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10172 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'adattamento delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei redditi (Del 19 febbraio 1969)

Onorevoli signori presidente e consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi il disegno di un decreto federale concernente 1 adattamento delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei redditi.

I Giusta l'articolo 25 bis della legge federale su l'assicurazione militare (dappresso: «LAM»), il Consiglio federale è tenuto, a ogni sensibile aumento o diminuzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo rispetto alla situazione di partenza, ad adattare le rendite, dall'inizio dell'anno seguente, aumentando o diminuendo il guadagno annuo che le determina.

è appunto grazie a tali adeguamenti che le rendite possono conservare il potere d'acquisto che avevano al momento della loro assegnazione.

In virtù del nostro decreto del 24 aprile 1968 concernente l'adatta¬ mento al rincaro delle prestazioni dell'assicurazione militare, tutte le rendite permanenti vennero adattate al rincaro con effetto a contare dal 1° gen¬ naio 1968 mediante aumento del 7 oppure del 4,5 per cento del guadagno annuo che le determinava, ciò che consentì allora una compensazione cor¬ rispondente all'indice di 104,2 punti a fine ottobre 1967 (100 punti a fine settembre 1966). Da allora, l'indice dei prezzi al consumo aumentò sino alla fine di dicembre 1968, rispetto alla situazione di partenza, di altri 3,6 punti, ovvero del 3,5 per cento, raggiungendo così 107,8 punti.

Il 193° rapporto della Commissione di ricerche economiche sulla situa¬ zione economica svizzera nel 1968 e le sue prospettive per il 1969 (supple¬ mento di «La vie économique» del dicembre 1968) rileva che l'indice nazio¬ nale dei prezzi al consumo è aumentato del 2,4 per cento in media durante l'anno 1968 e che nel 1969 l'aumento sarà leggermente maggiore di quello dell'anno precedente. Sino alla fine di quest'anno si può dunque prevedere,

190 rispetto all'indice corrispondente all'ultimo adeguamento delle rendite (104,2 punti), un aumento sensibile del rincaro del 5-6 per cento. Per questo mo¬ tivo è necessario procedere, in applicazione dell'articolo 25 bis capoverso 1 LAM, a un adeguamento del guadagno annuo che determina le rendite, e ciò con effetto dal 1° gennaio 1970, in modo da compensare almeno l'au¬ mento dei prezzi al consumo.

II Dalla fine della seconda guerra mondiale, i salari sono sempre aumen¬ tati in misura più forte dell'indice dei prezzi al consumo, di modo che si registra un costante miglioramento dei salari reali. I beneficiari di rendite dichiarano, a giusta ragione, che gli adeguamenti delle rendite al solo rin¬ caro non corrispondono affatto all'aumento effettivo del guadagno annuo che avrebbero potuto realizzare qualora fossero rimasti in buona salute.

In virtù dell'articolo 25 bis capoverso 2 LAM, il Consiglio federale è tenuto a presentare all'Assemblea federale, se è il caso, una proposta d'adatta¬ mento delle rendite alle fluttuazioni del reddito del lavoro. Dall'ultimo adeguamento dei guadagni annuali che determinano le rendite militari ai redditi in vigore nel 1963, la situazione è evoluta, secondo le valutazioni dell'UFIAM, nel modo seguente: Indice dei prezzi al consumo Indice dei salari reali Indice dei salari ottobre 1963 = 100 nominali (ottobre 1963 100) (ottobre 1963 = 100) di 203,6 punti) 100 100 100 1963 102,8 104,7 107,8 1964 106,9 108,2 115,7 1965 111,2 124,7 111,9 1966 114,8 115,6 132,5 mi 1 118,2 117,7 139,1 circa 1968 1 120,6 146,4 circa1 121,4 circa 1969 1

valutazione provvisoria non confermata

La differenza tra i salari reali del 1963 e quelli della fine del 1967 è già del 14,8 per cento; entro la fine del 1969 essa raggiungerà probabilmente il 20 per cento ed è perciò di capitale importanza per i beneficiari di rendite.

Sia il nostro decreto del 15 gennaio 1968 modificante le ordinanze d'esecuzione della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI), sia l'ordinanza d'esecuzione della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) prevedono espressamente che in caso di cumulo d'una rendita dell'assicurazione per l'invalidità oppure dell'assicu¬ razione per la vecchiaia e i superstiti con una rendita militare, il guadagno annuo che determina la rendita militare deve servire da base di calcolo in caso d'applicazione degli articoli 45 LAI e 48 LAVS. Attualmente è dunque

191 più che mai necessario che questo guadagno corrisponda alla situazione attuale. A lungo andare esso non può più essere semplicemente adeguato alle fluttuazioni dei prezzi al consumo ma dovrà ugualmente, in caso di aumento del reddito, essere adattato ai salari reali. L'adeguamento delle rendite militari alle fluttuazioni del reddito del lavoro conformemente al¬ l'articolo 25 bis capoverso 2 LAM, è di conseguenza più urgente dell'adat¬ tamento all'aumento dei prezzi al consumo, di cui si è parlato sotto la cifra I.

III Di massima è innanzitutto necessario stabilire se sia realmente giustifi¬ cato adeguare tutte le categorie di rendite di durata indeterminata agli at¬ tuali guadagni. Per le rendite d'invalidità i cui beneficiari non hanno ancora superato l'età, di 65 anni, come pure per le rendite di coniuge superstite e di figli d'assicurati deceduti che sono nati dopo il 31 dicembre 1904, è senz altro indicato adeguare il guadagno annuo che le determina ai miglio¬ ramenti del reddito del lavoro perché questi assicurati, se fossero restati in buona salute o in vita, svolgerebbero ancora pienamente un'attività rimune¬ rata e beneficerebbero degli aumenti di salario reale e, in molti casi, potreb¬ bero anzi migliorare la loro situazione professionale.

Per contro, trattandosi d'invalidi e di assicurati deceduti che, anche senza l'affezione d'origine militare, non potrebbero più guadagnarsi la vita e di conseguenza ottenere degli aumenti di salario reale o migliorare la loro situazione professionale, non risulterebbe giustificato adattare le loro ren¬ dite alle modifiche dei guadagni. Si potrebbe allora sostenere che l'adatta¬ mento di queste rendite di durata indeterminata dovrebbe semplicemente corrispondere all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo perché conser¬ vino il loro potere d'acquisto.

Le rendite di padre e di madre, di fratelli, sorelle e avi, le quali -- contrariamente alle rendite per vedove ed orfani -- non rappresentano una percentuale fissa del guadagno del defunto ma sono stabilite nei limiti di certi massimi secondo i bisogni dell'avente diritto, non dovrebbero essere, a nostro avviso, necessariamente adeguate alle nuove condizioni di gua¬ dagno. Anche in questi casi, un semplice adattamento al rincaro dovrebbe bastare, e ciò tanto più che i bisogni dei beneficiari di
rendite non riman¬ gono costanti, come è sovente il caso, ciò che può essere in ogni tempo tenuto in debito conto modificando il tasso d'ogni singola rendita.

Nonostante questa distinzione, oggettivamente giustificabile, vi propo¬ niamo tuttavia di adattare agli attuali redditi del lavoro tutte le rendite ì durata indeterminata perché oggigiorno bisogna ammettere, a giusta ra¬ gione, che le prestazioni dell'Assicurazione militare -- a causa dell obbli¬ gatorietà del servizio militare -- devono essere sufficienti, anzi calcolate

192 piuttosto generosamente. Inoltre, si ritiene vieppiù che le differenti assicura¬ zioni e istituzioni sociali dovrebbero essere coordinate, ragione per la quale ci permettiamo di ricordare, anche se le rendite dell'AVS non pos¬ sono essere paragonate a quelle dell'Assicurazione militare, che in occa¬ sione della 7« revisione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti si è ugualmente deciso di adattare all'evoluzione dei redditi tanto le nuove rendite (per i futuri beneficiari) quanto quelle vecchie.

Nell'esecuzione dell'adeguamento è tuttavia indicato applicare un pro¬ cedimento diverso per i differenti gruppi di beneficiari di rendite elencati qui sopra. Così, le rendite d'invalidi di meno di 65 anni (nati dopo il 31 dicembre 1904) nonché le rendite di coniugi e di figli d'assicurati defunti che erano nati nel 1905 o più tardi devono essere adattate indivi¬ dualmente sulla base del guadagno annuo che l'assicurato avrebbe proba¬ bilmente potuto realizzare nel 1969 qualora fosse rimasto in buona salute.

Questo importo dovrà essere stabilito in ogni singolo caso. L'evoluzione diversa dei salari e del reddito nelle differenti branche dell'economia non è la sola ragione che giustifica delle inchieste particolareggiate; v'è ancora, e soprattutto, il fatto che con questo modo di procedere si potrà determi¬ nare, se è il caso, le incontrovertibili possibilità di miglioramento della si¬ tuazione professionale e le modifiche delle condizioni familiari (eroga¬ zione o soppressione d'indennità familiari o d'indennità per figli). Il numero di questi casi, come lo indica lo specchietto sottostante, è relativamente mo¬ desto paragonato a quello delle rendite dell'Istituto nazionale svizzero d'as¬ sicurazione contro gli infortuni (INSAI) e soprattutto a quello delle rendite dell'Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e dell'Assicurazione per l'invalidità. Si può dunque prevedere che le necessarie inchieste potranno essere effettuate senza sovraccarico dell'amministrazione entro lo spazio d'un anno, ossia entro la fine del 1970. Per tutte le altre rendite permanenti, i miglioramenti della situazione professionale, gli aumenti di salario reale e le modifiche delle condizioni di famiglia non entrano quasi in considera¬ zione, di modo che le rendite possono venir adeguate matematicamente, sulla
base dei salari medi rilevati nel mese di ottobre d'ogni anno dall'UFIAM, mediante il pagamento di supplementi.

Totale delle rendite militari Da dedurre le rendite accordate per un tempo determinato che non devono essere adattate perché saranno fissate a nuovo al più tardi entro tre anni sulla base delle attuali condizioni di guadagno

9498

Rendite permanenti da adeguare

8481

1017

193 Rendite da adeguare sulla base dell'indice dei salari no¬ minali -- rendite d'invalidità per beneficiari di oltre 65 anni d'età --' rendite di coniugi superstiti e di figli d'assicurati dece¬ duti che erano nati prima del 1905 .......

-- rendite di padre, madre, fratelli, sorelle e avi ... .

1247 1164 851

3262

Rendite permanenti da adeguare all'attuale guadagno sulla base d'inchieste individuali 5219 Le 3262 rendite permanenti da adeguare sulla base dell'indice dei salari vanno aumentate secondo il tasso indicato nell'ultima colonna dello spec¬ chietto appresso: Rendite Aumento Da dedurre Nuovo aumento accordate in rapporto l'adeguamento (in per cento) fino al all'indice del già intervenuto guadagno nominale mediante indennità stimato per il 1969 di rincaro (in per cento) (in per cento) 1 1963 46,4 7,5 + 7 = 15 31,4 1964 35,8 5 + 7 = 12,4 23,4 1965 26,5 7 19,5 1966 17,4 4,5 12,9 1967 10,5 -- 10,5 1968 5,2 -- 5,2 1969 -- -- -- 1 Adeguamento al rincaro in virtù del decreto federale del 17 marzo 1966 e del decreto del Consiglio federale del 24 aprile 1968

IV

Conformemente agli articoli 20 capoversi 3 e 24 capoverso 2 LAM, il guadagno massimo considerato soggiace automaticamente a tutti gli adat¬ tamenti giusta l'articolo 25 bis. Se l'attuale guadagno massimo di 28 890 franchi, che è stato fissato a decorrere dal 1<> gennaio 1968 tenendo conto del rincaro intervenuto fino ad ottobre 1967, venisse aumentato solo nella misura del rincaro intervenuto dalla fine del 1967 alla fine del 1969, cioè presumibilmente del 5 per cento pari a 1 444.50 franchi, si otterrebbe un guadagno massimo di 30 334.50 franchi. Un adeguamento del guadagno massimo al solo rincaro non corrisponderebbe tuttavia alle prescrizioni legali, di modo che un simile calcolo non entra in considerazione.

Se si aggiungesse al guadagno massimo di 21 000 franchi, fissato dalla legge federale del 19 dicembre 1963, il 46,4 per cento rispondente all'au¬ mento probabile dei salari intervenuto da allora, si otterrebbe per contro un nuovo guadagno massimo di 30 744 franchi. Poiché, dal 1963 al 1969, i salari aumentarono regolarmente d'anno in anno più del doppio rispetto

194 al rincaro, ci si sarebbe in definitiva dovuto aspettare che il guadagno mas¬ simo calcolato secondo l'evoluzione dei salari fosse molto più elevato. Ciò non è tuttavia il caso perché il guadagno massimo portato da 21 000 a 27 000 franchi in occasione della revisione della legge entrata in vigore il 1° gennaio 1968, aumentato ancora a causa del rincaro, sorpassava l'au¬ mento dei salari intervenuto fino allora. Questo sorpasso era voluto ed era conforme alla proposta fatta a suo tempo dalla commissione del Consiglio degli Stati, desiderosa di ridurre espressamente per l'avvenire il numero degli assicurati che non possono venir indennizzati dall'Assicurazione mili¬ tare (la quale non è propriamente un'assicurazione, bensì la copertura d'una responsabilità della Confederazione) sulla base della loro intera perdita di guadagno a causa del limite superiore di quest'ultimo. Questa espressa cor¬ rezione della legge non deve ora venir parzialmente annullata indirettamente prendendo come base di calcolo il guadagno massimo di 21 000 franchi valevole dal 1964; per il calcolo del nuovo importo massimo bisogna invece partire dall'ultimo guadagno, ossia da quello di 28 890 franchi fissato dal 1° gennaio 1968 (legge federale del 21 dicembre 1967 che modifica quella su l'assicurazione militare e decreto del Consiglio federale del 24 aprile 1968 concernente l'adattamento al rincaro delle prestazioni dell'assicurazione mi¬ litare). Tale importo deve in seguito essere adattato all'aumento medio probabile dell'indice dei salari intervenuto dopo di allora (da ottobre 1967 a ottobre 1969) ossia verosimilmente di 10,5 per cento. Con ciò si arriva al guadagno massimo di franchi 31 923 l'anno, arrotondato per difetto a franchi 31 920, cifra meglio divisibile per 12.

V La realizzazione delle nostre proposte implicherebbe una spesa sup¬ pletiva annua di circa 10,6 milioni di franchi, come al calcolo qui appresso: Aumento in Rendite annue Rendite accordate Importo per cento fr.

fino al fr.

31,4 1963 31 985 352 23.4 1964 1 674 372 1965 2 082 888 19.5 1966 2 004 000 12,9 1967 10,5 2 274 924 1968 5,2 1 667 904 Importo totale degli adattamenti delle rendite Adeguamento delle rendite temporanee al nuovo guadagno massimo Spese suppletive dovute alla maggiorazione dell'indennità di malattia a causa dell'aumento del guadagno massimo . .

10 043 400 391 803 406 163 258 516 238 867 86 731 11 425 000

Totale

11 625 000

100 000 100 000

195 Da dedurre le minori spese a causa del guadagno massimo Spese suppletive annue

1 000 000 10625 000

Visto quanto precede, abbiamo l'onore di raccomandarvi l'approva¬ zione del disegno di legge allegato.

Come abbiamo già fatto osservare, l'articolo 25 bis della legge su l'as¬ sicurazione militare costituisce la base legale del presente decreto. Il capo¬ verso 2 del citato articolo 25 bis precisa che questi decreti d'adattamento non vanno sottoposti al referendum. La citata legge si basa a sua volta sugli articoli 18 capoverso 2, nonché 20 e 34 bis della Costituzione federale.

Vogliate gradire, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 19 febbraio 1969.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il vicepresidente: Tschudi Il cancelliere della Confederazione: Huber

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