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Termine d'opposizione: 23 giugno 1965

Legge federale per promuovere la costruzione d'abitazioni (Del 19 marzo 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 34 quinquies, capoverso 3, della Costituzione federale ; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 1964 \ decreta: I. PRINCIPIO Art. 1 Per normalizzare il mercato delle abitazioni nell'interesse delle famiglie, la Confederazione prende i provvedimenti idonei e promuove gli sforzi intesi ad assicurare un'offerta adeguata di nuove abitazioni e a conseguire una conveniente colonizza¬ zione. In particolare, favorisce gli sforzi che concorrono a mi¬ gliorare l'offerta di nuove abitazioni con pigioni sopportabili per le famiglie di condizioni finanziarie modeste (costruzione d'abitazioni a scopo sociale).

2 La Confederazione può prestare il suo aiuto indiretta¬ mente oppure direttamente.

1

II. AIUTO FEDERALE INDIRETTO Art. 2 Gli sforzi dei privati, delle istituzioni di diritto privato o In generale; pubblico, delle organizzazioni e delle corporazioni, intesi agli esecuzione 1

1

FF 1964, 1689.

632 scopi descritti nell'articolo 1 devono essere quanto più coordi¬ nati e stimolati.

2

Sarà posta particolare cura ad accrescere la produttività nella costruzione d'abitazioni e l'informazione in tale campo.

3

L'esecuzione dei compiti di cui ai capoversi 1 e 2 spetta di · regola alla Commissione federale per la costruzione d'abitazioni, in collegamento con il Dipartimento federale dell'economia pubblica ; tali compiti possono essere eseguiti in collegamento con altre organizzazioni e istituzioni di diritto pubblico o di diritto privato.

Art. 3 1 Aumento delia 1 lavori di ricerca per aumentare la produttività nella coproduttività struzione d'abitazioni, semprechè non intesi direttamente a sco¬ po lucrativo, possono essere sostenuti con un aiuto federale.

Tali lavori possono, per eccezione, essere ordinati dal Consiglio federale. ' , 2 L'aiuto federale può essere concesso soltanto se al finan-ziamento partecipino adeguatamente le organizzazioni, istitu¬ zioni o imprese interessate direttamente o indirèttamente ai la¬ vori.

3

La Confederazione può concedere un contributo fino al 40 per cento delle spese dei lavori di ricerca che non abbia ordi¬ nato direttamente.

4 Le spese della Confederazione secondo il presente articolo non devono superare complessivamente la somma di 10 milioni di franchi.

, Art. 4 l < " 1 Piani d'asseLa Confederazione promuove una conveniente colonizzareg?onaii°c zione a lungo termine e concede un contributo alle spese del locali piano d'assestamento nazionale e dei piani d'assestamento re¬ gionali e locali, in quanto giovino a tale scopo: 2

II contributo federale alle spese dei piani d'assestamento regionali e locali ascende fino al 20 per cento ed è concesso so¬ lamente se il Cantone concorre con una prestazione almeno dop¬ pia di quella della Confederazione.

3

1 Cantoni finanziariamente deboli possono essere autoriz¬ zati a concorrere con una prestazione minore di quella stabilita nel capoverso 2. In questo caso, l'aiuto federale sarà aumentato adeguatamente, ma non dovrà superare il 36 per cento nè una volta e mezzo la prestazione cantonale.

633 4

Le spese della Confederazione per i contributi secondo i capoversi da 1 a 3 non possono superare complessivamente la somma di 10 milioni di franchi.

5

Dopo l'entrata in vigore della presente legge e delle dispo¬ sizioni cantonali d'applicazione, ma, al più tardi, dal 31 dicem¬ bre 1966 fino al momento stabilito nell'articolo 21, capoverso 2, non sarà assegnato alcun sussidio in virtù dell'articolo 10, capo¬ verso 1, lettera a, della legge federale del 30 settembre 19541 sul¬ le misure preparatorie intese a combattere la crisi e a procurare lavoro.

III. AIUTO FEDERALE DIRETTO A. Alleggerimento delle pigioni ' Art. 5 La Confederazione sostiene i provvedimenti presi dai Cantoni per accelerare, con la diminuzione delle pigioni, la co¬ struzione d'abitazioni secondo l'articolo 6.

1

Misura

2

Di regola, la diminuzione delle pigioni può essere assicu¬ rata per 5000 abitazioni l'anno.

Art. 6 L'aiuto federale secondo l'articolo 5, capoverso 1, è con- Condizioni cesso soltanto per abitazioni di famiglie, semplici, costruite a un generah prezzo conveniente, ma solide, conformi allo scopo, progettate ed edificate razionalmente, anche se possono essere acquistate ( in proprietà.

1

2 L'aiuto 'federale è concesso, in quanto, osservato che sia il capoverso 1, occorra a conseguire pigioni od oneri del pro¬ prietario sopportabili per gli abitatori considerati.

3

Nella concessione dell'aiuto federale sarà tenuto conto innanzi tutto dei progetti di costruzione eseguiti con metodi ra¬ zionali secondo l'articolo 3.

4 L'aiuto federale non è concesso se si tratta di case d'abita¬ zione: a. per le quali siano già state assegnate o pagate prestazioni in , virtù di norme della Confederazione ; 1

RU 1954, 1359 (A XV C).

634 b. per le'quali è prevista una remunerazione del capitale più elevata di quella usuale ; c. per le quali le pigioni o gli oneri del proprietario, tenuto conto dell'aiuto previsto, non siano proporzionati al reddito lordo computabile degli abitatori ; d. per le quali la superficie abitabile o l'arredamento degli ap¬ partamenti sia inferiore a una determinata misura ; e. per le quali il costo della costruzione o dei lavori di sistema¬ zione esterna e d'urbanizzazione sia superiore a una deter¬ minata misura ; /. per le quali il costo del terreno sia eccessivo rispetto a quel¬ lo totale della costruzione o ai prezzi del terreno correnti nella regione considerata.

Art. 7 Genere 1 L'aiuto federale consiste nell'assegnazione d'un contributo federale! Caso annuo alla rimunerazione del capitale fino ai 2/3 per cento delnormaie l'investimento totale necessario alla costruzione delle abitazioni, compreso il costo del terreno.

2 Nel caso" d'abitazioni per vecchi di 1 o 2 locali, d'abita¬ zioni per invalidi oppure d'abitazioni di 5 o più locali destinate a famiglie con prole numerosa, l'aiuto della Confederazione può essere aumentato fino all'I per cento dell'investimento totale.

3 L'aiuto federale può essere assegnato soltanto per una du¬ rata di 20 anni al massimo.

4

Le spese della Confederazione per i contributi secondo i capoversi da 1 a 3 e l'articolo 9, capoverso 3, non possono su¬ perare complessivamente la somma di 320 milioni di franchi.

Art. 8 1

Altra forma Ove sia necessario al conseguimento dello scopo dell'artid'aiuto federale C0j0 ^ ja Qmfetterazione Può, nel caso di grandi agglomerati secondo l'articolo 13, capoverso 3, fornire per eccezione le sue prestazioni in forma diversa ma d'uguale valore. Dovranno non¬ dimeno essere osservate in ogni tempo le norme concernenti l'ampiezza, la durata e il totale delle spese per la diminuzione delle pigioni, previste negli articoli da 7 a 9.

J 2 Le prestazioni federali a questo riguardo sono computate negli ammontari massimi previsti negli articoli 7, capoverso 4, e 14, capoverso 5.

635 Art. 9 Ammontare L'aiuto federale è concesso soltanto se il Cantone con¬ della presta¬ zione can¬ corre con un contributo almeno doppio.

tonale 2 1 Cantoni finanziariamente deboli possono essere autoriz¬ zati a concorrere con una prestazione minore di quella prevista nel capoverso 1, purché anche il Comune nel quale è costruita la casa, sia finanziariamente debole.

1

3 Ove siano adempiute le condizioni previste nel capoverso 2, l'aiuto federale può essere adeguatamente aumentato, ma non superare l'I per cento nel caso di cui all'articolo 7, capoverso 1, o l'I e Yi per cento nel caso di cui all'articolo 7, capoverso 2, nè la prestazione cantonale.

Art. 10 Le prestazioni dei Comuni e degli altri enti di diritto pub- prestazioni blico, dei datori di lavoro, delle fondazioni e delle organizza- dl tcrzi zioni d'utilità pubblica possono essere computate nella presta¬ zione del Cantone secondo.l'articolo 9, capoversi 1 e 2, ma non essere sostituite a questa, se non fino alla proporzione massima di quattro quinti.

Art. 11 La prestazione cantonale secondo gli articoli 9 e 10 può es¬ Genere della sere concessa anche in forma diversa dal contributo annuo alla prestazione cantonale rimunerazione del capitale, purché permetta una diminuzione almeno uguale della pigione o degli oneri del proprietario, sia per quantità sia per durata. Siffatte prestazioni non sono tutta¬ via computabili qualora debbano essere fornite indipendente¬ mente dai provvedimenti per promuovere la costruzione d'abi¬ tazioni.

Art. 12 Le prestazioni della Confederazione, dei Cantoni e, in Compensazione quanto siano necessarie alla concessione dell'aiuto federale, e cess,one quelle dei Comuni o d'altri terzi non sono compensabili con crediti verso l'assegnatario, qualunque sia l'origine o la natura del credito.

1

, 2 II diritto all'aiuto assegnato non può essere ceduto senza il consenso scritto del Cantone. Il consenso è accordato soltanto se l'aiuto non sia distratto dal suo scopo.

636 B. Garanzia Art. 13 Nel caso di costruzioni per le quali sono assegnati dei con¬ tributi alla rimunerazione del capitale, la Confederazione può di regola garantire fino al 40 per cento dell'investiménto totale il capitale di terzi investito, qualora il Cantone partecipi alla metà delle perdite eventuali. La fideiussione è concessa soltanto per ipoteche di secondo grado, con riserva del capoverso 4 ; l'onere totale costituito dalle ipoteche di primo e di secondo grado non deve di regola superare il 90 per cento dell'investimento totale.

1

2 Di regola la fideiussione è concessa a condizione che il saggio d'interesse dell'ipoteca di grado inferiore garantita non superi di % per cento quello dell'ipoteca di primo grado.

3

Nel caso di grandi agglomerati con almeno 150 abitazioni 0 di costruzioni d'almeno 300 abitazioni ripartite in parecchi cantieri e aggiudicate in blocco, la garanzia secondo i capoversi 1 e 2 può essere allargata al capitale di terzi investito nell'intero complesso, purché almeno un terzo delle abitazioni siano rese meno care in virtù dell'aiuto federale secondo gli articoli da 7 a 9.

4

Al fine d'agevolare l'acquisto del terreno per complessi secondo 'il capoverso 3, la fideiussione può essere concessa per il capitale di terzi necessario al finanziamento dell'acquisto, pur¬ ché i costi del terreno siano convenienti..La fideiussione può es¬ sere limitata nel tempo e subordinata alla condizione che la co¬ struzione sia incominciata entro un congruo termine dalla con¬ clusione del contratto di acquisto, condotta a compimento senza interruzione, progettata ed eseguita razionalmente.

5

Tutti gli obblighi della Confederazione derivanti da fide¬ iussione decadono al termine di 20 anni dall'approvazione dei conti di costruzione.

G

La Confederazione può farsi garante fino a una somma totale di un miliardo di franchi. / 7 II Consiglio federale può.far dipendere le fideiussioni dal pagamento di determinati ammortamenti ; per quelle a favore della costruzione d'abitazioni con pigioni non diminuite di cui al capoverso 3, può anche chiedere una commissione.

637 C. Raccolta di capitali Art. 14 Qualora la rarefazione del mercato dei capitali renda ge¬ neralmente difficile la costruzione d'un numero bastevole d'abi¬ tazioni, la Confederazione può concedere anticipazioni in forma di mutuo, specialmente per finanziare progetti d'abitazioni se¬ condo l'articolo 6.

1

2

Per i complessi secondo l'articolo 13, capoverso 3, può es¬ sere agevolato anche il finanziamento dell'acquisto del terreno conformemente al capoverso 1 del presente articolo, purché sia sicuro che la costruzione verrà incominciata entro un congruo termine e condotta a compimento senza interruzione.

3

1 mutui federali sono messi a disposizione d'istituti di cre¬ dito. Il Consiglio federale può esigere che questi mutui siano ga¬ rantiti interamente o in parte dai Cantoni oppure che l'istituto di' crédito fornisca delle garanzie.

4

II Consiglio federale determina la durata dei mutui. Questi possono essere rimborsati prima del tempo stabilito e devono fruttare un interesse al saggio usuale di mercato.

5

L'ammontare dei fondi forniti secondo i capoversi da 1 a 4 non deve superare complessivamente 600 milioni di franchi. .

L'Assemblea federale può, di sua esclusiva competenza, accor¬ dare un supplemento di 400 milioni. .

0

II Consiglio federale è autorizzato a procurarsi, nella ma¬ niera più conveniente, i fondi necessari ad agevolare il finan¬ ziamento. Questa norma vale anche per la quantità, le condi¬ zioni particolari è il modo di trasmissione dei fondi agli istituti di credito. Per la concessione di mutui federali agl'i istituti di cre¬ dito, la richiesta e l'esame della garanzia, il Consiglio federale può farsi coadiuvare dalle due centrali d'emissione d'obbliga¬ zioni. fondiarie ; a questo riguardo, è applicabile per analogia l'articolo 23 della legge federale del 25 giugno 19301 sulla emis¬ sione di obbligazioni fondiarie.

7

1 provvedimenti intesi a diminuire le difficoltà di finan¬ ziamento secondo il capoverso 1 saranno sospese non appena la produzione d'abitazioni non sarà più intralciata in maniera ge¬ nerale dalla rarefazione del mercato dei capitali.

1

CS 2, 732 (A IV D).

638 IV. DISPOSIZIONI SPECIALI Determina¬ zione della » pigione

Art. 15 La determinazione iniziale e gli eventuali ulteriori aumenti delle pigioni d'abitazioni per le quali è assegnato l'aiuto federale secondo gli articoli da 7 a 9 della presente legge devono essere approvati dall'autorità che ha concesso l'aiuto.

1

2

Le pigioni delle abitazioni per le quali l'aiuto federale se¬ condo l'articolo 13, capoverso 3, è concesso soltanto in forma di fideiussione, possono essere vincolate a un limite massimo.

La competenza a determinare questo limite spetta alla Confe¬ derazione.

Art. 16 1 Cambiamento L'aiuto federale secondo gli articoli 3, 4 e da 7 a 9 non è e zionef obbiigo concesso oppure è concesso solo parzialmente, se le condizioni deliaZIOne resti tu- richieste per l'assegnazione non sono o cessano d'essere adem.

» , ,.

V piute, oppure se esso e adoperato per uno scopo diverso. I con¬ tributi federali indebitamente ricevuti devono essere restituiti.

2 Se un'abitazione adoperata per un altro scopò è restituita all'uso cui è destinata, l'aiuto federale secondo gli articoli da 7 a 9 può essere ristabilito secondo l'assegnazione primitiva, pur¬ ché nel Comune in cui trovasi sussista il bisogno d'abitazioni a prezzo diminuito in conformità della presente legge.

3

Le fideiussioni prestate secondo l'articolo 13 decadono, qualora le abitazioni avvantaggiate non siano p'iù adoperate co¬ me tali in seguito a trasformazioni o, nel caso di complessi se¬ condo l'articolo 13, capoverso 3, se dopo la trasformazione la parte delle abitazioni a prezzo ridotto sia notevolmente dimi¬ nuita.

4 L'aiuto federale assegnato in virtù della presente legge non può essere trasferito a un altro oggetto. È riservato il tra¬ sferimento dell'aiuto federale secondo gli articoli da 7 a 9 e 13 per le case d'abitazione che 'fossero, distrutte da incendiq o da forze naturali, qualora le case destinate a sostituirle adempiano le condizioni'd'assegnazione.

Art. 17 Prescrizione 1 diritti alla restituzione secondo l'articolo 16, capoverso 1, si prescrivono in un anno 'dal giorno in cui gli organi competenti 1

639 ne hanno avuto cognizione, ma al più tardi in 10 anni dal giorno in cui sono sorti. Se essi derivano da un atto punibile, per il quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga, è applicabile quest'ultima.

2 La /prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d'esazione ; essa è sospesa fintanto che la ipersona della quale si tratta non possa essere escussa in Svizzera.

V. SANZIONI E DISPOSIZIONI PENALI Art. 18 Qualora le autorità siano state indotte in errore con indi¬ cazioni inverit'iere o dissimulazione di fatti, oppure si sia tentato d'indurle in errore, l'aiuto federale può essere negato o revocato e la somma pagata può essere ripetuta.

1

2

II richiedente o l'assegnatario colpevole può essere escluso dalla concessione di sussidi federali secondo la presente legge o altro atto legislativo della Confederazione. Il prestatore d'opere o d'i forniture colpevole può essere escluso da altre opere o for¬ niture ordinate o sussidiate dalla Confederazione.

3

È riservato 'il perseguimento penale.

VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 .

1 Cantoni vegliano all'osservanza delle prescrizioni federali e delle condizioni cui è vincolata la concessione dell'aiuto federale secondo gli articoli 4, da 7 a 9 e 13.

2 La verifica della condizione finanziaria degli abitatori delle case costruite con l'aiuto federale secondo gli articoli da 7 a 9 dev'essere eseguita con metodo e periodicamente.

3 La Confederazione ha un diritto di vigilanza.

1

vigilanza

Art. 20 II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ; esso può Esecuzione delegare le sue competenze al Dipartimento federale dell'econo¬ mia pubblica e, in quanto queste non concernano l'autorizza¬ zione a stabilire prescrizioni di carattere obbligatorio generale, agli uffici che ne dipendono.

1

640 2

II Consiglio federale può affidare l'esecuzione dei provve¬ dimenti fondati sull'articolo 14, al Dipartimento federale delle finanze e delle dogane o agli uffici che ne dipendono.

Disposizioni transitorie

Art. 21 ^Non appena saranno entrati in Vigore le disposizioni esecutjve e gjj, stanziamenti di credito cantonali necessari all'appli¬ cazione defila presente legge, ma al più tardi a contare dal 31 . dicembre 1966, non saranno più accolte domande d'aiuto fede¬ rale fondate sul decreto federale del 31 gennaio 19581 concer¬ nente il promoVimento, nell'interesse sociale, della costruzione di abitazioni economiche.

2

' '

L'assegnazione dell'aiuto federale secondo gli articoli 3,4, ' da 7 a 9 e 13 e secondo l'articolo 14 della presente legge saràproseguita fino al 31 dicembre 1970, al più tardi.

3 Fintanto che nel Cantone interessato non siano entrate in vigore le disposizioni cantonali d'applicazione, ma fino al 31 dicembre 1966, al più tardi, la Confederazione può, nel caso d'un complesso secondo l'articolo 13, capoverso 3, concedere la fidéiussione e regolare successivamente la partecipazione del Cantone alle eventuali perdite.

Art. 22

Entrata in II Consiglio federale determina il giorno dell'entrata in vivigore gore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale Berna, 19 marzo 1965.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati ' Berna, 19 marzo 1965.

' 1

RU 1958, 433 ( A XIX B 2).

Il Presidente: Müller Il Segretario: F. Weber

641 Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata, conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articool 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 19 marzo 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 25 marzo 1965.

Termine d'opposizione: 23 giugno 1965.

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Legge Federale per promuovere la costruzione d`abitazioni (Del 19 marzo 1965)

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25.03.1965

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