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9416 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la modificazione della legge sull'ordinamento dei funzionari federali (Del 7 marzo 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi, mediante il presente messaggio, un disegno inteso a modificare le disposizioni della legge federale del 30 giugno 19271 sull'ordinamento dei funzionari federali, precisamente l'articolo 10 con¬ cernente la durata del lavoro e l'articolo 50 concernente le vacanze.

I. Competenza di disciplinare la durata del lavoro e delle vacanze La legge sull'ordinamento dei funzionari contiene all'articolo 10, capo¬ verso 1, la disposizione seguente : il Consiglio federale stabilisce la durata del lavoro e la ripartizione delle ore di servizio per i funzionari che non sono sottoposti alla legislazione federale sulla durata del lavoro nell'eser¬ cizio delle ferrovie e di altre imprese di trasporto e di comunicazione. Il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni regolano queste condizioni per i loro funzionari.

, , L'articolo 50, capoverso secondo è di tenore analogo: la competenza del Consiglio federale a disciplinare la durata delle vacanze e la condizione per l'assegnazione dei congedi si estende solamente ai funzionari non sotto¬ posti alla legge federale sulla durata del lavoro nell'esercizio delle ferrovie e delle altre imprese di trasporto e di comunicazione. Nella legge sull'ordi¬ namento dei funzionari non si trova nessuna disposizione che designi chi sia competente a stabilire la durata del lavoro e delle vacanze come anche le condizioni per l'assegnazione dei congedi.

La legge federale del 6 marzo 19201 sulla durata del lavoro nell'eserci¬ zio delle strade ferrate e altre imprese di trasporto e di comunicazione (legge 1 CS 1

1, 453 (A III J 1).

CS 8, 148 (A XIV A 2).

289 sulla durata del lavoro) contiene all'articolo 3, capoverso 1, la disposizione seguente: << La durata quotidiana del lavoro non deve superare in media otto ore in un tempo massimo di quattordici giorni consecutivi o separati da singoli giorni di riposo ».'

Giusta l'articolo 9, capoverso 1 della medesima legge, ciascun funzio¬ nario ha diritto a 60 giorni di riposo all'anno; in oltre gli devono essere con¬ cessi da 14 a 28 giorni di vacanza conformemente all'articolo 10. L'articolo 11 dispone che il Consiglio federale deve disciplinare minutamente, in Una ordinanza d'esecuzione, in qual misura le assenze per malattia, infortunio, servizio militare o altri motivi possano essere computate sui giorni di riposo o sulle vacanze come anche la ripartizione di quest'ultime. Indipen¬ dentemente da tale disciplinamento, la durata del lavoro settimanale non deve, conformemente all'articolo 3, superare la media di. 48 ore.

Una durata minore non è dunque per nulla vietata dalla legge, la quale co¬ munque non indica chi sarebbe competente a stabilirla.

Si costata, in particolare, che la legge sull'ordinamento dei funzionari federali non accorda punto al Consiglio federale la competenza di discipli¬ nare la durata del lavoro e delle vacanze per i funzionari sottoposti alla legge sulla durata del lavoro e che quest'ultima, a sua volta, non contiene nessuna disposizione su cui fondare tale competenza. Il Consiglio federale può, giusta l'articolo 16, autorizzare unicamente delle deroghe alle disposi¬ zioni legali quando circostanze speciali lo esigono e dopo aver consultato il personale interessato. Orbene, il disciplinamento generale della durata del lavoro per i funzionari delle ferrovie federali e dell'azienda delle poste, telefoni e telegrafi non rientra nell'ambito di questa disposizione. Tale la¬ cuna è facilmente spiegabile se si tien conto delle finalità che prevalevano nel momento in cui furòno adottate la legge sulla durata del lavoro e quella sul disciplinamento dei funzionari federali. Con la prima di queste leggi si mirava a garantire , la sicurezza d'esercizio delle aziende di trasporto e per tale scopo si sono inserite in essa prescrizioni intese a preservare il perso¬ nale dalla fatica eccessiva. Si è così giunti a fissare la durata massima a otto ore giornaliere o a 48 di media settimanale. Ogni
azienda era libera di sta¬ bilire entro questi limiti l'orario di lavoro per il proprio personale. Tuttavia nessuna ha inizialmente pensato di scendere al disotto di questo limite, tant'è vero che quando è stata adottata la legge sull'ordinamento dei funzionari (legge base che disciplina i rapporti di servizio del personale federale) non si è sentita la necessità di disciplinare anche la durata del lavoro del perso¬ nale sottoposto alla legislazione sulla durata del lavoro. Come risulta dal messaggio del 18 luglio 1924 per un disegno di legge sull'ordinamento dei funzionari federali, il Consiglio federale^ ha allora attribuito maggiore im¬ portanza alla salvaguardia dell'uniformità delle condizioni di lavoro del personale sottoposto alla legge sulla durata del lavoro che non all'otteni¬ mento dell'uguaglianza di trattamento per il personale di tutte le ammini¬ strazioni e aziende federali.

290 Il regolamento dei funzionari I per l'amministrazione generale della Confederazione e il regolamento dei funzionari II per le ferrovie federali, adottati dal Consiglio federale il 24 ottobre 1930, contengono disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo, le quali concernono il personale del¬ l'amministrazione, il personale degli uffici doganali e del corpo delle guardie di confine ecc., ma non il personale sottoposto alla legge sulla durata del lavoro. Il medesimo disciplinamento si ritrova nei regolamenti dei funzio¬ nari I e II del 26 settembre 1952, in vigore fino al 30 novembrè 1959.

Nel 1958, riesaminando la questione della riduzione della durata del lavoro per il personale federale, abbiamo dovuto trattare, per la prima volta, il problema della competenza. Nessuno contestava alla Confederazione, quale datore di lavoro, il diritto di ridurre, come le aziende private di trasporto, la durata del lavoro al disotto del limite massimo prescritto nella legge riè quello di prolungare le vacanze.

Ci siamo tuttavia chiesti se, mancando ogni espressa designazione di competenza, tale decisione non spettasse al legislatore stesso, oppure se, data la natura della decisione, questa non cadesse di per sè nella competenza del Consiglio federale. Uscimmo dall'alternativa con il decreto del 7 ottobre 1958 col quale ci dichiarammo competenti a disciplinare la durata del lavoro per'i funzionari federali, compresi quelli delle ferrovie federali, sottoposti alla legge federale sul lavoro. Conseguentemente nei regolamenti dei funzio¬ nari I e II del 10 novembre 1959 è stata stabilita la durata del lavoro e delle vacanze per tutti i funzionari; unicamente per la distribuzione delle ore di servizio è ancora fatto riferimento alla legge sul lavoro.

Da parecchio tempo si sta discutendo una nuova riduzione della durata del lavoro e ancora riaffiora la questiorie della competenza, questione che deve essere esaminata d'ufficio, di volta in volta, indipendentemènté dalle decisioni precedenti. Senonchè questa volta considerate le prescrizioni le¬ gali ora vigenti, il Consiglio federale è giunto alla conclusione di non essere competente.

L'articolo 10, capoverso 1 della legge sull'ordinamento dei funzionari autorizza il Consiglio federale a stabilire la durata del lavoro e la riparti¬ zione delle ore di servizio
per i funzionari non sottoposti alla legislazione sulla durata del lavoro. Uguale competenza limitata è conferita al Consiglio federale dall'articolo 50, capoverso 2, per regolare la durata delle vacanze e l'assegnazione dei congedi. Dunque nè la legge sull'ordinamento dei fùnzionari nè quella sulla durata del lavoro precisa quale sia l'autorità compe¬ tente a stabilire la durata del lavoro e delle vacanze per il personale sotto¬ posto alla legislazione sulla durata del lavoro, segnatamente per il personale federale delle aziende di trasporto e di comunicazione.

La legge sulla durata del lavoro, come quella sul lavoro nelle fabbriche, contengono disposizioni di polizia industriale intese a proteggere i lavora-

291 tori. Non sono date delle norme categoriche sulla durata del lavoro ma so¬ no stabiliti unicamente i limiti massimi per le ore lavorative e minimi per il riposo e le vacanze. Entro questi limiti il datore di lavoro può disporre a piacimento. Tuttavia nella legge sulla durata del lavoro non è specificato quale sia l'autorità rappresentante la Confederazione come datore di lavoro.

Conformemente agli articoli 10, capoverso 1, e 50, capoverso 2, della legge sull'ordinamento dei funzionari è esclusa la competenza del Consiglio fede¬ rale e a maggiore ragione quella delle autorità ad esso subordinate come la direzione generale dellé ferrovie federali svizzere o delle poste, telefoni e telegrafi. Nella mancanza di disposizioni specifiche, deve anche essere esclusa la competenza dei Tribunali federali. Per contro è certo che il Parlamento è competente; Con questo accertamento è anche risolta la questione concernente la competenza a disciplinare la durata del lavoro e delle vacanze per i funzionari federali sottoposti alla legge federale sul lavoro. Poiché la durata del lavoro e la retribuzione sono gli elementi determinanti le condizioni di lavoro è opportuno che ambedue siano disciplinati per via legislativa. Dato che, secondo il diritto vigente, spetta al Consiglio federale di stabilire la durata del lavoro per una parte del personale federale, ci chiediamo se non sia da preferire che anche tale competenza venga attribuita al legislatore. Ai fini d'una soluzione organica tale trasfe¬ rimento di competenza ci sembrerebbe opportuno; tuttavia, data la diversità delle condizioni, sarebbe troppo difficile stabilire in una legge un disciplinamento generale senza poi dover emanare un'ordinanza d'esecuzione che tratti i numerosissimi casi speciali (rinviamo in proposito all'articolo 8 del regolamento dei funzionari I), e conseguentemente abbandoniamo la propo¬ sta. Nel disegno di legge allegato abbiamo perciò previsto di lasciare al Consiglio federale la competenza di disciplinare la durata del lavóro per il personale dell'amministrazione, delle dogane e del .corpo delle guardie di confine, delle officine e delle aziende del Dipartiménto militare e per gli artigiani delle telecomunicazioni ecc. Per parte almeno di detto personale, la durata del lavoro sarà stabilita come finora, tenendo conto del disciplinamento
lavorativo per il personale d'esercizio delle imprese di trasporto.

Per contro riteniamo che il Consiglio federale dovrebbe avere la competenza di stabilire la durata delle vacanze per tutti i funzionari. La diversità di con¬ dizioni nonché il fatto che giusta la legge sull'ordinamento dei funzionari sono attribuite al Consiglio federale competenze d'importanza" almeno uguale a questa stanno in favore à questa soluzione.

II. La durata del lavoro La tavola che segue informa sul disciplinamento attualmente in vigore per il personale federale:

292 lavorcf113'6 Categoria del personale Numero d'agenti 44 ore Personale d'ufficio ecc 26 000 46 ore 1. Personale delle PTT e delle FFS, sottoposto alla legge fede¬ rale sulla durata del lavoro . . 67 000 2. Artigiani delle telecomunica¬ zioni delle PTT ..... 4 700 3. Personale degli uffici doganali e del corpo delle guardie di confinò 3700 4. Personale sottoposto alla leg¬ ge sulla durata del lavoro . 11000 86 400 fino a 46 ore Buralisti postali ....... 3 400 fino a 50 ore Personale per cui la durata del la¬ voro è stabilita secondo regola¬ menti speciali . . . . . . .

2 700 Nell'esaminare questi dati occorre tenere conto che dai funzionari del¬ l'azienda delle PTT e delle FFS si esigono numerose prestazioni straordina¬ rie retribuite: segnatamente, nel 1965, di ore 46% per il personale delle poste e 46% per quello delle telecomunicazioni. Nelle FFS la durata del lavoro settimanale ha raggiunto negli ultimi anni le 46 ore e mezzo ed è ridiscesa alla normalità solo ultimamente. Per il 1965, le ore suppletive non compen¬ sate sono state ridotte infatti ài punto che non influenzano più la media annua.

La durata ordinaria del lavoro settimanale per il personale federale può essere confrontata con quella prevista nei contratti collettivi di lavoro del¬ l'industria e dell'artigianato, di cui riferiamo nella tavola che segue: , Durata del lavoro settimanale dal Gruppo professionale 44 ore 1959 Litografia, rilegatura 1963 Industria meccanica, orologeria, birreria 1964 Cartonaggi 45 ore I960 Industrie della seteria artificiale, del lino, del mar¬ mo e del granito, delle spazzole e dei pennelli 1961 ferramenta e carpenteria metallica, riscaldamenti e impianti di ventilazione, elettroistallazioni, colori¬ fici, tessitura della lana pettinata, industria degli elastici, industria tessile di finitura, confezioni ma¬ schili, biancheria, articoli da viaggio, articoli di cuoio, industria dei leganti, industria del cioccolato

293

46 ore

1962 industria delle conserve, tappezzerie e decoratori, ebanisteria in grosso 1963 maglieria, industria delle lenzuola, delle coperte, in¬ dustria della ceramica, fabbricazione di calze col telaio Cotton 1965 cotonifici, seterie 1965 industria della carta, industria dei nastri di seta e industria dei nastri di cotone, filatura di borra, in¬ dustria dei prodotti di cemento, industria delle te¬ gole e della lavorazione della pietra, industria delle paste alimentari, industria delle sigarette, segherie.

I lavoratori dei più importanti.rami industriali, (meccanica e orologeria) praticano dunque già da qualche anno la settimana di 44 o 45 ore lavora¬ tive. Il contratto collettivo di lavoro per la panetteria- è la pasticceria pre¬ vede un lavoro settimanale da 50 a 51 ore, quello della medesima di 50 ore, nei contratti regionali la durata del lavoro settimanale va da 42 a 52 ore.

Menzioniamo infine l'ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo per i1 conducenti professionali d'autoveicoli, adottata recentemente, in cui la durata del lavoro è stata limitata a 50 ore per i condùcenti, ad eccezione dei tassametristi. Tuttavia in alcuni contratti collettivi importanti del ramo .automobilistico è stabilita una durata più breve (fino a 44 ore settimanali).

Nell'industria e artigianato, le ore di lavoro suppletivo rivestono mag¬ giore importanta che presso le aziende federali, e la durata effettiva del lavoro è leggermente superiore a quella prevista nei contratti. La tavola a pag. 295 indica le condizioni a fine 1965.

Dalle indagini condotte durante i tre trimestri precedenti è risultata una media di 44.9 ore settimanali. L'Ufficio federale dell'industria delle arti e mestieri e del lavoro ha svolto un'indagine sulla durata del lavoro nell'edi¬ lizia con i risultati seguenti: 1° trimestre 1965: 47,5 ore 2° trimestre 1965: 48,1 ore 3° trimestre 1965: 48,3 ore 4° trimestre 1965: 44,3 ore.

II confronto fra l'ordinamento valevole per il personale dei servizi del¬ l'esercizio della Confederazione e l'ordinamento per gli agenti delle ferrovie private è pure interessante. L'unione delle imprese svizzere di trasporto ha condotto nell'aprile del 1965 un'inchiesta che ha consentito d'accertare quanto segue:

294 «Nei gruppi delle aziende di traffico locale, predomina la settimana di 44 ore. Su 27 aziende, 9 (33,3%) praticano la settimana di 44 ore, ma queste 9 aziende comprendono il 76,2% delle 8250 persone impiegate nel ramo. Infatti, le grandi aziende di trasporto urbano sono sottoposte agli or¬ dinamenti autonomi previsti per il personale comunale, rispettivamente, can¬ tonale, in materia di durata del lavoro ».

Diverse sono le condizioni per le aziende di trasporto del traffico ge- .

nerale. Il personale d'esercizio lavora settimanalmente durante 46, 47 e per¬ sino 48 ore. Per contro il personale amministrativo pratica la settimana di 44 ore. Di regola nelle aziende d'importanza media o esigua predomina la settimana di 48 ore. Su 69 aziende, 31 (44,9%) praticano, per il personale d'esercizio, la settimana di 48 ore, 14 (20,3%) quella di 47 ore e 24 (34,8%) quella di 46 ore. Poiché in questo gruppo sono occupate circa 9200 persone, le proporzioni corrispondenti sono le seguenti: 48 ore settimanali per il 25%, 47 ore settimanali per il 19,6% e 46 ore settimanali per il 48,1% delle persone occupate.

Nella domanda del 2 febbraio 1966, l'unione delle imprese svizzere di traspòrto ha fatto notare che una riduzione della durata del lavoro nelle aziende della Confederazione costituirebbe un non trascurabile precedente per le aziende di trasporto del traffico generale ad essa affiliate. L'unione teme che l'aumento degli effettivi necessari per sopperire alla riduzione delle ore lavorative accrescerebbe ancora ih disavanzo d'esercizio, già note¬ vole negli ultimi tempi.

Infine, se compariamo l'orario del corpo delle guardie di confine con quello delle polizie cittadine notiamo che per la maggior parte di quest'ul¬ time vige la settimana di 44 ore.

Da queste comparazioni risulta che la durata del lavoro settimanale imposta al personale federale dei servizi d'esercizio, e a quello degli uffici di dogana e del corpo delle guardie di confine è maggiore di quella chiesta ai lavoratori dei rami simili dell'industria e degli altri servizi pubblici. Ri¬ spetto all'industria metallurgica e meccanica (punto di riferimento princi¬ pale) la differenza è di due ore se consideriamo la durata normale e di un'ora e mezzo se teniamo conto delle ore suppletive. Naturalmente siamo coscienti della problematicità di questi
risultati poiché abbiamo potuto consi¬ derare solo parzialmente le condizioni di lavoro, mentre, per una compara¬ zione valida, occorrerebbe tenere conto di tutti gli elementi come: rimunera¬ zione, durata del lavoro e delle vacanze, prestazioni sociali e, naturalmente, ambiente aziendale. Inoltre va considerata l'importanza che il singolo lavo¬ ratore attribuisce ai diversi elementi per considerazioni prettamente sogget¬ tive.

295

Durata del lavoro alla fine del IV trimestre 1965 (secondo le indagini trimestrali dell'UFIAML sulla situazione dell'industria)

Gruppi industriali

1 Alimentazione, bevan¬ de, tabacchi ....

Industria tessile . .

Industria del cotone .

Industria della seta e della seta artificiale .

Industria della lana .

Industria del lino . .

Industria del ricamo .

Industria della finitu¬ ra dei tessili . · · Altre industrie tessili Confezioni e bianche¬ ria Abiti di tessuti . .

Modisteria e maglieria Industria delle calza¬ ture .......

Altre industrie dello abbigliamento . . .

Oggetti d'equipaggia¬ mento . . .

Industria del legno .

Industria della carta ..

Arti grafiche, rilega¬ tura ......

Industria del cuoio e della gomma . . .

Industria chimica . .

Industria delle terre e delle pietre ....

Metalli e macchine .

Orologeria, gioielleria Complessivamente

meno di 44

Percentuale dei lavoratori, secondo le one settimanali lavorative più di più di fino a 46 46 fino a 44 44 meno di meno di 50 46

50 e più

Aro vyiC settima¬ nali'

3

4

5

6

9.2 8.5 6.8

20.9 9.2 15.7

37.8 46.5 42.6

11.0 14.1 14.2

14.2 16.8 18.5

6.9 4.9 2.2

45.1 45.2 45.1

9.3 4.8 12.9 8.5

5.7 8.2 12.7 6.0

61.4 47.3 58.4 18.5

13.6 23.8 5.4 17.6

7.9 13.3 7.9 42.1

2.1 2.6 2.7 7.3

45.0 45.3 44.5 46.2

5.4 22.3

4.1 3.7

60.0 17.5

5.3 12.2

12.1 32.1

13.1 12.2

45.9 45.1

. 9.6 6.5 13.7

3.6 5.0 2.6

60.3 77.2 62.7

17.0 4.5 9.4

7.3 5.1 7.6

2.2 i:7 4.0

44.8 44.8 44.4

.12.6

0.6

19.7

56.1

9.4

1.6

45.3

11.9

3.9

50.0 .

18.5

13.5

2.2

44.9

5.1 5.0 4.2

1.6 5.2 24.3

56.5 44.9 11.1

13.5 14.1 49.0

19.4 25.0 9.3

3.9 5.8 2A

45.5 45.9 45.3

9.8

73.4

11.6

0.7

2.7

1.8

43.7

5.4 56.6

23.1 9.3

45.8 16.7

16.9 6.3

7.0 9.7

1.8 1.4

44.9 43.6

3.2 4.2 11.7 9.1

4.0 66.6 61.4 41.1

30.6 6.0 23.5 23.6

32.2 12.2 1.0 12.8

21.8 2.1 1.9 7.7

8.2 8.9 0.5 5.7

46.2 44.8 43.7 44.8

2

7

8

296 Finora ci siamo sempre sforzati (e il legislatore ha approvato, in sede di discussione per precedenti diségni, questo nostro atteggiamento) d'of¬ frire condizioni di lavoro esemplari al personale federale. Esso ha ricévuto la compensazione per il rincaro accertato ed ha avuto un miglioramento dei salari con l'adeguamento all'evoluzione salariale riscontrata in Sviz¬ zera.

IH. Riduzione della durata del lavoro per il personale federale Fino al 1958, la durata media settimanale del lavoro è stata di 48 ore per il personale federale, sottoposto alla legge sulla durata del lavoro, al quale erano parificati i funzionari degli uffici doganali, del corpo delle guar¬ die di confine e gli operai delle officine. Come già ricordato, con il cambia¬ mento d'orario effettuato nel 1959, abbiamo ridotto di due ore detta durata.

In quest'occasione, le ferrovie federali hanno preso importanti provve¬ dimenti di razionalizzazione, quali la limitazione ad un solo uomo del servizio sulle motrici, la restrizione dell'occupazione e l'abolizione di un gran numero di fermate in piccole stazioni oltre alla riduzione della durata di apertura degli sportelli ed al controllo semplificato dei biglietti di viaggio nei treni riservati agli abbonati. L'aumento immediato dell'effettivo ha potuto così essere limitato a circa 200 agenti. Logicamente è stato conside¬ revolmente aumentato, nello stesso tempo, il numero delle ore supplemen¬ tari e i giorni di vacanza o di riposo differiti. Si può concludere che le fer¬ rovie fèderali hanno potuto rimediare alla riduzione della durata del lavoro solamente attraverso provvedimenti interni.

La riduzione della durata del lavoro da 48 a 46 ore, con la conseguente perdita di ben 3 milioni d'ore lavorative, ha spronato le PTT ad intensificare gli sforzi di razionalizzazione. Questi furono poi potenziati mediante modi¬ fiche organizzative e semplificazioni del lavoro (es. ammodernamento del servizio rimborsi), nonché mediante alcune sopportabili diminuzioni delle prestazioni, come la riduzione delle ore d'apertura degli sportelli il sabato pomeriggio o la soppressione della seconda distribuzione dei pacchi. Tutta¬ via, nonostante questi drastici provvedimenti, gli effettivi sono pur sempre aumentati di circa .200 unità; inoltre sono aumentate le ore supplementari e i termini per i lavori
di manutenzione e d'impianto si sono venuti allungando.

L'amministrazione delle dogane ha potuto quasi completamente com¬ pensare la riduzione della durata del lavoro ed evitare di dover istituire nuovi impieghi, ricorrendo alla limitazione delle ore stabilite, di sabato, per lo sdoganamento delle merci commerciali, a diversi provvedimenti di ra¬ zionalizzazione presi nel servizio di sorveglianza (come l'ammissione senza visto doganale dei veicoli a motore importati temporaneamente) alla soppres¬ sione di alcuni transiti di frontiera con scarso traffico e alla creazione di posti centrali, motorizzati. L'amministrazione militare ha potuto compen-

297 sare con provvedimenti organizzativi la riduzione della durata del lavoro senza aumentare sensibilmente gli effettivi.

Ma, ritenendo che con la riduzione di due ore, la loro richiesta fosse insufficientemente soddisfatta, le organizzazioni del personale hanno persi¬ stito a domandare l'introduzione della settimana lavorativa di 44 ore.

Fin dal 1960 vi abbiamo presentato proposte intese ad aumentare i sa¬ lari, dopo aver ottenuto dal personale federale la rinuncia provvisoria alla riduzione della durata del lavoro. Anche nel 1964, in seguito all'aumento del guadagno reale, esso ha rinunciato a questa rivendicazione ma ci ha avvertiti che la rinuncia era valevole solo sino alla fine del 1965. Da parte nostra, l'abbiamo assicurato che, prima di detto termine, avremmo discusso insieme ad esso la questione della durata del lavoro tenendo conto delle condizioni economiche. Con la concessione d'un aumento delle vacanze, la questione della riduzione delle ore lavorative è stata, un'altra volta, rinviata.

Nei colloqui avuti all'inizio del 1965, il personale ha rinnovato la richiesta di fissare la durata del lavoro a 44 ore settimanali per tutti i funzionari. Consi¬ derata l'evoluzione generale in materia di durata del lavorò non abbiamo potuto scartare questa domanda, ma per ovvie ragioni -- segnatamente per la situazione sul mercato del lavoro e per l'inforestierimento -- abbiamo dovuto fare delle riserve circa il momento dell'attuazione e la procedura da adottare.

Il nuovo orario di lavoro derivato da detta riduzione richiede vasti pre¬ parativi che esigono molto tempo; devono essere elaborati nuovi programmi di servizi ed inoltre è necessario assumere e istruire il personale supplemen¬ tare necessario per permettere ai servizi pubblici di far fronte ai propri im¬ pegni. Per delle buone ragioni, solamente il momento d'un cambiamento d'orario può essere preso in considerazione per la modificazióne della du¬ rata del lavoro. In queste condizioni, la data più prossima per l'entrata in vigore del provvedimento in questione sarebbe il 28 maggio 1967. Il perso¬ nale federale si è dichiarato disposto ad attendere fino ad allora, ma esige che la riduzione prevista per il 28 maggio 1967 sia di due ore.

Non abbiamo potuto accogliere favorevolmente questa richiesta. Il nu¬ mero di nuovi posti necessario
per il passaggio della durata del lavoro da 48 a 46 ore è stato scarso, ma la prossima riduzione creerebbe un grande bi¬ sogno di personale. Infatti, le possibilità di razionalizzazione e di riduzione delle prestazioni sono state quasi completamente sfruttate e gli altri provve¬ dimenti per impiegare meno personale sarebbero troppo costosi o realizza¬ bili solamente a lunga scadenza. Difficilmente possiamo dare informazioni esatte a questo proposito dato che il numero dei posti necessari è in stretto rapporto col modo di ridurre la durata del lavoro. Il personale desidera che venga diminuito il numero dei giorni e non la durata quotidiana, in modo d'ottenere la settimana di cinque giorni lavorativi oppure giorni di riposo supplementari. Siffatta ripartizione della durata del lavoro può essere conFoglio Federale, 1966, Vol. 1

·XI

298 veniente per un esercizio in cui le prestazioni di servizio sono scarse durante il sabato; altrove, il bisogno di personale supplementare sarà mag¬ giore in quanto non è possibile ridurre il numero delle ore giornaliere di lavoro, per esempio nell'esercizio delle ferrovie federali. Al fine di stabi¬ lire una soluzione economica per l'esercizio e accettabile per il perso¬ nale bisognerà non solo procedere a studi ed a colloqui approfonditi ma an¬ che raccogliere dati sperimentali.. I dati seguenti, circa il bisogno di perso¬ nale, sono solamente indicativi.

Numero degli agenti supplementari in caso di riduzione di un'ora di due ore Azienda delle poste, telefoni e telegrafi . . . 500 1000 Ferrovie federali 650 1300 Dipartimento militare 175 350 Amministrazione delle dogane 75 150 '

,

Totale

1400 2800

Le spese supplementari si eleverebbero a circa 20 milioni di franchi in caso di riduzione di un'ora e a 40 milioni in caso di due ore. Verrebbero ad aggiungersi da 5 a 10 milioni oppure da 10 a 20 milioni unicamente per le spese derivate dalla creazione di nuovi posti di lavoro. Tuttavia questi dati concernono l'aumento teorico degli effettivi e delle spese suppletive; l'azien¬ da delle PTT e le FFS sperano di poterle praticamente ridurre mediante provvedimenti organizzativi. Potranno essere date informazioni più precise in materia non appena che saranno terminati gli studi in corso.

Inoltre, la Confederazione potrebbe procurarsi il personale neces¬ sario solo togliendolo agli altri datori di lavoro già sottoposti ai provvedi¬ menti di limitazione degli effettivi. Questa situazione ci impone di pro¬ porre un passaggio graduale dalla settimana di 46 ore a quella di 44.

Il 28 maggio 1967 si deve fare il primo passo riducendo di un'ora la durata del lavoro e all'uopo occorrerà aumentare di ca. 1400 il numero degli agenti.

Prevediamo d'attuare la riduzione di una seconda ora per il 1969 (cambia1 mento d'orario); ciò'alla condizione che la situazione sul mercato del lavoro e lo stato dell'inforestierimento consentano un tale provvedimento. Perciò il disegno di legge allegato al messaggio prevede di ridurre la settimana la¬ vorativa a 45 ore, il 28 maggio 1967, e di autorizzare il Consiglio federale ad introdurre la settimana di 44 ore nel 1969, se le condizioni lo ·permettono.

Tale procedimento non contrasta con l'articolo 9 della legge federale del 13 marzo 19641 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro), che fissa la durata massima della settimana lavorativa a 46 ore e autorizza il Consiglio federale a ridurla a 45 ore, à contare dal 1

RU 1966, 57.

299 1° gennaio 1968, se le condizioni economiche del nostro paese lo consen¬ tono. Vi è una differenza tra il nostro disegno e il disciplinamento previsto nella legge sul lavoro in quanto noi stabiliamo la durata ordinaria del lavoro mentre la legge stabilisce la durata massima della settimana la¬ vorativa. Bisogna solamente che il regolamento previsto per il personale dei servizi d'esercizio della Confederazione concordi strettamente con il disci¬ plinamento stabilito nella legge sul lavoro.

Cercheremo infine di anticipare la revisione, sollecitata già nel 1958, dell'ormai parzialmente sorpassata legge sulla durata del lavoro. L'adozione della legge sul lavoro ne ha comunque posto un'essenziale premessa. La maggior parte dei desideri espressi in vista della revisione della legge sulla durata del lavoro sono stati frattanto realizzati in un modo o nell'altro per il personale e non riteniamo opportuno di riprendere l'argomento. Non possiamo però pronunciarci già ora circa la portata delle modificazioni da fare alla legge.

IV; Osservazioni sui singoli articoli Articolo 10, capoverso 1 L'attuale articolo 10, capoverso 1, è citato all'inizio del presente mes¬ saggio. Nel nuovo testo proposto, la durata del lavoro settimanale è di 44 ore per i funzionari sottoposti alla legge sulla durata del lavoro. Il Consiglio federale disciplina la ripartizione delle ore di servizio. Esso è autorizzato, come finora, a stabilire la durata del lavoro e la ripartizione delle ore di servizio per gli altri funzionari. I tribunali federali hanno la stessa compe¬ tenza per i propri funzionari.

- Articolo 50, capoverso 2 L'attuale articolo 50, capoverso 2, inizia come segue: « Il Consiglio federale regola per i funzionari non soggetti alla legislazione federale sulla durata del lavoro nell'esercizio delle ferroviè e altre imprese di transito ...».

Proponiamo di cancellare la limitazione «... per i funzionari non sog¬ getti alla legislazione federale...» in modo che il Consiglio federale possa divenire competente a stabilire la diirata delle vacanze e le condizioni per le concessioni di congedi per tutto il personale federale. I Tribunali federali disciplinano queste condizioni per i propri funzionari conformemente al¬ l'articolo 50, capoverso 3.

Numero li ' Esistono due possibilità: quella di stabilire, nell'articolo
10, la settimana lavorativa di 44 ore e di decretarne poi nelle disposizioni finali l'intro¬ duzione graduale, oppure quella di stabilire in detto articolo la settimana lavorativa di 45 ore, e autorizzare il Consiglio federale a ridurla a 44 appena

300 le condizioni politico-economiche lo consentano. Noi preferiamo la prima soluzione perchè con essa è riconosciuta al personale federale la primitiva richiesta della settimana lavorativa di 44 ore. Con la seconda soluzione, anche dopo che il Consiglio federale avesse introdotto la settimana di 44 ore, rimarrebbe pur sempre prescritta, nella legge sull'ordinamento dei funzio¬ nari federali, la settimana di 45 ore.

* * ' Siamo coscienti di sottoporre alle Camere un problema delicato. Da una parte, bisogna tener conto degli sforzi fatti per frenare la congiuntura, lottare contro il rincaro e ridurre l'eccesso di mano d'opera straniera, prov¬ vedimenti tutti che contrastano la riduzione delle ore lavorative. Dall'altra, parte sta il giustificato desiderio dei funzionari federali di vedere adeguata la durata del proprio lavoro a quella generalmente applicata nell'industria.

Siamo pienamente convinti che il nostro disegno di legge rappresenta una soluzione soddisfacente sia per gli uni sia per gli altri. Il diritto del personale federale alla settimana lavorativa di 44 ore è fondamentalmente ricono¬ sciuto. Mediante l'introduzione graduale si tien conto delle condizioni politico-economiche. Abbiamo quindi l'onore di proporre l'accettazione del¬ la legge allegata, che si fonda sull'articolo 85, numeri 1 e 3, della Costitu¬ zione federale.

Gradite, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 7 marzo 1966.

·

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Schaffner Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

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Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale concernente la modificazione della legge sull`ordinamento dei funzionari federali (Del 7 marzo 1966)

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