452

Termine d'opposizione: 15 gennaio 1970

Legge federale che modifica l'organizzazione militare (Del 10 ottobre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 1969 n, decreta: I La legge federale del 12 aprile 19072) concernente l'organizzazione militare è modificata come segue: Preambolo visto gli articoli 18 a 22, 45 bl8 e 69 della Costituzione federale del 29 maggio 1874; Art. 35 cpv. 2 Abrogato Art. 71 La promozione a primotenente ha luogo per anzianità. Tutte le altre promozioni si fanno secondo i bisogni e l'attitudine.

Art. 106 Alla testa del corpo degli istruttori è posto il capo dell'istruzione.

2 Per l'istruzione, i capi dei servizi con truppa e il loro corpo d'istrut¬ tori sono subordinati al capo dell'istruzione.

1

Art. 115 cpv. 2 (nuovo) Per assicurare la mobilitazione e il servizio d'avvertimento, il Consi¬ glio federale può chiamare, a determinati servizi, il personale necessario.

2

FF 1969 I 165 > CS 5 3; RU 1968 74

2

453 Art. 136 cpv. 2 Abrogato Art. 148 (nuovo) Il Consiglio federale può autorizzare il Dipartimento militare federale di promulgare delle prescrizioni di carattere generale per la tutela del se¬ greto militare.

Art. 171 cpv. 3 3 II capo d'arma è alla testa del corpo degli istruttori della sua arma.

Egli dispone degli ufficiali istruttori e dei sottufficiali istruttori, con riserva delle direttive del capo dell'istruzione.

Art. 183 b,B L'organizzazione territoriale ha per compito di appoggiare l'esercito e di aiutare militarmente le autorità civili e la popolazione.

II Negli articoli 167 capoverso 3 e 171 capoverso 5 la denominazione «Servizio territoriale e delle truppe di protezione aerea» è sostituita con «Servizio delle truppe di protezione aerea».

III 1

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1970.

2

II Consiglio federale è incaricato di eseguirla.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 10 ottobre 1969.

Il presidente: C. Clavadetscher Il segretario: Sauvant

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 10 ottobre 1969.

Il presidente: M. Aebischer Il segretario: Koehler

454 Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'arti¬ colo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi c risoluzioni federali.

Berna, 10 ottobre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: IIu ber

Data della pubblicazione: 17 ottobre 1969 Termine d'opposizione: 15 gennaio 1970

455

Ternìine d'opposizione: 15 gennaio 1970

Legge federale che modifica quella concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini · (Del 10 ottobre 1969)

VAssemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 maggio 1969 1), decreta: I La legge federale del 20 giugno 1952 2) concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini è modificata come segue: Art. 2 cpv. 3 L'assegno per i figli è di 30 franchi il mese nelle regioni di pianura e di 35 nelle regioni di montagna, per ogni figlio secondo l'articolo 9.

Art. 5 cpv. 1 1 Hanno diritto agli assegni familiari i piccoli contadini, di condizione indipendente, occupati principalmente nell'agri¬ coltura, il cui reddito annuo netto non superi 12 000 franchi.

Questo limite è aumentato di 1 000 franchi per ogni figlio se¬ condo l'articolo 9.

Art. 7 L'assegno familiare per i piccoli contadini è un assegno per figli, pagato in ragione di ogni figlio secondo l'articolo 9 e ascende a 30 franchi il mese nelle regioni di pianura e a 35 franchi nelle regioni di montagna.

3

*> FF 1969 1769 2) RU 1952 839

.

456 Art. 20 cpv. 2 La riserva è alimentata mediante un versamento annuo stabilito dal Consiglio federale ma assommante almeno al 4 per cento dell'ammontare della medesima all'inizio dell'anno.

2

II Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 10 ottobre 1969.

Il presidente: C. Clavadctseber Il segretario: Sauvant Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 10 ottobre 1969.

Il presidente: M. Acbischcr Il segretario: Koehler ·

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'arti¬ colo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi c risoluzioni federali.

Berna, 10 ottobre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzere.

Il cancelliere della Confederazione: Iliibcr

Data della pubblicazione: 17 ottobre 1969 Termine d'opposizione: 15 gennaio 1970

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge Federale che modifica l`organizzazione militare (Del 10 ottobre 1969)

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17.10.1969

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