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Eterna, 28 aprile 1966 Anno XLIX Volume I N° 17 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr: 12, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

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9461 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione di modificazioni della convenzione per l'istituzione di un'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima ,

(Del 1° aprile 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Ci onoriamo di presentarvi un messaggio concernente l'approvazione di modificazioni apportate alla convenzione del 6 marzo 1948 per l'istitu: zione - di un'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima. .

· Ï ' ' : Con decreto federale del 6 giugno 1955 (RU 195S 1029, le Camere fe¬ derali hanno approvato il testo di questa convenzione e autorizzato il .Con¬ siglio federale a ratificarla. Lo strumento svizzero di ratificazione fu depo¬ sitato al Segretariato generale delle Nazioni Unite il 20 luglio 1955.

Entrata in vigore la convenzione il 17 marzo 1958, l'Organizzazione in¬ tergovernativa consultiva della navigazione marittima (OMClj, organismo specializzato delle Nazioni Unite, stabilì la sede in Londra e si mise al¬ l'opera. Essa si occupa, innanzi tutto, dei bisogni, tecnici della navigazione marittima, mirando principalmente a migliorare la tutela della vita umana in mare. Al presente vi partecipano 60 Stati all'incirca, ossia quasi tutte le nazioni marittime.

Foglio Federale, 1966, Vol. I

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558 Gli organi principali dell'OMCI sono: l'Assemblea, in cui tutti i mem¬ bri sono rappresentati, il Consiglio eil Comitato di sicurezza marittima. Le disposizioni degli articoli 17, 18 e 28 della convenzione, concernenti il modo d'elezione dei membri del Consiglio e del Comitato di sicurezza marittima, sono da molto tempo cagione di critiche, segnatamente perchè i membri del Consiglio non sono eletti tutti dall'Assemblea e perchè un piccolo Stato non ha la possibilità d'essere rappresentato in quei due organi. Il modo dell'ele¬ zione, specialmente al Consiglio, è considerato troppo complicato e non ab¬ bastanza democratico; in oltre, si domanda che siano tenute in migliore conto le ragioni geografiche.

Nelle Assemblee dell'OMCI del 1964 e del 1965, gli sforzi adoperati per . modificare le dette disposizioni condussero all'accettazione d'un nuovo testo da parte della maggioranza richiesta. Esso è stato votato anche dalla Dele¬ gazione svizzera.

II Gli articoli 17 e 18 della convenzione concernenti la composizione del Consiglio recavano finora: Art. 17 ' Il Consiglio è composto di sedici membri, ripartiti come segue: a. sci sono costituiti dai Governi dei paesi più interessati a fornire servizi alla navigazione marittima internazionale; b. sei sono costituiti dai Governi degli altri paesi più interessati nel commercio marittimo internazionale; c. due sono eletti dall'Assemblea fra i Governi dei paesi che hanno notevole in¬ teresse a fornire servizi alla navigazione marittima internazionale; d. due sono eletti dall'Assemblea fra i. Governi di altri paesi che hanno un in¬ teresse notevole nel commercio marittimo internazionale.

In applicazione, dei principi enunciati in questo articolo, il primo Consiglio sarà composto cornerò previsto nell'Allegato I della presente Convenzione.

Art. 18 Salvo nel caso previsto nell'Allegato Ì della presente Convenzione, il Con¬ siglio designa, in applicazione della lettera a dell'articolo 17, i membri Governi dei paesi più interessati a fornire servizi alla navigazione marittima interna¬ zionale; esso designa parimente, in applicazione della lettera c dell'articolo 17, i membri Governi dei paesi che hanno notevole interesse a fornire siffatti servizi.

Queste designazioni sono fatte alla maggioranza dei voti del Consiglio, la quale deve comprendere la maggioranza
dei voti dei membri rappresentati nel Consiglio in virtù delle lettere a e c dell'articolo 17. In seguito, il Consiglio designa, in applicazione della lettera b dell'articolo 17, i membri, Governi dei paesi più in¬ teressati nel commercio marittimo internazionale. Ogni Consiglio procede a que¬ ste designazioni entro un termine ragionevole prima di ciascuna sessione ordinaria dell'Assemblea.

Durante la seconda Assemblea straordinaria dell'OMCI, nel settembre 1964, i due articoli furono modificati come segue: Art. 17 Il Consiglio si compone di 18 membri, eletti dall'Assemblea.

559 Art. 18 Nell'elezione dei membri del Consiglio, l'Assemblea osserva i seguenti prin¬

cipi: a. sei rappresentano i Governi degli Stati più interessati a fornire dei servigi alla navigazione marittima internazionale; b. sei rappresentano i Governi d'altri Stati più interessati nel commercio marit¬ timo internazionale; c. sei rappresentano i Governi degli Stati che non sono stati eletti in virtù della lettera a o b, che hanno degli interessi notevoli nel trasporto marittimo o nella navigazione e la cui elezione al Consiglio assicura la rappresentanza di tutte le grandi regioni geografiche del mondo.

III L'articolo concernente il Comitato di sicurezza marittima recava finora: Art. 28 a. Il Comitato di sicurezza marittima è composto di quattordici membri eletti dall'Assemblea fra i membri Governi dei paesi che hanno un interesse impor¬ tante nei problemi di sicurezza marittima. Almeno otto di questi paesi devono essere fra coloro che possiedono le flotte commerciali più importanti: l'ele¬ zione degli altri membri deve garantire una rappresentanza adeguata, da una parte, ai Membri, Governi di altri paesi che hanno un interesse importante nei problemi di sicurezza marittima, come quelli i cui cittadini sono rappresentati in gran numero nella composizione degli equipaggi o che hanno un gran nu¬ mero di passeggeri di cabina e di ponte e, d'altra parte, alle principali regioni geografiche.

b. I membri del Comitato di sicurezza marittima sono eletti per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili.

Quest'articolo fu modificato dalla quarta Assemblea ordinaria, tenuta nel settembre 1965, e presentemente reca: Art. 28 Il Comitato di sicurezza marittima si compone di sedici membri, eletti dal¬ l'Assemblea tra i membri, Governi degli Stati che hanno un interesse importante nelle questioni della sicurezza marittima: a. otto membri sono eletti tra i dieci Stati che posseggono le. flotte commerciali più importanti; b. quattro membri sono eletti in maniera che uno Stato rappresenti ciascuna delle regioni seguenti : I. l'Africa, II. le Americhe, III. l'Asia e l'Oceania, IV. l'Europa; c. i quattro membri rimanenti sono eletti tra gli Stati non altrimenti rappresen¬ tati nel Comitato.

Ai fini del presente articolo, hanno, per esempio, un interesse importante nelle questioni della sicurezza marittima gli Stati i cui cittadini sono rappresentati in gran numero nella composizione degli equipaggi o
che sono interessati al tra¬ sporto d'un gran numero di passeggeri di cabina o di ponte.

I membri del Comitato di sicurezza marittima sono eletti per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili.

560 IV Queste modificazioni entrano in vigore dodici mesi dopo l'approvazione da parte dei due terzi dei membri. Finora il testo modificato degli articoli 17 e 18 è stato approvato da una ventina di Stati. Quanto al nuovo testo del¬ l'articolo 28, non è stata notificata tuttora alcuna accettazione.

Con il nuovo testo degli articoli 17, 18 e 28, il modo d'elezione del Con¬ siglio e del Comitato risulta felicemente democratizzato. Queste modifica¬ zioni non implicano alcuna nuova obbligazione per il nostro paese; al con¬ trario, tendono ad aumentare le sue possibilità di fare parte dell'uno o del¬ l'altro consesso.

Ci preme anche rilevare la risoluzione che l'Assemblea dell'OMCI ha preso nei due casi, alla maggioranza richiesta dei due terzi dei votanti, in virtù dell'articolo 52 della convenzione: i membri che non dichiarino d'ac¬ cettare le modificazioni delle quali si tratta o non le accettino nel termine di due mesi dall'entrata in vigore delle stesse cesseranno d'essere parte nella convenzione al decorso di questo termine.

Ci onoriamo di raccomandarvi d'approvare il disegno di decreto qui allegato. Esso non è sottoposto al referendum facoltativo, poiché i membri dell'OMCI possono recedere in ogni tempo dall'Organizzazione mediante un preavviso d'un anno.

Il fondamento costituzionale è dato dall'articolo 8 della Costituzione federale, che conferisce alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con l'estero. La competenza dell'Assemblea federale fondasi sull'articolo 85, nu¬ mero 5, della medesima Costituzione.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 1° aprile 1966.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Schaffner · Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

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