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Messaggio ' del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione di una convenzione completiva sulla sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria (Del 28 maggio 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Ci pregiamo sottoporre alla Vostra approvazione la convenzione com¬ pletiva sulla sicurezza sociale, firmata il 20 febbraio 1965, dalla Svizzera e dall'Austria.

I

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_ Tra la Svizzera e l'Austria esiste, da circa 15 anni, una convenzione re¬ lativa alle assicurazioni sociali. Firmata il 15 luglio 1950, essa disciplina i rapporti bilaterali nel campo dell'AVS e dell'assicurazione contro gli infor¬ tuni. Come la prima convenzione conchiusa, alla stessa epoca, con la Repub¬ blica federale di Germania, essa non contiene alcuna disposizione concer¬ nente il diritto alle rendite straordinarie (designate, a suo tempo, rendite transitorie). Il nostro messaggio del 4 marzo 1963, sulla convenzione comple¬ tiva con la Repubblica federale di Germania del 24 dicembre 1962, rileva appunto che durante i primi anni d'applicazione dell'AVS, la Svizzera seguì una politica prùdente, d'altronde giustificata, riguardo al riconoscimento, negli accordi bilaterali, del diritto alle rendite senza obbligo di contribu¬ zione.

Da quell'epoca però, la situazione è considerevolmente mutata. Ben do¬ dici delle 14 convenzioni bilaterali sulla sicurezza sociale, tuttora vigenti, contengono disposizioni intese a stabilire i presupposti delle rendite straor¬ dinarie, cui soggiaciono i cittadini degli Stati interessati, ove siano domiciliati in Svizzera. Al gruppo dei dodici Stati appartengono, segnatamente, tutti gli Stati con noi confinanti, ad eccezione dell'Austria.

II Nel corso degli ultimi anni, le autorità austriache espressero tuttavia il desiderio che i cittadini austriaci della generazione transitoria, e cioè i nati innanzi il 1° luglio 1883, i loro superstiti e le donne divenute vedove come

1069 anche i figli diventati orfani avanti il 1° dicembre 1948, possano fruire, ove risiedano da lungo tempo nel nostro Paese, delle rendite straordinarie dell' AVS, allo stesso modo dei cittadini germanici delle medesime categorie, cui tale diritto è stato recentemente accordato. Al fine di raggiungere lo scopo, le autorità austriache auspicavano di conchiudere, analogamente a quanto era stato convenuto con la Repubblica federale di Germania, una convenzio¬ ne completiva a quella conchiusa nel 1950. Considerata l'età avanzata delle persone della generazione transitoria, nella maggior parte d'almeno 82 anni compiuti, dette autorità propugnavano la soluzione di tale problema median¬ te un accordo speciale da conchiudersi innanzi la revisione generale della convenzione vigente. Tale revisione, infatti, è stata bensì inserita nel pro¬ gramma amministrativo allestito dai due Paesi, ma il Governo austriaco non è ancora riuscito a stabilire la data in cui saranno avviati questi importanti lavori.

III Questo desiderio austriaco volto alla conclusione di una convenzione completiva dell'accordo vigente ci è parso legittimo ed abbiamo pertanto de¬ ciso di soddisfarlo. Il nostro atteggiamento è dettato dai motivi seguenti: 1. La convenzione vigente del 1950 agevola ai nostri concittadini l'adempimento del periodo minimo d'assicurazione di 15 anni, presupposto dell'assegnazione delle rendite per la vecchiaia, secondo la legislazione au¬ striaca. All'uopo l'Austria considera periodi assicurativi, in determinati casi, non soltanto i periodi svizzeri di contribuzione. all'AVS dopo il 1° gennaio 1948, bensì anche i periodi trascorsi in Svizzera, dal 1° gennaio 1938 al 31 di¬ cembre 1947 e cioè negli ultimi dieci anni prima dell'introduzione dell'AVS (art. 8, cpv.'l, lett. b della convenzione suindicata). Ove una rendita sia stata assegnata a un nostro concittadino, conformemente al disposto surriferito, essa è quindi stata concessa, in parte, senza esigere contributi. Benché tale circostanza non abbia costituito, per la conclusione della convenzione, un elemento idoneo a giustificare l'inserimento nell'accordo di rendite transito¬ rie dell'AVS, è però opportuno tener conto, per valutare la proposta austria¬ ca, del cumulo dei periodi assicurativi svizzeri, generosamente concessoci.

2. La legislazione austriaca
sulla sicurezza sociale, che, riguardo alla vecchiaia, alla morte e all'invalidità, contemplava inizialmente soltanto l'as¬ sicurazione per gli impiegati e, successivamente, anche l'assicurazione per gli operai, è stata oggetto, nel frattempo, d'una profonda revisione e di una va¬ sta riorganizzazione, con effetto a contare dal 1° gennaio 1956. La maggio¬ ranza della popolazione fruisce presentemente d'una efficace protezione eco¬ nomica contro le vicissitùdini della vita. L'ordinamento nuovo pose all'Au¬ stria, come l'introduzione dell'AVS alla Svizzera, il problema del periodo, risp. della generazione di transizione. Siccome numerose persone non erano in grado di compiere o potevano compiere soltanto in parte i periodi miFoglio Federale, 1965

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1070 nimi d'assicurazione richiesti per il diritto a prestazioni, fu trovato un com¬ promesso nel computo dei diversi periodi completivi e, segnatamente, dei periodi d'impiego. Nelle motivazioni austriache sono considerati tali i pe¬ riodi che, mancando le pertinenti disposizioni legali, non soggiacevano ad al¬ cuna assicurazione per le pensioni, ma erano o sarebbero stati sottoposti al« l'assicurazione malattie obbligatoria, in virtù dei disposti vigenti dopo il 31 dicembre 1938. Tali periodi d'impiego, compiuti tra il 1920 e il 1938 o ma¬ gari precedentemente, vanno compiutamente considerati per il computo del periodo di franchigia. Per il calcolo delle rendite, essi sono parificati, confor¬ memente a un determinato schema, a periodi varianti da 6 a 8 mesi per anno civile, secondo la classe d'età. In applicazione di tale disposto, sono assegnate delle rendite fondate parzialmente o, in alcuni casi, magari totalmente su pe-..

riodi d'impiego senza contribuzione. Già presentemente, tali prestazioni sono concesse ai nostri concittadini senza alcuna restrizione, anche qualora essi soggiornino fuori del territorio austriaco.

3. Mentre va rilevato, alla luce delle considerazioni esposte, che l'Au¬ stria segue da anni, nell'ambito del proprio sistema, una politica di recipro¬ cità riguardo alle rendite, parzialmente o totalmente senza contribuzione, non va taciuto, per concludere, che la concessione di rendite straordi¬ narie dell'AVS ai cittadini austriaci della generazione transitoria residenti in Svizzera appare giustificata, anche da considerazioni di natura generale.

Da una parte è infatti eliminato, in ossequio al principio dell'equità, il trat¬ tamento discriminatorio, presentemente ingiustificato, di queste persone ri¬ spetto ai cittadini della maggior parte degli Stati vincolati per convenzione alla Svizzera. D'altra parte, soddisfacendo i desideri reiteratamente espressi dai cittadini austriaci, residenti in Svizzera da decenni o magari dalla nascita ed in età avanzata, contribuiamo a rafforzare i vincoli tradizionali d'amici-, zia tra i due Stati ; in questo modo, agevoleremo lo svolgimento dei prossimi negoziati intesi alla revisione generale della convenzione vigente.

Non è stato necessario, per conchiudere la convenzione completiva, di ricorrere a negoziati particolari ; il testo, che riprende essenzialmente il te¬ nore della convenzione completiva con la Repubblica federale di Germania, è stato stabilito mediante procedura scritta e firmato a Berna il 20 febbraio 1965, per la Svizzera, dal signor A. Saxer, preposto alle convenzioni di sicu¬ rezza sociale e, per l'Austria, dall'ambasciatore a Berna, il signor J. Tursky.

La convenzione stabilisce che i cittadini austriaci, della generazione transi¬ toria, residenti in Svizzera (cfr. il numero 1II) hanno diritto alle rendite straordinarie deH'AVS, alle stesse condizioni degli Svizzeri, se hanno sog¬ giornato ininterrottamente nel nostro paese durante almeno dieci anni, ove trattisi di rendita per la vecchiaia e durante almeno cinque anni, ove trattisi di rendita per superstiti (o di una rendita per la vecchiaia a quella sostituita).

1071 Le rendite saranno accordate, il più presto, a contare dal 1° gennaio 1964, e cioè dall'inizio dell'anno in cui è stata elaborata la convenzione.

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Il numero esatto dei. cittadini austriaci, che beneficeranno delle rendite straordinarie in virtù della convenzione completiva, non può essere ancora determinato, mancando i dati statistici necessari. Secondo una prudente va¬ lutazione, esso può essere stabilito ad alcune centinaia di persone. L'onere finanziario gravante sul bilancio tecnico dell'AVS può essere valutato an¬ nualmente a 100 000 franchi.

VI La convenzione completiva costituisce parte integrante della conven¬ zione del 15 luglio 1950, relativa alle assicurazioni sociali. A quest'ultima essa è vincolata giuridicamente, in particolare per quanto concerne la durata della validità che, di conseguenza, è limitata a un anno. Salvo disdetta della convenzione principale, la convenzione completiva si rinnova tacitamente di anno in anno.

L'articolo 34 quater della Costituzione federale accorda alla Confedera¬ zione la competenza di statuire disposizioni sull'assicurazione per la vec¬ chiaia e per i superstiti e l'articolo 8 l'autorizza, tra altro, a conchiudere trattati con l'estero. Essendo quindi garantita la costituzionalità della pro¬ posta, vi preghiamo d'approvare il disegno di decreto federale allegato.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'assicura¬ zione della nostra alta considerazione.

Berna, 28 maggio 1965.

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\ In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Tscliudi Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

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17.06.1965

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