257

9411 Rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla 49ma sessione della Conferenza internazionale del lavoro e Messaggio sulla ratificazione della convenzione concernente l'età minima per l'ammissione ai lavori sotterranei nelle miniere (Del 25 febbraio 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Conformemente ai disposti della costituzione dell'organizzazione inter¬ nazionale del lavoro (appresso: OIL»), abbiamo l'onore di presentarvi il nostro rapporto-messaggio sulla 49.ma sessione della conferenza internazio¬ nale del lavoro, corredato di un disegno di decreto federale concernente la ratificazione della convenzione sull'età minima di ammissione ai lavori sot¬ terranei nelle miniere.

I. Ordine del giorno, trattande e decisioni della conferenza /.La conferenza internazionale del lavoro, adunatasi, per la 49.ma sessione, dal 2 al 23 giugno 1965 nel palazzo delle Nazioni in Ginevra, ha discusso le questioni seguenti: 1. Rapporto del direttore generale; 2. Problemi finanziari e attenenti al bilancio di previsione; 3. Informazioni e rapporti circa l'applicazione di convenzioni e racco¬ mandazioni; 4. Impiego di adolescenti nei lavori sotterranei nelle miniere di qualsiasi specie (in seconda discussione); 5. Impiego delle donne con responsabilità familiari (in seconda discus¬ sione);

258 6. Riforma agraria, considerandone, segnatamente, gli aspetti sociali e la politica dell'impiego (in discussione generale); 7. Importanza del sistema cooperativo nello sviluppo economico e sociale dei paesi in via di sviluppo (in prima discussione).

2. Per rappresentare il nostro paese abbiamo designato, osservando la prassi ormai tradizionale, una delegazione tripartita, così composta: per il Governo, i signori Max Holzer, direttore dell'ufficio federale dell'industria, delle arti e mestierie del lavoro, Arnold Saxer, preposto agli accordi inter¬ nazionali e Bernardo Zanetti (supplente), vicedirettore dell'ufficio federale suindicato; in rappresentanza dei datori di lavoro, il signor Charles Kuntschen dell'unione centrale delle associazioni padronali svizzere e in rappre¬ sentanza dei lavoratori, il signor Jean Mori dell'unione sindacale svizzera.

I delegati erano coadiuvati dai loro rispettivi consulenti tecnici.

- Per la seconda volta, la conferenza affidò al signor Zanetti l'onorevole compito di presiedere la commissione di verifica dei poteri dei delegati e consulenti tecnici.

3. Quattro nuovi Stati membri delj'ONU ovvero il Malawi, Malta, lo Yemen e la Zambia, hanno dato la loro adesione all'OIL, aumentando così a 114 il numero degli Stati membri di detta organizzazione; fra questi, sol¬ tanto 104 furono presenti il giorno d'apertura della 49.ma sessione. Ancora una volta, l'assemblea si trovò ncll'obbligo di dover scegliere il presidente tra due candidati: il delegato governativo del Pakistan, che aveva presentato la propria candidatura già l'anno scorso, e il delegato governativo delle Filippine. A scrutinio segreto, la maggioranza dei voti risultò favorevole al signor Hashim Raza, segretario del Ministero d'igiene, lavoro e previdenza sociale del Pakistan, che nel 1964 aveva ritirato la candidatura.

4. Innanzitutto, daremo alcune brevi indicazioni sulle prime tre trattande, iscritte ogni anno all'ordine del giorno.

La prima trattandà (rapporto del direttore generale) aveva dato ma¬ teria, due anni or sono, ad un'amplissima discussione, assai vivamente con¬ dotta nell'intento di riuscire ad adeguare maggiormente i programmi e la struttura dell'OIL alle moderne esigenze sociali. Spetta ora agli organi com¬ petenti (consiglio di amministrazione e ufficio internazionale del lavoro
[UIL]) di trarre le utili conclusioni dalle numerose proposte e dai molteplici suggerimenti che erano stati espressi, tenendo ovviamente conto delle di¬ sponibilità finanziarie dell'UIL.

Il bilancio di previsione dell'UIL per il 1966 (trattato nell'ambito del secondo punto all'ordine del giorno) ammonta a 20 337 871 dollari, rispetto a 16 684 347 dollari per il 1965. Esso fu approvato senza opposizione, ancor¬ ché i delegati dei paesi dell'Est si siano àstenuti, deplorando, in partico¬ lare, la discriminazione di cui sono oggetto alla conferenza. La Svizzera do-

259 vrà partecipare alle spese preventivate con l'I,24 per cento (come nel 1965) ovvero con 252 190 dollari, rispetto a 231 686 dollari per il 1965. Molti dele¬ gati si pronunciarono per l'adozione di una chiave di ripartizione, da ren¬ dere poi, progressivamente, uguale a quella dell'ONU, situazione dalla quale per ora siamo assai lungi.

Riguardo al punto 3, va osservato che il numero delle convenzioni ra¬ tificate aumenta di anno in anno. Conseguentemente, aumenta la mole dei lavori di controllo, che la conferenza non può ormai più svolgere compiuta¬ mente. Già nel 1960, essa approvò quindi una procedura secondo la quale i rapporti particolareggiati sull'applicazione delle convenzioni ratificate de¬ vono, annualmente, essere stesi soltanto per un gruppo determinato di con¬ venzioni.

5. Al Codice internazionale del lavoro si sono aggiunti (punti 4 e 5) i seguenti 5 nuovi istrumenti: -- convenzione e raccomandazione sull'età minima d'ammissione ai lavori sotterranei nelle miniere; -- convenzione sull'esame medicale delle attitudini dell'adolescente ai la¬ vori sotterranei nelle miniere; -- raccomandazione concernente le condizioni d'impiego degli adolescenti nei lavori sotterranei nelle miniere, e .

-- raccomandazione concernente l'impiego di donne con responsabilità familiari.

Il testo della prima convenzione è riprodotto nell'allegato. Tratteremo esaurientemente gli oggetti suindicati nei capitoli II, III,, IV e V'seguenti.

6. La conferenza ha dichiarato chiusa la discussione riguardo al pro¬ blema della riforma agraria (punto 6), adottando la risoluzione che sarà oggetto del capitolo VI.

7. Dopo una discussione introduttiva sull'importanza delle cooperative (punto 7), la conferenza decise d'iscrivere all'ordine del giorno della pros¬ sima sessione (1966), per poi adottare una pertinente raccomandazione, la questione circa l'importanza del sistema cooperativo nello sviluppo econo¬ mico e sociale dei paesi in via di sviluppo. Ritorneremo su questo argomento nel nostro rapporto sulla 50.ma sessione della conferenza internazionale del lavoro.

, S. La conferenza ha inoltre approvato sei risoluzioni su argomenti estranei all'ordine del giorno della sessione. Trattasi di risoluzioni concer¬ nenti i congedi d'istruzione pagati, le condizioni di lavoro degli impiegati casalinghi, la reintegrazione professionale degli invalidi, le attività esplicate dall'ÓIL nel settore industriale, gli studi eseguiti dall'OIL sulle ripercussioni

260 economiche e sociali del disarmo e la condanna del Governo portoghese per la politica dei lavori forzati,, da esso praticata nei territori che am¬ ministra. Quest'ultima risoluzione è stata approvata con 214 voti contro 11 e 79 astensioni, tra cui quelle dei nostri delegati governativi.

II. Convenzione (no. 123) è raccomandazione (no. 124) sull'età minima di ammissione ai lavori sotterranei nelle miniere 1. Finalità e contenuto a. Convenzione Questa convenzione, approvata con 384. voti senza opposizione e 20 astensioni, definisce, all'articolo 1, l'espressione «miniera». Secondo tale di¬ sposto, per miniera s'intende un'azienda pubblica o privata' che procede all'estrazione di prodotti dal sottosuolo e occupa pertanto persone adibite a lavori sotterranei. Per quanto concerne la manodopera pertinente, le'cave sono parificate alle miniere.

L'articolo 2 stabilisce che l'età minima non dev'essere inferiore a 16 anni.

Conformemente all'articolo 3, ogni Stato può successivamente comuni¬ care al direttore generale dell'UIL di aver aumentato l'età minima d'ammis¬ sione, stabilita al momento della ratificazione.

I disposti dell'articolo 4 disciplinano l'applicazione della convenzione e stabiliscono le registrazioni che il datore di lavoro deve eseguire circa le persone occupate in lavori sotterranei.

Secondo l'articolo 5, l'età minima va stabilita, di comune intesa, dalle associazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Gli articoli da 6 a 13 contengono le abituali disposizioni formali.

b. Raccomandazione

1

Questa raccomandazione, approvata con 321 voti senza opposizione e 5 astensioni, completa la convenzione no. 123 e, in particolare, propone di portare, il più rapidamente possibile, l'età minima a 16 anni compiuti (num.-2), ove quest'ultima fosse stata stabilita a un livello inferiore. Essa propone parimente di aumentare progressivamente tale limite a 18 anni (num. 3). Gli adolescenti tra i 16 e i 18 anni dovrebbero svolgere lavori sot¬ terranei solo allo scopo di perfezionare la formazione professionale e solo con le condizioni stabilite dall'autorità circa il posto di lavoro, le attività autorizzate, il controllo medicale e la sicurezza personale (num. 4). L'ese¬ cuzione di lavori sotterranei suscettivi di pregiudicare la salute, o co-

261 munque pericolosi, dovrebbe soggiacere a particolari disposizioni (num. 5).

La raccomandazione propone infine di adottare misure a favore delle per¬ sone che, data la loro giovane età, non possono svolgere lavori sotterranei.

Tali persone potrebbero essere attribuite a lavori di superficie suscettivi di promuovere la loro formazione professionale (num. 6).

2. Posizione della Svizzera rispetto alla convenzione no. 123 e alla raccomandazione no. 124 Il disposto fondamentale della convenzione stabilisce, per gli Stati mem¬ bri che l'hanno ratificata, l'obbligo d'indicare, in una dichiarazione allegata all'atto di ratificazione, l'età minima fissata, che tuttavia non può mai essere inferiore a 16 anni.

L'articolo 54, lettera e, dell'ordinanza I del 14 gennaio 1966 1 per l'ese¬ cuzione della legge sul lavoro del 13 marzo 1964 2 offre la necessaria garan¬ zia per l'applicazione della convenzione. In connessione con l'articolo 29, capoverso 3, della surriferita legge, .tale disposto vieta infatti l'occupazione di giovani, in età inferiore a 19 anni, e di apprendisti sino a 20 anni, nei la¬ vori sotterranei in gallerie e miniere. · > Le disposizioni della nuova legislazione consentono parimente l'applica¬ zione dell'articolo 4 della convenzione, secondo cui le autorità competenti devono adottare idonei provvedimenti coercitivi per assicurare un'efficiente esecuzione della stessa. Conformemente all'articolo 59 della legge sul lavoro, il datore di lavoro è infatti punibile « se viola prescrizioni della legge o di una ordinanza », segnatamente « sulla protezione speciale dei giovani o delle donne, intenzionalmente o per negligenza ».

La sorveglianza sull'applicazione della convenzione, nel senso dell'arti¬ colo 4, numero 4, spetta agli ispettorati federali del lavoro. Per quanto con¬ cerne le registrazioni che il datore di lavoro dovrà tenere, giusta l'articolo 4, numero 4, va osservato che quest'ultimo è obbligato, conformemente agli ar¬ ticoli 85 e 86 dell'ordinanza I, a mettere a disposizione delle autorità di esecuzione e di vigilanza gli elenchi e gli altri atti appropriati, sull'età delle persone occupate, come anche un attestato sull'età di ciascun giovane.

Nessun disposto legale si oppone quindi alla ratificazione della citata convenzione; vi raccomandiamo pertanto di approvare l'allegato
disegno di decreto.

La raccomandazione omonima non esige alcun commento particolare.

Essa auspica infatti quanto già prevede l'ordinanza I, ovvero la determina¬ zione a 18 anni dell'età minima di ammissione.

1 2

RU 1966, 85 (A XIV A).

RU 1966, 57 (A XIV A).

262 III. Convenzione (no. 124) concernente l'esame medico d'idoneità degli adolescenti ai lavori sotterranei nelle miniere 1. Finalità e contenuto Questa convenzione, approvata con 331 voti senza opposizione e 13 astensioni, recepisce, nell'articolo 1, la definizione del termine «miniera», stabilita nella convenzione no. 123 (cfr. cap. II, num. 1, lett. a).

L'articolo 2 prescrive che le persone, in età inferiore a 21 anni e desti¬ nate a compiere lavori sotterranei nelle miniere, devono sottoporsi a un esame medicale d'idoneità ai lavori suddetti, e a sucessivi esami analoghi, svolti ad intervalli non eccedenti i dodici mesi.

Giusta l'articolo 3, gli esami medicali vanno eseguiti dal medico di fidu¬ cia dell'autorità competente, il quale ne assume la piena responsabilità. Tali esami sono gratuiti.

L'articolo 4 elenca i provvedimenti che l'autorità competente deve ap¬ plicare per assicurare l'esecuzione della convenzione.

Conformemente all'articolo 5 infine, l'autorità competente deve consul¬ tare i datori di lavoro e le associazioni dei lavoratori, prima di provvedere all'adozione di misure d'esecuzione della convenzione.

2. Posizione della Svizzera rispetto alla convenzione no. 124 Secondo l'articolo 29 della citata legge sul lavoro, può essere prescritta, per ordinanza, anche la presentazione di un certificato medico in caso d'as¬ sunzione di.giovani. L'articolo 58 della pertinente ordinanza d'esecuzione I autorizza il Dipartimento federale dell'economia pubblica a designare, dopo aver sentito il parere della Commissione federale del lavoro, i giovani che possono essere occupati soltanto su presentazione di un certificato medico.

A tale riguardo, va osservato che la più importante impresa mineraria svizzera, ovvero la «Eisenbergwerk Gonzen AG», in Sargans, produttrice di minerali ferrosi, sottopone, ogni dodici o diciotto mesi, tutti i suoi lavora¬ tori a un esame medicale. Ma questa impresa, come tutte le altre analoghe imprese nazionali, non occupa alcun giovane in lavori sotterranei; conse¬ guentemente, la convenzione no. 124 è, almeno per il momento, priva d'og¬ getto per la Svizzera. .

.

Va inoltre rilevato, che le nostre leggi non ci consentirebbero comunque di ratificarla. Infatti, secondo l'articolo 29 della legge sul lavoro, sono consi¬ derati giovani i lavoratori fino ai 19 anni compiuti e gli apprendisti fino a 20 anni, mentre l'articolo 2 della convenzione no. 124 esige l'esame medicale

263 di tutte le persone in età inferiore ai 21 anni. Tale aporia non potrebbe es¬ sere levata neppure mediante un'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia pubblica.

IV. Raccomandazione (no. 125) concernente le condizioni di occupazione dei giovani nei lavori sotterranei nelle miniere 1. Finalità e contenuto Questa raccomandazione, accettata con 298 voti senza opposizione e 51 astensioni, allestisce un programma delle misure adottabili quanto all'igiene, alla sicurezza, al benessere, al riposo settimanale, alle.vacanze annue pagate e alla formazione professionale dei giovani occupati in lavori sotterranei nelle miniere.

Essa propone segnatamente i seguenti punti: -- Il datore di lavoro dovrebbe informare il giovane circa i pericoli d'in¬ fortunio e di malattia, derivanti dallo svolgimento di lavori sotterranei, come anche riguardo ai provvedimenti e alle attrezzature di protezione, ai regolamenti sulla sicurezza e alle misure di pronto soccorso. Inoltre, un appropriato servizio di controllo e d'ispezione dovrebbe vigilare sulla sicurezza e la salute dei giovani occupati; -- dovrebbe essere promossa l'attività ricreativa e sportiva e i giovani do¬ vrebbero beneficiare di un'alimentazione adeguata al loro sviluppo; -- i giovani in età inferiore ai 18 anni dovrebbero aver diritto a un periodo di riposo settimanale ininterrotto di almeno 36 ore che, successivamente dovrebbe essere prolungato a 48 ore. II congedo annuo pagato, concesso alle persone in età inferiore ai 18 anni, dovrebbe essere stabilito ad al¬ meno 24 giorni feriali (4 settimane di lavoro), per ogni periodo di ser¬ vizio di 12 mesi; -- l'autorità competente dovrebbe adottare i necessari provvedimenti, af¬ finchè i giovani, occupati in lavori sotterranei, ricevano una sistematica formazione professionale; -- detta autorità dovrebbe consultare le associazioni padronali e sindacali interessate, prima di adottare i provvedimenti intesi all'esecuzione della convenzione.

2. Posizione della Svizzera rispetto alla raccomandazione no. 125 Possiamo esimerci dall'esprimere il nostro parere riguardo alla racco¬ mandazione suindicata, applicabile unicamente alle persone in età inferiore ai 18 anni, le nostre disposizioni legali vietando l'impiego dei giovani mi-

264 nori di 19 anni (20 per gli apprendisti) in lavori sotterranei nelle miniere.

In virtù di questi disposti, le rare miniere di prodotti ferrosi, calce, asfalto e sale, non occupano infatti alcun giovane sotto ai 18 anni. Va infine osser¬ vato che la professione del minatore, com'essa è esercitata in Svizzera, non è affatto comparabile a quella svolta nei grandi centri minerari all'estero.

V. Raccomandazione (no. 123) concernente l'impiego delle donne con obblighi familiari.

Finalità e contenuto La raccomandazione, approvata con 346 voti senza opposizione nè astensioni, considera innanzitutto che in molti paesi il numero delle donne esplicanti un'attività professionale fuori dell'economia domestica è in con¬ tinua progressione e costituisce un elemento importante della popolazione attiva. A molte di queste lavoratrici è addossata la doppia responsabilità, familiare e professionale, e i problemi che ne risultano non si restringono unicamente al loro ambito, ma concernono parimente la famiglia e la so¬ cietà. La raccomandazione intende quindi agevolare lo svolgimento dei loro compiti professionali, in armonia con le loro occupazioni casàlinghe.

Conformemente al capo I della raccomandazione, l'autorità competente dovrebbe, d'intesa con le organizzazioni interessate, pubbliche e private, e segnatamente con le associazioni padronali e sindacali, adottare appropriate misure, tenendo conto delle possibilità e delle esigenze nazionali e locali.

Trattasi, di principio, di stabilire una linea politica che possa consentire alle donne con obblighi familiari di esercitare il loro diritto ad un'attività pro¬ fessionale senza dover subire discriminazioni di alcun genere. Dovrebbero inoltre essere istituiti o incrementati i servizi intesi ad agevolare, alle sud¬ dette lavoratrici, l'adempimento delle loro diverse occupazioni. Nel capo II la raccomandazione sollecita una maggiore considerazione dei problemi posti alle lavoratrici e la ricerca di una adegùata soluzione oggettiva. L'eser¬ cizio di un'attività professionale femminile dovrebbe infine anche trovare maggior comprensione nell'opinione pubblica. > Il capo III propone ^attuazione di servizi e di istituzioni a favore del¬ l'infanzia. Nel capo IV, è data una considerevole importanza alla consu¬ lenza e alla formazione professionale della gioventù
femminile, come anche alle misure suscettive di agevolare l'assunzione o la riassunzióne della lavo¬ ratrice che, per soddisfare gli obblighi familiari, è stata costretta a rinun¬ ciare temporaneamente alla professione., A tale riguardo, la raccomanda¬ zione auspica la continuazione del rapporto di servizio e l'esercizio di ogni diritto pertinente, anche in caso di breve prolungamento del congedo accor¬ dato normalmente per legge alle puerpere. Nel capo V, il testo propone

265 ancora altri provvedimenti (ad es. parificazione dell'orario di lavoro, d'in¬ segnamento e d'apertura delle istituzioni per l'infanzia, promuovimento dei servizi ausiliari, ecc.).

Durante il primo esame del problema concernente il lavoro delle donne in un mondo in evoluzione, la conferenza aveva già adottato quattro risolu¬ zioni (cfr. rapporto sulla 48.a sessione). In un secondo esame, durante la 49.ma sessione, essa adottò una nuova risoluzione, la quale stabilisce che il Direttore generale dell'UIL debba studiare periodicamente (per la prima volta nel 1975) gli effetti della presente raccomandazione al fine di poter decidere circa l'applicazione di altre misure concernenti la situazione delle donne nel mondo del lavoro.

I 2. Posizione della Svizzera rispetto alla raccomandazione no. 123 I.

Il problema circa l'attività professionale delle donne, fuori dell'econo¬ mia domestica, è presentemente oggetto di discussione in molti paesi. La de¬ cisione di procedere allo studio di tale problema e l'approntamento di talune direttive, per i prossimi anni, meritano quindi un particolaré elogio.

L'approvazione unanime della raccomandazione no. 123 ha manifesta¬ mente dimostrato che tutti riconoscono alla donna, anche a quella con ob¬ blighi familiari, il diritto di esercitare un'attività professionale, e sono inoltre disposti ad agevolare alle lavoratrici l'esercizio di tale diritto.

La raccomandazione conferisce agli Stati partecipanti un considerevole margine di libertà d'azione, subordinando l'applicazione dei disposti alle possibilità ed esigenze nazionali e locali e sollecitando un'efficace collabora¬ zione delle organizzazioni private. Nel nostro paese, le autorità locali e nu¬ merosi organismi privati, nonché i datori di lavoro, hanno già adottato le appropriate misure intese ad agevolare alle lavoratrici, con obblighi fami¬ liari, l'adempimento idei loro duplice compito, nel miglior modo possibile.

La legge federale sul lavoro contiene disposti particolari concernenti le don¬ ne che reggono un'economia domestica, in cui convivono i loro familiari.

L'articolo 36 di detta legge stabilisce segnatamente che il datore di lavoro, determinando le ore del lavoro e del riposo, deve aver riguardo per queste lavoratrici. Sussistono inoltre i presupposti necessari per una buona forma¬ zione generale
e professionale delle giovani, ancorché, in talune località, le possibilità d'istruzione debbano ancora essere ampliate. Lo stesso vale per quanto concerne i servizi d'orientamento professionale e il mercato del lavoro.

Il compito di sviluppare le istituzioni esistenti e di incoraggiarne l'uso non spetta unicamente allo Stato, bensì, in parte preponderante, ad altre cerchie interessate.

266 VI. Risoluzione sulla riforma agraria, tenendo particolarmente conto delle ripercussioni sulle questioni concernenti l'impiego e la politica sociale Già precedentemente, l'OIL si era occupata dei problemi attenenti alla riforma agraria; mai come finora però, tale questione era stata sottoposta a un esame così attento. Trattavasi, innanzitutto, di definire il termine e la por¬ tata della «riforma agraria». Ma già nell'esame di questo settore fondamen¬ tale del problema sorsero gravi discrepanze d'opinione. Infatti, mentre i rap¬ presentanti dei lavoratori sudamericani in particolare, sostenuti dai rappre¬ sentanti governativi, auspicavano l'esame di ogni aspetto della riforma agraria, altri rappresentanti opinavano invece per una discussione ristretta a questioni determinate e rispondenti, per natura, ai compiti e alle finalità dell'OIL, come, ad esempio, gli aspetti sociali e umani del problema. Pre¬ valse quest'ultimo punto di vista, in considerazione del fatto che altre istitu¬ zioni dell'ONU, e segnatamente la FAO, si occupano, già da tempo, dei pro¬ blemi tecnici e organizzativi della riforma.

Nella risoluzione, approvata dalla Confederazione, la riforma agraria è definita un programma di misure coordinate, idoneo ad eliminare gli osta¬ coli posti, allo sviluppo economico e sociale dalle lacune riscontrate nella struttura agricola. Questo programma può essere segnatamente considerato un elemento positivo per assicurare degne condizioni d'esistenza come anche per garantire la sicurezza dell'impiego, aumentare la produttività e il red¬ dito reale, ridurre i costi di produzione ed incrementare il tenore di vita nelle zone rurali.

La conferenza ha inoltre raccomandato al consiglio di amministrazione d'iscrivere nuovamente la riforma agraria all'ordine del giorno della ses¬ sione 1967, onde sia possibile approntare gli istrumenti adeguati, riguardo al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli affittuari, mezzadri ed altri rurali.

La riforma agraria è un problema economico e sociale importantissimo, segnatamente per vaste regioni dell'Asia e dell'America latina. L'OIL non potrà, ben inteso, risolvere da sola questo arduo problema; essa potrà però valersi della collaborazione dei Governi interessati.

267 Vi raccomandiamo pertanto di accogliere favorevolmente il presente rapporto e di autorizzarci, giusta il disegno di decreto allegato, a ratificare la convenzione (no. 123) sull'età minima d'ammissione ai lavori sotterranei nelle miniere, approvata nella 49.ma sessione della conferenza internazio¬ nale del lavoro.

La competenza dell'assemblea federale è fondata sull'articolo 8 della Costituzione federale.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta consideràzione.

\ Berna, 25 febbraio 1966.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Schaffner Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla 49ma sessione della Conferenza internazionale del lavoro e Messaggio sulla ratificazione della convenzione concernente l'età minima per l'ammissione ai lavori sotterranei nelle miniere (Del...

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1966

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

10

Cahier Numero Geschäftsnummer

9411

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

10.03.1966

Date Data Seite

257-267

Page Pagina Ref. No

10 155 584

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.