telefoni in Sarnen 1 130000 7. Edificio per i telefoni in Schönenwerd . 1 143 000 8.' Edificio per i telefoni in Steffisburg 1 141 000 9. Palazzo PTT in Würenlos 1 178 000 10. Palazzo PTT in Zuchwil 2 075 000 11. Edificio per i telefoni in Zurigo - Seebach ..... 1 597 000 1

2

Ai progetti potranno essere apportate le necessarie modifiche, purché non si varchino con ciò i limiti dei crediti stanziati.

Art. 2 Il presente decreto, entrato che sia in vigore, abroga l'articolo 1, capo¬ verso 1, numero 2, del decreto concernente lo stanziamento di crediti d'opera per gli edifici delle PTT in Köniz, Liestal, Martigny-Ville, Neuchâtel, Olten, Schuls, Sion, Spiez e Zurigo.

708 Art. 3 II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo. .

1

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 22 settembre 1966.

Il Presidente: Sclialler Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 7 dicembre 1966.

Il Presidente: Rohner Il Segretario :F. Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 7 dicembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

I

' 709

Decreto federale che approva il bilancio di previsione delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1967 (Del 9 dicembre 1966)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto e la proposta del Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie federali svizzere, del 25 ottobre 1966; visto il messaggio del Consiglio federale dell'I 1 novembre 1966, decreta: Articolo unico Sono approvati i seguenti bilanci di previsione delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1967: 1. Il bilancio del conto costruzioni, che registra 443 600 000 franchi, di cui 396 500 000 franchi a carico della voce «immobilizzazioni», e 47 100 000 franchi a carico della voce «esercizio»; 2. il bilancio del conto d'esercizio, che chiude con 1 503 000 000 di franchi di entrate e con 1 193 000 000 di franchi di uscite, con una eccedenza di entrate di 310 000 000 di franchi; 3. il bilancio del conto profitti e perdite, che chiude' con 354 500 000 franchi di entrate e 351 800 000 franchi di uscite, con un avanzo nètto prevedibile di 2 700000 franchi.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 dicembre 1966.

Il Vicepresidente: H. Conzett Il Segretario: Ch. Oser Foglio Federale, 1966, Voi. Il

51

710 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 7 dicembre 1966.

Il Presidente: Rohner I II Segretari o:F. Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 9 dicembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

711

Decreto federale concernente lo stato di previsione della Confederazione Svizzera per l'anno 1967 e lo stanziamento di alcuni crediti d'opera (Del 20 dicembre 1966)

L'Assemblea federale della Confederazione Svìzzera, visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 ottobre 1966, decreta: Art. 1 Lo stato di previsione della Confederazione per l'esercizio 1967 è ap¬ provato; esso registra: -- 5 827 886 560 franchi di uscita e 5 415 456 640 franchi di entrata nel bi¬ lancio finanziario, -- 104 216 205 franchi di eccedenza attiva nel bilancio generale, -- 30 457 000 franchi di disavanzo alla voce « esercizio delle PTT ».

Art. 2 Sono stanziati per il Consiglio federale dei crediti d'opera: a. di 33 263 600 franchi, per acquisti fondiari e costruzioni dei Diparti¬ menti; b. di 46 697 600 franchi per acquisti fondiari e costruzioni dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi; c. di 242 812 000 franchi, per l'acquisto di materiale.

Art. 3 .

L'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi è autorizzata a ordi¬ nare del materiale per un importo di 407 786 000 franchi sui conti dei pros- .

simi anni.

712 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 dicembre 1966.

Il Presidente: Schaller Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 dicembre 1966.

11 Presidente: Rohner Il Segretario:F. Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 20 dicembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

713 Decreto federale per l'acquisto dell'immobile sito in Effingerstrasse 27, in Berna (Del 7 dicembre 1966) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 agosto 1966, decreta: Art. 1 Per l'acquisto dell'immobile Effingerstrasse 27, in Berna, n. di parcella 108, circondario III, è aperto un credito d'opera di 4 265 000 fr.

Art. 2 Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 30 novembre 1966.

Il Presidente: Schaller Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 7 dicembre 1966.

Il Presidente: Roliner Il Segretario:F. Weber Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale» Berna, 7 dicembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

714 Decreto federale concernente lo stanziamento d'un credito d'opera per l'aggiunta d'un laboratorio di tecnologia lattiero-casearia alla stazione sperimentale del latte di Liebefeld-Berna (Del 28 novembre 1966) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 16 della legge federale sull'agricoltura del 3 ottobre 1951; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 1966, decreta: Art. 1 È stanziato un credito d'opera di 1 420 000 franchi per la costruzione di un laboratorio di tecnologia lattiero-casearia presso la stazione speri¬ mentale del latte di Liebefeld-Berna.

Art. 2 II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

1

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 settembre 1966. Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario:F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 novembre 1966. Il Presidente: Sclialler Il Segretario: Ch. Oser I .

Il Consiglio federale decreta: II decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 28 novembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

715

Decreto federale sul rinnovo del credito per il proseguimento delle opere di soccorso internazionale (Del 30 novembre 1966)

v

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 luglio 1966,
decreta:
Art. 1 Una somma di 43 milioni di franchi è posta a disposizione del Consi¬ glio federale per il proseguimento delle opere di soccorso internazionale negli anni 1967, 1968 e 1969.

Art. 2 / Il credito andrà utilizzato per l'assegnazione di contributi ordinari o straordinari, in moneta o in natura -- specialmente prodotti lattieri svizzeri --, agli enti intergovernativi o svizzeri che si ocupano dei soccorsi interna¬ zionali, nonché ai programmi d'assistenza umanitaria che sono attuati dal Consiglio federale.

Art. 3 I crediti annualmente necessàri, con le relative riserve per i casi impre¬ vedibili, dovranno essere registrati nello stato di previsione.

Art. 4 II presente decretò non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

1

2

II Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo ed ha facoltà di decidere circa l'ammontare e le condizioni dei contributi.

716 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 5 ottobre 1966.

Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 30 novembre 1966.

1

Il Presidente: Rohner Il Segretario :F. Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio' federale.

Berna, 30 novembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

717

Decreto federale concernente la concessione di mutui alla «Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) » in Ginevra (Del 30 novembre 1966)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, vjsto il messaggio federale del 6 giugno 1966, decreta: Art. 1 Il Consiglio federale è autorizzato a consentire alla «FIPOI», in Gine¬ vra, nuovi mutui onerosi ed ammortizzabili, assommanti, al massimo, a 108 milioni di franchi e destinati, segnatamente, a finanziare la costruzione d'un nuovo edificio da adibire a sede ginevrina dell'Organizzazione inter¬ nazionale del lavoro.

Art. 2 II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore. , 2 II Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

1

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 5 ottobre 1966.

Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 30 novembre 1966.

'

Il Presidente: Roliner Il Segretario:F. Weber

718

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 30 novembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser'

719

Decreto federale concernente un contributo straordinario all'Ufficio nazionale del turismo per l'ammodernamento della sua agenzia parigina (Del 7 dicembre 1966)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio federale del 6 giugno 1966, decreta: Art. 1 All'Ufficio nazionale del turismo è accordato un contributo straordi¬ nario di 2 988 000 franchi, inteso a consentirgli d'ammodernare la sua agenzia parigina.

Art. 2 Mancando la riconduzione della locazione, l'impiego della somma rice¬ vuta in risarcimento sarà determinato mediante un nuovo decreto federale.

Art. 3 II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

1

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 7 dicembre 1966.

,

Il Presidente: Rohncr Il Segretario :F. Weber

720 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 novembre 1966.

11 Presidente: Schaller Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 7 dicembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

721

Decreto federale che approva la gestione e i conti della Regìa federale degli alcool per l'esercizio 1965/1966 (Del 13 dicembre 1966)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del Consiglio federale del 7 ottobre 1966, decreta: Articolo unico Sono approvati il rapporto di gestione e i conti della Regìa degli alcool per il periodo d'esercizio dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966.

L'utile netto d'esercizio sarà impiegato come segue: Versamento alla Confederazione in ragione di fr. 9.-- per Frabitante (5 429 061) 48 861 549.-- Versamento ai Cantoni in ragione di fr. 9.-- per abitante (5 429 061) . . .

48 861 549.-- Versamento al fondo di compensazione degli utili . . 9 000 000.-- Saldo da riportare a conto nuovo 132 631.71 106 855 729.71 Così decretato dal Consigliò degli Stati.

Berna, 30 novembre 1966.

1

Il Presidente: Rohner Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 dicembre 1966. " .

'

Il Presidente: Schaller Il Segretario: Ch. Oser

722 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 13 dicembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

723 Decreto federale per la costruzione di un deposito della Regia federale degli alcool, in Daillens (Del 19 dicembre 1966) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 settembre 1966, decreta: Art. 1 Un credito d'opera di 37 milioni di franchi è stanziato, a beneficio della Regia federale degli alcool, per la costruzione di un deposito in Dail¬ lens. La somma è registrata a conto della Regia.

Art. 2 II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

2 .I1 Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

I

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 novembre 1966.

Il Presidente: Rohncr Il Segretario :F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 dicembre 1966.

Il Presidente: Schaller Il Segretario: Ch. Oser Il Consiglio federale decreta: II decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 19 dicembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

724 Decreto federale concernente la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Basilea-Città (Del 21 dicembre 1966) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; .

visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 novembre 1966; considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale, I decreta: Art. 1 1

È accordata la garanzia federale agli articoli 32 e 33, riveduti, della Costituzione del Cantóne di Basilea-Città, accettati nella votazione popolare del 9 e dell'I 1 settembre 1966.

.

" ' Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 9 dicembre 19Ô6.

Il Presidente: Rohner Il Segretario:F. Weber .

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 dicembre 1966.

Il Presidente: Schaller Il Segretario: Ch. Oser II Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 21 dicembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

725 .

Decreto federale concernente la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Glarona (Del 21 dicembre 1966) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 1966; considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale agli articoli 17, 19 e 79 a 83 riveduti, della Costituzione del Cantorie di Glarona, accettati nella Landsgemeinde del 1° maggio 1966.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 2 dicembre 1966.

/

Il Presidente: Roliner Il Segretario :F. Weber

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 dicembre 1966.

H Presidente: Schaller Il Segretario: Ch. Oser Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 21 dicembre 1966.

9

Foglio Federale, 1966, Voi. Il

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser 52

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Decreto federale concernente l`iniziativa popolare contro la speculazione fondiaria (Del 9 dicembre 1966)

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30.12.1966

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