411 Termine d'opposizione: 6 luglio 1966

Decreto federale sulla conclusione d'accordi di consolidamento dei debiti (Del 17 marzo 1966)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 8 e 85, n. 2, della Costituzione federale ; / visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 1965 \ decreta: Art. 1 II Consiglio federale ha facoltà di conchiudere accordi per il consoli¬ damento dei crediti svizzeri, purché la Confederazione abbia garantito i ri¬ schi all'esportazione per almeno i due terzi dell'ammontare totale dei crediti conglobati negli accordi.

2 II Consiglio federale è autorizzato a stanziare i crediti necessari al¬ l'esecuzione di detti accordi.

3 II Consiglio federale farà periodicamente rapporto alle Camere circa la conclusione di tali accordi, conformemente all'articolo 10 del decreto fe¬ derale sulle misure di difesa economica verso l'estero.

1

Art. 2 , . La competenza dell'Assemblea federale, per i trattati di cui nel capo¬ verso 4 dell'articolo 89 Cost., è riservata.

Art. 3 II presente decreto va pubblicato conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

2 II Consiglio federale stabilisce la data d'entrata in vigore del presente decreto, la cui validità è limitata a quattro anni.

1

1

FF 796511, 821.

412 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 marzo 1966.

Il Presidente: P. Grabcr Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 17 marzo 1966.

Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2,.della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

Berna, 17 marzo 1966.

*

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 7 aprile 1966.

Termine d'opposizione: 6 luglio 1966.

413

Decreto federale concernente l'ingrandimento della Scuola politecnica federale e degli istituti annessi (Del 10 marzo 1966)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 27 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 luglio 1965, decreta: Art. 1 Per l'ingrandimento della Scuola politecnica federale e degli istituti an¬ nessi sono accordati 444 milioni di franchi in tutto, a titolo di: Fr -- crediti d'opera per nuovi progetti, ammontanti, in totale, a . .

377 689 000 -- e crediti suppletivi ammontanti, in totale a . . . . 66 311 000 Detti crediti s'articolano come segue: Gruppo centrale della Scuola e Dabendorf Crediti d'opera Fr.

a. per la trasformazione dell'edificio principale .... 51 873000 b. per l'ampliamento, del laboratorio meccanico (ML2) . 32 228 000 c. per la trasformazione e sopraelevazione dell'edificio di scienze 22 594 000 d. per la costruzione di nuovi edifici dell'istituto federale per la sistemazione, la depurazione e la protezione delle acque a Dübendorf 22 655 000 e. per la costruzione ed attrezzatura d'un ulteriore edificio Credito suppletivo del laboratorio per la prova dei materiali a Dübendorf 2 650 000 Istituti di fisica nel gruppo annesso dello Hönggerberg, a Villigen e a Wiirenlingen a. per la costruzione del laboratorio di fisica dei corpi so- Crediti d'opera Fr lidi, dell'istituto di geofisica e di fisica dell'atmosfera, ' dell'istituto di biologia molecolare e di biofisica, come pure degli edifici per l'insegnamento e i servizi ausi¬ liari nel gruppo annesso dello Hönggerberg .... 153 856000

414 b. per la costruzione d'un impianto di ricerche per la fisica Crediti d'opera nucleare, dotato di un acceleratore ad alto flusso pro- Fr' tonico, di 500 MeV, a Villigen . 92 500 000 c. per l'ampliamento dell'edificio del reattore DIORIT del¬ l'Istituto federale di ricerche sui reattori, a Würenlingen 1 983 000 d. per il compimento dei seguenti edifici nel gruppo annesso ' dello Hönggerberg: Crediti suppletivi -- centrale energetica con istallazioni tecniche generali 35 683 000 -- laboratorio di fisica nucleare 4 825 000 -- istituto di fisica tecnica con la sezione per le ricerche industriali . . .

13 856 000 -- via d'accesso e sistemazione esterna' ...... 9 297 000 Art. 2 II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Entro il quadro dei crediti globali accordati, esso è autorizzato a procedere a trasferimenti di scarsa entità tra i vari crediti d'opera o suppletivi.

2 1 crediti annui necessari vanno iscritti nel bilancio di previsione della Confederazione.

Art. 3 II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediata¬ mente in vigore.

I

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 10 marzo 1966.

Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 9 marzo 1966.

Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale: Berna, 10 marzo 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser .

415

Decreto federale concernente lo stanziamento di crediti d'opera per costruzioni di edifici postelegrafonici a Friburgo, Ginevra e Nidau, come pure per l'acquisto di immobili a Basilea, Dietikon, Langenthal, Losanna, San Gallo, Uster e Zurigo (Del 14 marzo 1966)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 1965, decreta: Art. 1 Sono stanziati i seguenti crediti d'opera per costruzioni di edifici postelegrafonici e acquisti di immobili:.

Fr.

1. Edificio postelegrafonico a Friburgo ....... 21 575 000 2. Edificio delle poste a Nidau .

2 395 000 3. Edificio dei telefoni a Ginevra-Petit-Lancy 1 722 000 4. Edificio delle telecomunicazioni a Ginevra-Plainpalais ., 14 055 000 5. Acquisto d'un immobile a Basilea (Steinentorstrasse) . 1 970 000 6. Acquisto d'un immobile per la posta à Dietikon ... 960 000 7. Acquisto d'un immobile per la posta a Langenthal . . 1 530 000 8. Acquisto d'un immobile a Losanna (chemin dé Préville) 1 100 000 9. Acquisto d'un immobile per i telefoni a San Gallo (Salisstrasse/Krügerstrasse) . ". . . . . . . . . . . 1 990 000 10. Acquisto d'un immobile per la posta a Uster 1 500 000 ' 11. Acquisto d'un immobile per i telefoni a Zurigo (Müller¬ strasse) .

890 000 1

2

Le modifiche che s'avverassero necessarie potranno essere apportate ai progetti di costruzione, purché entro i limiti dei crediti stanziati.

416 Art. 2 1

L'acquisto di diverse parcelle d'una superficie totale di 5400 m2 circa, in correlazione con la costruzione dell'edificio postelegrafonico a Friburgo, è autorizzato.

2 II ereditò d'opera va registrato nel bilancio di previsione o in una ri¬ chiesta suppletiva di crediti, non appena sia nota la somma d'acquisto del terreno.

Art. 3 Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'articolo 1, cpv. 1, n. 5 e l'art. 2 del decreto federale del 22 giugno 1961 concernente lo stanziamento di crediti d'opera e suppletivi per la costruzione di edifici postelegrafonici e l'acquisto di immobili in Bellinzona, Berna, Friburgo, Ginevra, Klosters, Lugano, Neuchâtel e sul Bantiger.

Art. 4 II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

1

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 dicembre 1965.

Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 14 marzo 1966.

Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 14 marzo 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

417

X Decreto del Consiglio federale che modifica il conferimento dell'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del tappezziere-decoratore (Del 22 marzo 1966)

Il Consiglio federale svizzero decreta: I È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizoni che modi¬ ficano il contratto collettivo di lavoro per il mestiere del tappezziere-deco¬ ratore, allegato al decreto del Consiglio federale dell'8 giugno 19651 e da questo reso d'obbligatorietà generale.

Art.l3,cpv.3 I salari orari minimi, compreso un supplemento del 6,6 per cento come compenso per la diminuzione di tre ore della settimana lavorativa, e un aumento salariale di 35 centesimi, sono: nelle nelle nelle zone Per i tappezzieri e i tappezzieri- ' urbane altre zone grandi città decoratori qualificati: fr.

fr.

fr.

4.50 durante il 1° anno dopo il tirocinio .

4.70 4.60 4.85 durante il 2° anno dopo il tirocinio .

5.05 4.95 5.20 a contare dal 3° anno dopo il tirocinio 5.45 5.30 4.40 Per gli operai semiqualificati . . . . .

4.60 4.50 4.30 4.40 Per gli operai ausiliari 4.50 Per le cucitrici-tappezziere qualificate: 4.15 durante il 1° anno dopo il tirocinio .

4.25 4.20 4.25 durante il 2° anno dopo il tirocinio .

4.30 4.35 4.35 a contare dal 3° anno dopo il tirocinio 4.40 4.45 3.90 3.85 Per le cucitrici semiqualificate ....

4.00 1

FF 1965 II, 340.

418 Ordinamento speciale per il Cantone di Zurigo, articolo 1 In vece dell'articolo 13, capoverso 3, del contratto collettivo valgono i seguenti salari orari medi aziendali (inclusa la compensazione per la ridu¬ zione della durata del lavoro di tre ore e un aumento salariale di 35 cen¬ tesimi): Città di Per i tappezzieri e i tappezzieri· Zurigo decoratori qualificati: fr.

durante il 1° anno dopo il tirocinio .

5.15 durante il 2° anno dopo il tirocinio 5.35 a partire dal 3° anno dopo il tirocinio 5.70 Per gli operai semiqualificati a contare dal 2° anno di servizio .

5.40 Per gli operai ausiliari .......

5.0Ò Per le cucitrici-tappezziere qualificate: a contare dal 2° anno dopo il tirocinio 4.65 a contare dal 3° anno dopo il tirocinio 4.75 Per le cucitrici semiqualificate ....

4.30

Città di Winterthur fr.

5.05 5.25 5.50

Altri luoghi fr.

4.95 5.05 5.35

5.30 4.90

5.00 4.75

4.65 4.75 4.30

4.65 4.75 4.30

II , Il presente decreto entra in vigore I'll aprile 1966 e avrà effetto fino al 31 maggio 1970.

Berna, 22 marzo 1966.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Vicepresidente: Bonvin Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

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07.06.1966

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