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Foglio Federale Berna, 12 settembre 1969

Anno LII

Volume II

N° 36, Si pubblica di regola una volta .la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

(già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona --; Telefono 092/5 18 71 -- Ccp 65-690

10358 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la concessione di sussidi per i veicoli a motore utilizzabili dall'esercito (Del 27 agosto 1969) Onorevoli signori presidente e consiglieri.

Abbiamo l'onore di sottoporvi un disegno di decreto federale concer¬ nente la concessione di sussidi per i veicoli à motore utilizzabili dall'esercito.

I. Veduta d'assieme L'esercito, gli organismi di protezione civile e dell'economia di guerra dovrebbero, come è avvenuto nel passato, requisire veicoli a motore in caso di servizio attivo. L'aumento costante del numero dei veicoli assoggettati alla requisizione, in questi ultimi anni, permette indubbiamente di soppe¬ rire ai bisogni, dal profilo puramente numerico, dell'esercito, della prote¬ zione civile e dell'economia di guerra. È tuttavia indispensabile migliorare la qualità di questi veicoli, in previsione del loro impiego ai fini della di¬ fesa nazionale, è vero che l'esercito dispone di veicoli per terreno vario che sono adatti per i propri bisogni. Il loro numero è però determinato dalle necessità del tempo di pace e permette di mettere questi veicoli a di¬ sposizione delle scuole e delle formazioni che partecipano a esercizi im¬ portanti. In caso di mobilitazione, sarebbe possibile coprire soltanto circa un terzo dell'indispensabile fabbisogno dell'esercito. La differenza e la do¬ tazione necessaria alla protezione civile e all'economia di guerra dovreb¬ bero essere coperte con veicoli requisiti. La maggior parte di questi veicoli Foglio Federale, 1969, Vol. II

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118 è composta di modelli a due ruote motrici. Non è possibile prevedere un aumento dei veicoli dell'esercito perché le spese d'acquisto, di deposito e di manutenzione sono elevate e anche perché è molto difficile assumere il personale che dovrebbe occuparsene. I veicoli militari, che dovrebbero es¬ sere acquistati in gran numero, non potrebbero inoltre essere razionalmente utilizzati in tempo di pace; essi invecchierebbero praticamente senza aver reso alcun servizio e dovrebbero essere, in ogni modo, sostituiti tra venti o trent'anni," perché fuori uso.

Dotare il nostro esercito di milizia, per la maggior parte, con una mo¬ torizzazione adeguata, ossia con veicoli requisiti, resta dunque la soluzione più razionale e più economica. Essa esige tuttavia che la Confederazione continui a prendere certe misure d'incoraggiamento, atte a favorire l'ac¬ quisto degli automezzi che l'esercito può utilizzare, da parte di un gran numero di privati. Se i mezzi finanziari che la Confederazione concede allo scopo di incoraggiare l'acquisto di siffatti veicoli dovessero essere soppressi o ridotti, si potrebbe temere una diminuzione sensibile dei veicoli con tutte le ruote motrici, idonei per essere requisiti. Vi proponiamo perciò di adat¬ tare le relative disposizioni alle condizioni attuali, sia nell'intento di mi¬ gliorare la qualità dei veicoli di requisizione, sia per rispettare gli impegni che abbiamo assunto in campo internazionale (convenzioni dell'Associa¬ zione europea di libero scambio, appresso AELS).

II. Situazione attuale Il decreto federale del 18 settembre 1952 concernente gli autoveicoli di provenienza svizzera utilizzabili dall'esercito ci autorizza a concedere sussidi ai detentori dei veicoli nuovi di fabbrica e di provenienza svizzera che sono particolarmente adatti per i bisogni dell'esercito e adempiono le condizioni tecniche poste. Non si tratta più di un sussidio vero e proprio.

Ciò era il caso quando, or sono circa trent'anni, questa misura è stata presa; essa tendeva, allora, non soltanto a ottenere i miglioramenti tecnici chiesti dalle esigenze militari, ma ad appoggiare, in particolare, le fabbri¬ che svizzere di autocarri che si trovavano in difficoltà. Da allora, la situa¬ zione è completamente mutata. I sussidi federali non sono più attualmente concessi per diminuire il prezzo di
costo .del veicolo, bensì per coprire le spese che derivano dalle esigenze accresciute dell'esercito per ciò che con¬ cerne l'equipaggiamento tecnico e dall'obbligo del fabbricante di tenere determinate riserve di pezzi di ricambio. La concessione di sussidi, a mo¬ tivo dei requisiti tecnici richiesti, persegue attualmente lo scopo di norma¬ lizzare certi modelli di veicoli militari che sono particolarmente adatti per le necessità dell'esercito e di facilitarne l'acquisto.

L'importazione di veicoli per terreno vario è incoraggiata dalla rifu¬ sione dei dazi. Numerosi compratori di veicoli utilitari hanno dato la pre-

119 ferenza a questi veicoli a causa della rifusione dei due terzi dei dazi, come è stabilto nel nostro decreto del 13 gennaio 1950. Come per l'ottenimento del sussidio i veicoli d'origine svizzera devono adempire determinate con¬ dizioni, la rifusione su quelli provenienti dall'estero è condizionata da im¬ portanti norme di costruzione dal profilo militare.

III. Nuovi problemi La divisione del commercio e l'importatore di una marca svedese di autocarri si sono chiesti se la concessione di sussidi federali per gli auto¬ carri di origine svizzera non avrebbe comportato una discriminazione nei confronti dei prodotti dei compartecipi all'AELS, discriminazione che sa¬ rebbe incompatibile con l'articolo 14 della convenzione che istituisce l'As¬ sociazione europea di libero scambio (convenzione AELS). Effettivamente, abbiamo dovuto riconoscere l'esistenza di una siffatta discriminazione e prevedere perciò la revisione del decreto federale del 18 settembre 1952.

In seguito alla soppressione dei dazi in seno all'AELS, la rifusione fa¬ vorisce soltanto ancora i prodotti degli Stati che non fanno parte di questa associazione, ciò che sicuramente è consono alla convenzione. Era perciò importante rivedere compiutamente le misure a suo tempo prese per inco¬ raggiare la motorizzazione dell'esercito. Come abbiamo già rilevato, i vei¬ coli assoggettati alla requisizione sono in numero sufficiente per coprire il fabbisogno della difesa. Importa invece ottenere, con il nuovo ordina¬ mento, un miglioramento sensibile della qualità dei veicoli utilizzabili dal¬ l'esercito. Il compratore di un veicolo utilitario deve essere indotto, in av¬ venire, a dare la preferenza, in più larga njisura, a un veicolo per terreno vario. Unitamente all'aumento desiderato del numero dei veicoli con quat¬ tro ruote motrici, sarà opportuno ridurre la gamma, attualmente molto va¬ riata, dei modelli (ogni tipo con un numero minimo di veicoli) a una serie ridotta di modelli normalizzati comportanti, ognuno di essi, un numero elevato di veicoli. Una limitazione nella scelta dei modelli varrà a sempli¬ ficare sensibilmente, in caso di guerra, la guida dei veicoli e i servizi di manutenzione e di riparazione. Già in tempo di pace, anche il deposito dei pezzi di ricambio per i veicoli a motore utilizzabili dall'esercito sarà sem¬ plificato,
ciò che è nell'interesse non solo dei costruttori e degli importa¬ tori, ma anche dei detentori. Le nuove disposizioni elimineranno, inoltre, le difficoltà che si sono venute a creare con l'integrazione economica, poi¬ ché i veicoli provenienti dall'estero saranno, in avvenire, trattati nello stesso modo di quelli di origine svizzera. , Per questi motivi, riteniamo che i provvedimenti attuali debbano con¬ centrarsi in uno sforzo unico e costante che dovrebbe portare ai risultati seguenti: . . * 1. Incoraggiare la messa in circolazione di veicoli a motore svizzeri o

120 esteri a quattro ruote motrici, di ogni categoria, e limitare sensibilmente il numero dei modelli; 2. incoraggiare la messa in circolazione di alcuni modelli di veicoli a mo¬ tore le cui ruote non sono tutte motrici e che, sebbene indispensabili alla difesa generale, non possono essere requisiti in numero sufficiente; si tratta principalmente di veicoli che convengono alle necessità del ser¬ vizio sanitario.

IV. Misure previste 1. Le misure intese a incoraggiare la messa in circolazione di veicoli per terreno vario conseguiranno il successo desiderato soltanto se l'ammon¬ tare del sussidio concesso farà aumentare la vendita dei veicoli con quattro ruote motrici, rispetto a quelli con due sole ruote motrici. Il sussidio do¬ vrebbe comportare almeno 12 000 franchi per gli autocarri superpesanti per terreno vario, 8 000 franchi per gli autocarri pesanti per terreno vario, 4 000 franchi per i veicoli della classe Unimog e 1 200 franchi per le auto¬ vetture per terreno vario (Jeep e Landrower). Non è più necessario fare una differenza tra i veicoli fabbricati in Svizzera e quelli provenienti dall'estero.

Le condizioni per l'ottenimento di un sussidio saranno stabilite, secondo criteri oggettivi, in modo che ne risulti una limitazione sensibile dei tipi ammessi.

2. Oltre ai veicoli per terreno vario, particolarmente adatti per il ser¬ vizio della truppa, di cui si tratta innanzi tutto, anche altre categorie di veicoli indispensabili "alla difesa generale fanno difetto. L'acquisto di que¬ ste categorie di veicoli dovrebbe essere incrementato urgentemente, me¬ diante il pagamento di sussidi, affinché la Confederazione possa evitare di proceder essa stessa a nuovi acquisti che risulterebbero molto costosi. Si tratta soprattuto attualmente di furgoncini spaziosi, ma pur maneggevoli e leggeri che possano venir utilizzati come ambulanze e contenere sei ba¬ relle. Il sussidio previsto per questi veicoli è di circa 3000 franchi. Anche in questo campo, le disposizioni esecutive dovrebbero permettere di procedere a una selezione il più possibilmente efficace. Ci riserviamo di prendere in considerazione, più tardi, altre categorie di veicoli, qualora non fossero di¬ sposigli in numero sufficiente.

Allo scopo di adattare gradatamente le presenti disposizioni alla situa¬ zione del mercato e del parco veicoli
dovremmo poter stabilire, come fin qui, il genere e l'ammontare dei sussidi e le condizioni di pagamento. Un credito di base permetterebbe di organizzare convenienemente la riparti¬ zione dei sussidi; i crediti annui necessari'saranno iscritti nel bilancio di previsione.

Per quanto concerne la messa in vigore del decreto federale, sarebbe preferibile che il nuovo ordinamento entrasse in vigore a contare dal 1°

121 gennaio 1971. Sia le fabbriche svizzere di autocarri, sia gli importatori di veicoli a motore devono essere in grado di prendere tempestivamente le misure che s'impongono. Il passaggio dal precedente al nuovo sistema di sussidiamento non incontrerà grandi difficoltà se l'ordinamento attuale verrà mantenuto durante il 1970, mentre si conoscerà già quello che en¬ trerà in vigore al 1° gennaio 1971.

V. Conseguenze finanziarie Gli importi fin qui concessi per incoraggiare la motorizzazione del¬ l'esercito hanno comportato, in questi ultimi anni: 4 000000 3 000 000 3 600 000

a. conségna di veicoli di servizio . . .

b. sussidi concessi dalla Confederazione c. rifusione di dazi Totale

10 600 000

Questi importi concernono esclusivamente le spese globali addossate alla cassa federale. I dazi rifusi agli acquirenti di veicoli a motore, con tutte le ruote motrici, provenienti dall'estero, non aumentano le spese militari, diminuiscono però le entrate doganali. Essendo sospesa la consegna di veicoli di servizio, le spese saranno, in futuro, inferiori alla media degli ul¬ timi anni. Pensiamo che crediti annui dell'ordine di 5 a 8 milioni di franchi saranno necessari, secondo l'importanza degli acquisti nelle diverse catego¬ rie di veicoli che danno diritto ai sussidi. Le spese fin qui avute potrebbero dunque aumentare di 1 a 2 milioni di franchi; questo aumento potrà essere compreso nel programma finanziario del Dipartimento militare.

Si dovrà aspettare un certo tempo per poter valutare in quale misura la produzione svizzera e le importazioni di veicoli a motore -- si tratta quasi esclusivamente di veicoli utilitari -- subiranno un influsso nel senso auspicato dalla concessione di sussidi, secondo i principi che abbiamo esposto. Un periodo di 4 a 6 anni ci permetterà di disporre delle esperienze necessarie. Vi proponiamo di stanziare un credito di base di 30 milioni di franchi che dovrebbe bastare per far fronte agli impegni da assumere du¬ rante questo periodo. Si dovrà poi decidere se e, ove occorra, in quale mi¬ sura si dovrà proseguire sulla via tracciata. * · La costituzionalità del decreto federale si fonda sull'articolo 20 e la competenza dell'Assemblea federale sull'articolo 85 numero 10 della Costi¬ tuzione federale. Siccome il presente decreto contiene norme di diritto e autorizza pure il Consiglio federale a promulgare siffatte norme, deve rive¬ stire la forma di decrett) federale di obbligatorietà generale, affinché il po¬ polo abbia la possibilità di esprimersi mediante il referendum (art. 6 cpv.

1 della legge sui rapporti tra i consigli).

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I Fondandoci su quanto precede, vi proponiamo di adottare il disegno di decreto allegato.

Vogliate gradire, onorevoli signori presidenti e consiglieri, l'espres¬ sione della nostra alta considerazione.

Berna, 27 agosto 1969.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il presidente della Confederazione: L. von Moos li cancelliere della Confederazione: Hubcr

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