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Foglio Federale Berna, 18 marzo 1965

Anno XLVIII Volume I N° 11

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 12, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

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9187 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione di otto convenzioni del Consiglio d'Europa (Del 1° marzo 1965) .

I Onorevoli signori Presidenti e Consiglieri,

V

.

Con il presente messaggio, ci pregiamo di sottoporvi per l'approvazione otto convenzioni del Consiglio d'Europa.

I

,

/ Il Consiglio d'Europa, fin dalla sua istituzione, il 5 maggio 1949, ha con¬ siderato la conclusione di convenzioni o d'accordi internazionali un contri¬ buto 'importantissimo all'integrazione europea. Questa forma di collabora¬ zione ha dato buona prova e s'è dimostrata utile mezzo per promuovere la unificazione dell'Europa. L'opera contrattuale abbraccia questioni tecniche, giuridiche, mediche e sociali, 'le più diverse, ma disciplina'anche campi ge¬ nerali, come i diritti dell'uomo o la cooperazione culturale.

Finora il Comitato di periti ha elaborato e, il Comitato dei Ministri, ap¬ provato, 54 accordi, di cui gran parte è stata firmata dagli Stati Membri e 35 sono entrati I in vigore (cfr. l'elenco degli, accordi e dello stato delle ratifica¬ zioni, qui allegato).

Foglio Federale, 1965

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382 II La Svizzera, già prima d'accedere al Consiglio d'Europa, aveva ricono¬ sciuto l'importanza di questa forma di sforzi per l'unificazione europea e partecipato, come osservatrice, ai lavori dei più importanti Comitati di periti, ai quali era affidata l'elaborazione delle convenzioni, come nel Comitato della sanità pubblica, della sicurezza sociale e della criminologia. Come è stato riferito nel rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale del 26 ottobre 1962 sulle relazioni tra la Svizzera e il Consiglio d'Europa, essa, già prima d'accedervi, aveva ratificato due convenzioni aperte agli Stati non Membri: nel 1959, quella concernente le formalità prescritte "per le domande di brevetti e, nel 1962, la convenzione culturale europea.

Dopo l'accessione, i delegati svizzeri hanno partecipato ai lavori di tutti i Comitati, e avuto l'opportunità, dopo avere sentite le cerchie svizzere inte¬ ressate, d'operare nell'elaborazione degli accordi.

I motivi per i quali finora la Svizzera ha solamente firmato 10 accordi e ratificato 2 sono parecchi. > Innanzi tutto, avendo essa acceduto al Consiglio d'Europa soltanto nel 1963, occorreva esaminare diligentemente la trentina d'accordi conchiusi in precedenza, alla cui elaborazione non aveva partecipato, nè quindi potuto far valere i suoi .desideri. È risultato dall'esame, che a taluni poteva aderire senz'altro. Trattasi degli accordi per i quali vi presentiamo questo messaggio.

Altri, in vece, richiedono uno studio più profondo, perchè non conformi alle disposizioni della legislazione federale o cantonale^ o perchè la loro ap¬ plicazione concerne materie di competenza cantonale. Altri, come le conven¬ zioni sul mercato del lavoro e sul domicilio degli stranieri, s'oppongono tem¬ poraneamente ai nostri sforzi per impedire l'eccesso di popolazione straniera.

III La questione della adesione svizzera agli accordi del Consiglio d'Europa dev'essere esaminata secondo i seguenti criteri.

Ancorché la Svizzera non abbia alcun obbligo , giuridico d'aderire a que¬ sti accordi, gli Stati Membri del Consiglio d'Europa, essendo l'opera contrat¬ tuale una speciale aspirazione dello stesso, s'attendono che, ove non ostino motivi particolari, ne firmi e ratifichi un numero quanto più grande nell'in¬ teresse dell'unificazione del diritto. D'altro canto, quando un
accordo è ap. provato dal Comitato dei Ministri, il Consiglio federale è tenuto verso il Consiglio d'Europa a esaminare la questione della ratificazione e promuo¬ vere, possibilmente entro 18 mesi, la procedura costituzionale a tale scopo, oppure comunicare al Comitato dei Ministri le ragioni che s'oppongano.

Quest'obbligo risulta dalle corrispondenti risoluzioni di quel Comitato.

Gli accordi del Consiglio d'Europa sono il risultato d'un compromesso e servono all'armonizzazione. Es^i promuovono uno sviluppo progressivo e

383 agevolano le premesse per l'unificazione dell'Europa. Su tale aspetto devesi sempre fare riflesso nell'esaminare in quale misura un accordo deroghi alla lettera e allo spirito della legislazione svizzera.

È chiaro, tuttavia, che non possa trattarsi di ratificare tutte le conven¬ zioni, al solo scopo di dimostrare la volontà d'adesione ; ma convenga esami¬ nare caso per caso se l'adesione sia necessaria o giustificabile dal profilo del nostro interesse, d'una reale ed efficace collaborazione e d'una solidarietà ben compresa rispetto agli altri Stati Membri. Devesi in oltre avvertire al¬ l'ulteriore sviluppo del diritto internazionale.

Certo, alla ratificazione possono essere apposte delle riserve. Ma il Con¬ siglio federale, suggerito dall'esperienza, stima che le ratificazioni non deb¬ bano essere gravate da riserve troppo numerose e opprimenti. Apponendo riserve per ogni disposizione non conforme alla legislazione svizzera, si con¬ trasta, in effetti, il senso e lo spirito dell'accordo. Ciò vale specialmente quando l'accordo offra una soluzione migliore o almeno non peggiore e cor¬ risponda alla tendenza generale dello sviluppo giuridico.

A questo riguardo, conveniene ricordare che la Confederazione ha fa¬ coltà di conchiudere accordi internazionali in qualsiasi materia, ancorché di competenza cantonale. Quanto poi al contenuto dell'accordo, essa non è vincolata dalle disposizioni della legislazione federale o cantonale, cosicché l'accordo che vi deroghi, prevale alle stesse.

Ove a un'adesione pronta e incondizionata a un accordo ostino consi¬ derazioni di politica giuridica, devesi esaminare se e come, nell'interesse di uno sviluppo spedito e moderno del diritto, debbasi provvedere a una modi¬ ficazione materiale della legislazione svizzera oppure accelerare una in corso.

Al centro di quest'esame sta la questione se vi sia effettivamente un interesse svizzero degno di protezione, contrario a un tale adeguamento. Ciò vale an¬ che per i casi in cui l'adesione tocchi la competenza legislativa dei Cantoni.

Come s'è detto, le ratificazioni possono essere vincolate a riserve. È per altro conveniente non apporne allorché la dissonanza è soltanto apparente, ossia quando l'accordo contrasti con la lettera, non con il senso della legisla¬ zione svizzera. In molti casi sarà anche possibile restringere la riserva al con¬ cetto fondamentale cui fanno capo le singole differenze.

IV

Tali sono i principi che ci guideranno, anche per il futuro, nell'esame degli accordi cui la Svizzera non ha ancora aderito. Trattasi innanzi tutto de¬ gli accordi seguenti, che divisiamo di sottoporvi per l'approvazione nei pros¬ simi tempi: 1. convenzione europea del 13 dicembre 1957 sull'estradizione ; 2. convenzione europea del 20 aprile 1959 sull'assistenza giudiziaria in ma¬ teria penale ;

384 3. accordo europeo del 13 dicembre 1959 sull'ordinamento della circola¬ zione delle persone tra i paesi membri del Consiglio d'Europa ; 4. accordo europeo del 20 aprile 1959 concernente l'abolizione dei visti per i rifugiati ; 5. accordo europeo del 16 dicembre 1961 sulla circolazione dei giovani con passaporto collettivo tra i paesi membri del Consiglio d'Europa.

V Vi sottoponiamo ora otto convenzioni per le quali, come dimostreremo più innanzi, nulla osta a che siano approvate. Con risoluzione del 6 marzo 1964, il Consiglio federale ha, per tanto, autorizzato il Dipartimento politico a firmarle con riserva di ratificazione, salvo quelle menzionate nei numeri 1 e 2, che saranno firmate soltanto dopo l'approvazione.

1. Accordo generale del 2 settembre 1949 su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa ; 2. primo protocollo addizionale, del 6 novembre 1952 ; 3. secondo protocollo addizionale, del 15 dicembre 1956 ; 4. quarto protocollo addizionale, del 16 dicembre 1961 ; 5. convenzione europea del 29 aprile 1957 per il regolamento pacifico delle controversie; 6. accordo europeo del 15 dicembre 1958 concernente lo scambio di so¬ stanze terapeutiche d'origine umana ; .

7. accordo europeo del 14 maggio 1962 concernente lo scambio dei reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni ; 8. accordo del 28 aprile 1960 per l'importazione temporanea in franchigia doganale, come prestito gratuito e a scopi diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico o di laboratorio, destinato agli istituti sa¬ nitari.

VI 1. Accordo generale del 2 settembre 1949 sui i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, e protocolli addizionali del 6 novembre 1952, del 15 / dicembre 1956 e del 16 dicembre 1961 Secondo l'articolo 40 dello statuto del Consiglio d'Europa, questo, i rap¬ presentanti degli Stati Membri e la Segreteria godono, sul territorio di quegli Stati, delle immunità e dei privilegi necessari all'esercizio del loro ufficio.

Per dare pieno effetto a questa disposizione dello statuto, gli Stati Membri hanno conchiuso, il 2 settembre 1949 un accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa. Esso definisce lo stato giuridico del Con¬ siglio d'Europa (art. 1) e determina i privilegi e le immunità che assicurano

385 la libertà d'azione e l'indipendenza funzionale all'Organizzazione stessa (art.

3-8), ai rappresentanti al Comitato dei Ministri (art. 9-12), ai rappresentanti all'Assemblea consultiva (art. 13-15) e ai funzionari del Consiglio d'Europa (art. 16-19). Questi privilegi e immunità corrispondono per lo più a quelli usualmente riconosciuti alle organizzazioni internazionali, ai funzionari e ai rappresentanti degli Stati Membri delle stesse.

I rappresentanti all'Assemblea consultiva godono d'uno stato speciale.

Oltre che dell'inviolabilità personale e dell'esenzione dalla giurisdizione nel¬ l'esercizio del loro ufficio, essi godono d'agevolezze nei viaggi. In materia doganale, i loro Governi concedono a essi agevolezze come agli altri funzio¬ nari che si recano all'estero per missioni ufficiali temporanee ; i Governi de¬ gli altri Stati Membri riconoscono a loro privilegi come ai rappresentanti di Governi stranieri, che si trovano all'estero per missioni ufficiali temporanee.

II protocollo addizionale del 6 novembre 1952 all'accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa completa le disposizioni di quest'accordo per i rappresentanti degli Stati Membri al Comitato dei Mini¬ stri e all'Assemblea consultiva. Esso prevede che i rappresentanti al Comi¬ tato dei Ministri godono dei privilegi e delle immunità anche quando parteci¬ pano ad adunanze convocate fuori delle sessioni del Comitato dei Ministri e dei Delegati dei Ministri (art. 2), e che i rappresentanti all'Assemblea consul¬ tiva godono delle immunità quando partecipano a un'adùnanza d'una com¬ missione o a un comitato della stessa (art. 3). Esso prevede inoltre che i rap¬ presentanti permanenti dei membri al Consiglio d'Europa godono di privi¬ legi e d'immunità come i rappresentanti diplomatici di grado corrispondente (art. 4).

Il secondo protocollo addizionale all'accordo generale, del 15 dicembre 1956, contiene disposizioni sui Membri della Commissione europea dei diritti dell'uomo. Lo stato privilegiato, di cui godono, permette loro specialmente l'esenzione dalla giurisdizione per i loro atti ufficiali (art. 1 -3), l'inviolabilità della persona, delle carte e dei documenti loro, la libertà di movimento (art.

1-2) e, in materia doganale, agevolezze come quelle concesse ai rappresen¬ tanti all'Assemblea consultiva
(art. 2).

Il terzo protocollo addizionale non dev'essere considerato in questa sede, "poiché concerne i privilegi e le immunità spettanti al Fondo europeo di rein¬ corporazione dei rifugiati, al quale la Svizzera non aderisce.

Il quarto protocollo addizionale all'accordo generale, del 16 dicembre 1961, dà disposizioni per la Corte europea dei diritti dell'uomo. Alla Corte stessa è riconosciuta l'inviolabilità delle sue carte e documenti ed è data si¬ curtà che la sua corrispondenza e altre comunicazioni ufficiali non saranno trattenute, né sottoposte a censura (art. 4). I giudici, nell'ambito dei loro atti ufficiali, sono esenti da giurisdizione ; la loro persona e le loro carte e documenti sono inviolabili ; la loro libertà di movimento e le agevolezze do¬ ganali loro concesse corrispondono a quelle dei rappresentanti all'Assemblea

386 consultiva e dei Membri della Commissione dei diritti dell'uomo (art. 2-5).

Godono dei medesimi privilegi e immunità il Cancelliere e il Cancelliere ag¬ giunto della Corte, ai quali spettano altresì, per i loro atti ufficiali, i privilegi e le immunità previsti per i funzionari del Consiglio d'Europa nell'accordo generale (art. 7). .

La Svizzera, pur non essendo parte alla convenzione di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dovrebbe concedere agli organi isti¬ tuiti con la stessa lo stato privilegiato che è loro necessario per compiere i loro compiti.

L'accordo generale e i tre accordi addizionali dispongono espressamente che i diritti e le immunità non sono concessi a utilità della persona, ma esclu¬ sivamente nell'interesse dei loro compiti (accordo generale art. 2, 11 e 19 ; accordo addizionale del 6 novembre 1952, art. 5 ; secondo protocollo addi¬ zionale del 16 dicembre 1956, art. 4 squarto protocollo addizionale del 16 dicembre 1961, art. 6 e 7).

2. Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie La convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, firmata a Strasburgo il 29 aprile 1957, è in vigore dal 30 aprile 1958. Solo uno Stato Membro del Consiglio d'Europa non l'ha ancora firmata (Cipro).

Nove Stati, segnatamente la Danimarca, la Repubblica fed. di Germania, la Gran Bretagna, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Norvegia, l'Austria e la Svezia l'hanno ratificata.

Come l'atto generale del 26 settembre 1928 per il regolamento pacificò delle controversie internazionali, cui fa largamente capo, la convenzione prevede tre procedure classiche: la conciliazione, il regolamento giudiziario e il regolamento arbitrale. Essa stabilisce il regolamento seguente: le contro¬ versie giuridiche sono sottoposte al giudizio della Corte internazionale di Giustizia (capo I, art. 1), laddove le non giuridiche sono materia d'un proce¬ dimento arbitrale (capo III, art. 19). In generale, queste ultime devono da prima essere sottoposte a- una procedura di conciliazione (capo II, art. 4), ma le parti vi possono rinunciare (art. 4, cpv. 2) ; d'altro canto, esse possono prevedere la procedura di conciliazione anche per le controversie giuridiche , (art. 2, cpv. 2).

Ogni parte può, nel ratificare la convenzione, prescindere dall'accettare
il capo III sulla procedura di conciliazione oppure i capi II e III concernenti le procedure d'arbitrato e di conciliazione (art. 34). L'obbligo minimo stabi¬ lito nella convenzione concerne la procedura giudiziale, laddove quello pre¬ visto nell'atto generale del 1928, ha per oggetto la conciliazione. Cinque Stati si sono valsi della possibilità offerta nell'articolo 34. La Francia, che ha fir, mato ma non ratificato la convenzione, la Gran Bretagna, i Paesi Bassi e la Svezia hanno dichiarato di non essere vincolati dal capo III sulla procedura di conciliazione; in vece, l'Italia fya eccettuato dall'approvazione i capi II e III concernenti la procedura d'arbitrato e di conciliazione.

387 Le Parti alla convenzione possono, non solo escludere le procedure preli¬ minari di conciliazione e d'arbitrato, ma possono estendere alla convenzione le riserve che hanno fatto riconoscendo la giurisdizione della Corte interna¬ zionale di Giustizia in conformità dell'articolo 36, capoverso 2, dello statuto della stessa (art. 35,'cpv. 4) ; esse possono del pari escludere dall'applicazione della convenzione le controversie circa faccende o materie speciali oppure attenenti a categorie determinate (art. 35, cpv. 1). In applicazione di questa disposizione, la Gran Bretagna ha esteso alla convenzione la riserva quanto al riconoscimento della giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di Giustizia e sottratto dalla procedura di conciliazione le controversie con¬ cernenti i territori d'oltremare, le cui relazioni diplomatiche sono assicurate dal Governo britannico.

Ancorché l'efficacia della convenzione sia ristretta da diverse riserve, che le Parti hanno facoltà d'apporre, essa merita d'essere firmata dalla Sviz¬ zera, essendo sempre stata nostra premura partecipare, così nel campo bila¬ terale, come in quello multilaterale, agli sforzi per consolidare e sviluppare l'arbitrato e la giurisdizione internazionale. In oltre, la convenzione offre, nonostante talune imperfezioni, un istrumento utile agli Stati Membri del Consiglio d'Europa nell'attuazione dei principi indicati nel preambolo dello statuto di questo Consiglio, la quale sta loro a cuore. Fra gli stessi è anche quello della preminenza del diritto.

La Svizzera è già vincolata con la maggior parte degli Stati Membri del Consiglio d'Europa mediante convenzioni bilaterali di conciliazione, regola¬ mento giudiziale e arbitrale, conchiusi dopo la prima guerra mondiale. Un tale vincolo in questo campo manca solamente con Cipro, l'Irlanda e l'Islan¬ da. La recentissima iniziativa del Consiglio federale nel campo dell'arbitrato concerneva anche questi tre Stati, i quali per altro non si sono dichiarati circa la nostra proposta di conchiudere con la Svizzera un trattato di conci¬ liazione, di regolamento giudiziale e d'arbitrato. Veramente, Cipro non ha ancora firmato la convenzione perii regolamento pacifico delle controver¬ sie ; l'Irlanda e l'Islanda hanno firmato, ma non ancora ratificato. Ove questi Stati, contrariamente alla proposta,
rifiutassero di conchiudere un trattato di arbitrato con il nostro paese, non appena fossero divenuti parte alla conven¬ zione, sarebbero nondimeno vincolati, in virtù della stessa, anche rispetto alla Svizzera. Con questo mezzo tutti gli Stati Membri del Consiglio d'Europa sarebbero obbligati con la Svizzera a sottoporre ogni controversia a una procedura di composizione pacifica.

Devesi in oltre riscontrare che, nei rapporti con gli Stati Membri del Consiglio d'Europa, con i quali la Svizzera abbia conchiuso trattati bilaterali d'arbitrato saranno applicati in primo luogo le disposizioni degli stessi. La convenzione europea, in fatti, riserva espressamente le altre procedure di regolamento pacifico delle controversie internazionali, che le parti abbiano conchiuso o avessero a conchiudere vicendevolmente (art. 28, cpv. 1). Questo

388 principio è confermato nell'articolo' 5 della convenzione, secondo il quale le controversie devono essere sottoposte a una commissione permanente di con¬ ciliazione, che le Parti abbiano già istituito ; ove una tale commissione man¬ casse, oppure le Parti rinunciassero a valersene, è istituita una speciale com¬ missione di conciliazione conformemente alle norme della convenzione (art.

6 e sgg).

L'adesione della Svizzera alla convenzione per il regolamento pacifico delle controversie aggiunge nel campo dell'arbitrato un obbligo a quelli che già sono rispetto a parecchi Stati. Per altro, questo cumulo d'obblighi non è creato nuovamente con l'adesióne della Svizzera alla convenzione, ma pre¬ esiste ; a prescindere, in fatti, dai trattati bilaterali d'arbitrato, il nostro paese partecipa già a diversi accordi multilaterali, tra cui l'atto .generale del 1928 e la clausola facoltativa dello statuto della Corte internazionale di Giustizia.

3. Accordo europeo concernente lo scambio di sostanze terapeutiche di origine umana, del 15 dicembre 1958. Accordo europeo concernente lo scambio dei reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni, del 14 maggio 1962 e Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doga¬ nale, come prestito gratuito e a scopi diagnostici e terapeutici di materiale medico-chirurgico e di laboratorio, destinato agli istituti sanitari, del 28 aprile 1960.

Per rendere materialmente possibile un'immediata collaborazione inter¬ nazionale, in caso di urgente necessità, occorre togliere due ostacoli princi¬ pali: innanzi tutto è necessario poter abbattere istantaneamente le barriere doganali e, in secondo luogo, è necessario designare esattamente i medicinali inviati verso i territori sinistrati al fine d'impossibilitare confusioni ed errori d'impiego. Si deve ad esempio evitare che del sangue conservato, magari ur¬ gentemente indispensabile, resti inutilizzato mancando di sufficienti in¬ dicazioni per un suo impiego sicuro. Amare esperienze, rientranti in questo quadro, sono appunto all'origine del primo accordo proposto per ratifica¬ zione al nostro Paese.

ì L'accordo europeo concernente lo scambio delle sostanze terapeutiche , d'origine umana è stato firmato il 15 dicembre 1958 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1959. Con i termini « sostanze terapeutiche d'origine umana»,
si intende il sangue umano ed i suoi derivati. Le Parti Contraenti s'impegnano, purché dispongano di riserve sufficienti per il proprio fabbisogno, a mettere le sostanze terapeutiche d'origine umana a disposizione delle altre Parti che ne avessero un urgente bisogno, senz'altro compenso che quello necessario per il rimborso dei costi di prelievo, preparazione e trasporto. Si deve tener . presente che il sangue è una sostanza deperibile, escludente sia la produzione industriale sia, data la brevissima conservabilità, la formazione di riserve

389 consistenti. La disorganizzazione, abituale parafenomeno d'ogni ingente ca¬ tastrofe, può rendere impossibile il prelievo sul posto del sangue necessario e si dovrà quindi fare appello alle regioni o ai Paesi vicini la cui organizza¬ zione sia rimasta efficiènte. L'accordo precisa inoltre che i Paesi che mettono a disposizione degli altri queste sostanze non devono trarne alcun beneficio.

Il disposto è giustificato da due motivi essenziali: innanzi tutto è assoluta¬ mente inammissibile tollerare speculazioni sulle necessità impellenti di un altro Paese; inoltre, nella maggior parte degli Stati europei, tra i quali la Svizzera, il dono del sangue è gratuito e deriva da un sentimento di solida¬ rietà umana ; una tale sostanza non può in nessun caso essere considerata come un prodotto commerciabile.

L'accordo obbliga le Parti'Contraenti a rispettare le specificazioni mi¬ nime relative alle proprietà di queste sostanze terapeutiche, le regole di eti¬ chettatura, imballaggio e spedizione e le direttive di normalizzazione in¬ ternazionale. All'accordo è allegato un protocollo che chiarifica in modo dettàgliato i criteri tecnici di preparazione e di conservazione nonché le qualità fisico-chimiche delle sostanze terapeutiche.

L'accordo, infine, raccomanda ai partecipanti di adottare le misure ne¬ cessarie affinchè le sostanze terapeutiche d'origine umana siano esentate dai diritti d'importazione e dispone che essi si comunichino due elenchi, l'uno sulle organizzazioni incaricate di compilare, nei Paesi produttori, i certificati attestanti la qualità dei prodotti, l'altro sugli enti incaricati di distribuirli nei Paesi destinatari. ' Siccome, di massima, i requisiti tecnici dei laboratori di trasfusione della Croce Rossa Svizzera risultano più severi di quelli definiti nel protocollo del¬ l'Accordo e siccome la nostra legislazione doganale ha già da tempo fatte proprie le direttive dell'Accordo, nulla s'oppone a chè noi ora lo ratifi¬ chiamo.

L'accordo è stato a tutt'oggi ratificato da dodici Nazioni.

Simile al precedente per oggetto, e a un tempo con esso strettamente col¬ legato (ogni trasfusione presupponendo l'esatta determinazione del gruppo sanguigno), l'accordo europeo sullo scambio dei reagenti per la determina¬ zione dei gruppi sanguigni, firmato il 14 maggio 1962, è entrato in vigore il
14 ottobre 1962.1 prodotti che esso tratta sono per la maggior parte d'origine umana od animale, ma ve ne sono anche di vegetali. È consentito agli Stati firmatari di limitare l'applicazione dell'accordo ai reagenti di natura umana, ma questa restrizione non s'impone, in quanto elemento fondamentale del¬ l'accordo è quello della determinazione dei gruppi sanguigni e non già quello dell'origine dei reagenti.

L'accordo stabilisce le condizioni per mettere a disposizione i reagenti e i limiti delle retribuzioni, ricordando, in questo contesto, che i costi d'ac¬ quisto dei reagenti possono essere ricuperati. Di fatto, questi reagenti ven-

390 gono, per la maggior parte, direttamente preparati nel nostro Paese, ma altri, ed i più costosi, devono essere acquistati all'estero.

Il protocollo che correda l'accordo definisce le condizioni di specificità,, di potenza, di stabilità di conservazione nonché gli altri criteri di qualità del reagente. Come per l'accordo precedente, le specificazioni usuali in Svizzera sono o analoghe o più severe di quelle prescritté nel protocollo, cosicché la ratificazione di quest'atto internazionale può essere raccomandata senz'alcuna riserva.

Finora, l'accordo è stato ratificato da sei Stati membri del Consiglio di Europa.

L'accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale, come prestito gratuito e a scopi diagnostici e terapeutici di materiale medico-chirur¬ gico, o di laboratorio, destinato agli 'istituti sanitari, è stato firmato il 28 apri¬ le 1960 ed è entrato in vigore il 29 luglio 1960. Questo accordo prevede che, in caso di bisogno urgente (catastrofi, epidemie, ecc.), verrà prestato gratui¬ tamente (tranne il rimborso delle spese) del materiale medico-chirurgico per la durata richiesta dalle circostanze, ma al massimo per sei mesi, durata que¬ sta, prorogabile d'intesa col Paese esportatore. Quando la Svizzera, in esecu¬ zione di questo accordo, vorrà prestare del materiale, il Servizio sanitario dell'esercito e la Croce Rossa svizzera saranno gli unici fornitori di cui si do¬ vrà tener praticamentp conto. Questi due enti sono a disposizione per offrire il loro aiuto. Per il caso 'inverso in cui sia il nostro Paese ad aver bisogno di materiale, l'accordo non prevede nulla chie la nostra attuale legislazione doga¬ nale già non contenga. In effetti, quest'ultima permette già l'importazione, in esenzione daziaria, del materiale destinato all'uso temporaneo ; essa pre¬ vede inoltre l'importazione in franchigia degli strumenti e degli apparecchi di medicina e chirurgia destinati agli ospedali pubblici, purché non siano poi rivenduti nel territorio svizzero. La nostra legislazione quindi consente più di quanto viene chiesto nell'accordo. Ne consegue che esso può essere ratifi¬ cato senz'alcuna riserva da parte nostra.

Finora, l'accordo è stato ratificato da undici Stati del Consiglio d'Eu¬ ropa.

VII Conclusioni , Abbiamo quindi l'onore di proporvi di adottare i due allegati disegni di
decreto, approvanti le otto convenzioni trattate nel presente messaggio.

La costituzionalità dei decreti riposa sull'articolo 8 Cost., secondo cui la Confederazione ha il diritto di stipulare dei trattati con gli Stati esteri. La competenza dell'Assemblea federale, a sua volta, si fonda sull'articolo 85, numero 5, Cost.

391 Tra le otto convenzioni sottoposte alla vostra approvazione, l'accordo generale su i privilegi e immunità del Consiglio d'Europa, del 2 settembre 1949, il protocollo addizionale del 6 novembre 1952, come anche il secondo e il quarto protocollo addizionale del 15 dicembre 1956 e del 16 dicembre 1961, non contengono clausole di disdetta. Le altre convenzioni possono es¬ sere disdette in ogni momento con preavviso di tre mesi, sei mesi o un anno, secondo il caso. Una convenzione (quella per il regolamento pacifico delle controversie) prevede un termine, scaduto il quale, le Parti Contraenti possono far uso del loro diritto di recesso ; il termine è di cinque anni a par¬ tire dalla data in cui la convenzione è entrata in vigore rispetto a ciascuna Parte Contraente. Ne segue che l'accordo generale su i privilegi e immunità del Consiglio d'Europa del 2 settembre 1949 e i tre protocolli addizionali che abbiamo esaminato sono sottoposti alle disposizioni dell'articolo 89, capo¬ verso 4, Cost., concernente il referendum 'in materia di trattati internazionali.

Gradite onorevoli signori, Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 1° marzo 1965.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Tschudi Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

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