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Foglio Federale Berna, 17 ottobre 1969 Anno LII Volume II N° 41 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

(già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona -- Telefono 092/5 18 71 -- Ccp 65-690

10361 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno di un disegno d'articolo costituzionale 27qu,nqu,e8 sul promovimento della ginnastica e dello sport (Del 10 settembre 1969) Onorevoli signori, presidente e consiglieri, Ci pregiamo presentarvi, con il presente messaggio, un disegno di de¬ creto su un nuovo articolo costituzionale inteso a consentire alla Confede¬ razione di promuovere la ginnastica e lo sport secondo le esigenze dei tempi.

I. Finalità La Costituzione federale non contiene disposizione alcuna concernente la ginnastica e lo sport. Le prescrizioni legali che disciplinano il campo dell'educazione fisica sono tutte fondate sull'organizzazione militare del 12 aprile 1907 e mirano anz'tutto a sviluppare l'attitudine al servizio militare.

La civilizzazione moderna ha però profondamente trasformato le no¬ stre condizioni di vita. Infatti, col progredire della motorizzazione, auto¬ mazione e urbanizzazione, la deficienza di movimento e il rammollimento fisico minacciano di divenire piaga sociale. Nasce qu:ndi per lo Stato il dovere di tutelare la salute pubblica, soprattutto mediante un proficuo pro¬ movimento della ginnastica e dello sport in modo che sia efficacemente le¬ nita tale piaga e inoltre temprato il fisico e agevolata l'organizzazione del tempo libero. Tuttavia, per tale attuazione, mancano le basi legali. Me¬ diante una disposizione costituzionale sarebbe possibile conferire alla ConFoglio Federale, 1969, Voi. Il

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402 federazione il diritto d'emanare prescrizioni sul promovimento della gin¬ nastica e dello sport.

II. Situazione iniziale 1. Cenno storico e legislazione attuale Già fra il 1860 e il 1870, nelle cerchie pedagogiche, mediche, militari e politiche del nostro paese si svolse una nutrita discussione sull'insegnamento della ginnastica. Grazie ad essa, si giunse alla soluzione concretizzata suc¬ cessivamente nella legge sull'organizzazione militare del 1874. In virtù di quest'ultima, la ginnastica scolastica e l'istruzione preparatoria divennero parte integrante della preformazione militare. Conseguentemente, la gin¬ nastica scolastica per i maschi divenne l'unica materia d'insegnamento po¬ sta sotto la competenza della Confederazione. L'articolo 81 della legge sul¬ l'organizzazione militare del 13 novembre 1874, fondato sugli articoli mili¬ tari 18 a 21 della Costituzione era del seguente tenore:
Questo corso è dato di regola dai maestri, i quali ricevono perciò la neces¬ saria istruzione nelle scuole magistrali cantonali e a cura della Confederazione anche nelle scuole di reclute.

I Cantoni provvedono, inoltre, affinché l'istruzione ginnastica preparatoria al servizio militare sia impartita a tutti i giovani dall'uscita della scuola prima¬ ria fino al ventesimo anno d'età. Nei due ultimi anni potranno dalla Confede¬ razione essere organizzati anche esercizi di tiro.

La Confederazione emanerà le necessarie direzioni per l'esecuzione delle premesse disposizioni ».

Ovviamente, l'applicazione di queste prescrizioni venne a urtarsi a grandi difficoltà sia per deficienza di insegnanti, sia per mancanza di im¬ pianti e di attrezzi.

Nella revisione del 1907 della legge di cui si tratta, per tenere conto di queste difficoltà, furono emanate le prescrizioni del tenore seguente: Art. 102 I Cantoni provvedono affinché la gioventù maschile riceva l'insegnamento della ginnastica durante gli anni di scuola obbligatori.

Questo insegnamento è impartito da maestri che abbiano ricevuta la neces¬ saria istruzione nelle scuole normali e nei corsi per maestri di ginnastica istituiti dalla Confederazione.
La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione di queste dispo¬ sizioni.

Art. 103 La Confederazione incoraggia le società e, in generale, tutti gli sforzi che si propongano per scopo lo sviluppo fisico dei giovani licenziati dalla scuola e la loro preparazione al servizio militare.

403 In occasione del reclutamento ha luogo un esame delle attitudini fisiche dei giovani.

La Confederazione emana delle prescrizioni sull'insegnamento preparatorio della ginnastica. Essa istituisce dei corsi di monitori (capisquadra).

Art. 126 La Confederazione sussidia, in ragione della loro importanza, anche altre istituzioni che servano a sviluppare le attitudini militari, a condizione che siano organizzate e si assoggettino al controllo della Confederazione e alle prescrizioni vigenti in materia.

Con ciò era istituita una nuova concezione. La ginnastica scolastica, obbligatoria per i maschi, fu successivamente completata da un'istruzione preparatoria facoltativa praticata nel periodo post-scolastico. Queste dispo¬ sizioni non sono più state modificate fino ai nostri giorni.

Il Consiglio federale, nel 1909, emanò una prima ordinanza riveduta nel 1928 e sostituita il 7 gennaio 1947 dall'ordinanza che promuove la gin¬ nastica e lo sport, attualmente ancora vigente. Parecchie disposizioni del Dipartimento militare federale sono fondate su quest'ultima ordinanza; esse concernono segnatamente: La ginnastica scolastica:

La formazione dei maestri di gin¬ nastica:

L'insegnamento post-scolastico della ginnastica e dello sport: La ginnastica e lo sport degli adulti: La scuola federale di ginnastica e di sport:

Istruzioni del 10 febbraio 1947 con¬ cernenti l'insegnamento scolastico del¬ la ginnastica.

Ordinanza dell'I 1 maggio 1965 con¬ cernente i corsi di ginnastica scola¬ stica.

Regolamento d'esame del 20 maggio 1959 per conseguire il diploma fede¬ rale I di maestro di ginnastica e di sport.

Prescrizioni d'esecuzione del 18 set¬ tembre 1959.

Ordinanza del 2 aprile 1964 concer¬ nente i corsi di ginnastica e sport.

Ordinanza del 29 aprile 1947 concer¬ nente i corsi della scuola.

Decisione del 20 gennaio 1948 concer¬ nente l'organizzazione della scuola federale di ginnastica e di sport.

Decisione del 10 febbraio 1959 con¬ cernente il conseguimento del diplo¬ ma di maestro o maestra di sport.

404 2. Proposte intese a modificare la situazione Durante gli ultimi anni, è apparsa vieppiù in evidenza la necessità di intensificare gli sforzi in favore della ginnastica e dello sport. Dversi inter¬ venti parlamentari l'hanno chiesto espressamente: a. in un postulato del 1956, il consigliere nazionale Bachmann ha preco¬ nizzato che fossero promosse e sostenute più efficacemente la ginnastica scolastica obbligatoria, la preparazione fisica dei giovani dopo la scola¬ rità e l'attività fuori servizio nell'interesse dell'esercito. Tale postulato ci è stato trasmesso nel 1957; b. nel 1960, il consigliere nazionale Kurzmeyer in una mozione ha messo in evidenza gli effetti negativi dovuti alla prosperità economica e ci ha invitato ad esaminare il problema della lotta contro il rammollimento fisico. Egli chiedeva anzitutto di promuovere i lavori della scuola fede¬ rale di ginnastica e di sport mediante un considerevole aumento del preventivo e incaricandola di estendere la propria attività in modo che fosse garantita la preparazione fisica e morale per tutto il paese. In tale intento era chiesta alla scuola di assicurarsi la collaborazione dei Cantoni, delle università, dell'associazione svizzera dei maestri di gin¬ nastica, delle associazioni nazionali di ginnastica e di sport, delle cer¬ chie professionali e dei sindacati. La mozione è stata accettata nel 1962; c. nel 1964, il consigliere nazionale Meyer (Lucerna) ha sviluppato un postulato mediante il quale ci si invitava ad adottare provvedimenti in¬ tesi a migliorare le cond'zioni fisiche della gioventù e le prestazioni dei nostri atleti da competizione. Il postulato è stato accettato ancora nello stesso anno; d. nel 1966, fondandosi sulla mozione Kurzmeyer, il consigliere nazionale Wanner chiedeva che fosse preso, mediante decreto federale, un prov¬ vedimento d'urgenza e transitorio per consentire l'istituzione dell'orga¬ nizzazione e dell'allenamento fisico delle giovanette dopo la scolarità come anche di instaurare le basi legali atte ad assicurare l'educazione fisica femminile. Tale mozione è stata accettata ancora nello stesso anno sotto forma di postulato; e. l'interpellanza del consigliere nazionale Cadruvi del 12 marzo 1968 è del seguente tenore: «Anche lo stato ha molteplici ragioni di sostenere gli sforzi dei privati intesi a sviluppare
lo sport e la salute pubblica. Per¬ tanto, è chiesto al Consiglio federale se sia disposto ad allestire una relazione completa su le possibilità e le intenzioni in questo campo, te¬ nendo conto dello stato più recente del problema». A questa interpel¬ lanza è stato risposto il 18 dicembre 1968.

405 3. Nuove basi legali L'esame delle proposte parlamentari ha dimostrato ancora una volta che le disposizioni legali vigenti, risalenti al periodo precedente la prima guerra mondiale, risultano essere insufficienti per promuovere la ginna¬ stica /e lo sport secondo le esigenze moderne. Vista l'attività svolta dalla Confederazione in questo campo, le disposizioni dell'organizza¬ zione militare che le stanno a fondamento, costituiscono ormai una base fragile e problematica. Anche con la sistemazione e l'esercizio della scuola federale di ginnastica e di sport è stato indubbiamente oltrepassato il con¬ cetto inteso dal legislatore per «promovimento di tutti gli sforzi intesi alla educazione fisica della gioventù che ha terminato Ja scuola e la loro pre¬ parazione al servìzio militare». Secondo una rigida interpretazione, soltanto i partecipanti di sesso maschile ai corsi di perfezionamento per la ginna¬ stica scolastica dovrebbero beneficiare dei contributi versati alle associa¬ zioni di ginnastica e di sport. Le maestre, prima di essere ammesse a questi corsi sussidiati dalla Confederazione, dovrebbero infatti provare che inse¬ gnano in classi di maschi. Questi esempi stanno a indicare come la situa¬ zione attuale sia veramente poco chiara.

Per porre rimedio a questa situazione e trovare una soluzione rispon¬ dente alle esigenze attuali occorrono delle nuove basi legali. Con la legi¬ slazione vigente, lo sforzo può essere applicato soltanto per la preparazione premilitare. Pertanto la legge non consente di promuovere l'educazione fisica femminile che, dal punto di vista della salute pubblica, è parimente importante come la vita sportiva per i maschi. Occorre quindi che l'orga¬ nizzazione della ginnastica e dello spo'rt cessi di essere promossa unica¬ mente a titolo di preparazione per il servizio militare e sia estesa in modo da essere posta a beneficio di tutta la gioventù del paese.

Occorre però chiederci quale sia l'autorità che possa occuparsi di que¬ sta nuova organizzazione. Trattasi infatti di un problema inerente alla sa¬ lute pubblica e all'educazione, dicasteri che competono ai Cantoni. La Con¬ federazione, di per sé, ha in questi campi soltanto potere limitati.

A prescindere dagli articoli 18 e seguenti della Costituzione federale, in cui è sancita la competenza della Confederazione --
unicamente per la preparazione della gioventù maschile in vista del servizio militare -- nessun altra disposizione costituzionale consente di promuovere ulteriormente la ginnastica e lo sport. La divisione di giustizia, in una perizia del 1° settem¬ bre 1965, è giunta alla conclusione che è necessario un fondamento costi¬ tuzionale speciale qualora il promovimento della ginnastica e dello sport, dovesse andare oltre ai limiti imposti dalla preparazione al servizio militare e includere anche la gioventù femminile. La nuova disposizione costituzio¬ nale dovrebbe essere inserita fra quelle concernenti l'istruzione pubblica.

406 III. Motivazione della necessità di intensificare il promovimento della ginnastica e dello sport /. La salute pubblica La salute pubblica è profondamente influenzata dal modo di vivere attuale. Oltre a essere scientificamente provato che la mancanza di movi¬ mento pregiudica lo stato di salute, risulta accertato che è in continua di¬ minuzione il numero delle persone che esercitano un'attività fisica. Nel 1900, il 32,4 per cento della popolazione era occupato, nell'agricoltura e nella selvicoltura, professioni che richiedono sforzi fisici; nel 1960, tale percentuale era già scesa al 12,7 per cento.

È parimenti evidente che la motorizzazione contribuisce ad accentuare questo fenomeno di regressione dei movimenti naturali. Nel 1930, in Sviz¬ zera circolavano 123.000 veicoli a motore ovverosia 30 per 1000 abitanti; nel 1967 tale cifra ascendeva a 1.750.000 ovverosia 288 per 1000 abitanti.

Recentemente è anche stata dimostrata l'esistenza di stretti rapporti fra l'evoluzione dell'urbanizzazione e il regresso delle attitudini fisiche.

I risultati degli esami di ginnastica di reclutamento dimostrano infatti che i Cantoni urbani occupano gli ultimi posti: ad esempio, fra i Comuni del Cantone di Zurigo, la città è l'ultima. Nonostante i cittadini abbiano po¬ tuto beneficiare per decenni di migliori istallazioni e di un insegnamento impartito da personale qualificato, negli ultimi tempi è stato possibile ac¬ certare una rapida flessione nelle prestazioni sportive in generale.

I risultati del reclutamento del 1967 sono addirittura allarmanti. Su 41.674 coscritti esaminati dai medici, 5200 soffrivano d'anomalie della co¬ lonna vertebrale. Considerato che nel 1962, quest'ultima cifra ascendeva soltanto a 1923, risulta evidente che il numero dei giovani coltipi da ano¬ malie in un quinquennio è triplicato. Attualmente un coscritto su 8 pre¬ senta malformazioni dorsali. In una città svizzera, su 6071 bambini che incominciano il periodo scolastico, un ottavo soffrè di lesioni della colonna vertebrale. Alla fine del periodo scolastico un terzo degli allievi esaminati presentavano anomalie. Il danno economico provocato nel nostro paese dalle malattie della colonna vertebrale ascende annualmente a circa 200 milioni di franchi.

Le lesioni e le malattie della colonna vertebrale, causate da un errato portamento
dei fanciulli, nonostante siano i segni molto evidenti, non sono quelli più allarmanti di questo stato di deficienza fisica. Infatti desta pure preoccupazione il crescente numero di persone sofferenti di disturbi circo¬ latori. Nel 1920, soltanto il 18 per cento dei decessi era dovuto a queste insufficienze; nel 1965, tale cifra ascendeva già al 42 per cento. Orbene, risulta essere comprovato che la mancanza di movimento sta in relazione causale con la frequenza dei casi d'arteriosclerosi e di infarto del miocar-

407 dio. Negli Stati Uniti d'America, il 90 per cento dei decessi sono dovuti all'arteriosclerosi o all'ipertensione. In Germania, il numero dei decessi in seguito a malattie cardiovascolari è passato.da 80.000 a 183.000. Inoltre, l'inattività fisica può essere causa della dispnea e di steatosi. Quindi, la mancanza di movimento dev'essere attualmente considerata come un fla¬ gello tipico ed insidioso dei nostri tempi. Purtroppo, non è facile dimostrare fino a qual punto la pratica regolare della ginnastica e dello sport possa essere profittevole alla salute pubblica. È però certo che la mancanza di movimento è nociva alla saluté. Quindi lo sport può e deve divenire un fattore molto importante nel campo della salute pubblica.

2. La difesa militare Come sempre, il nostro esercito chiede uomini ben allenati fisicamente, già prima dell'entrata nelle scuole reclute o di quadri, che sappiano conser¬ vare le proprie attitudini fisiche per tutta la durata dell'obbligo militare.

Tuttavia i corti periodi di servizio delle nostre truppe di milizia ben diffi¬ cilmente possono prestarsi all'organizzazione d'un allenamento fisico effi¬ cace. Quindi, l'attività sportiva esercitata nella vita civile assume un'impor¬ tanza particolare; essa contribuisce largamente a consolidare la forza di resistenza fisica e spirituale che, in caso di guerra, ora più che mai, assume importanza primordiale.

3. L'educazione Nell'educazione generale, la parte costituita dall'educazione fisica è tutt'altro che trascurabile. Viviamo in un'epoca in cui la padronanza di sé stesso, la facoltà di prestare aiuto, il senso della responsabilità e la capacità d'integrazione tendono a scemare; anzi, attualmente è pure insidiata l'idea stessa dello sport. Occorre quindi intraprendere uno sforzo precipuo, in¬ teso a promuovere, su ampia scala, i valori pedagogici ed etici d'un'attività sportiva ben diretta.

4. Organizzazione sensata del tempo libero Durante gli ultimi decenni, con la considerevole diminuzione della durata del lavoro, è nato il problema di una sensata occupazione del mag¬ gior tempo libero. La ginnastica e lo sport offrono eccellenti possibilità per tale scopo. Essi danno alla gioventù l'occasione di affermarsi, d'esterioriz¬ zare la competitività e di agevolare l'evoluzione d'una sociabilità spontanea c d'una camerateria sana. Non dimentichiamo inoltre, l'alto valore che assume lo sport quale fonte di ricca esperienza di vita.

408 5. La Svizzera nel campo della competizione sportiva internazionale Il pubblico attuale vorrebbe che la Svizzera fosse onorevolmente rap¬ presentata nelle competizioni sportive internazionali. Orbene, a questo punto, nella già complicata problematica, s'inserisce un nuovo elemento che essendo fra i più dinamici nella sua specie, è sottoposto a rapide flut¬ tuazioni. Infatti, se da un canto, questo compito incombe anzitutto all'as¬ sociazione nazionale d'educazione fisica e alle associazioni affiliate, d'altro canto, dobbiamo riconoscere che queste organizzazioni non sono più in grado di soddisfare alle esigenze attuali senza l'aiuto della Confederazione.

D'altronde, nel mondo intero, sia all'est come all'ovest, l'attività sportiva è "sostenuta finanziariamente dallo Stato nell'intento di ottenere una mag¬ giore divulgazione e di conseguire prestazioni elevate.

IV. Il nuovo disciplinamento 1. Primi disegni d'una disposizione costituzionale e procedura di consul¬ tazione Queste constatazioni hanno indotto il Dipartimento militare federale a designare, il 10 gennaio 1967, una commissione di studio incaricata di elaborare il disegno d'un articolo costituzionale e d'una legge federale sul promovimento della ginnastica e dello sport. La commissione ha anzitutto proposto un articolo del seguente tenore: articolo 27 quinquies (variante A) *La Confederazione ha il diritto di emanare prescrizioni concementi la ginnastica e lo sport praticati dalla gioventù.

a La Confederazione promuove inoltre l'educazione fisica degli adulti.

Cantoni e le organizzazioni interessate devono essere consultati prima dell'elaborazione delle leggi d'esecuzione.

Il capoverso 1, conserva il principio rigorosamente osservato a contare dal 1874. L'innovazione consiste nell'estensione dell'applicazione a tutta la gioventù svizzera, ovverosia ai ragazzi e alle ragazze.

Il capoverso 2, conferisce alla Confederazione il diritto di promuo¬ vere l'esercizio fisico degli adulti. Sinora, la Confederazione ha adempiuto questo compito versando sussidi alle associazioni svizzere di ginnastica c di sport. Quindi, si tratta anzitutto di attribuire al disciplinamento attuale una base legale.

Nel dicembre 1968, abbiamo autorizzato il Dipartimento militare fede¬ rale a consultare i Cantoni, i partiti politici, le università, le associazioni di ginnastica, di sport e quelle giovanili. Nell'intento di esaminare ulteriori

409 possibilità, la variante A d'un disegno d'articolo 27 quinquies è stata com¬ pletata con una variante B, nella quale sono date maggiori attribuzioni ai Cantoni. Ecco il tenore di quest'ultima variante: Articolo 27 quinquies (variante B) 1

La Confederazione sostiene i Cantoni nell'organizzazione dell'educazione fisica della gioventù. Essa può organizzare e promuovere la pratica della gin¬ nastica e dello sport in vista della preparazione al servizio militare.

a La Confederazione mantiene una scuola di ginnastica e di sport, la cui organizzazione e i cui compiti sono stabiliti in una legge.

2. Risultati della consultazione Su 136 enti consultati, 110 hanno espresso un parere sulle proposte presentate. Il risultato della consultazione è significativo e può essere con¬ siderato come un'approvazione generale.

L'intenzione d'intensificare il promovimento della ginnastica e dello sport e di estendere la formazione anche alle donne come pure di creare i fondamenti legali necessari ha trovato unanime approvazione.

In quanto alla scelta delle varianti, 104 risposte sono state favorevoli alla variante A e 3 a quella B; in 3 casi non è stato espresso parere su que¬ sto punto.

Considerato la schiacciante preferenza dei pareri espressi, abbiamo desistito dall'ulteriore elaborazione della variante B.

3. Versione riveduta della variante A Nonostante il risultato della consultazione concernente la disposizione costituzionale sia chiaro, ci è sembrato opportuno di fare esaminare il tenore del testo in quanto alla sua forma giuridica. È stato incaricato di tale esame il signor Jean-François Aubert, professore di diritto pubblico presso l'Università di Neuchâtel.

Egli, pur lasciando immutato il contenuto materiale, propone il tenore seguente: Articolo 27 quinquies (disegno) 1 La Confederazione ha diritto d'emanare prescrizioni sulla ginnastica e lo sport degli scolari e della gioventù. Essa può, mediante una legge, dichiarare obbligatorio l'insegnamento della ginnastica e dello sport nelle scuole. L'ese¬ cuzione di prescrizioni federali nelle scuole spetta ai Cantoni.

'Essa promuove la pratica della ginnastica e dello sport per gli adulti.

® Essa mantiene una scuola federale di ginnastica e di sport

410 4 1 Cantoni e le organizzazioni interessate devono essere uditi prima di emanare le leggi d'esecuzione.

Il disegno d'articolo costituzionale commentato qui dappresso è fon¬ dato su quest'ultima versione.

In considerazione della disposizione organica della Costituzione, risulta evidente che l'articolo 27 quinquìes deve figurare fra le disposizioni con¬ cernenti l'educazione e non fra quelle concernenti la difesa nazionale. In¬ fatti, la nuova competenza conferita alla Confederazione non ha come og¬ getto la preparazione fisica della gioventù al servizio militare (che già spetta alla Confederazione senza che debbasi rivedere la Costituzione), ma l'edu¬ cazione fisica e, per il suo tramite, il miglioramento della salute pubblica nonché l'istituzione di possibilità per la gioventù di trascorrere il tempo libero. A tale attribuzione inerente precipuamente alla gioventù verrebbe però ad aggiungersi, per analogia di finalità, il promovimento della ginna¬ stica e dello sport in favore degli adulti.

Ad capoversi 1 e 2: Per scolari s'intendono i fanciulli in età scolastica e per gioventù i gio¬ vani che non hanno ancora compiuto i vent'anni ma hanno terminato l'obblico scolastico oppure i giovani che pur avendo già compiuto i vent'anni frequentano ancora una scuola media, e, infine, per adulti, le persone di più di vent'anni, sempreché non frequentino ancora una scuola media.

La nuova competenza della Confederazione è estesa a tre campi prin¬ cipali: a. Scolari e gioventù scolastica La Confederazione può emanare prescrizioni su la ginnastica e lo sport praticati nelle scuole elementari e nelle scuole medie di tutti i gradi, fino alla maturità. Il legislatore può imporre l'insegnamento della ginnastica e dello sport, come è già attualmente il caso per i giovani in età scolastica.

Esso inoltre può aprire la via all'organizzazione d'un insegnamento volon¬ tario della ginnastica e dello sport (sport facoltativo nella scuola). Tuttavia, in virtù della sovranità Cantonale in materia d'insegnamento, l'applica¬ zione delle prescrizoni federali deve spettare ai Cantoni.

b. Attività sportiva extrascolastica La Confederazione può emanare prescrizioni su la ginnastica e lo sport extrascolastici, praticati dai giovanetti e dalle giovanette, indipen¬ dentemente dal fatto che essi frequentino o meno la scuola. La partecipa¬ zione sarà facoltativa. Le prescrizioni federali stabiliranno le discipline praticabili, le esigenze poste ai monitori e quali saranno le prestazioni della Confederazione.

411 c. Adulti La Confederazione può promuovere la ginnastica e lo sport per gli adulti. Nel testo costituzionale si è esplicitamente omesso di parlare di .prescrizioni» per dimostrare chiaramente che è lasciata ampia facoltà alle organizzazioni sportive di disciplinare gli esercizi ginnici e la formazione dei monitori; in altri termini, le condizioni che disciplinano la ripartizione dei sussidi federali non saranno stabilite esclusivamente dal legislatore ma avantutto- dalle organizzazioni interessate.

capoverso 3: Ovviamente, la manutenzione della scuola di ginnastica e di sport compete alla Confederazione. D'altronde tale scuola e già stata istituita nel 1944; la sua istituzione era stata fondata sull'articolo 20 della Costituzione.

Orbene, siccome in avvenire sarà attribuito a questa scuola un compito più vasto che esula dagli stretti bisogni della difesa nazionale, risulta oppor¬ tuno che ne sia fatta menzione nel nuovo articolo. Facciamo anche osser¬ vare, che tutte le altre scuole federali sono menzionate all'articolo 27 ca¬ poverso 1 della Costituzione.

capoverso 4: Riguardo alla consultazione dei Cantoni e delle organizzazioni inte¬ ressate, prima dell'elaborazione delle leggi d'esecuzione, occorre dire che trattasi d'una disposizione ricorrente di norma anche in altri articoli costi¬ tuzionali.

Quanto all'entità delle prestazioni federali facciamo osservare che essa dev'essere stabilita in una legge sottoposta a referendum.

V, Prospettive /. In generale ·Il senso e la portata del nuovo articolo costituzionale saranno pre¬ cisati nella legge d'esecuzione. Sarebbe pertanto immaturo, già esporre nel contesto le modalità del futuro disciplinamento poiché, prima della sua emanazione, occorre consultare i Cantoni e le organizzazioni interessate.

Per contro, ci sembra opportuno di accennare alle proposte più interes¬ santi che sono state fatte nell'intento di sviluppare il promovimento della ginnastica e dello sport. Tuttavia, la valutazione di tali proposte, impone ulteriori approcci con i Cantoni e con le organizzazioni poiché il parere di quest'ultime risulterà prezioso.

2. Ginnastica e sport nelle scuole La prima finalità consiste nel mettere su un piano d'uguaglianza i ra¬ gazzi e le ragazze. L'educazione fisica deve diventare materia obbligatoria

412 non soltanto per gli scolari ma anche per le scolare come d'altronde è già prescritto in parecchi disciplinamenti cantonali. Occorre quindi estendere l'insegnamento della ginnastica anche dopo il periodo scolastico obbliga¬ torio. Questa necessità è comprovata dal fatto che, senza l'obbligo legale, ancorché a livello della scuola primaria si siano ottenuti risultati lodevoli nel campo dell'educaz:one fisica, quest'ultima presenta notevoli lacune e deficienze a livello delle scuole medie e normali.

Le cerchie degli educatori, considerato le esperienze positive fatte in questo campo in numerosi paesi, segnatamente Francia, Gran Bretagna, Austria, Svezia, Stati Uniti d'America e, recentemente, nella Repubblica federale di Germania, approvano l'introduzione d'un'attività sportiva, sco¬ lastica, facoltativa. Poiché aumentando il numero delle lezioni obbliga¬ torie di g'nnastica ci si urterebbe con diverse difficoltà d'ordine pratico, lo sport scolastico facoltativo praticato fuori dal programma delle classi ma nel quadro e sotto le responsabilità della scuola potrebbe rinnovare l'inte¬ resse della gioventù per gli sport e aprire loro un nuovo campo d'attività, soprattutto in previsione della competizione sportiva. In questi corsi, fun¬ geranno da monitori specialisti delle diverse discipline sportive.

Nonostante nella procedura di consultazione il parere riguardo all'in¬ troduzione d'un'attività sportiva scolastica facoltativa sia stato positivo (104 si, contro 3 no), il disegno dev'essere esaminato in modo più appro¬ fondito segnatamente nel suo aspetto pedagogico, medico e finanziario.

Riguardo alla formazione del corpo insegnante, non vi è ragione di scostarsi dai criteri attuali. Conseguentemente le scuole normali continue¬ ranno a formare i maestri incaricati di insegnare la ginnastica nelle scuole primarie. I professori di ginnastica saranno come innanzi formati nelle università; tuttavia occorre conseguire un miglior coordinamento dei loro studi nell'interesse d'uno scopo comune. Inoltre, si potrebbe ricorrere in modo utile alle possibilità offerte dalla scuola federale di ginnastica c sport, sia in quanto concerne il personale sia le istallazioni. Il perfeziona¬ mento del corpo insegnante avverrà, come sinora, in corsi organizzati dal¬ l'associazione svizzera dei maestri di ginnastica e
dai Cantoni.

3. Gioventù e sport (finora istruzione preparatoria facoltativa) In questo campo le modificazioni sono più profonde. Il numero delle discipline sportive sarà aumentato e aperto alla partecipazione delle ra¬ gazze. Inoltre, occorre ampliare il programma poiché il movimento «gio¬ ventù e sport» organizzato su un fondamento facoltativo, deve indurre i giovani e le giovani e praticare gli sport. Attualmente soltanto taluni gruppi di giovani s'interessano ancora all'insegnamento fondamentale generale.

Pertanto, il nuovo programma dovrà essere allestito in modo più confa-

413 cente alle tendenze della gioventù, segnatamente di quella cittadina, e alla evoluzione dello sport moderno. Abbiamo inizialmente previsto 'un pro¬ gramma di 30 discipline. L'insegnamento fondamentale sarà mantenuto ma modernizzato e adeguato alle diverse discipline. Anche alla formazione dei monitori sarà dedicata maggiore cura. Un corpo di dirigenti qualificati e un programma moderno e attraente riteniamo che abbiano a costituire le condizioni atte ad attrarre gran parte di quella gioventù che attualmente evita lo sport.

L'estensione della partecipazione alle ragazze costituisce l'innovazione più importante del disciplinamento. D'altronde, corsi organizzati a titolo di prova hanno dimostrato di suscitare un vivo interesse.

4. Sport per gli adulti L'organizzazione in questo campo è precipuamente fondata sulle as¬ sociazioni di ginnastica e di sport, ovverosia sull'associazione nazionale di educazione fisica e le società affiliate. L'attività di quest'ultime, in questo campo, costituisce un contributo prezioso nei riguardi dell'economia poli¬ tica. Occorre quindi studiare come e in qual misura sia possibile di am¬ pliare e meglio impiegare l'aiuto federale loro accordato.

Appunto in quest'ordine d'idee è stato proposto alla Confederazione di partecipare alla costruzione delle istallazioni di ginnastica e di sport.

Ovviamente, tale eventualità sarà oggetto d'uno studio accurato, foss'anche soltanto per far sì che possa essere tenuto conto in modo equo del prin¬ cipi della ripartizione delle responsabilità. Secondo il disciplinamento at¬ tuale, spetta ai Comuni e alle società sportive di istituire i campi e gli im¬ pianti di ginnastica e di sport; in tale intento essi possono ricorrere anche all'aiuto finanziario della società dello Sport-Toto.

Occorre poi stabilire se debbano essere parimente sostenute talune at¬ tività che pur non interessando direttamente il campo delle attribuzioni delle società di ginnastica e di sport, perseguono lo stesso scopo. Pensiamo, segnatamente, agli sforzi attuati in favore di uno sport per tutti, pratica¬ ble da ciascuno a proprio modo, della ginnastica per le persone anziane e dello sport per gli invalidi.

5. Scuola federale di ginnastica e di sport Con la nuova organizzazione, 1 compiti della scuola federale di gin¬ nastica e di sport, nel campo dell'istruzione,
della ricerca e della direzione non saranno sensibilmente modificati. Tuttavia, sarà esplicitamente affi¬ data alla scuola la funzione di organo specializzato della Confederazione nel campo deila ginnastica e dello sport. Occorre però definire la futura

414 subordinazione della scuola ovverosia se debba rimanere alle dipendenze del Dipartimento militare federale oppure se debba essere sottoposta al Di¬ partimento federale dell'interno; ciò in considerazione del fatto che le future prestazioni della Confederazione supereranno ampiamente quelle previste nel quadro d'una preparazione al servizio militare.

6. Commissione federale di ginnastica e di sport Questa commissione, composta di rappresentanti jdei Cantoni, delle alte scuole, delle cerchie pedagogiche e delle associazioni interessate dovrà continuare a servire d'organo consultivo al Dipartimento competente. 11 suo compito òonsisterà come sinora nell'esercitare la vigilanza sulla scuola federale di ginnastica e di sport, sulla ginnastica e lo sport nelle scuole, compresa la formazione e il perfezionamento del corpo insegnante come anche la pratica della ginnastica e dello sport da parte della gioventù; spetta alla commissione di proporre l'assegnazione di sussidi federali alle società di ginnastica e di sport.

VI. Conseguenze d*ordine personale e finanziario La determinazione esatta di queste conseguenze può avvenire soltanto al momento dell'elaborazione della legge d'esecuzione. Per il momento è possibile soltanto una valutazione molto approssimativa. Pertanto riferiamo con le più alte riserve unicamente nell'intento di agevolare l'apprezzamento della portata del nuovo ordinamento proposto. il preventivo del 1970 della scuola federale di ginnastica e di sport, per il promovimento della ginnastica e dello sport ascende a 9 500.000 franchi. In tale somma Sono comprese le spese per l'attività e la manutenzione della scuola, le spese per il personale e il materiale come anche i sussidi federali. Con il nuovo ordinamento, tale somma potrebbe col tempo risultare raddoppiata o addirittura triplicata.

Pure l'effettivo del personale della scuola dovrà essere aumentato.

VII. Gassificazione d'una mozione e di un postulato Con la presente proponiamo la classificazione della mozione Kurzmeyer (n. 8173) e del postulato Wanner (n. 9456) menzionati nel capitolo II numero 2.

Vili. Propostai Fondandoci su quanto precede vi proponiamo d'adottare il disegno di decreto allegato e di sottoporlo alla votazione del popolo e dei Cantoni.

415 Gradite, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 10 settembre 1969.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il presidente della Confederazione: L. von Moos Il cancelliere della Confederazione: Ilubcr

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno di un disegno d'articolo costituzionale 27quinquies sul promovimento della ginnastica e dello sport (Del 10 settembre 1969)

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